| L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella riunione del Consiglio del 15 novembre 2006;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
 Vista  la  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003,  recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei  servizi  di  telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 6, lettera b),  n.  2,  della  legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 21 agosto 2003,  n.  193,  ed  in  particolare  l'allegato  A, art. 4, comma 3, lettera e);
 Vista  la  delibera  n.  278/04/CSP  del  10 dicembre 2004, recante «Approvazione  della  direttiva  in  materia  di  carte dei servizi e qualita' dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera b),  n.  2,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 20 gennaio  2005,  n.  15,  ed  in  particolare l'allegato A, art. 16 (Tutela dei minori);
 Vista  la  delibera  n.  216/00/CONS  del  5 aprile  2000,  recante «Determinazione  degli  standard dei decodificatori e le norme per la ricezione   dei   programmi   televisivi  ad  accesso  condizionato», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;
 Vista  la  delibera  n.  266/06/CONS  del  16 maggio  2006, recante «Modifiche  al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica  digitale  di  cui  alla  delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della  fase  di  avvio  delle  trasmissioni  digitali terrestri verso terminali   mobili»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana del 24 maggio 2006, n. 119, che estende le norme in  materia  di tutela dei minori applicate alla televisione digitale terrestre  alla  radiodiffusione  in tecnica digitale terrestre verso terminali mobili (DVB-H);
 Visto  il  «Codice  di autoregolamentazione Tv e minori», approvato dalla  Commissione  per  l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo  il 5 novembre  2002  e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
 Visto   il   «Codice  di  condotta  per  l'offerta  dei  servizi  a sovrapprezzo  e la tutela dei minori» sottoscritto in data 18 ottobre 2004 dagli operatori di telefonia mobile H3G, Tim, Vodafone e Wind;
 Considerati   gli  esiti  dell'indagine  conoscitiva  promossa  dal Consiglio  nazionale  degli  utenti sul tema della telefonia mobile e minori,  i  cui risultati sono riportati nella delibera assunta dallo stesso  CNU nella riunione del 16 ottobre 2006, dalla quale emerge la lacunosita'  della  regolamentazione ed auto-regolamentazione vigenti ed  i limiti di efficacia delle misure implementate dai fornitori dei servizi al fine di precludere ai minori l'accesso ai contenuti a loro non   destinati,   con   particolare   riferimento  alla  carenza  di un'opportuna  ed  efficace pubblicizzazione della possibilita', per i genitori o per chiunque eserciti, anche occasionalmente, la tutela di minori, di disattivare i servizi a contenuto sensibile;
 Considerato  che,  alla  luce  della  normativa vigente, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla liberta' di  espressione  e da quella di ricevere o di comunicare informazioni devono  conciliarsi  con il rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare  della  dignita'  della  persona e dell'armonico sviluppo fisico,  psichico  e  morale  del  minore  (art. 3, testo unico della radiotelevisione),  essendo  esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi  rispettino  i  diritti  fondamentali  della  persona e non integrino  potenziale  nocumento  allo  sviluppo  dei minori (art. 4, comma 1,  lettera b),  testo  unico della radiotelevisione), salve le norme  speciali  per  le  trasmissioni  ad  accesso  condizionato che comunque impongono un sistema di controllo specifico e selettivo;
 Considerato   che   a  seguito  dello  sviluppo  della  convergenza contenuti  video  e  trasmissioni  televisive possono essere offerti, tramite  le reti digitali terrestri e le reti di comunicazioni mobili e  personali, anche su appositi terminali mobili (c.d. videofonini) e che,  pertanto,  e'  opportuno  che  siano estese a tale tipologia di diffusione le misure precauzionali, gia' previste per la trasmissione di   programmi   radiotelevisivi  ad  accesso  condizionato,  per  la diffusione  di  contenuti  destinati  agli  adulti  o  che, comunque, possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;
 Avuto  riguardo  alle segnalazioni pervenute da alcune associazioni di  consumatori per evidenziare la relativa facilita' con cui risulta possibile,  tramite l'apposito terminale mobile videofonino, accedere ai  contenuti  per adulti e per rilevare come le precauzioni poste in essere  dai  fornitori  del  servizio  spesso  non  siano in grado di precludere   efficacemente  al  minore,  che  utilizza  il  terminale occasionalmente o stabilmente, l'accesso ai contenuti vietati;
 Preso  atto delle proposte sottoposte all'Autorita' da un fornitore di  servizi  audiovisivi  e  multimediali,  volte all'introduzione di misure  intese  a  migliorare  il  livello di inibizione per i minori all'accesso  tramite  terminali  mobili  videofonini ai contenuti per adulti, tra le quali, in particolare, l'introduzione di uno specifico codice d'accesso riservato ai predetti servizi;
 Ritenuta   la   necessita'   e  l'urgenza,  al  fine  di  garantire un'equivalente protezione dei minori rispetto all'accesso a contenuti usufruibili  con  tecnologie  diverse,  di  adottare misure minime di sicurezza,  in  attesa  della definizione di un complesso organico di misure  di  protezione dei minori dall'accesso a contenuti sensibili, da adottarsi sentite tutte le parti interessate;
 Udita  la  relazione  del  commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 1. Gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti  di  comunicazioni  mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato ad  un  pubblico  adulto  o,  comunque,  possa  nuocere allo sviluppo psichico  e  morale  dei  minori,  devono  adottare nelle offerte dei predetti  servizi  un sistema di protezione dei minori dall'accesso a tali  contenuti  avente  un  grado  di  sicurezza  pari agli analoghi sistemi  applicati  alla  diffusione  di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato.
 2.  Gli  operatori di cui al comma 1 devono offrire agli utenti dei servizi  audiovisivi  e  multimediali riservati ad un pubblico adulto una  modalita/funzione  di  parental  control che consenta di inibire stabilmente   l'accesso   del   minore,  che  usa  occasionalmente  o permanentemente   il   terminale  mobile,  ai  contenuti  di  cui  al comma precedente.  La  predetta  funzione dovra' risultare facilmente attivabile/disattivabile   dall'utente  tramite  la  digitazione  sul proprio  terminale di uno specifico codice segreto (pin), distinto da tutti  gli  altri  codici  utilizzati  sul terminale stesso per altre funzioni. Il codice dovra' essere comunicato con modalita' riservate, corredato   dalle   avvertenze   in   merito   alla   responsabilita' nell'utilizzo   e   nella   custodia   del  medesimo,  al  contraente maggiorenne  che  stipula  il  contratto  relativo alla fornitura del servizio.
 3.   Gli   operatori   di  cui  al  comma 1  devono  dare  adeguata informazione della introduzione della funzione di parental control di cui  al  precedente  comma 2  nella  pubblicita'  dei propri servizi, diffusa  con  qualsiasi mezzo, nonche' nelle descrizioni del servizio allegate  ai  moduli  contrattuali o presenti sui propri siti web. La dichiarazione,  da  parte del fruitore del servizio, di aver ricevuto adeguata   preventiva  informazione  circa  la  disponibilita'  della funzione  di protezione deve essere oggetto di una specifica clausola contrattuale      espressamente      e      separatamente     firmata dall'utente/acquirente  in  sede di stipula del contratto di acquisto del servizio.
 4.   Gli  operatori  di  cui  al  comma 1  devono  conformare  alle disposizioni  del  presente  provvedimento  i  servizi  ed i relativi contratti  in  essere  alla  data di entrata in vigore della presente delibera,  prevedendo  una  adeguata informazione ai propri clienti e specifiche  modalita'  di aggiornamento che consentano l'accertamento della  consegna  del  codice  (pin)  di cui al precedente comma 2, al contraente maggiorenne del contratto.
 5.  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni di cui alla presente delibera  comporta  l'applicazione  di  quanto  previsto dall'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito web dell'Autorita'.
 La  presente  delibera entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 novembre 2006
 Il presidente: Calabro'
 
 Il commissario relatore: Mannoni
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