Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Considerato che, in conformita' con quanto previsto al punto 2.7 del citato accordo del 26 gennaio 2006, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo, riservandosi la possibilita' di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo;
Considerato che, a tal fine le regioni, dopo aver acquisito numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che sono tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo, hanno fornito l'interpretazione univoca del testo al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento di linee guida interpretative;
Visto il documento di linee guida interpretative elaborato dalle regioni, di cui la Conferenza delle regioni e province autonome ha preso atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni relative al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia di insegnamento/apprendimento, alla certificazione, al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed alla sperimentazione;
Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo, le linee guida interpretative prevedono che la sperimentazione abbia durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2006), e che i risultati di tale sperimentazione dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni;
Considerato l'esito dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel corso del quale sono state accolte le richieste emendative delle amministrazioni statali sul documento regionale e si e' addivenuti ad una condivisone del documento proposto dalle regioni;
Considerato altresi' che tale documento, riformulato dai coordinamenti tecnici delle regioni Lazio e Toscana, rispettivamente coordinatrici delle materie lavoro e salute, cosi' come modificato e approvato in sede di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con nota dell'11 settembre 2006 e' stato diramato con nota del 14 settembre 2006, (allegato sub. A) alle amministrazioni statali competenti e alle regioni, ai fini della approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni;
Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome nel testo del documento di linee guida di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente atto;
Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'adozione del documento concernente le linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui in premessa, nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 5 ottobre 2006
Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia
 
Allegato sub-A

LINEE INTERPRETATIVE CONDIVISE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO - REGIONI ATTUATIVO DELL'Art. 2, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, n. 195. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2006, n. 37).

Le regioni e province autonome;
Premesso:

a) che in data 14 febbraio 2006 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 l'accordo, siglato in Conferenza Stato-regioni, attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195;
b) che a seguito di tale pubblicazione e' emersa la necessita' di definire linee interpretative condivise che favoriscano l'attuazione di quanto previsto nell'accordo;
Convengono quanto segue:

1. Tenuto conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art. 2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le regioni e province autonome, e che il successivo accordo siglato in Conferenza Stato-regioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione, regioni e province autonome, per la parte di loro competenza, ritengono che i contenuti dell'accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
2. In conformita' con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilita', laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.
3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'accordo, le regioni e province autonome concordano sulla necessita' di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del testo dell'accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.
4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'accordo e nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso. Punto 1.1. - Termine di attivazione dei corsi formativi.
Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 195/2003, viene adottata come interpretazione del concetto di «attivazione dei percorsi formativi» quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro un anno dalla pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi. Punto 2.2. - Metodologia di insegnamento/apprendimento.
Per i moduli A, B e C e' da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema. Punto 2.3. - Articolazione dei percorsi formativi.
Il modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 195/2003, perche' tale comma prevede, per chi e' in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo («specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative», vale a dire la formazione prevista nei moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C e' esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo. Punto 2.4. - Valutazione degli apprendimenti.
Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo. Punto 2.4.1. - Modulo A.
Il modulo A e' propedeutico agli altri e la sua idoneita', una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente. Punto 2.4.2. - Modulo B.
Il modulo B non e' propedeutico al modulo C.
Ha validita' quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.
Il modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purche' nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificita' dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione. Punto 2.4.3. - Modulo C.
Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente. Punto 2.5. - Certificazione.
Il modello di certificazione regionale - che sara' rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attivita' di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'accordo - sara' quello in uso presso ciascuna regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:
- normativa di riferimento, attuativa del decreto legislativo n. 195/2003;
- specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica del macrosettore);
- periodo di svolgimento del corso;
- soggetto formatore;
- dati anagrafici del corsista;
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.
I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la facolta' di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla regione/provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo «per opportuna conoscenza», finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati. Punto 2.6. - Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi.
In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovra' essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.
Alla luce dei numerosi corsi di formazione gia' realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo, e in considerazione della opportunita/possibilita', in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'accordo, le regioni e province autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti. Punto 2. - Sperimentazione.
La sperimentazione avra' durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli e' quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.
La sperimentazione e' anche mirata all'individuazione di eventuali unita' formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a piu' macrosettori.
I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni. Punto 3. - Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto 4 dell'accordo.
Le regioni e province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'accordo le modalita' di documentazione dell'avvenuto aggiornamento.
Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo' essere distribuito nel quinquennio.
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo' essere distribuito nel quinquennio.
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento e' da intendersi pari a 100 ore complessive. Punto 4. - Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2, del decreto legislativo n. 195 del 2003.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, possono effettuare le attivita' formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'accordo. Punto 4.1. - Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.
Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori cosi' come individuati al punto 4.1.1 lettere a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attivita' formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico. Punto 4.1.3.
Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-regioni. Punto 4.1.4.
Le regioni e province autonome possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali e delle agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attivita' formative e l'accreditamento delle agenzie formative. Punto 4.1.5.
Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attivita' formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell'accordo. Punto 4.2. - Altri soggetti formatori.
La questione relativa all'accreditamento delle sedi formative e' stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale. Punto 4.2.2.
In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c) dell'accordo, si precisa che:
b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza puo' essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente
c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza puo' essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente. Tabella A4 - Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi.
Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento e' quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, e' previsto dal comma 4 dell'art. 8-bis della n. 626/1994.
Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:
a) 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi;
b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;
c) 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con».
La somministrazione dei test relativi ai moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo C. Tabella A5 - Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi.
Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento e' quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:
a) 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase;
b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;
c) 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria.
L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non e' vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, puo' comunque richiedere di frequentare i corsi.
 
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