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| Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 27 novembre 2006 |  | Fissazione  dell'aliquota  per  il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2007, ai fini della  determinazione  del  contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2478). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 567, e successive modifiche ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 173, recante attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
 Visto  in  particolare  l'art.  335,  comma  2,  del citato decreto legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede  che il contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e riassicurazione,   dovuto   dalle   imprese  di  assicurazione  e  di riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica, nonche'   dalle   sedi  secondarie  di  imprese  di  assicurazione  e riassicurazione   extracomunitarie  stabilite  nel  territorio  della Repubblica  e'  commisurato  ad  un  importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte  ed  al  netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP  mediante  apposita  elaborazione  dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
 Rilevato  che delle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2005 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza  degli  oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 4,9%;
 Dispone:
 
 Ai   fini   della   determinazione   del  contributo  di  vigilanza sull'attivita'  di  assicurazione  e  riassicurazione di cui all'art. 335,  comma  2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio  2007 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 5% dei predetti premi.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 Roma, 27 novembre 2006
 Il presidente: Giannini
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