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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 |  | Accordo  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis,  comma 3,  del  decreto legislativo 19 settembre 1994,  n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23  giugno  2003,  n.  195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
 Visto  l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce  a  questa  Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo,  regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale   collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
 Visto  l'Accordo  sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626  del  1994,  introdotto  dall'art. 2 del decreto  legislativo  n.  23 giugno  2003,  n.  195,  in  materia  di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 Considerato  che,  in  conformita' con quanto previsto al punto 2.7 del  citato  accordo  del  26 gennaio  2006,  le  regioni  e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto  formativo,  riservandosi  la  possibilita'  di un ulteriore passaggio  in  Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo;
 Considerato  che,  a  tal  fine  le  regioni,  dopo  aver acquisito numerose  richieste  di  chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che  sono  tenuti  a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo, hanno   fornito  l'interpretazione  univoca  del  testo  al  fine  di garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento di linee guida interpretative;
 Visto  il  documento  di linee guida interpretative elaborato dalle regioni,  di  cui  la Conferenza delle regioni e province autonome ha preso  atto  nella  seduta  del  12 luglio  2006,  pervenuto  in data 14 luglio  2006  e  diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle   questioni   relative  al  termine  di  attivazione  dei  corsi formativi,   alla  metodologia  di  insegnamento/apprendimento,  alla certificazione,   al   riconoscimento  dei  crediti  professionali  e formativi  pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis del   decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626  ed  alla sperimentazione;
 Considerato  che,  con  riferimento a tale ultimo profilo, le linee guida  interpretative  prevedono  che la sperimentazione abbia durata biennale  a  partire  dalla  data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta  Ufficiale  (14 febbraio  2006),  e  che i risultati di tale sperimentazione dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni;
 Considerato l'esito dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel corso  del  quale  sono  state  accolte le richieste emendative delle amministrazioni statali sul documento regionale e si e' addivenuti ad una condivisone del documento proposto dalle regioni;
 Considerato   altresi'   che   tale   documento,   riformulato  dai coordinamenti  tecnici delle regioni Lazio e Toscana, rispettivamente coordinatrici  delle materie lavoro e salute, cosi' come modificato e approvato in sede di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con  nota  dell'11 settembre  2006  e'  stato  diramato  con nota del 14 settembre  2006,  (allegato  sub.  A) alle amministrazioni statali competenti  e  alle  regioni,  ai  fini della approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni;
 Acquisito,  nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo,  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel testo del documento  di linee guida di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente atto;
 Sancisce accordo
 
 tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano,  nell'adozione  del  documento  concernente  le  linee guida interpretative  dell'accordo  sancito  in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio  2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2  del  decreto  legislativo  23 giugno  2003,  n.  195 in materia di prevenzione  e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui in  premessa, nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
 Roma, 5 ottobre 2006
 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia
 |  |  |  | Allegato sub-A 
 LINEE  INTERPRETATIVE  CONDIVISE  DELL'ACCORDO  IN CONFERENZA STATO - REGIONI  ATTUATIVO  DELL'Art. 2, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO  2003,  n. 195. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
 febbraio 2006, n. 37).
 
 Le regioni e province autonome;
 Premesso:
 
 a) che  in  data  14 febbraio  2006  e'  stato pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   37   l'accordo,   siglato  in  Conferenza Stato-regioni,  attuativo  dell'art.  2,  commi 2  e  3,  del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195;
 b) che  a seguito di tale pubblicazione e' emersa la necessita' di   definire   linee   interpretative   condivise   che  favoriscano l'attuazione di quanto previsto nell'accordo;
 Convengono quanto segue:
 
 1.  Tenuto  conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art. 2,  comma 3,  individua  un  primo  nucleo  di  soggetti abilitati ad erogare  la  formazione  per  RSPP  e  ASPP, tra i quali le regioni e province  autonome, e che il successivo accordo siglato in Conferenza Stato-regioni  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2006  individua  un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale  formazione,  regioni  e province autonome, per la parte di loro competenza,  ritengono  che i contenuti dell'accordo rappresentano lo standard   minimo  di  riferimento,  nell'ottica  di  armonizzare  le normative  regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
 2.  In conformita' con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo, le  regioni  e  province  autonome  avviano  una  sperimentazione che consente  di  testare  il  nuovo impianto formativo e si riservano la possibilita',  laddove  necessario,  di  un  ulteriore  passaggio  in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.
 3.  Viste  le  numerose  richieste  di  chiarimenti pervenute dai soggetti   formatori   che  daranno  attuazione  a  quanto  contenuto nell'accordo,   le  regioni  e  province  autonome  concordano  sulla necessita'   di   fornire   indicazioni   ulteriori  che  favoriscano l'interpretazione   univoca   del  testo  dell'accordo,  in  modo  da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.
 4.  Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'accordo e nel  rispetto  della  medesima  numerazione  -  hanno  l'obiettivo di chiarire ed integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso. Punto 1.1. - Termine di attivazione dei corsi formativi.
 Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n.  195/2003,  viene  adottata  come interpretazione del concetto  di  «attivazione dei percorsi formativi» quella comunemente utilizzata   in   ambito   di   formazione  professionale,  ossia  il completamento  di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento  formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro un  anno  dalla  pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale) dovranno   essere   completate  tutte  le  procedure  che  consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi. Punto 2.2. - Metodologia di insegnamento/apprendimento.
 Per  i  moduli  A,  B  e C e' da escludersi nella fase attuale il ricorso  alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione,  gestione  e  verifica/certificazione,  al momento non compatibile  con  l'attuale  fase  di  sperimentazione e rodaggio del sistema. Punto 2.3. - Articolazione dei percorsi formativi.
 Il  modulo  C  deve  essere  frequentato  anche  dai  soggetti in possesso  delle  lauree  triennali  indicate all'art. 2, comma 6, del decreto  legislativo n. 195/2003, perche' tale comma prevede, per chi e'  in  possesso  di  tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi    di    formazione    previsti   al   comma 2   del   medesimo articolo («specifici  corsi  di  formazione  adeguati alla natura dei rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e  relativi  alle attivita' lavorative»,  vale  a  dire la formazione prevista nei moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C e' esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo. Punto 2.4. - Valutazione degli apprendimenti.
 Le  verifiche  intermedie  di apprendimento rientrano nell'orario complessivo   di  ciascun  modulo,  mentre  le  verifiche  finali  di apprendimento   sono   da  intendersi  al  di  fuori  del  monte  ore complessivo. Punto 2.4.1. - Modulo A.
 Il  modulo  A  e' propedeutico agli altri e la sua idoneita', una volta  conseguita,  resta  valida  per  tutti  i  percorsi  formativi successivi, costituendo credito formativo permanente. Punto 2.4.2. - Modulo B.
 Il modulo B non e' propedeutico al modulo C.
 Ha  validita'  quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza  del  modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.
 Il  modulo  B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista al  punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione  integrata  per  macrosettori  ATECO  diversi  purche' nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificita' dei singoli macrosettori.  I  risultati  della sperimentazione saranno oggetto di valutazione. Punto 2.4.3. - Modulo C.
 Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente. Punto 2.5. - Certificazione.
 Il  modello  di  certificazione  regionale - che sara' rilasciato agli  allievi  nel  rispetto  delle singole normative regionali sulle attivita'   di   formazione  professionale  e  nei  casi  previsti  e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'accordo - sara' quello  in  uso  presso ciascuna regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:
 - normativa  di  riferimento, attuativa del decreto legislativo n. 195/2003;
 - specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica del macrosettore);
 - periodo di svolgimento del corso;
 - soggetto formatore;
 - dati anagrafici del corsista;
 - firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.
 I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo  n.  195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la facolta'  di  rilasciare  direttamente  gli  attestati  di frequenza, devono   trasmettere   il   verbale  della  valutazione  finale  alla regione/provincia  territorialmente  competente.  Si specifica che si tratta   di   una   trasmissione  solo  «per  opportuna  conoscenza», finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati. Punto   2.6.  -  Riconoscimento  crediti  professionali  e  formativi pregressi.
 In  coerenza  con  quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee  interpretative,  per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali    pregressi,   l'obbligo   di   aggiornamento   legato all'esonero  decorre  dal  14 febbraio  2007 e deve essere completato entro  il  14 febbraio  2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovra' essere comunque   svolto   almeno   il   20%   del   monte  ore  complessivo d'aggiornamento  relativo  ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo  punto  3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul   libretto   formativo   del   cittadino   di   cui   al  decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato  da  idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.
 Alla  luce  dei  numerosi corsi di formazione gia' realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo, e in considerazione della opportunita/possibilita', in mancanza di presupposto giuridico, di   riconoscimento  dei  crediti  formativi  pregressi  per  chi  ha frequentato   corsi   di   formazione   prima   della   pubblicazione dell'accordo,   le  regioni  e  province  autonome  si  riservano  di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'accordo  qualora  siano  stati erogati da soggetti formatori che possedevano  al  momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato  anche  i  contenuti  e  i  requisiti  organizzativi (ore, materie,   metodologie   di   insegnamento/apprendimento,  ecc.)  ivi previsti. Punto 2. - Sperimentazione.
 La  sperimentazione avra' durata biennale a partire dalla data di pubblicazione  dell'accordo  nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
 Fino  alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli e' quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.
 La   sperimentazione   e'   anche  mirata  all'individuazione  di eventuali  unita'  formative  tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a piu' macrosettori.
 I  risultati  di  tale  sperimentazione  saranno  condivisi con i ministeri   che  sottoscrivono  il  presente  accordo  per  eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni. Punto  3. - Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
 La  decorrenza  del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del   conseguimento   della   laurea  triennale  e/o  dalla  data  di conclusione   del   modulo   B   e/o   dalla   data   di  conclusione dell'aggiornamento   previsto   per   coloro  che  possono  usufruire dell'esonero.   Tale  data  costituisce  riferimento  per  tutti  gli aggiornamenti quinquennali successivi.
 I  soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono  i  medesimi  autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'art.  2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto 4 dell'accordo.
 Le   regioni  e  province  autonome  indicheranno  nella  propria normativa  di recepimento dell'accordo le modalita' di documentazione dell'avvenuto aggiornamento.
 Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 28  ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
 Per  gli  RSPP  appartenenti  al  raggruppamento dei macrosettori ATECO  3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 60  ore  complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno  di  tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo' essere distribuito nel quinquennio.
 Per  RSPP  appartenenti  al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8  e  9 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 40 ore  complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno di  tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo' essere distribuito nel quinquennio.
 Nel  caso  di  esercizio  della  funzione di RSPP in macrosettori appartenenti  a  ciascuno  dei  due raggruppamenti di macrosettori su indicati,   l'aggiornamento   e'   da   intendersi  pari  a  100  ore complessive. Punto  4.  - Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art.  8-bis,  comma 3  del  decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2, del decreto legislativo n. 195 del 2003.
 Le  associazioni  sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli  organismi  paritetici,  individuati  quali  soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo  n.  195/2003,  possono effettuare le attivita' formative e/o  di  aggiornamento  o  direttamente  o  avvalendosi unicamente di strutture  formative  di  loro  diretta  ed  esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'accordo. Punto 4.1. - Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.
 Si   ritiene   opportuno  ribadire  che  gli  ulteriori  soggetti formatori  cosi'  come  individuati  al  punto  4.1.1 lettere a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attivita' formativa, limitatamente al  proprio  personale  sia  esso  collocato  a  livello centrale che periferico. Punto 4.1.3.
 Eventuali  ulteriori  soggetti  formatori  che  operano a livello nazionale  potranno  essere individuati unicamente attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-regioni. Punto 4.1.4.
 Le  regioni  e  province autonome possono avvalersi delle Aziende sanitarie  locali  e  delle  agenzie  formative di diretta emanazione regionale  e/o  provinciale,  in  coerenza  e  rispetto delle singole normative   regionali  che  disciplinano  le  attivita'  formative  e l'accreditamento delle agenzie formative. Punto 4.1.5.
 Tutti  i  soggetti  formatori,  sia  quelli  indicati all'art. 2, comma 3  del  decreto  legislativo  n.  195/2003  sia  gli  ulteriori soggetti  formatori  indicati  al  punto  4.1  dell'accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento  delle  attivita' formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell'accordo. Punto 4.2. - Altri soggetti formatori.
 La  questione relativa all'accreditamento delle sedi formative e' stata  demandata  al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale. Punto 4.2.2.
 In   riferimento   ai   requisiti   indicati   ai  punti b)  e c) dell'accordo, si precisa che:
 b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di  avere  almeno  due  anni  di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione    e    sicurezza.   L'esperienza   puo'   essere   anche autocertificata   e   sottoposta   ai   normali  controlli  da  parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente
 c) relativamente  ai  docenti:  i  docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di  prevenzione  e  sicurezza  e/o  maturata  nella  formazione  alla prevenzione    e    sicurezza.   L'esperienza   puo'   essere   anche autocertificata   e   sottoposta   ai   normali  controlli  da  parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente. Tabella  A4  -  Riconoscimento  ai  RSPP  dei crediti professionali e formativi pregressi.
 Per  calcolare  l'esperienza  lavorativa  pregressa,  ai fini del riconoscimento  dei  crediti professionali, la data di riferimento e' quella  di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
 Coloro  che  sono  in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla frequenza  dei  moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo  ai  soli RSPP, e' previsto dal comma 4 dell'art. 8-bis della n. 626/1994.
 Sono  stati  rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:
 a) 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi;
 b) 3ª  riga,  1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;
 c) 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con».
 La  somministrazione  dei test relativi ai moduli A e B, previsti anche  in  caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo C. Tabella  A5  -  Riconoscimento  agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi.
 Per  calcolare  l'esperienza  lavorativa  pregressa,  ai fini del riconoscimento  dei  crediti professionali, la data di riferimento e' quella  di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
 Sono  stati  rilevati  nella  tabella A5 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:
 a) 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase;
 b) 3ª  riga,  1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;
 c) 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria.
 L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non e' vincolante, e anche qualora  il  RSPP  o  l'ASPP  sia  nelle  condizioni  di poter fruire dell'esonero, puo' comunque richiedere di frequentare i corsi.
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