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| Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 14 novembre 2006 |  | Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 Visto  l'art.  32  della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  348  del  31 dicembre  1976,  relativo  alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.  243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria che disciplinano i movimenti  e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del 19 luglio 2006;
 Considerato  che  a  partire  dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati  17  focolai  di  anemia  infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente;
 Considerato  che  per  i  predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la  sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili  ed  imminenti  ripercussioni  di  ordine economico per gli operatori coinvolti;
 Preso  atto  che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa  alla  profilassi  delle malattie infettive degli equini con particolare  riferimento  alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanita'  abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza eseguendo   almeno   un   test   di  Coggins  all'anno  sugli  equidi appartenenti  ad  allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune  regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano  di  sorveglianza,  determinando  un  aggravamento  su tutto il territorio  nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini;
 Considerato  che  la  ben  nota  trasmissibilita' del virus, la sua forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti vettori  come  mosche  cavalline  e  zecche,  nonche'  la  prevalenza osservata  in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale,  ai  fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, un  piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria ai sensi della legislazione vigente;
 Ritenuto  pertanto  necessario  adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie  di  controllo  sull'intero  territorio  nazionale allo scopo  di  prevenire  l'insorgere  e  controllare  l'andamento  della malattia  in  questione,  tenuto  conto,  inoltre  che gli equidi che svolgono  attivita'  agostinico-sportive  sono  soggetti  a frequenti spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;
 Ritenuto  necessario  adottare  un piano urgente e straordinario di sorveglianza  su  tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato  ad  ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale
 
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  E'  resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della  presente  ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi su:
 a) tutti  gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti nelle aziende   di   cui   all'art.  2,  comma 1,  lettera b)  del  decreto ministeriale   5 maggio   2006,   ad  esclusione  dei  capi  allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;
 b) tutti  gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e verso  aziende  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.
 2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validita' di mesi dodici.
 3.  Gli  esiti,  nonche'  la data delle singole prove diagnostiche, sono   riportati   dal   veterinario   ufficiale   sul  documento  di identificazione  o,  qualora  non  disponibile,  sul  modello  di cui all'allegato A.
 4.   Il  controllo  sierologico  di  cui  al  comma 1  deve  essere effettuato  entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente  ordinanza  su  tutti  gli  equidi  che  svolgono  attivita' sportiva  o  agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.
 5.   Il  controllo  sierologico  di  cui  al  comma 1  deve  essere effettuato  entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici   e   di   allenamento  ed  allevamenti  da  riproduzione  che afferiscono al circuito ippico-sportivo.
 6.  Il  controllo  sierologico  di  cui  al comma 1 non deve essere effettuato  sugli  animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.
 7.  I  servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e i laboratori  degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via  prioritaria,  all'esecuzione  del  campionamento  e  delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.
 8.  La  mancata  attuazione  dei  controlli  e la movimentazione di equidi  in  difformita'  a  quanto  previsto  dal  presente articolo, comporta  l'applicazione  della  sanzione di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Le   regioni   e   province  autonome  nelle  quali,  su  basi statisticamente  significative,  e' accertata la presenza di un basso livello  di  prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza  dei  controlli  rispetto  a quelli previsti dalla presente ordinanza,  e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio  territorio  regionale,  ad  esclusione  della movimentazione verso    ippodromi,    fiere,   manifestazioni   sportive,   aste   o concentramenti di equidi.
 |  |  |  | Art. 3. 1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai  servizi  veterinari  delle  Aziende unita' sanitarie locali o da veterinari  formalmente  incaricati  dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi  servizi  territorialmente  competenti, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome.
 2.  I  costi  del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui  al  comma 1  sono  interamente  a  carico del proprietario o del detentore o comunque del responsabile dell'equide.
 3.  I  campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali  competenti  per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo   di   cui   all'allegato B  per  l'esecuzione  degli  esami diagnostici.
 4.  In  caso di riscontro di positivita' il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.
 5.  Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono  al  Centro  di  referenza ed alla regione competente per territorio  i  dati  ed  ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio  eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalita' indicate dal Centro di referenza.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in  considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonche' presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi  in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 5. 1. In caso di riscontro di positivita' sierologica, in attesa della conferma  da  parte  del  Centro di referenza, le autorita' sanitarie competenti  adottano  le misure previste dall'art. 99 del regolamento di  Polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica  dell'8 febbraio  1954,  n.  320, dagli articoli 1 e 3 del decreto   ministeriale   4 dicembre  1976  e  dall'art.  4,  comma 4, lettera a),  punto  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.
 2.  I  Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle  regioni  e  delle  province  autonome, ad inviare al Ministero della  salute,  entro  24  ore dal riscontro di positivita' di cui al comma 1,  le  informazioni  previste  dalla  decisione n. 82/894/CE e successive   modifiche.   Il   Ministero  della  salute  provvede  ad informare,  appena  ricevuto  l'esito,  l'Unione nazionale incremento razze  equine  e  la  federazione  italiana  sport  equestri circa le positivita' riscontrate in equidi registrati.
 3.  Il  Centro  di  referenza  trasmette  con  cadenza  mensile  al Ministero  della  salute e alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Al fine di attuare piu' efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica,  il  veterinario,  anche  libero  professionista, che abbia  motivi  clinici  di  sospettare  la  presenza  della malattia, effettua il campionamento secondo le modalita' previste all'art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.
 2.  I  costi  delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' dodici mesi.
 
 Roma, 14 novembre 2006
 
 Il Ministro: Turco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221
 |  |  |  | ALLEGATO 
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