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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 9 novembre 2006 |  | Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  14-bis  del decreto-legge 4 luglio  2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante:  «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale, per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale». (Deliberazione n. 645/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica autorita»;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
 Visto  il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 Visto  l'art.  14-bis  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223, convertito   dalla   legge   4 agosto   2006,   n.   248,  rubricato: «Integrazione   dei  poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni», che dispone:
 1) «Ferme   restando  le  competenze  assegnate  dalla  normativa comunitaria  e  dalla  legge  10 ottobre  1990, n. 287, all'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche;
 2) Nei  casi  previsti  dal  comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini  rispettivamente  indicati,  puo'  approvarli  con  l'effetto di renderli  obbligatori  per  l'impresa  proponente. In caso di mancata attuazione  degli  impegni  resi  obbligatori  dall'Autorita' trovano applicazione  le  sanzioni  previste  dalle  discipline  di  settore. Qualora  la  proposta  di  impegno  provenga da un'impresa incorsa in illecito  non  ancora punito, l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno  da  essa  approvato  ai  fini  della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.»;
 Ritenuta,  pertanto,  la necessita' di disciplinare le procedure in materia  di  formulazione  di  impegni  da  parte  degli operatori di settore  in  attuazione  dell'art.  14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,   n.  223,  convertito  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248, precisando,  peraltro,  che  in  nessun  caso la presentazione di una proposta  di  impegni potrebbe valere a limitare poteri e prerogative dell'Autorita';
 Ritenuto  altresi',  quale  criterio  di  massima,  di escludere la possibilita'  di  presentare le proposte di cui si tratta nell'ambito di procedimenti di natura regolamentare;
 Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente  integrata  dalla  delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
 Vista  la  delibera  n.  587/06/CONS del 27 settembre 2006, recante costituzione    di    un'Unita'   per   lo   studio   degli   aspetti tecnico-economici  e  la  conseguente  evoluzione  regolamentare  del processo di riorganizzazione della rete di Telecom Italia;
 Udita  la  relazione  del  commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi  dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  regolamento  di  attuazione  dell'art. 14-bis del decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006,   n.  248,  si  applica  con  riferimento  ai  procedimenti  di competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni che debbano  essere comunque indirizzati al perseguimento degli obiettivi di  promozione  della  concorrenza  nella  fornitura delle reti e dei servizi  di  comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003.
 2.  Nei procedimenti di cui al comma 1 l'operatore interessato puo' formulare,   secondo   le  modalita'  e  nei  limiti  indicati  negli articoli seguenti,  proposte  di  impegni finalizzate a migliorare le condizioni  procompetitive  di  settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.
 3.  Resta  ferma  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al  decreto legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  per i mercati individuati in applicazione dello stesso decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' e termini della proposta
 
 1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d'ufficio la eventuale proposta   di   impegni   deve   essere   presentata,   a   pena   di irricevibilita',  prima  della  sottoposizione dell'affare all'organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.
 2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi  eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.
 3.  La  proposta  di  impegni  deve  essere trasmessa senza indugio all'organo collegiale competente, che ha facolta' di dettare linee di indirizzo   agli   uffici   al  fine  di  assicurare  la  completezza dell'attivita' istruttoria da compiere.
 4.  L'organo  collegiale  dichiara  senza  indugio inammissibile la proposta  di  impegni che per la sua genericita' si manifesti carente di  serieta',  che  appaia presentata per mere finalita' dilatorie o, infine, che, anche per il momento in cui e' stata presentata, avrebbe l'oggettivo  effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso.
 5.  La  tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta la  sospensione  per una durata massima di novanta giorni dei termini per   lo   svolgimento   del  procedimento  che  sia  gia'  pendente, sospensione  prorogabile con deliberazione dell'organo collegiale, su richiesta  formulata dal responsabile della direzione competente dopo avere sentito le parti interessate.
 6. L'inutile decorso del periodo di sospensione comporta la ripresa del corso dei termini del procedimento.
 7.   Gli   operatori   interessati   sono   ammessi   a  presentare all'Autorita'  una  proposta recante gli impegni che sono disposti ad assumere  anche  soltanto  in  previsione  dell'apertura  di  uno dei procedimenti di cui all'art. 1. In tali casi l'amministrazione, entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  proposta,  verifica  in  via preliminare  se  sussistono  i  presupposti per l'avvio dell'apposito procedimento  disciplinato  dal  presente  regolamento.  Nel medesimo termine dovra' essere comunicato al proponente ed agli altri soggetti interessati  l'eventuale avvio del procedimento, che si svolgera' con la durata, prorogabile, di cui al comma 5, e nel rispetto delle altre disposizioni dei commi precedenti in quanto compatibili.
 |  |  |  | Art. 3. Forma ed impegnativita' della proposta
 
 1.  La  proposta  deve  essere  redatta per iscritto e contenere in dettaglio  gli  obblighi  che  l'operatore  si  dichiara  disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione.
 2. La proposta, una volta presentata, vincola l'operatore fino alla definizione  del  procedimento,  salvo  sopravvenienze  adeguatamente documentate  che rendano impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua  attuazione.  Sono  comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie   ad   adeguare  la  proposta  alle  indicazioni  espresse dall'Autorita' nel corso del procedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Istruttoria
 
 1.  Durante  l'istruttoria  sulla  proposta di impegni presentata a norma  degli  articoli precedenti  il  responsabile  del procedimento predispone  un  calendario  di  audizioni cui invita, separatamente o contestualmente,   l'operatore   proponente,   gli   altri  operatori interessati  e  le  associazioni  rappresentative  dei consumatori ed utenti;  alle audizioni partecipano per l'Autorita' i responsabili di tutte le strutture interessate.
 2.  L'accesso  agli  atti, anche inerenti alla fase preistruttoria, riguardanti  la  materia  di cui al presente regolamento e' differito fino   alla   chiusura   dell'istruttoria,  e  rimane  soggetto  alle limitazioni  previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore.
 3.  All'esito dell'istruttoria la direzione competente, valutate le risultanze  acquisite, segnala all'operatore proponente le criticita' eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le  sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta. Indi la direzione  sottopone all'organo collegiale la proposta con uno schema di provvedimento.
 |  |  |  | Art. 5. Provvedimenti finali
 
 1.   Il   competente   organo   collegiale  dell'Autorita'  dispone preliminarmente    che    lo   schema   di   provvedimento   di   cui all'articolo precedente sia sottoposto a consultazione ai sensi della delibera n. 453/03/CONS.
 2.  L'organo  collegiale  approva  la proposta che ritenga idonea a soddisfare  gli  obiettivi  previsti  dalla  legge,  con l'effetto di rendere  gli  impegni  obbligatori  per  l'operatore proponente, e ne ordina  l'esecuzione.  La decisione puo' essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.
 3.   Il   provvedimento   acquista   efficacia  nei  confronti  del destinatario con la comunicazione.
 4.  Ove  l'organo  collegiale  ravvisi  delle  insufficienze  nella proposta,  puo'  invitare  l'operatore  ad emendarla entro un congruo termine perentorio.
 5.  Nell'ipotesi  dell'inutile  scadenza  del  termine  di  cui  al comma precedente  ed in ogni altro caso viene deliberata la reiezione della proposta.
 6.  Ove  il  procedimento  nel  quale la proposta di impegni si sia eventualmente  innestata  non  possa essere integralmente definito in occasione    dell'assunzione   delle   determinazioni   di   cui   ai commi precedenti, dopo di esse il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.
 |  |  |  | Art. 6. Inadempimento degli impegni
 
 1.  La  mancata  attuazione  degli  impegni resi obbligatori con il provvedimento  di  cui  all'art. 5 e' punita nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa di settore.
 |  |  |  | Art. 7. Riesame del provvedimento finale
 
 1.  L'Autorita'  revoca  i  provvedimenti finali emessi e riapre il procedimento,  oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 6, anche quando la decisione si basi su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete,  inesatte  o  fuorvianti,  se  si  sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda  la  decisione,  ovvero  per  sopravvenuti  motivi di interesse pubblico.
 |  |  |  | Art. 8. Procedimenti sanzionatori
 
 1.  Con  separato  provvedimento  si procedera' all'adeguamento del regolamento  in  materia  di procedure sanzionatorie approvato con la delibera n. 136/06/CONS alle norme del presente regolamento.
 La   presente   delibera  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  delibera  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino   ufficiale   ed   e'   resa   disponibile  nel  sito  web dell'Autorita'.
 Roma, 9 novembre 2006
 Il presidente: Calabro'
 
 Il commissario relatore: D'Angelo
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