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| Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Barbaresco». |  | 
 |  |  |  | IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI,  ISTITUITO  A  NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.164
 
 Esaminata  la domanda presentata dall'Assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Barbaresco», nonche' il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo vitivinicolo della regione Piemonte.
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza,  tenutasi  nel  comune  di  Barbaresco  il  giorno 12 ottobre   2006  -  con  la  partecipazione,  tra  gli  altri,  del funzionario rappresentante della regione Piemonte, dei rappresentanti di  enti,  organizzazioni  di  produttori  ed  aziende vitivinicole - durante  la  quale  e'  stata confermata la volonta' di assoggettarsi alla  disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti.
 Visti  i  decreti  ministeriali  del  22 aprile  1992 concernenti rispettivamente:   «Elementi   da   includere   facoltativamente  nei disciplinari  di  produzione  dei  vini a docg e doc» e «Condizioni e modalita'  di  utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc».
 Vista  la legge n. 164/1992, ed in particolare l'art. 24, commi 3 e 4, nonche' il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, punto H).
 Ha  espresso,  nella  riunione  del  26 ottobre  2006,  il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione modificato secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni d'origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA   DI   MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE   DI   ORIGINE   CONTROLLATA   E   GARANTITA  DEI  VINI «BARBARESCO»
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 
 1.   La   denominazione   di   origine  controllata  e  garantita «Barbaresco»   e'   riservata  ai  vini  rossi  che  rispondono  alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
 «Barbaresco»;
 «Barbaresco» riserva;
 «Barbaresco»  e  «Barbaresco»  riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» - riportate al successivo art. 7 - alle quali potra'  essere  aggiunta  la  menzione  «vigna»  seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.
 2.  Le  delimitazioni  delle  «menzioni geografiche aggiuntive» a norma  del  decreto ministeriale 22 aprile 1992 sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 
 1. I  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Barbaresco»  devono  essere  ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo nei biotipi «Michet» e «Lampia».
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 
 1. La  zona  di  origine  delle  uve  atta  a  produrre  i vini a denominazione   di   origine  controllata  e  garantita  «Barbaresco» comprendente  i  territori  gia'  delimitati con decreto ministeriale 31 agosto  1933,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 238, del 12 ottobre  1933,  nonche' quelli per i quali ricorrono le condizioni di  cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  12 luglio  1963,  n. 930, include l'intero territorio dei comuni  di  Barbaresco, Neive, Treiso (gia' frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» gia' facente parte del comune  di  Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente  della  Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 
 1. Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita  «Barbaresco»  devono essere quelle tradizionali della zona e,  comunque,  atte  a  conferire  alle  uve  e  al  vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
 terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
 giacitura:  collinare,  sono  da  escludere  categoricamente  i terreni  di  fondovalle,  umidi,  pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
 altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
 esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
 densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle  caratteristiche  peculiari  delle  uve  e  dei vini. I vigneti oggetto  di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da  un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
 forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
 pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura specializzata  per  la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva»,  «Barbaresco»  riserva  con o senza «menzione geografica aggiuntiva»,  ed  il  titolo  alcolometrico  volumico minimo naturale delle   relative  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  essere rispettivamente i seguenti:
 
 =====================================================================
 |             |   Titolo alcolometrico
 Vini            |Resa uva t/ha| volumico minimo naturale ===================================================================== {Barbaresco}               |8            |12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva       |8            |12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- con menzione geografica    |             | aggiuntiva:                |             | --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco}               |8            |12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva       |8            |12,00% vol.
 
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione dei vini a denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:
 vini   «Barbaresco»   e   «Barbaresco»   riserva  con  menzione geografica e vigna:
 
 =====================================================================
 |             |  Titolo alcolometrico volumico
 Vini        |Resa uva t/ha|         minimo naturale ===================================================================== {Barbaresco}        |7,2          |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva|7,2          |12,50% vol.
 
 La  denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con  menzione  geografica  aggiuntiva  puo' essere accompagnata dalla menzione  «vigna»  purche'  tale  vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno  7  anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari:
 
 =====================================================================
 |             |Titolo alcolometrico volumico minimo
 |Resa uva t/ha|              naturale ===================================================================== al terzo anno.... |4,3          |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- al quarto anno....|5            |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- al quinto anno....|5,8          |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- al sesto anno.... |6,5          |12,50% vol.
 
 Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Barbaresco»  devono  essere riportati nei limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 5.  I  conduttori  interessati,  che  prevedano  di ottenere rese maggiori  rispetto  a  quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori   a   quelle  fissate  dal  precedente  punto  3,  dovranno tempestivamente,  e  comunque  almeno  cinque giorni prima della data d'inizio   della   propria  vendemmia,  segnalare,  mediante  lettera raccomandata  agli  organi  preposti  al  controllo,  competenti  per territorio,  la  data  di  inizio  delle  operazioni,  la stima della maggiore  resa,  per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
 6.  Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione  Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale  puo' fissare limiti massimi di uva classificabile per  ettaro  inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione  in  rapporto  alla  necessita'  di  conseguire un miglior equilibrio   di   mercato.   In  questo  caso  non  si  applicano  le disposizioni di cui al comma 5.
 
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 
 1.  Le  operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Barbaresco»  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
 2.  Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  puo'  altresi'  consentire  che  le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano  effettuate  dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori   delle   province  di  Cuneo,  Asti,  Alessandria  inclusi nell'art.  4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica  23 aprile  1966,  dimostrino  che  gia' effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.
 3.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore a:
 
 =====================================================================
 Vini           |  Resa uva/vin  |  Produzione max in vino ===================================================================== {Barbaresco}             |70%             |56hl/ha {Barbaresco} riserva     |70%             |56hl/ha
 
 Per  l'impiego  della  menzione  geografica aggiuntiva seguita da «vigna»,  fermo  restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
 Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non oltre  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione di origine  controllata  e  garantita;  oltre  detto  limite percentuale decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  per  tutto  il prodotto.
 4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovra' essere superiore a:
 
 =====================================================================
 Vini           |  Resa uva/vin  |  Produzione max in vino ===================================================================== {Barbaresco}             |68%             |54,4 hl {Barbaresco} riserva     |68%             |54,4 hl
 
 5.  Nella  vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri  tecnici  piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso  l'arricchimento,  secondo  i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
 6.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:
 
 =====================================================================
 Vini        |Durata mesi|Di cui in legno|     Decorrenza =====================================================================
 |           |               |1° novembre
 |           |               |dell'anno di {Barbaresco}        |26         |9              |raccolta delle uve ---------------------------------------------------------------------
 |           |               |1° novembre
 |           |               |dell'anno di {Barbaresco} riserva|50         |9              |raccolta delle uve
 
 L'immissione  al  consumo  e' consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:
 
 =====================================================================
 Vini        |                      Data =====================================================================
 |1° gennaio del terzo anno successivo alla {Barbaresco}        |vendemmia ---------------------------------------------------------------------
 |1° gennaio del quinto anno successivo alla {Barbaresco} riserva|vendemmia
 
 7.  E'  consentita  a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima  del  15%,  di  «Barbaresco» piu' giovane a «Barbaresco» piu' vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.
 
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 
 1. I  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Barbaresco»  all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso granato;
 odore: intenso e caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica» e «vigna»: 12,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 2.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»   tipologia   «riserva»,   all'atto  dell'immissione  al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso granato;
 odore: intenso e caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol.; «Barbaresco»  con  «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 3.  E'  in  facolta'  del  Ministero  per  le politiche agricole, alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  modificare  con  proprio decreto, i limiti  minimi  sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
 
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 
 1.  La  denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco»  e «Barbaresco» riserva puo' essere seguita - secondo le disposizioni  di  cui ai decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite  nell'allegato  del  presente  disciplinare  di  produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di  Neive,  Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot,  Castellizzano, Cavanna, Cole, Cotta', Curra', Faset, Fausoni, Ferrere,   Gaia-Principe,   Gallina,   Garassino,  Giacone,  Giacosa, Manzola,  Marcarini,  Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico,  Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Paje', Pajore',  Pora,  Rabaja',  Rabaja-Bas,  Rio  Sordo,  Rivetti,  Rizzi, Roccalini,  Rocche  Massalupo,  Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo,   San   Giuliano,  San  Stunet,  Secondine,  Serraboella, Serracapelli,   Serragrilli,   Starderi,   Tre   Stelle,   Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive,   possono  essere  accompagnate  dalla  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4.  Detta  menzione  «vigna» dovra' essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle previste  dal  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,  naturale,  scelto,  selezionato,  vecchio e similari.
 3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a nomi o ragioni  sociali  o  marchi privati, purche' non si confondano con le «menzioni  geografiche  aggiuntive»,  fatto  salvo  il  rispetto  dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
 4.  Nella  designazione  e  presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco»  riserva,  la  «menzione  geografica  aggiuntiva» dovra' essere  riportata  immediatamente sotto la denominazione e non potra' avere   dimensione   superiore   a  quelle  utilizzate  per  indicare «Barbaresco».
 5.  Nella  designazione  e  presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco»  riserva,  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita   puo'   essere   accompagnata  dalla  menzione  «vigna»  a condizione   che   sia  rivendicata  anche  la  «menzione  geografica aggiuntiva» e purche':
 le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
 coloro   che   nella  designazione  e  presentazione  dei  vini «Barbaresco», intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione   geografica  aggiuntiva  con  l'indicazione  della  «vigna» abbiano  effettuato  la  vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la menzione «vigna» seguita dai relativo toponimo sia riportata in  caratteri  di  dimensione  pari  al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.
 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Barbaresco»  con  o  senza menzione geografica aggiuntiva  e'  obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
 Art. 8.
 Confezionamento
 
 1. Le   bottiglie   in   cui   vengono   confezionati  i  vini  a denominazione  di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art.  1,  per  la  commercializzazione  devono  essere  di  forma tradizionale,  di  vetro  scuro  con  dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
 2.   Le   bottiglie   in   cui  vengono  confezionati  i  vini  a denominazione  di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art.  1,  per  la  commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l'esclusione di quella da 200 cl.
 3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che  possano  trarre  in  inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.
 4.  Inoltre,  su  richiesta  delle  ditte  interessate,  a  scopo promozionale,  puo'  essere  consentito, con specifica autorizzazione del  Ministero  per  le  politiche  agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo delle capacita' da litri 6, 9, 12 e 15.
 |  |  |  | Allegato 
 MENZIONI  GEOGRAFICHE  AGGIUNTIVE  DELLA  DOCG BARBARESCO A NORMA DEL
 DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1992
 
 Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Albesani».
 La  zona  di  produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Albesani» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 9 e 10 del comune di Neive. Confina sul   lato   ovest  con  la  sottozona  Gallina  e  la  dividente  e' rappresentata   dalla  strada  provinciale,  n.  3  (tronco  n.  20), Rondo-Baraccone,  partendo  dall'intersezione  di quest'ultima con la strada  comunale Gallina fino ad arrivare in localita' Cascina Piana. Sul  lato  nord  il  confine  e'  rappresentato dalla strada comunale Valscellera-Valtanaro,  per  la  sua  estensione  da Cascina Piana al mappale  n.  319. Sul lato est il confine e' rappresentato nel tratto piu'  a  nord  dalla valle che divide la sottozona in questione dalla sottozona   Balluri,  denominata  Valle  Possa,  proseguendo  poi  in prossimita' della strada vicinale Maiano. Successivamente nella parte piu' a sud il confine con la sottozona Bordini e' rappresentato dalla strada  comunale  Balluri,  con partenza in prossimita' della Cascina Bricchetto   fino   ad   arrivare   all'intersezione  tra  la  strada sopraindicata e la strada comunale Bordini. Sul lato sud la dividente con  la sottozona Gallina e' rappresentata, partendo da ovest dal rio Val  Montiglio,  proseguendo  poi  in prossimita' dei mappali n. 182, 385,  250,  226,  212,  249,  248  e  245  (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Asili».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Asili» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  5  e 6 del comune di Barbaresco. Confina  sul lato ovest con la linea, non identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio n. 6 (Asili) dai mappali n. 68, 67 e  70  del  foglio  n.  6 (Pora) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del foglio n. 6. Prosegue poi lungo una linea esistente tra  i  mappali n. 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n.  180  e  182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i mappali n. 154/p, 159, 154/p,  41  e  289 (Asili) ed i mappali n. 182, 308, 302, 161, 154/p, 44,  291  e  364 (Faset) fino alla strada comunale Stazione. Sul lato nord  il  confine  segue  la  strada  comunale  Stazione intervallato soltanto  dalla  capezzagna  che  separa  i mappali n. 288, 278 e 285 (Asili)  del  foglio n. 6 dai mappali n. 286 e 362 (Faset) del foglio n.  6.  Sul lato est la dividente segue la capezzagna esistente tra i mappali  n.  396,  186,  132,  187  e 289 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 180, 427 e 288 del foglio n. 5 (Muncagta), e tra i mappali n.  289,  295,  296, 297 e 298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 350,  277, 404, 403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabaja). Sul lato sud il  confine  e'  costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili,  prosegue  poi  lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 107,  108,  109 e 110 del foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) fino alla linea, non identificata sul posto, che  divide i mappali n. 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai mappali n. 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ausario».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Ausario» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n.  176,  497,  579  e  809.  Sul lato ovest confina con la sottozona Valeirano  e  sul  lato  nord confina con i mappali n. 188, 239, 244, 268, 270, 271 e 287. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Balluri».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Balluri» e' compresa  nei fogli di mappa n. 3, 4 e 9 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  con  la  dividente rappresentata dalla valle tra la sottozona  Balluri  e  la sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul  lato  nord  e'  delimitato  da  un  tratto della strada comunale Valscellera-Valtanaro,  fino  alla  dividente  tra  la  sottozona  in questione  e  la  sottozona  Albesani,  posta  tra  i  mappali n. 119 (Balluri)  e  n.  319  (Albesani).  Sul  lato  est la dividente dalla sottozona   Starderi  e'  rappresentata  dalla  strada  comunale  San Gervasio  - Pelisseri e sul lato sud, partendo da est, in prossimita' del  mappale  n.  586, la dividente e' rappresentata dalla capezzagna che  separa  i  due  versanti  della collina (versante nord/sottozona Bordini;  versante sud/sottozona Balluri). Successivamente il confine e'  posto  in  prossimita' della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona Balluri e sottozona Albesani). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Basarin».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» e' compresa  nei  fogli di mappa n. 12 e 13 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  con  il  comune  di  Barbaresco  e sul lato nord la dividente  e' posta in prossimita' dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente e'  delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203,  637,  641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale  Zocco.  Sul  lato est il confine e' rappresentato dal corso del  torrente Tinella e sul lato sud e' delimitato in un primo tratto dalla    strada    provinciale    n.    51   (tronco   n.   1),   Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo  e  successivamente  segue  il  corso del torrente Tinella. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bernardot».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bernardot» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato  est con la strada Basso e sul lato sud confina con i mappali n. 118,  119,  99,  301,  96 e 99 e con il rio Massalupo. Sul lato ovest confina  con  i  mappali  n. 414, 54, 343, 12, 13 e 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bordini».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Bordini» e' compresa  nei fogli di mappa n. 5, 8 e 9 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  in un primo tratto con la strada comunale Bordini e successivamente  con  la  strada  comunale  Balluri.  Sul  lato nord, partendo  da  est,  il confine e' posto in prossimita' dei mappali n. 340,  338,  398,  508  e  311,  successivamente sulla strada comunale Pelisseri,  fino  al  mappale  n.  586, la dividente e' rappresentata dalla  capezzagna  che  separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Sui lato est il  confine  e' rappresentato dalla strada comunale Valledoglio e sui lato  sud  il  confine e' rappresentato da strada vicinale Varrenere, strada vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione. Zona  di  produzione  delle  uve della menzione geografica «Bricco di Neive».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Bricco di Neive»  e'  compresa  nei fogli di mappa n. 20, 21 e 19 del comune di Neive.  Confina sul lato ovest in un primo tratto dalla dividente tra il  comune  di  Neive  e  il  comune di Coazzolo e successivamente la dividente  e'  posta  sul  confine tra i comuni di Neive e Mango. Sui lato  nord la dividente tra la sottozona Bricco e la sottozona Canova e'  rappresentata  dal  rio che attraversa la valle e sul lato est la dividente  con  la sottozona Bric Micca e' rappresentata dalla strada comunale  Fossamara. Sul lato sud il confine sud-est e' rappresentato dalla  dividente  tra  il  comune  di  Neive  e il comune di Mango, a sud-ovest la dividente e' invece in prossimita' della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione nel comune di Neive. Zona  di  produzione  delle  uve della menzione geografica «Bricco di Treiso».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Bricco di Treiso»  e'  compresa  nel foglio di mappa n. 6 del comune di Treiso. Confina  sul  lato  est con i mappali n. 206, 189 e 495, sul lato sud confina con i mappali n. 321, 340, 486, 581, 487, 488 e 341. Sul lato ovest confina con la strada provinciale Pizzi e sul lato nord confina con i mappali n. 193, 152, 720, 69, 692 e 694. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bric-Micca».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bric-Micca» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  20, 21 e 22 del comune di Neive. Confina  sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2) S.  Maria  Del Piano-Mango, successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive  e  il  comune  di  Neviglie.  Sul  lato  nord  il  confine  e' rappresentato  dalla  strada  comunale  Biestri  e  sul  lato  est la dividente  con  la  sottozona  Bricco di Neive e' rappresentata in un primo  tratto  dalla  strada  comunale  Biestri  e successivamente e' delimitato  dal  confine tra il comune di Neive e il comune di Mango. Sul  lato  sud  il  confine  e'  rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ca Grossa».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ca Grossa» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  7  e 8 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato  ovest,  partendo dalla strada vicinale Berchialla fino  alla capezzagna esistente tra il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca Grossa)  e  il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7. La dividente segue  la  scarpata  tra  il  mappale  n.  131 (Ca Grossa) e il n. 69 (Roncagliette)  del  foglio  n.  7  continuando  poi su una linea non identificata  sul  posto  che  suddivide  i  mappali  n.  131/p  e 70 (Ca Grossa)  da  quelli  n.  69/p, 130 e 72 del foglio n. 7. La linea attraversa  il  mappale n. 86 separandolo dalla sottozona Roccalini e prosegue  sulla scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Ca Grossa) e il n. 41 (Roccalini) del foglio n. 7. L'ultimo tratto e' costituito da  una linea di separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n. 86/p (Ca Grossa) da quello n. 50 (Roccalini) del foglio n. 7  fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal mappale n.  86/p  del  foglio  n.  7 fino alla ferrovia. Sul lato nord-est il confine  e' costituito dalla ferrovia e sul lato sud-est la dividente e'  costituita  per  un primo tratto da un rio dividente i mappali n. 59/p,  61  e  62  del foglio n. 7, mappale n. 224 del foglio n. 8 dal mappale n. 59/p del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8  fino  al  fosso  che  divide  il mappale n. 224/p (Ca' Grossa) dai mappali n. 224/p e 225 (Niccolini) del foglio n. 8. Prosegue lungo la capezzagna  esistente  tra  i  mappali  n.  442  (Ca Grossa) e n. 444 (Niccolini) del foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il  mappale  n. 443 della presente sottozona dai mappali n. 444 e 244 del  foglio n. 8 (Niccolini). Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Ca Grossa) e il n. 244 e 243 (Niccolini) del foglio n. 8, e continua lungo  la  capezzagna  passante tra i mappali n. 241 (Ca Grossa) e n. 243  e  242  (Niccolini)  del  foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale  Alba-Acqui.  Sui  lato  sud-ovest il confine parte dalla strada  provinciale  Alba-Acqui  e  prosegue  sulla  strada  vicinale Berchialla  fino  al  mappale  n.  380  del  foglio n. 8 dividendo la presente sottozona da quella denominata Roncaglie. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Canova».
 La  zona  di  produzione  dei  vini «Barbaresco» Docg «Canova» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  16, 18 e 19 del comune di Neive. Confina  sul lato ovest, partendo da nord, con il comune di Coazzolo, successivamente  prosegue  in prossimita' della strada provinciale n. 194  (confine  s.p.  n.  3/Coazzolo),  fino al mappale n. 496. Da qui prosegue  sulla  capezzagna, che divide i due versanti della collina, situata  sui  mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 194 in  direzione  Coazzolo e sul lato est il confine e' tra il comune di Neive   e  il  comune  di  Coazzolo.  Sul  lato  sud  il  confine  e' rappresentato dal rio che attraversa la valle. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cars».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco»  Docg «Cars» e' compresa  nei  fogli  di  mappa n. 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina  sul lato ovest con la linea dividente i mappali n. 351, 22 e 323  del  foglio  n.  6, mappali n. 247, 425, 266, 267, 234 e 237 del foglio  n.  4, dai mappali n. 319 e 203 del foglio n. 6, n. 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241, 245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431,  432,  434,  435 e 238 del foglio n. 4 fino alla strada comunale del  Porto.  Sul  lato nord-est la dividente segue la strada comunale del  Porto fino al rio dividente i mappali n. 175, 171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali n. 148, 169, 105, 165 e 164 dei foglio n.  4  (Paie).  Prosegue  poi  lungo  la  capezzagna esistente tra il mappale  n.  162  del  foglio n. 4 (Cars) ed il n. 156, 161 e 160 del foglio  n.  4  (Paie), percorre per un breve tratto la vecchia strada comunale  degli Asili e si chiude sulla strada provinciale Alba-Acqui tramite la linea dividente i mappali n. 177 e 176 del foglio n. 5 dal mappale  n.  516  del  foglio  n. 5. Sul lato sud il confine segue la strada  comunale Stazione fino alla linea dividente il mappale n. 284 del  foglio  n. 6, mappali n. 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars) dal n. 285  e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio n. 4 (Cars) dal n. 513, 283, 282/p, 494/p, 282/p, 440, 258, 257, 256 e 258 del foglio n. 4  (Faset).  Prosegue lungo una strada interpoderale insistente tra i mappali  n.  324 e 325 del foglio n. 6 (Cars) e il mappale n. 258 del foglio  n.  4 fino alla linea che divide il mappale n. 351 del foglio n. 6 (Cars) dai mappali n. 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Casot».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Casot» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 3 e 6 del comune di Treiso. Confina sul  lato est con i mappali n. 509, 267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina con i mappali n. 306, 314 e 316. Sul lato ovest  confina  con  il  rio  Chirella  e sul lato nord confina con i mappali  n.  244,  215, 214, 373, 210, 371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368. Zona    di   produzione   delle   uve   della   menzione   geografica «Castellizzano».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Castellizzano» e'  compresa  nel  foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 164, 165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina  con  i  mappali  n.  47,  298,  299  e  300  e  con  il  rio Castellizzano. Sul lato ovest confina con il comune di Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cavanna».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Cavanna» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  2  e 4 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato  nord-ovest  con  la  dividente  e' costituita dai mappali  n.  70/p, 51, 371, 50, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12,  18, 21/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali n. 200, 41, 42  e  50/p del foglio n. 2, dai mappali n. 72, 532, 71, 48, 44, 414, 413,  42/p,  488/p,  43, 15, 14, 316, 11, 9, 21/p, 7, 61, 53 e 32 del foglio  n.  4 e i n. 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le Rocche di  Barbaresco.  Sul  lato  nord-est  il confine e' costituito da una linea,  non  identificata  sul posto, che attraversa i mappali n. 50, 51,  45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e 191 del foglio n. 2 ed  i  mappali n. 515 e 28 del foglio n. 4. Sul lato sud la dividente prosegue  per  il primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi  coincidere  con  il  confine  tra  i  mappali  n.  58, 374 e 525 (Cavanna)  e  i  n.  62,  319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cole».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco»  Docg «Cole» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  ovest  con  la  strada  provinciale  Alba-Acqui,  sul lato nord-est  la dividente e' costituita per un primo tratto dalla strada comunale  del  Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n.  73,  72,  71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali n. 71/p, 70/p,  31, 81 e 82 (Montestefano). Sul lato sud il confine e' formato dal  fosso tra il mappale n. 80 e le n. 95 e 109 fino alla capezzagna che  divide i mappali n. 110, 105, 425, 426, 114 e 115 dai mappali n. 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cotta».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Cotta» e' compresa  nei  fogli di mappa n. 11 e 12 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  con  il comune di Barbaresco e sul lato nord con la strada  vicinale  in prossimita' di cascina S. Stefano. Sul lato est, partendo  da  nord,  la  dividente  e'  rappresentata  dal rio Gara e successivamente  dalla  strada  provinciale  n.  3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'.  Sul lato sud la dividente e' posta in prossimita' dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Curra».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Curra» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 12 del comune di Neive. Confina sul lato  ovest  con  la sottozona Cotta' e la dividente e' rappresentata dal  rio  Gara. Sul lato nord, partendo da ovest, il confine e' posto in  prossimita' dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128,  129,  130,  673,  131  e  133.  Sul  lato  est  la dividente e' rappresentata  dalla  strada  provinciale  n.  3  (tronco  n. 13) Tre Stelle-Rondo'  e  sul  lato  sud  il confine e' rappresentato dal rio Gara. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Faset».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Faset» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  4  e 6 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato  nord  con la linea dividente i mappali n. 20, 19, 265,  267,  358,  236, 357, 25 e 319/p del foglio n. 6 dai mappali n. 209,  208,  207, 206, 263, 237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio n. 6, per  poi  proseguire  tra  i mappali n. 326, 215 e 35 del foglio n. 6 (Faset)  e  i  mappali  n. 351 e 325 del foglio n. 6 (Cars) fino alla strada  interpoderale esistente tra il mappale n. 258 del foglio n. 4 (Faset)  e i mappali n. 325 e 324 del foglio n. 6 (Cars). Si prosegue poi  sul  confine  tra  i  mappali n. 258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p,  283  e 513 del foglio n. 4 (Faset) e i n. 436, 255, 259, 281, 441,  439,  184,  183, 494/p, 282/p e 285 del foglio n. 4 (Cars). Sul lato  sud  il  confine segue una linea non identificata sul posto che suddivide  i mappali n. 361, 362 e 286 del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285  del  foglio n. 4 e mappali n. 278 e 288 del foglio n. 6 (Asili), proseguendo  lungo  la  strada  comunale Stazione fino alla linea che divide i mappali n. 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset) dai mappali n. 289 e 41 del foglio n. 6 (Asili), attraversa il mappale n. 154 del foglio  n.  6  e  continua tra i mappali n. 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p,  31,  344,  369, 327, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Faset) e i mappali  n. 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 216/p del  foglio  n.  6 (Pora). La dividente e' successivamente costituita dalla  capezzagna esistente tra i mappali n. 216, 357, 236, 358, 267, 266,  265,  19 e 20 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 198, 199 e 202 del foglio n. 6 (Pora). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Fausoni».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Fausoni» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato  ovest,  partendo  da  nord,  con la dividente rappresentata dai mappali  n.  69,  68,  67,  63, 64, 143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria,  dai  mappali  n.  193, 194, 195, 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sui lato nord il confine e' rappresentato dalla  strada  provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sul lato  est  confina  con  la  strada  provinciale  n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole.  Sul  lato  sud la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ferrere».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Ferrere» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso. Confina sul  lato  est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 210, 199, 308, 411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e  105. Sul lato ovest confina con il comune di Neive e sul lato nord confina con la sottozona Castellizzano. Zona    di   produzione   delle   uve   della   menzione   geografica «GaiaPrincipe».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gaia-Principe» e'  compresa  nel  foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest,  inizialmente  partendo  da  nord,  la dividente e' rappresentata  dal  confine  tra  i  comuni  di  Neive  e Barbaresco, successivamente  e'  posta in prossimita' del rio Gara. Sul lato nord il  confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20)  Baraccone-Rondo'  e  sui  lato  est il confine e' rappresentato, partendo  da  nord dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e dai mappali n. 192, 194,  195  e  196  e  dalla  strada  vicinale  Gaia.  Sul  lato  sud, inizialmente,  partendo  da ovest, il confine e' posto in prossimita' dei  mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673,  131  e 133, successivamente la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gallina».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Gallina» e' compresa  nei  fogli di mappa n. 10 e 11 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  con  la  strada  provinciale  n.  3  (tronco n. 20) Baraccone-Rondo'  e  sul  lato  nord  la  dividente  con la sottozona Albesani  e' rappresentata, partendo da ovest, dal rio Vai Montiglio, proseguendo  poi  in  prossimita'  dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212,  249,  248  e  245  (attraversato  sulla  stessa  direzione  dei precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232. Sul lato est il confine e' rappresentato dalla strada comunale  Cimitero  e  sul lato sud il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Garassino».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Garassino» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali n. 198, 21p, 70p, 69p e 61. Sul lato ovest confina  con  il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacone»
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Giacone» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 8 e 9 del comune di Treiso. Confina sul  lato est con la strada comunale Canta e sul lato sud confina con il  rio  Rocche.  Sul  lato ovest confina con il comune di Alba e sul lato  nord  confina con il rio Massalupo e con i mappali n. 104, 103, 108, 236 e 295. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacosa».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Giacosa» e' compresa nei fogli di mappa n. 6, 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul  lato  est  con il rio S. Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale  per  Treiso dalla curva Giacone fino al viale Rimembran. Sul lato ovest confina con la sottozona Casot e la sottozona Bricco e sul  lato nord confina con i mappali n. 154, 152, 477, 159, 170, 169, 386, 61, 60 e 58. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Manzola»
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Manzola» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul  lato est con la strada vicinale Valeriano e sul lato sud confina con  i  mappali n. 96, 95, 87, 86 e 83. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con il mappale n. 32. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcarini».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcarini» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul  lato  est  con  il rio Valgrande e sul lato sud con i mappali n. 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161,  162,  163,  164,  391, 192, 191, 209, 208 e 207. Sul lato ovest confina con i mappali n. 207, 214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada  provinciale  per  Treiso. Sul lato nord confina con la strada provinciale per Treiso, la strada Alba-Acqui e con la strada comunale Valgrande. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcorino».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcorino» e' compresa  nei  fogli di mappa n. 14 e 15 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  in  un primo tratto con la strada comunale Crocetta partendo   dal   mappale  n.  1,  per  continuare  poi  sulla  strada provinciale  n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' del mappale  n.  41.  Sul  lato  nord  il confine e' rappresentato da via Circonvallazione  e  sul  lato  est il confine e' rappresentato in un primo   tratto   dalla   strada  provinciale  n.  3  (tronco  n.  14) Rondo-Castagnole,  in prossimita' della particella n. 41, proseguendo poi  sulla  linea  che  incontra i mappali n. 76, 170, 202, 73, 349 e 394,  continuando poi per la strada comunale Borgonuovo. Sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' della particella n. 302. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Martinenga».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Martinenga» e' compresa  nel  foglio  di  mappa  n.  5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato  nord-ovest con il rio Sordo proseguendo fino alla linea  non  identificata  sul posto dividente i mappali n. 248, 114 e 112  del  foglio  n.  6  (Martinenga)  dai mappali n. 66, 67 e 68 del foglio  n.  6  (Pora)  ed i mappali n. 112, 298 e 111 del foglio n. 6 (Martinenga)  dai  mappali  n.  68,  69, 73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili).  Prosegue  sulla  capezzagna esistente tra il mappale n. 111 del  foglio  n. 6 (Martinenga) e i mappali n. 110, 109, 108 e 107 del foglio  n.  6  (Asili)  fino  alla  strada  vicinale  Asili. Sul lato nord-est la dividente, segue la linea non identificata sul posto, che suddivide  il mappale n. 300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n.  276  e  430  del  foglio  n. 5 (Rabaja) fino alla strada vicinale Asili.  L'ultimo  tratto  e'  costituito  nuovamente dalla linea, non identificata  sul  posto, dividente il mappale n. 312 del foglio n. 5 (Martinenga)  dai  mappali n. 313 e 314 del foglio n. 5 (Rabaja). Sul lato  sud  il  confine  e'  costituito  dal  rio  Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Meruzzano».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Meruzzano» e' compresa  nei  comuni  di  Treiso  ai  fogli di mappa n. 9 e 10 e nei comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina a  est  con la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il  comune  di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba. Sul lato ovest  confina  con  il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con i mappali n. 753, 647, 183 e 184 e con il rio Reiso.
 Nel  comune  di  Alba  a  nord, partendo dalla confluenza del rio Reiso  con  la  strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine e' delimitato  a  nord  con  il  rio  Reiso  fino alla confluenza con il confine  comunale  di  Treiso.  Sul lato est confina con il comune di Treiso  fino  alla  confluenza  con  il  rio Crosa e a sud confina in direzione  ovest  con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la  strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Reiso. Zona    di   produzione   delle   uve   della   menzione   geografica «Montaribaldi».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montaribaldi» e'  compresa  nel  foglio  di  mappa  n. 12 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale  n.  81  e  sul  lato nord dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i mappali n. 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali  n.  40,  41  e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i mappali  n.  84,  85  e  93  (Montaribaldi)  con i mappali n. 43 e 45 (Roncaglie).  Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali n. 45 e 46 (Roncaglie). Nell'ultimo tratto il confine tra i mappali n. 93 e 127 (Montaribaldi) ed i n. 46 e  47  (Roncaglie)  e'  costituito  dalla  mezzeria  di  due  filari, proseguendo sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 48, 49 e 27/p (Montaribaldi) ed i mappali n. 47 e 27/p (Roncaglie) fino alla strada provinciale  Alba-Acqui.  Sul lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi  costituente  il  confine  tra  i comuni di Barbaresco e Treiso. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montefico».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montefico» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 1 dei comune di Barbaresco. Confina sul  lato  nord-est  con la strada provinciale Alba-Acqui proseguendo poi  lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i  mappali n. 201, 202, 203, 229/p, 238 e 239 (Montefico) dai mappali n.  262,  206,  204,  229/p,  237 e 236 (Ovello). Sui lato sud-ovest, partendo  da  ovest  il  confine  segue la capezzagna esistente tra i mappali  n.  369, 289, 291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali n. 382, 182 e 313 (Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale del Patricone. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montersino».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montersino» e' compresa nei comuni di Treiso al foglio di mappa n. 9 e nel comune di Alba  al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina sul lato est  con il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la  strada  vicinale Reiso e con il rio Reiso. Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sui lato nord confina con il comune di Alba.
 Nel  comune  di Alba sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio  Rocche con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine e'  delimitato dal rio Rocche fino all'unione con il confine comunale di  Treiso,  dove la sottozona continua nel medesimo comune. Sul lato est  confina  con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Reiso  e  sul lato sud, in direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso  fino  alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio.  Sul  lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno  d'Elvio  in  direzione  Alba,  fino  alla confluenza con il rio Rocche. Zona    di   produzione   delle   uve   della   menzione   geografica «Montestefano».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montestefano» e'  compresa  nel  foglio  di  mappa  n.  5 del comune di Barbaresco. Confina  sul lato nord con la strada comunale del Patricone fino alla capezzagna  esistente tra i mappali n. 453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p  e 475/p della presente sottozona ed i mappali n. 452, 58, 62/p, 43,  44/p, 48/p, 18/p e 475/p, attraversando poi i mappali n. 18, 17, 16,  15 e 14. La dividente continua sulla capezzagna tra i mappali n. 357,  1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali n. 6, 378, 1/p, 8, 358, 10.  Sul  lato est confina con il comune Neive. Sui lato sud-ovest la dividente  e'  costituita  dal  rio  che  divide i mappali n. 88, 364 (Montestefano)  dal  mappale  n.  89 (Ronchi), i mappali n. 364, 83 e 88/p  (Montestefano)  e  i n. 90, 342, 83 e 88/p fino alla capezzagna che  divide i mappali n. 88/p, 81, 31, 70/p e 71/p (Montestefano) dai mappali n. 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72 e 73 (Cole). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Muncagta».
 La  zona  di  produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Muncagta» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  nord-ovest  con  la  strada  comunale  Stazione  fino alla capezzagna  esistente  che  attraversa  il  mappale n. 153 e separa i mappali  n.  189,  190  e  197  (Muncagta)  dai  n.  192,  348  e 440 (Rabaja-Bass).  Prosegue  lungo la strada provinciale Alba-Acqui fino alla  linea  che  divide  i  mappali n. 340, 343, 344, 514, 341 e 515 della  presente  sottozona dai mappali n. 45, 130, 131 e 47. Sul lato est  la  dividente  e'  costituita  dal confine tra i mappali n. 341, 515/p,  344/p, 347/p, 478, 170 e 336 (Muncagta) e i mappali n. 515/p, 344/p,  347/p,  346,  134,  135,  369 e 370 (Ronchi) fino alla strada interpoderale  che  suddivide  i mappali n. 336, 376 e 166 (Muncagta) dai mappali n. 371, 372 e 165 (Ronchi). Segue poi la capezzagna tra i mappali n. 207, 206, 463, 216 e 219 e i mappali n. 208, 213, 223, 222 e  220 (Ronchi) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud il  confine  e'  formato dalla capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Muncagta) e il n. 280 (Rabaja) intervallata soltanto dalla linea non  identificata  sul  posto che divide il mappale n. 284 (Muncagta) dai  mappali  n. 280 e 285 (Rabaja), prosegue quindi nuovamente lungo la  capezzagna  dividente il mappali n. 337 (Muncagta) dai mappali n. 285, 508 e 286, per attraversare i mappali n. 286 e 287 e separare il mappale  n.  288  (Muncagta)  dai  mappali  n. 287 e 350. Riparte una capezzagna  tra  i  mappali  n. 288, 427 e 180 (Muncagta) e i n. 289, 187, 132, 186 e 396 (Asili). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Nervo».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Nervo» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali  n.  403, 18, 127, 53 e 51. Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e sul lato nord confina con il comune di Alba. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ovello».
 La  zona  di  produzione  dei  vini «Barbaresco» Docg «Ovello» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  1  e 2 del comune di Barbaresco. Confina  sul lato ovest con un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo,  continuando  poi  sulla  strada  interpoderale  che divide il mappale  n.  141  del foglio n. 1 (Ovello) dal n. 140 del foglio n. 1 (Cortini).  La  dividente  prosegue lungo una linea, non identificata sul  posto, esistente tra i mappali n. 141, 133, 132 e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali n. 140, 139, 138, 136, 134 e 434 del foglio n.  1 (Cortini), seguendo poi la Bealera S. Marzano e terminare lungo il  confine  tra  i  comuni  di  Barbaresco e Neive. Sul lato nord il confine  delimita  la  presente sottozona con quella «Vicenziana». La dividente  e'  costituita  dalla  capezzagna che taglia il mappale n. 304,  procedendo sul confine tra i mappali n. 102, 103 e 104 (Ovello) e  i  mappali  n.  101  e  100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenziana,  che  servira'  da  dividente  fino  al  mappale  n.  94. Continuando  fa  da  confine la capezzagna esistente tra i mappali n. 260,  426,  395,  38, 39 e 40 (Ovello) con i n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana)  per  congiungersi sulla strada di Boerola. Sul lato est confina  con  il  comune di Neive. Sul lato sud, partendo da ovest la dividente   segue   la  strada  comunale  Cavazza  fino  alla  strada provinciale  Alba-Acqui  e  poi lungo la strada comunale Bernino fino alla  capezzagna  che  divide i mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 230, 237  e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai n. 201, 202, 203, 229/p, 238, 239  e 241 del foglio n. 1 (Montefico). L'ultimo tratto e' costituito dalla strada comunale del Patricone. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Paje».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco»  Docg «Paie» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  nord-ovest  con la linea dividente i mappali n. 136 e 146, per  poi  attraversare  lo  stesso  mappale  n.  146 fino alla strada comunale  del  Porto  che servira' da dividente fino al confine tra i mappali n. 135, 137 e 138 e i n. 519 e 517 per terminare poi lungo la strada  comunale  soprastante.  Sul  lato est il confine segue per un primo  tratto  la  strada  comunale  proseguendo poi lungo la vecchia strada  comunale  degli  Asili.  Sul  lato  sud-ovest la dividente e' formata  dalla  capezzagna  esistente tra i mappali n. 160, 161 e 156 (Paie)  e  il  n. 162 (Cars) fino al rio che separa i mappali n. 164, 165,  105,  169 e 148 della presente sottozona dai n. 163, 170, 171 e 175  della sottozona denominata «Cars». L'ultimo tratto e' costituito dalla  linea dividente i mappali n. 100 e 146 (Paie) dai n. 147 e 195 (Secondine). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajore».
 La  zona  di  produzione  dei  vini «Barbaresco» Docg «Pajore» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul  lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali n. 123,  126, 127, 128, 129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242.  Sul  lato  sud  confina  con  il  rio Chirella e sul lato ovest confina  con  i  mappali  n.  313, 316, 323, 372 e 370. Sul lato nord confina   con   la   strada  Montaribaldi  e  la  strada  provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pora».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco»  Docg «Pora» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 36/p, 232/p, 273,  82, 201, 200 e 202 (Pora) dai mappali n. 36/p, 219, 232/p, 231, 213,  271,  212, 211, 210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali  n.  202,  199,  198 e 216 (Pora) e i mappali n. 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset). Prosegue poi sulla linea che separa  i  mappali n. 216/p, 217/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai n. 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset). Sul lato nord-est la  dividente  prosegue  tra i mappali n. 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302  e  308  (Pora) e i n. 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset), e tra  i  mappali n. 182 e 180 (Pora) e i n. 155, 134 e 65 (Asili) fino alla  scarpata  che  attraversa  il mappale n. 72. L'ultimo tratto e' formato  dalla  linea non identificata sul posto che divide i mappali n.  70,  67,  68  e  66 (Pora) dai n. 69, 112 e 114 (Asili). Sul lato sud-ovest  la  dividente  segue  il  percorso  della  strada comunale Stazione. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabaja».
 La  zona  di  produzione  dei  vini «Barbaresco» Docg «Rabaja» e' compresa  nei  fogli  di  mappa n. 5 e 8 del comune di Barbaresco. Il lato  nord-ovest  insiste  sul  foglio  di  mappa  n. 5 del comune di Barbaresco  e il confine e' costituito dal rio dividente i mappali n. 335, 420, 330, 352 e 329, dai n. 311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali  n.  314  e  313  (Rabaja) e il mappale n. 312 (Martinenga) e terminando  sulla strada vicinale Asili. Dopo un breve tratto su tale strada,  la  dividente prosegue tra i mappali n. 430 e 276 (Rabaja) e il  mappale  n.  300  (Martinenga).  Prosegue poi lungo la capezzagna esistente  tra  i mappali n. 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabaja) e i n. 297,  296, 295, 289 e 288 (Asili e Muncagta), attraversando i mappali n.  287  e 286 e continuando tra i mappali n. 508 e 285 (Rabaja) e il mappale  n.  337  (Muncagta).  Sul  lato  nord-est  la  dividente  e' costituita  dal  confine  tra  i  mappali n. 285 e 280 (Rabaja) ed il mappale  n.  284  (Muncagta);  prosegue  poi  sulla capezzagna tra il mappale  n.  280 della presente sottozona e il n. 281 della sottozona denominata Muncagta fino alla strada provinciale Alba-Acqui che fara' da  dividente  fino  al  mappale  n. 103. Sul lato sud, tutto il lato insiste  sul  foglio n. 8. A partire da ovest, la dividente segue per un  tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente tra i  mappali  n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabaja) e i n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabaja-Bas».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabaja-Bas» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  ovest  con  la strada comunale Stazione e sul lato nord la dividente  e'  costituita  dal  confine tra il mappale n. 391 e il n. 471. Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui e sul lato sud la dividente e' formata dalla capezzagna esistente tra i mappali  n.  440,  348  e  192  (Rabaja-Bass)  e  i n. 197, 190 e 189 (Muncagta) e attraversante il mappale n. 153. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rio Sordo».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rio Sordo» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 8 dei comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con il rio Niccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 410 e  413  dividendoli  dalla sottozona Niccolini. Sul lato nord confina con  la ferrovia e sul lato est la dividente e' formata da una linea, non  identificata  sul  posto,  attraversante  il  mappale  n.  350 e continua tra il n. 32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo. Prosegue  poi  per un primo tratto su di una strada interpoderale tra il  mappale  n.  504  (Rio  Sordo) e il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 504, 502, 372/p e 152  (Rio  Sordo) e i n. 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle). Sul lato sud-est  il  confine  e'  formato  dalla  strada  comunale Rio Sordo, prosegue  poi lungo una linea che attraversa i mappali n. 576, 580/p, 578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p (separandoli dalla sottozona denominata Tre Stelle) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rivetti».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Rivetti» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  6,  16 e 18 del comune di Neive. Confina  sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella. Sul lato  est, partendo da nord, la dividente e' posta in prossimita' del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo, successivamente prosegue in prossimita'   della  strada  provinciale  n.  194  (confine  s.p.  n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna che  divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527,  526,  272,  421,  270,  193 e 197. Sul lato sud la dividente e' posta in prossimita' dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rizzi».
 La  zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco» Docg «Pizzi» e' compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa n. 5 e 6 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 69. Nel comune di Treiso, confina a est con  il  rio Manzola e con i mappali n. 139, 671, 140, 672 e 174. Sul lato  sud  confina  con il rio Frati e con le particelle n. 147, 149, 181  e  84, a ovest confina con la strada provinciale Rizzi. Sul lato nord confina con i mappali n. 29, 63 e 86 e con il rio Ressia.
 Nel  comune  di  Alba,  confina sul lato nord con il rio Frati, a confine  con  il  comune  di  Treiso,  con partenza dal torrente Seno d'Elvio, quindi segue la strada provinciale Rizzi fino al confine con il  foglio  n.  8 del comune di Treiso. Sul lato est la delimitazione segue  il  confine  con il foglio n. 8 del comune di Treiso sino alla confluenza  con  il  rio Massalupo e sul lato sud, confina con il rio Massalupo  in  direzione  ovest  fino  alla  confluenza con la strada comunale  di  San  Rocco  Seno  d'Elvio. Sul lato ovest confina dalla confluenza della strada suddetta con il torrente Seno d'Elvio, fino a raggiungere il rio Frati. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roccalini».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roccalini» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 7 del comune di Barbaresco. Confina sui  lato  ovest  con  il  comune  di Alba e sui lato nord il confine divide i mappali n. 123/p, 114, 133, 2/p e 3/p dai n. 123/p, 1, 2/p e 3/p. Prosegue poi su una capezzagna lungo il confine dei mappali n. 8 e  106.  Attraversa,  con  una  linea  non identificata sul posto, il mappale  n. 48 continuando sul confine tra i mappali n. 42, 48/p e 50 ed  il  n.  48/p.  Sul lato est il confine e' costituito da una linea dividente  i  mappali  n.  50,  41  e  86/p  (Roccalini)  dal n. 86/p (Ca Grossa).  Sul  lato  sud-est  il  confine  e'  quello dividente i mappali  n. 86 e 40 (Roccalini) dai n. 72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla capezzagna tra i mappali n. 40, 39 e 111 (Roccalini) e  i  n.  101  e  82  (Roncagliette).  La dividente continua lungo il confine  tra  il mappale n. 111 (Roncagliette) e i mappali n. 82, 81, 83  e  84  (Roncagliette)  fino  alla  strada  comunale Roccalini che termina sulla strada provinciale Alba-Acqui proseguendo tra i mappali n.   112,  28  e  29  (Roccalini)  e  i  n.  27,  24,  23,  22  e  17 (Roncagliette).  L'ultimo  tratto  e'  formato  dalla  ferrovia e dal torrente Seno d'Elvio. Zona  di  produzione  delle  uve  della  menzione  geografica «Rocche Massalupo».
 La   zona  di  produzione  dei  vini  «Barbaresco»  Docg  «Rocche Massalupo»  e'  compresa  nei fogli di mappa n. 69 e 70 del comune di Alba.  Confina  sul  lato  nord  partendo  dalla  confluenza  del rio Massalupo  con  la  strada  comunale San Rocco Seno d'Elvio, e il rio Massalupo  stesso  fino  alla  confluenza  con il confine comunale di Treiso.  Sul  lato  est  confina  con  il  comune di Treiso sino alla confluenza  con  il rio Rocche e a sud, seguendo lo stesso rio Rocche fino  alla  confluenza  con  la  strada  comunale  di  San Rocco Seno d'Elvio.  Sul  lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno  d'Elvio,  in  direzione  Alba  fino  alla confluenza con il rio Massalupo. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rombone».
 La  zona  di  produzione  dei vini «Barbaresco» Docg «Rombone» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 4 del comune di Treiso. Confina sul lato  est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 173,  245,  865, 266, 267, 274, 279 e 143. Sul lato ovest confina con la  strada  vicinale  Valeriano  e  sul lato nord confina con la zona artigianale. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncaglie».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncaglie» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale  n.  14  del  foglio  n.  12.  Sul  lato  nord  il confine e' costituito,  partendo  dalla  strada  provinciale  Alba-Acqui, da una capezzagna  dividente i mappali n. 14, 16 e 130 del foglio n. 12 e n. 92  e  91/p del foglio n. 7 (Roncaglie) dai n. 129 e 15 del foglio n. 12  e  n.  93  e 91/p del foglio n. 7. Il confine segue poi la strada provinciale  Alba-Acqui  fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600  del  foglio  n.  8  (Roncaglie)  dal  n.  431  del  foglio  n. 8 (Roncagliette).  Sul lato nord-est il confine e' formato dalla strada vicinale   Berchialla   fino   alla   strada  provinciale  Alba-Acqui attraversando  il  mappale n. 512 del foglio n. 8. Sul lato sud tutta la  zona  insiste sul foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Il  confine  nel  primo  tratto  e'  formato dalla strada provinciale Alba-Acqui  fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 27/p e 47 (Roncaglie)  e  i  n.  49 e 48 (Montaribaldi). Il confine, costituito dalla  mezzeria  di  due  filari,  prosegue  tra  il  mappale  n.  47 (Roncaglie)  ed  i  mappali  n. 127 e 93/p. La dividente prosegue poi sulla  capezzagna  dividente  i  mappali  n. 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale  n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i mappali n. 45 e 43 (Roncaglie) dai n. 93, 85 e 84 (Montaribaldi). Nell'ultimo tratto  il  confine  e' costituito nuovamente da una capezzagna tra i mappali  n.  42, 41 e 40 (Roncaglie) e i n. 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale. Zona    di   produzione   delle   uve   della   menzione   geografica «Roncagliette».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncagliette» e' compresa nei fogli di mappa n. 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco. Confina  sul  lato sud con una capezzagna dividente il mappale n. 431 dal  n.  600  del  foglio  n. 8 della sottozona «Roncaglie» fino alla strada  provinciale  Alba-Acqui  per  poi continuare nuovamente tra i mappali  n. 91/p e 93 del foglio n. 7, n. 15 e 129 del foglio n. 12 e i mappali n. 91/p e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12,  proseguendo  nuovamente  sulla  strada  Alba-Acqui  fino  al rio dividente i mappali n. 105, 100 e 22 del foglio n. 7 ed i n. 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8. Sul lato ovest la dividente e' tra i mappali n. 22 e 24 e il mappale n. 23 del foglio n. 7. Sul lato nord-ovest la dividente,  formata  in  un  primo tratto dal confine esistente tra i mappali n. 24 e 27 (Roncagliette) e i n. 29, 28 e 112 del foglio n. 7 (Roccalini),   segue   la   strada  provinciale  Alba-Acqui  per  poi continuare  lungo  un  tratto  di  strada  comunale  Roccalini tra il mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il n. 111 del foglio n.  7 (Roccalini) fino alla dividente che separa i mappali n. 84, 83, 81   e  82  (Roncagliette)  dal  mappale  n.  111  del  foglio  n.  7 (Roccalini). Il confine prosegue sulla capezzagna tra i mappali n. 82 e  101 (Roncagliette) e i n. 111, 39 e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per  poi  terminare  su  di  un  fosso dividente i mappali n. 73 e 72 (Roncagliette)  dal  mappale  n.  40 del foglio n. 7 (Roccalini). Sul lato   nord-est  il  confine  divide  i  mappali  n.  72,  130  e  69 (Roncagliette)  dai  n.  86,  70  e  131 del foglio n. 7 (Ca 'Grossa) proseguendo   sulla   capezzagna  esistente  tra  il  mappale  n.  69 (Roncagliette)  e  il  n.  132  dei  foglio  n. 7 (Ca Grossa) per poi terminare sulla strada vicinale Berchialla. Zona   di   produzione  delle  uve  della  menzione  geografica  «San Cristoforo».
 La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Cristoforo» e'  compresa  nel  foglio di mappa n. 13 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  con  la  strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'  e  sul  lato  nord la dividente e' rappresentata dalla strada  provinciale  n.  3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Sul lato est  la  dividente e' rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente  dalla strada comunale Zocco-Valera e sui lato sud il confine  e' delimitato dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina S. Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Zona   di   produzione  delle  uve  della  menzione  geografica  «San Giuliano».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Giuliano» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Neive. Confina sul lato  ovest  con  la strada comunale Varrinere e sul lato nord con la strada  vicinale  Varrinere  e  strada vicinale Garombo. Sul lato est confina  con  la strada vicinale Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Stunet».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Stunet» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 7 e 2 del comune di Treiso. Confina sul  lato  est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 36, 297, 35, 34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e  402  e  con  le  strade  vicinali di S. Stefanetto. Sul lato ovest confina con i mappali n. 229, 312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i mappali n. 423, 422, 406, 407, 206 e 207. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Secondine».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Secondine» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  nord-ovest  con  la linea dividente i mappali n. 82/p, 78, 385,  74, 376 e 70 del foglio n. 4 dai n. 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72  del  foglio n. 4. Sul lato nord-est la dividente e' costituita da una  strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali n. 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e 490/p (Secondine) ed  i n. 525, 374 e 58 (Cavanna) 401/p, 90/p, 91, 93, 98, 39/p, 106 e 490/p.  Sul  lato  sud-est  il  confine  e'  costituito  dalla strada comunale   del   Porto  il  confine  attraversa  il  mappale  n.  146 continuando  tra  i mappali n. 195 e 147 (Secondine) e i n. 146 e 100 (Paie).  Sul  lato  sud-ovest  il  confine  e'  formato  dalla strada comunale del Porto. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serraboella».
 La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serraboella» e' compresa  nei  fogli  di  mappa  n.  17, 18 e 19 del comune di Neive. Confina  sul  lato ovest inizialmente con la strada comunale Biestri, interessata  nella  sua  completa estensione, e successivamente dalla strada  comunale  Fossamara.  Sul  lato nord la dividente e' posta in prossimita'  dei  mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Sul  lato  est  la  dividente e' posta in prossimita' della valle che divide  i  due versanti della collina e sul lato sud il confine e' in prossimita' della strada comunale Monta'. Zona    di   produzione   delle   uve   della   menzione   geografica «Serracapelli».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serracapelli» e'  compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Neive. Confina sul  lato ovest con la strada comunale Valle Capelli. Sul lato nord e est  il  confine  e'  rappresentato  dalla dividente tra il comune di Neive  e il comune di Castagnole delle Lanze. Sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada comunale Valledoglio. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serragrilli».
 La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serragrilli» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 7 e 15 del comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  e lato nord con la strada comunale Valledoglio. Sul lato  est,  partendo  da nord, confina con la strada provinciale n. 3 (tronco  n.  14)  Castagnole-Rondo'  e  successivamente il confine si delinea  in  corrispondenza  di  corso  Giolitti.  Sul  lato  sud  la dividente e' posizionata sui mappali n. 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente sulla strada comunale Borgonuovo. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Starderi».
 La  zona  di  produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Starderi» e' compresa  nei fogli di mappa n. 4, 5 e 9 dei comune di Neive. Confina sul  lato  ovest  con  la  sottozona  Balluri  dove  la  dividente e' rappresentata  dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri. Sul lato nord    il   confine   e'   rappresentato   dalla   strada   comunale Valledoglio-Farinere,  e  successivamente dal confine tra i comuni di Neive  e  di  Castagnole  delle  Lanze.  Sul lato est la dividente e' rappresentata  dalla  strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente con la sottozona Serracapelli e' rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Tre Stelle».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Tre Stelle» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  sud-ovest con la sottozona rio Sordo partendo dalla strada provinciale  Alba-Acqui,  attraversa i mappali n. 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e 576 fino alla strada comunale Stazione. Prosegue lungo  la linea non identificata sul posto tra i mappali n. 147, 151, 372/p  e  503  (Tre  Stelle) e i n. 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino  alla  strada  interpoderale  che  divide il mappale n. 184 (Tre Stelle),  dal  n.  504  (Rio  Sordo).  Il confine segue poi la strada comunale  Stazione  suddividendo  la  presente  sottozona  da  quella denominata  Rio  Sordo. Sul lato est il confine e' costituito dal rio Trifolera  fino  alla capezzagna esistente tra i mappali n. 166, 168, 160,  333,  533  e 532 della presente sottozona e i n. 297, 165, 269, 162,  161,  134,  135,  399,  400,  139,  140  e  141 della sottozona denominata  Trifolera.  La dividente prosegue poi lungo una linea non identificata  sul posto tra i mappali n. 142 e 125/p (Tre Stelle) e i n.  141  e  125/p  (Trifolera)  fino alla strada privata che separa i mappali  n.  525,  397,  123  e  122  (Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera).   L'ultimo   tratto  e'  costituito  da  una  linea  non identificata  sul  posto  tra  i  mappali  n. 122, 120/p e 113/p (Tre Stelle)  e  i  n.  111, 121 e 113/p (Trifolera), che attraversando la strada  provinciale  Alba-Acqui prosegue sul confine Neive-Barbaresco fino alla strada provinciale per Neive. Sul lato sud il confine e' la strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Trifolera».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Trifolera» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato  sud-ovest  con  una linea non identificata sul posto tra i mappali  n.  113/p  e 121 (Trifolera) e i n. 113/p e 120 (Tre Stelle) fino  alla  strada  privata  che  separa  i  mappali  n.  111  e  125 (Trifolera)  dai  n.  122,  123, 397 e 525 (Tre Stelle). La dividente prosegue nuovamente lungo una linea non identificata sul posto, tra i mappali  n.  125/p e 141 (Trifolera) e i n. 125/p e 142 (Tre Stelle), segue  poi  la  capezzagna  esistente tra i mappali n. 141, 140, 139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente sottozona e  i n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166 della sottozona denominata Tre  Stelle, fino al rio Trifolera e terminando sulla strada comunale Tre  Stelle.  Sul  lato  nord-est  la dividente e' costituita dal rio Trifolera  fino  alla  capezzagna dividente i mappali n. 80, 79, 100, 101,  459,  449, 14 e 462 (Trifolera) dai n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102   e  103  (Rabaja).  Sul  lato  sud-est  confina  con  la  strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Valeirano».
 La  zona  di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Valeirano» e' compresa  nei  fogli  di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul  lato  est con i mappali n. 40, 56, 64 e 66, sul lato sud confina con  i  mappali n. 137, 138, 139 e 149. Sul lato ovest confina con il rio  Manzola  e sul lato nord confina con le particelle n. 131, 254 e 294. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vallegrande».
 La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vallegrande» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso. Confina sul lato  est  con  i  mappali n. 113, 332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284,  285, 310 e 275. Sul lato sud confina con i mappali n. 226, 408, 274,  287,  282,  403  e  402, e sul lato ovest confina con il rio S. Stefanetto. Sul lato nord confina con la strada Ferrere. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vicenziana».
 La  zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vicenziana» e' compresa  nel  foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul  lato nord-ovest con il comune di Neive, sul lato nord-est con la strada  Boerola  delimitante  i  confini tra Barbaresco e Neive e sul lato  sud  confina  con  la sottozona «Ovello». A partire da ovest la dividente  taglia  il  mappale  n.  304,  procedendo  sul confine dei mappali  n.  100  e 101 (Vicenziana) con i n. 102, 103 e 104 (Ovello) fino  alla  strada comunale Vicenziana che serve da dividente fino al mappale  n.  94.  Fara'  poi da confine la capezzagna esistente tra i mappali  n.  94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) con i n. 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per congiungersi sulla strada di Boerola.
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