Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco». |
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IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.164
Esaminata la domanda presentata dall'Assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», nonche' il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo vitivinicolo della regione Piemonte. Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi nel comune di Barbaresco il giorno 12 ottobre 2006 - con la partecipazione, tra gli altri, del funzionario rappresentante della regione Piemonte, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole - durante la quale e' stata confermata la volonta' di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti. Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1992 concernenti rispettivamente: «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a docg e doc» e «Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc». Vista la legge n. 164/1992, ed in particolare l'art. 24, commi 3 e 4, nonche' il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, punto H). Ha espresso, nella riunione del 26 ottobre 2006, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «BARBARESCO» Art. 1. Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Barbaresco»; «Barbaresco» riserva; «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» - riportate al successivo art. 7 - alle quali potra' essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5. 2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» a norma del decreto ministeriale 22 aprile 1992 sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo nei biotipi «Michet» e «Lampia». Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori gia' delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonche' quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (gia' frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» gia' facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo. Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni; giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot); pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura. 3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico Vini |Resa uva t/ha| volumico minimo naturale ===================================================================== {Barbaresco} |8 |12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva |8 |12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- con menzione geografica | | aggiuntiva: | | --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} |8 |12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva |8 |12,00% vol.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere: vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva con menzione geografica e vigna:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico volumico Vini |Resa uva t/ha| minimo naturale ===================================================================== {Barbaresco} |7,2 |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva|7,2 |12,50% vol.
La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con menzione geografica aggiuntiva puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari:
===================================================================== | |Titolo alcolometrico volumico minimo |Resa uva t/ha| naturale ===================================================================== al terzo anno.... |4,3 |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- al quarto anno....|5 |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- al quinto anno....|5,8 |12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- al sesto anno.... |6,5 |12,50% vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale puo' fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. 2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, puo' altresi' consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che gia' effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
===================================================================== Vini | Resa uva/vin | Produzione max in vino ===================================================================== {Barbaresco} |70% |56hl/ha {Barbaresco} riserva |70% |56hl/ha
Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovra' essere superiore a:
===================================================================== Vini | Resa uva/vin | Produzione max in vino ===================================================================== {Barbaresco} |68% |54,4 hl {Barbaresco} riserva |68% |54,4 hl
5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente. 6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:
===================================================================== Vini |Durata mesi|Di cui in legno| Decorrenza ===================================================================== | | |1° novembre | | |dell'anno di {Barbaresco} |26 |9 |raccolta delle uve --------------------------------------------------------------------- | | |1° novembre | | |dell'anno di {Barbaresco} riserva|50 |9 |raccolta delle uve
L'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:
===================================================================== Vini | Data ===================================================================== |1° gennaio del terzo anno successivo alla {Barbaresco} |vendemmia --------------------------------------------------------------------- |1° gennaio del quinto anno successivo alla {Barbaresco} riserva|vendemmia
7. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di «Barbaresco» piu' giovane a «Barbaresco» piu' vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso granato; odore: intenso e caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica» e «vigna»: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso granato; odore: intenso e caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. 3. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva puo' essere seguita - secondo le disposizioni di cui ai decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato del presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cotta', Curra', Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovra' essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovra' essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potra' avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco». 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purche': le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione; coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco», intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dai relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine. 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbaresco» con o senza menzione geografica aggiuntiva e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. 2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l'esclusione di quella da 200 cl. 3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini. 4. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, puo' essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo delle capacita' da litri 6, 9, 12 e 15. |
| Allegato
MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE DELLA DOCG BARBARESCO A NORMA DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1992
Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Albesani». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Albesani» e' compresa nei fogli di mappa n. 9 e 10 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Gallina e la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale, n. 3 (tronco n. 20), Rondo-Baraccone, partendo dall'intersezione di quest'ultima con la strada comunale Gallina fino ad arrivare in localita' Cascina Piana. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada comunale Valscellera-Valtanaro, per la sua estensione da Cascina Piana al mappale n. 319. Sul lato est il confine e' rappresentato nel tratto piu' a nord dalla valle che divide la sottozona in questione dalla sottozona Balluri, denominata Valle Possa, proseguendo poi in prossimita' della strada vicinale Maiano. Successivamente nella parte piu' a sud il confine con la sottozona Bordini e' rappresentato dalla strada comunale Balluri, con partenza in prossimita' della Cascina Bricchetto fino ad arrivare all'intersezione tra la strada sopraindicata e la strada comunale Bordini. Sul lato sud la dividente con la sottozona Gallina e' rappresentata, partendo da ovest dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimita' dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Asili». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Asili» e' compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea, non identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio n. 6 (Asili) dai mappali n. 68, 67 e 70 del foglio n. 6 (Pora) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del foglio n. 6. Prosegue poi lungo una linea esistente tra i mappali n. 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 180 e 182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i mappali n. 154/p, 159, 154/p, 41 e 289 (Asili) ed i mappali n. 182, 308, 302, 161, 154/p, 44, 291 e 364 (Faset) fino alla strada comunale Stazione. Sul lato nord il confine segue la strada comunale Stazione intervallato soltanto dalla capezzagna che separa i mappali n. 288, 278 e 285 (Asili) del foglio n. 6 dai mappali n. 286 e 362 (Faset) del foglio n. 6. Sul lato est la dividente segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 396, 186, 132, 187 e 289 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 180, 427 e 288 del foglio n. 5 (Muncagta), e tra i mappali n. 289, 295, 296, 297 e 298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 350, 277, 404, 403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabaja). Sul lato sud il confine e' costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili, prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 107, 108, 109 e 110 del foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) fino alla linea, non identificata sul posto, che divide i mappali n. 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai mappali n. 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ausario». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ausario» e' compresa nei fogli di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 176, 497, 579 e 809. Sul lato ovest confina con la sottozona Valeirano e sul lato nord confina con i mappali n. 188, 239, 244, 268, 270, 271 e 287. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Balluri». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Balluri» e' compresa nei fogli di mappa n. 3, 4 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la dividente rappresentata dalla valle tra la sottozona Balluri e la sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul lato nord e' delimitato da un tratto della strada comunale Valscellera-Valtanaro, fino alla dividente tra la sottozona in questione e la sottozona Albesani, posta tra i mappali n. 119 (Balluri) e n. 319 (Albesani). Sul lato est la dividente dalla sottozona Starderi e' rappresentata dalla strada comunale San Gervasio - Pelisseri e sul lato sud, partendo da est, in prossimita' del mappale n. 586, la dividente e' rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Successivamente il confine e' posto in prossimita' della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona Balluri e sottozona Albesani). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Basarin». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» e' compresa nei fogli di mappa n. 12 e 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente e' posta in prossimita' dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente e' delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Sul lato est il confine e' rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud e' delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 51 (tronco n. 1), Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bernardot». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bernardot» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada Basso e sul lato sud confina con i mappali n. 118, 119, 99, 301, 96 e 99 e con il rio Massalupo. Sul lato ovest confina con i mappali n. 414, 54, 343, 12, 13 e 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bordini». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bordini» e' compresa nei fogli di mappa n. 5, 8 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Bordini e successivamente con la strada comunale Balluri. Sul lato nord, partendo da est, il confine e' posto in prossimita' dei mappali n. 340, 338, 398, 508 e 311, successivamente sulla strada comunale Pelisseri, fino al mappale n. 586, la dividente e' rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Sui lato est il confine e' rappresentato dalla strada comunale Valledoglio e sui lato sud il confine e' rappresentato da strada vicinale Varrenere, strada vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Neive». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Neive» e' compresa nei fogli di mappa n. 20, 21 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo e successivamente la dividente e' posta sul confine tra i comuni di Neive e Mango. Sui lato nord la dividente tra la sottozona Bricco e la sottozona Canova e' rappresentata dal rio che attraversa la valle e sul lato est la dividente con la sottozona Bric Micca e' rappresentata dalla strada comunale Fossamara. Sul lato sud il confine sud-est e' rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango, a sud-ovest la dividente e' invece in prossimita' della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione nel comune di Neive. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Treiso». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Treiso» e' compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 206, 189 e 495, sul lato sud confina con i mappali n. 321, 340, 486, 581, 487, 488 e 341. Sul lato ovest confina con la strada provinciale Pizzi e sul lato nord confina con i mappali n. 193, 152, 720, 69, 692 e 694. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bric-Micca». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bric-Micca» e' compresa nei fogli di mappa n. 20, 21 e 22 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2) S. Maria Del Piano-Mango, successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive e il comune di Neviglie. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada comunale Biestri e sul lato est la dividente con la sottozona Bricco di Neive e' rappresentata in un primo tratto dalla strada comunale Biestri e successivamente e' delimitato dal confine tra il comune di Neive e il comune di Mango. Sul lato sud il confine e' rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ca Grossa». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ca Grossa» e' compresa nei fogli di mappa n. 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest, partendo dalla strada vicinale Berchialla fino alla capezzagna esistente tra il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7. La dividente segue la scarpata tra il mappale n. 131 (Ca Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7 continuando poi su una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali n. 131/p e 70 (Ca Grossa) da quelli n. 69/p, 130 e 72 del foglio n. 7. La linea attraversa il mappale n. 86 separandolo dalla sottozona Roccalini e prosegue sulla scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Ca Grossa) e il n. 41 (Roccalini) del foglio n. 7. L'ultimo tratto e' costituito da una linea di separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n. 86/p (Ca Grossa) da quello n. 50 (Roccalini) del foglio n. 7 fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal mappale n. 86/p del foglio n. 7 fino alla ferrovia. Sul lato nord-est il confine e' costituito dalla ferrovia e sul lato sud-est la dividente e' costituita per un primo tratto da un rio dividente i mappali n. 59/p, 61 e 62 del foglio n. 7, mappale n. 224 del foglio n. 8 dal mappale n. 59/p del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8 fino al fosso che divide il mappale n. 224/p (Ca' Grossa) dai mappali n. 224/p e 225 (Niccolini) del foglio n. 8. Prosegue lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 442 (Ca Grossa) e n. 444 (Niccolini) del foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il mappale n. 443 della presente sottozona dai mappali n. 444 e 244 del foglio n. 8 (Niccolini). Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Ca Grossa) e il n. 244 e 243 (Niccolini) del foglio n. 8, e continua lungo la capezzagna passante tra i mappali n. 241 (Ca Grossa) e n. 243 e 242 (Niccolini) del foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale Alba-Acqui. Sui lato sud-ovest il confine parte dalla strada provinciale Alba-Acqui e prosegue sulla strada vicinale Berchialla fino al mappale n. 380 del foglio n. 8 dividendo la presente sottozona da quella denominata Roncaglie. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Canova». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Canova» e' compresa nei fogli di mappa n. 16, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con il comune di Coazzolo, successivamente prosegue in prossimita' della strada provinciale n. 194 (confine s.p. n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna, che divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 194 in direzione Coazzolo e sul lato est il confine e' tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo. Sul lato sud il confine e' rappresentato dal rio che attraversa la valle. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cars». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cars» e' compresa nei fogli di mappa n. 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea dividente i mappali n. 351, 22 e 323 del foglio n. 6, mappali n. 247, 425, 266, 267, 234 e 237 del foglio n. 4, dai mappali n. 319 e 203 del foglio n. 6, n. 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241, 245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 e 238 del foglio n. 4 fino alla strada comunale del Porto. Sul lato nord-est la dividente segue la strada comunale del Porto fino al rio dividente i mappali n. 175, 171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali n. 148, 169, 105, 165 e 164 dei foglio n. 4 (Paie). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra il mappale n. 162 del foglio n. 4 (Cars) ed il n. 156, 161 e 160 del foglio n. 4 (Paie), percorre per un breve tratto la vecchia strada comunale degli Asili e si chiude sulla strada provinciale Alba-Acqui tramite la linea dividente i mappali n. 177 e 176 del foglio n. 5 dal mappale n. 516 del foglio n. 5. Sul lato sud il confine segue la strada comunale Stazione fino alla linea dividente il mappale n. 284 del foglio n. 6, mappali n. 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars) dal n. 285 e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio n. 4 (Cars) dal n. 513, 283, 282/p, 494/p, 282/p, 440, 258, 257, 256 e 258 del foglio n. 4 (Faset). Prosegue lungo una strada interpoderale insistente tra i mappali n. 324 e 325 del foglio n. 6 (Cars) e il mappale n. 258 del foglio n. 4 fino alla linea che divide il mappale n. 351 del foglio n. 6 (Cars) dai mappali n. 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Casot». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Casot» e' compresa nei fogli di mappa n. 3 e 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 509, 267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina con i mappali n. 306, 314 e 316. Sul lato ovest confina con il rio Chirella e sul lato nord confina con i mappali n. 244, 215, 214, 373, 210, 371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Castellizzano». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Castellizzano» e' compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 164, 165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina con i mappali n. 47, 298, 299 e 300 e con il rio Castellizzano. Sul lato ovest confina con il comune di Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cavanna». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cavanna» e' compresa nei fogli di mappa n. 2 e 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la dividente e' costituita dai mappali n. 70/p, 51, 371, 50, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12, 18, 21/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali n. 200, 41, 42 e 50/p del foglio n. 2, dai mappali n. 72, 532, 71, 48, 44, 414, 413, 42/p, 488/p, 43, 15, 14, 316, 11, 9, 21/p, 7, 61, 53 e 32 del foglio n. 4 e i n. 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le Rocche di Barbaresco. Sul lato nord-est il confine e' costituito da una linea, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 50, 51, 45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e 191 del foglio n. 2 ed i mappali n. 515 e 28 del foglio n. 4. Sul lato sud la dividente prosegue per il primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi coincidere con il confine tra i mappali n. 58, 374 e 525 (Cavanna) e i n. 62, 319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cole». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cole» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui, sul lato nord-est la dividente e' costituita per un primo tratto dalla strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 73, 72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali n. 71/p, 70/p, 31, 81 e 82 (Montestefano). Sul lato sud il confine e' formato dal fosso tra il mappale n. 80 e le n. 95 e 109 fino alla capezzagna che divide i mappali n. 110, 105, 425, 426, 114 e 115 dai mappali n. 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cotta». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cotta» e' compresa nei fogli di mappa n. 11 e 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord con la strada vicinale in prossimita' di cascina S. Stefano. Sul lato est, partendo da nord, la dividente e' rappresentata dal rio Gara e successivamente dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Sul lato sud la dividente e' posta in prossimita' dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Curra». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Curra» e' compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Cotta' e la dividente e' rappresentata dal rio Gara. Sul lato nord, partendo da ovest, il confine e' posto in prossimita' dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133. Sul lato est la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo' e sul lato sud il confine e' rappresentato dal rio Gara. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Faset». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Faset» e' compresa nei fogli di mappa n. 4 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la linea dividente i mappali n. 20, 19, 265, 267, 358, 236, 357, 25 e 319/p del foglio n. 6 dai mappali n. 209, 208, 207, 206, 263, 237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio n. 6, per poi proseguire tra i mappali n. 326, 215 e 35 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 351 e 325 del foglio n. 6 (Cars) fino alla strada interpoderale esistente tra il mappale n. 258 del foglio n. 4 (Faset) e i mappali n. 325 e 324 del foglio n. 6 (Cars). Si prosegue poi sul confine tra i mappali n. 258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p, 283 e 513 del foglio n. 4 (Faset) e i n. 436, 255, 259, 281, 441, 439, 184, 183, 494/p, 282/p e 285 del foglio n. 4 (Cars). Sul lato sud il confine segue una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali n. 361, 362 e 286 del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285 del foglio n. 4 e mappali n. 278 e 288 del foglio n. 6 (Asili), proseguendo lungo la strada comunale Stazione fino alla linea che divide i mappali n. 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset) dai mappali n. 289 e 41 del foglio n. 6 (Asili), attraversa il mappale n. 154 del foglio n. 6 e continua tra i mappali n. 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p, 31, 344, 369, 327, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Pora). La dividente e' successivamente costituita dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 216, 357, 236, 358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 198, 199 e 202 del foglio n. 6 (Pora). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Fausoni». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Fausoni» e' compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con la dividente rappresentata dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria, dai mappali n. 193, 194, 195, 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sui lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sul lato est confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole. Sul lato sud la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ferrere». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ferrere» e' compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 210, 199, 308, 411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e 105. Sul lato ovest confina con il comune di Neive e sul lato nord confina con la sottozona Castellizzano. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «GaiaPrincipe». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gaia-Principe» e' compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, inizialmente partendo da nord, la dividente e' rappresentata dal confine tra i comuni di Neive e Barbaresco, successivamente e' posta in prossimita' del rio Gara. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sui lato est il confine e' rappresentato, partendo da nord dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e dai mappali n. 192, 194, 195 e 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato sud, inizialmente, partendo da ovest, il confine e' posto in prossimita' dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133, successivamente la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gallina». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gallina» e' compresa nei fogli di mappa n. 10 e 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sul lato nord la dividente con la sottozona Albesani e' rappresentata, partendo da ovest, dal rio Vai Montiglio, proseguendo poi in prossimita' dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232. Sul lato est il confine e' rappresentato dalla strada comunale Cimitero e sul lato sud il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Garassino». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Garassino» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali n. 198, 21p, 70p, 69p e 61. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacone» La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacone» e' compresa nei fogli di mappa n. 8 e 9 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada comunale Canta e sul lato sud confina con il rio Rocche. Sul lato ovest confina con il comune di Alba e sul lato nord confina con il rio Massalupo e con i mappali n. 104, 103, 108, 236 e 295. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacosa». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacosa» e' compresa nei fogli di mappa n. 6, 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio S. Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale per Treiso dalla curva Giacone fino al viale Rimembran. Sul lato ovest confina con la sottozona Casot e la sottozona Bricco e sul lato nord confina con i mappali n. 154, 152, 477, 159, 170, 169, 386, 61, 60 e 58. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Manzola» La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Manzola» e' compresa nei fogli di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Valeriano e sul lato sud confina con i mappali n. 96, 95, 87, 86 e 83. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con il mappale n. 32. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcarini». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcarini» e' compresa nei fogli di mappa n. 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Valgrande e sul lato sud con i mappali n. 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161, 162, 163, 164, 391, 192, 191, 209, 208 e 207. Sul lato ovest confina con i mappali n. 207, 214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada provinciale per Treiso. Sul lato nord confina con la strada provinciale per Treiso, la strada Alba-Acqui e con la strada comunale Valgrande. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcorino». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcorino» e' compresa nei fogli di mappa n. 14 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Crocetta partendo dal mappale n. 1, per continuare poi sulla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' del mappale n. 41. Sul lato nord il confine e' rappresentato da via Circonvallazione e sul lato est il confine e' rappresentato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' della particella n. 41, proseguendo poi sulla linea che incontra i mappali n. 76, 170, 202, 73, 349 e 394, continuando poi per la strada comunale Borgonuovo. Sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' della particella n. 302. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Martinenga». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Martinenga» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il rio Sordo proseguendo fino alla linea non identificata sul posto dividente i mappali n. 248, 114 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 66, 67 e 68 del foglio n. 6 (Pora) ed i mappali n. 112, 298 e 111 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 68, 69, 73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili). Prosegue sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) e i mappali n. 110, 109, 108 e 107 del foglio n. 6 (Asili) fino alla strada vicinale Asili. Sul lato nord-est la dividente, segue la linea non identificata sul posto, che suddivide il mappale n. 300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 276 e 430 del foglio n. 5 (Rabaja) fino alla strada vicinale Asili. L'ultimo tratto e' costituito nuovamente dalla linea, non identificata sul posto, dividente il mappale n. 312 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 313 e 314 del foglio n. 5 (Rabaja). Sul lato sud il confine e' costituito dal rio Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Meruzzano». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Meruzzano» e' compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa n. 9 e 10 e nei comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina a est con la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con i mappali n. 753, 647, 183 e 184 e con il rio Reiso. Nel comune di Alba a nord, partendo dalla confluenza del rio Reiso con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine e' delimitato a nord con il rio Reiso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Crosa e a sud confina in direzione ovest con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Reiso. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montaribaldi». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montaribaldi» e' compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 81 e sul lato nord dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i mappali n. 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali n. 40, 41 e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i mappali n. 84, 85 e 93 (Montaribaldi) con i mappali n. 43 e 45 (Roncaglie). Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali n. 45 e 46 (Roncaglie). Nell'ultimo tratto il confine tra i mappali n. 93 e 127 (Montaribaldi) ed i n. 46 e 47 (Roncaglie) e' costituito dalla mezzeria di due filari, proseguendo sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 48, 49 e 27/p (Montaribaldi) ed i mappali n. 47 e 27/p (Roncaglie) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi costituente il confine tra i comuni di Barbaresco e Treiso. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montefico». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montefico» e' compresa nel foglio di mappa n. 1 dei comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-est con la strada provinciale Alba-Acqui proseguendo poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i mappali n. 201, 202, 203, 229/p, 238 e 239 (Montefico) dai mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 237 e 236 (Ovello). Sui lato sud-ovest, partendo da ovest il confine segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 369, 289, 291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali n. 382, 182 e 313 (Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale del Patricone. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montersino». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montersino» e' compresa nei comuni di Treiso al foglio di mappa n. 9 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina sul lato est con il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la strada vicinale Reiso e con il rio Reiso. Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sui lato nord confina con il comune di Alba. Nel comune di Alba sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio Rocche con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine e' delimitato dal rio Rocche fino all'unione con il confine comunale di Treiso, dove la sottozona continua nel medesimo comune. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Reiso e sul lato sud, in direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Rocche. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montestefano». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montestefano» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p della presente sottozona ed i mappali n. 452, 58, 62/p, 43, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, attraversando poi i mappali n. 18, 17, 16, 15 e 14. La dividente continua sulla capezzagna tra i mappali n. 357, 1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali n. 6, 378, 1/p, 8, 358, 10. Sul lato est confina con il comune Neive. Sui lato sud-ovest la dividente e' costituita dal rio che divide i mappali n. 88, 364 (Montestefano) dal mappale n. 89 (Ronchi), i mappali n. 364, 83 e 88/p (Montestefano) e i n. 90, 342, 83 e 88/p fino alla capezzagna che divide i mappali n. 88/p, 81, 31, 70/p e 71/p (Montestefano) dai mappali n. 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72 e 73 (Cole). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Muncagta». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Muncagta» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la strada comunale Stazione fino alla capezzagna esistente che attraversa il mappale n. 153 e separa i mappali n. 189, 190 e 197 (Muncagta) dai n. 192, 348 e 440 (Rabaja-Bass). Prosegue lungo la strada provinciale Alba-Acqui fino alla linea che divide i mappali n. 340, 343, 344, 514, 341 e 515 della presente sottozona dai mappali n. 45, 130, 131 e 47. Sul lato est la dividente e' costituita dal confine tra i mappali n. 341, 515/p, 344/p, 347/p, 478, 170 e 336 (Muncagta) e i mappali n. 515/p, 344/p, 347/p, 346, 134, 135, 369 e 370 (Ronchi) fino alla strada interpoderale che suddivide i mappali n. 336, 376 e 166 (Muncagta) dai mappali n. 371, 372 e 165 (Ronchi). Segue poi la capezzagna tra i mappali n. 207, 206, 463, 216 e 219 e i mappali n. 208, 213, 223, 222 e 220 (Ronchi) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud il confine e' formato dalla capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Muncagta) e il n. 280 (Rabaja) intervallata soltanto dalla linea non identificata sul posto che divide il mappale n. 284 (Muncagta) dai mappali n. 280 e 285 (Rabaja), prosegue quindi nuovamente lungo la capezzagna dividente il mappali n. 337 (Muncagta) dai mappali n. 285, 508 e 286, per attraversare i mappali n. 286 e 287 e separare il mappale n. 288 (Muncagta) dai mappali n. 287 e 350. Riparte una capezzagna tra i mappali n. 288, 427 e 180 (Muncagta) e i n. 289, 187, 132, 186 e 396 (Asili). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Nervo». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Nervo» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali n. 403, 18, 127, 53 e 51. Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e sul lato nord confina con il comune di Alba. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ovello». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ovello» e' compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo, continuando poi sulla strada interpoderale che divide il mappale n. 141 del foglio n. 1 (Ovello) dal n. 140 del foglio n. 1 (Cortini). La dividente prosegue lungo una linea, non identificata sul posto, esistente tra i mappali n. 141, 133, 132 e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali n. 140, 139, 138, 136, 134 e 434 del foglio n. 1 (Cortini), seguendo poi la Bealera S. Marzano e terminare lungo il confine tra i comuni di Barbaresco e Neive. Sul lato nord il confine delimita la presente sottozona con quella «Vicenziana». La dividente e' costituita dalla capezzagna che taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine tra i mappali n. 102, 103 e 104 (Ovello) e i mappali n. 101 e 100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenziana, che servira' da dividente fino al mappale n. 94. Continuando fa da confine la capezzagna esistente tra i mappali n. 260, 426, 395, 38, 39 e 40 (Ovello) con i n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) per congiungersi sulla strada di Boerola. Sul lato est confina con il comune di Neive. Sul lato sud, partendo da ovest la dividente segue la strada comunale Cavazza fino alla strada provinciale Alba-Acqui e poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che divide i mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 230, 237 e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai n. 201, 202, 203, 229/p, 238, 239 e 241 del foglio n. 1 (Montefico). L'ultimo tratto e' costituito dalla strada comunale del Patricone. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Paje». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Paie» e' compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 136 e 146, per poi attraversare lo stesso mappale n. 146 fino alla strada comunale del Porto che servira' da dividente fino al confine tra i mappali n. 135, 137 e 138 e i n. 519 e 517 per terminare poi lungo la strada comunale soprastante. Sul lato est il confine segue per un primo tratto la strada comunale proseguendo poi lungo la vecchia strada comunale degli Asili. Sul lato sud-ovest la dividente e' formata dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 160, 161 e 156 (Paie) e il n. 162 (Cars) fino al rio che separa i mappali n. 164, 165, 105, 169 e 148 della presente sottozona dai n. 163, 170, 171 e 175 della sottozona denominata «Cars». L'ultimo tratto e' costituito dalla linea dividente i mappali n. 100 e 146 (Paie) dai n. 147 e 195 (Secondine). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajore». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pajore» e' compresa nei fogli di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali n. 123, 126, 127, 128, 129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242. Sul lato sud confina con il rio Chirella e sul lato ovest confina con i mappali n. 313, 316, 323, 372 e 370. Sul lato nord confina con la strada Montaribaldi e la strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pora». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pora» e' compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (Pora) dai mappali n. 36/p, 219, 232/p, 231, 213, 271, 212, 211, 210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 202, 199, 198 e 216 (Pora) e i mappali n. 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset). Prosegue poi sulla linea che separa i mappali n. 216/p, 217/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai n. 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset). Sul lato nord-est la dividente prosegue tra i mappali n. 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302 e 308 (Pora) e i n. 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset), e tra i mappali n. 182 e 180 (Pora) e i n. 155, 134 e 65 (Asili) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72. L'ultimo tratto e' formato dalla linea non identificata sul posto che divide i mappali n. 70, 67, 68 e 66 (Pora) dai n. 69, 112 e 114 (Asili). Sul lato sud-ovest la dividente segue il percorso della strada comunale Stazione. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabaja». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabaja» e' compresa nei fogli di mappa n. 5 e 8 del comune di Barbaresco. Il lato nord-ovest insiste sul foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco e il confine e' costituito dal rio dividente i mappali n. 335, 420, 330, 352 e 329, dai n. 311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali n. 314 e 313 (Rabaja) e il mappale n. 312 (Martinenga) e terminando sulla strada vicinale Asili. Dopo un breve tratto su tale strada, la dividente prosegue tra i mappali n. 430 e 276 (Rabaja) e il mappale n. 300 (Martinenga). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabaja) e i n. 297, 296, 295, 289 e 288 (Asili e Muncagta), attraversando i mappali n. 287 e 286 e continuando tra i mappali n. 508 e 285 (Rabaja) e il mappale n. 337 (Muncagta). Sul lato nord-est la dividente e' costituita dal confine tra i mappali n. 285 e 280 (Rabaja) ed il mappale n. 284 (Muncagta); prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 280 della presente sottozona e il n. 281 della sottozona denominata Muncagta fino alla strada provinciale Alba-Acqui che fara' da dividente fino al mappale n. 103. Sul lato sud, tutto il lato insiste sul foglio n. 8. A partire da ovest, la dividente segue per un tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabaja) e i n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera). Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabaja-Bas». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabaja-Bas» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada comunale Stazione e sul lato nord la dividente e' costituita dal confine tra il mappale n. 391 e il n. 471. Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui e sul lato sud la dividente e' formata dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 440, 348 e 192 (Rabaja-Bass) e i n. 197, 190 e 189 (Muncagta) e attraversante il mappale n. 153. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rio Sordo». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rio Sordo» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 dei comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con il rio Niccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 410 e 413 dividendoli dalla sottozona Niccolini. Sul lato nord confina con la ferrovia e sul lato est la dividente e' formata da una linea, non identificata sul posto, attraversante il mappale n. 350 e continua tra il n. 32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo. Prosegue poi per un primo tratto su di una strada interpoderale tra il mappale n. 504 (Rio Sordo) e il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 504, 502, 372/p e 152 (Rio Sordo) e i n. 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle). Sul lato sud-est il confine e' formato dalla strada comunale Rio Sordo, prosegue poi lungo una linea che attraversa i mappali n. 576, 580/p, 578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p (separandoli dalla sottozona denominata Tre Stelle) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rivetti». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rivetti» e' compresa nei fogli di mappa n. 6, 16 e 18 del comune di Neive. Confina sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella. Sul lato est, partendo da nord, la dividente e' posta in prossimita' del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo, successivamente prosegue in prossimita' della strada provinciale n. 194 (confine s.p. n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna che divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato sud la dividente e' posta in prossimita' dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rizzi». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pizzi» e' compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa n. 5 e 6 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 69. Nel comune di Treiso, confina a est con il rio Manzola e con i mappali n. 139, 671, 140, 672 e 174. Sul lato sud confina con il rio Frati e con le particelle n. 147, 149, 181 e 84, a ovest confina con la strada provinciale Rizzi. Sul lato nord confina con i mappali n. 29, 63 e 86 e con il rio Ressia. Nel comune di Alba, confina sul lato nord con il rio Frati, a confine con il comune di Treiso, con partenza dal torrente Seno d'Elvio, quindi segue la strada provinciale Rizzi fino al confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso. Sul lato est la delimitazione segue il confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Massalupo e sul lato sud, confina con il rio Massalupo in direzione ovest fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina dalla confluenza della strada suddetta con il torrente Seno d'Elvio, fino a raggiungere il rio Frati. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roccalini». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roccalini» e' compresa nel foglio di mappa n. 7 del comune di Barbaresco. Confina sui lato ovest con il comune di Alba e sui lato nord il confine divide i mappali n. 123/p, 114, 133, 2/p e 3/p dai n. 123/p, 1, 2/p e 3/p. Prosegue poi su una capezzagna lungo il confine dei mappali n. 8 e 106. Attraversa, con una linea non identificata sul posto, il mappale n. 48 continuando sul confine tra i mappali n. 42, 48/p e 50 ed il n. 48/p. Sul lato est il confine e' costituito da una linea dividente i mappali n. 50, 41 e 86/p (Roccalini) dal n. 86/p (Ca Grossa). Sul lato sud-est il confine e' quello dividente i mappali n. 86 e 40 (Roccalini) dai n. 72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla capezzagna tra i mappali n. 40, 39 e 111 (Roccalini) e i n. 101 e 82 (Roncagliette). La dividente continua lungo il confine tra il mappale n. 111 (Roncagliette) e i mappali n. 82, 81, 83 e 84 (Roncagliette) fino alla strada comunale Roccalini che termina sulla strada provinciale Alba-Acqui proseguendo tra i mappali n. 112, 28 e 29 (Roccalini) e i n. 27, 24, 23, 22 e 17 (Roncagliette). L'ultimo tratto e' formato dalla ferrovia e dal torrente Seno d'Elvio. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rocche Massalupo». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rocche Massalupo» e' compresa nei fogli di mappa n. 69 e 70 del comune di Alba. Confina sul lato nord partendo dalla confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, e il rio Massalupo stesso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Rocche e a sud, seguendo lo stesso rio Rocche fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza con il rio Massalupo. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rombone». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rombone» e' compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 173, 245, 865, 266, 267, 274, 279 e 143. Sul lato ovest confina con la strada vicinale Valeriano e sul lato nord confina con la zona artigianale. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncaglie». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncaglie» e' compresa nei fogli di mappa n. 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12. Sul lato nord il confine e' costituito, partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, da una capezzagna dividente i mappali n. 14, 16 e 130 del foglio n. 12 e n. 92 e 91/p del foglio n. 7 (Roncaglie) dai n. 129 e 15 del foglio n. 12 e n. 93 e 91/p del foglio n. 7. Il confine segue poi la strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600 del foglio n. 8 (Roncaglie) dal n. 431 del foglio n. 8 (Roncagliette). Sul lato nord-est il confine e' formato dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale Alba-Acqui attraversando il mappale n. 512 del foglio n. 8. Sul lato sud tutta la zona insiste sul foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Il confine nel primo tratto e' formato dalla strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 27/p e 47 (Roncaglie) e i n. 49 e 48 (Montaribaldi). Il confine, costituito dalla mezzeria di due filari, prosegue tra il mappale n. 47 (Roncaglie) ed i mappali n. 127 e 93/p. La dividente prosegue poi sulla capezzagna dividente i mappali n. 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i mappali n. 45 e 43 (Roncaglie) dai n. 93, 85 e 84 (Montaribaldi). Nell'ultimo tratto il confine e' costituito nuovamente da una capezzagna tra i mappali n. 42, 41 e 40 (Roncaglie) e i n. 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncagliette». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncagliette» e' compresa nei fogli di mappa n. 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud con una capezzagna dividente il mappale n. 431 dal n. 600 del foglio n. 8 della sottozona «Roncaglie» fino alla strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare nuovamente tra i mappali n. 91/p e 93 del foglio n. 7, n. 15 e 129 del foglio n. 12 e i mappali n. 91/p e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12, proseguendo nuovamente sulla strada Alba-Acqui fino al rio dividente i mappali n. 105, 100 e 22 del foglio n. 7 ed i n. 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8. Sul lato ovest la dividente e' tra i mappali n. 22 e 24 e il mappale n. 23 del foglio n. 7. Sul lato nord-ovest la dividente, formata in un primo tratto dal confine esistente tra i mappali n. 24 e 27 (Roncagliette) e i n. 29, 28 e 112 del foglio n. 7 (Roccalini), segue la strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini tra il mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini) fino alla dividente che separa i mappali n. 84, 83, 81 e 82 (Roncagliette) dal mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini). Il confine prosegue sulla capezzagna tra i mappali n. 82 e 101 (Roncagliette) e i n. 111, 39 e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per poi terminare su di un fosso dividente i mappali n. 73 e 72 (Roncagliette) dal mappale n. 40 del foglio n. 7 (Roccalini). Sul lato nord-est il confine divide i mappali n. 72, 130 e 69 (Roncagliette) dai n. 86, 70 e 131 del foglio n. 7 (Ca 'Grossa) proseguendo sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 69 (Roncagliette) e il n. 132 dei foglio n. 7 (Ca Grossa) per poi terminare sulla strada vicinale Berchialla. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Cristoforo». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Cristoforo» e' compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo' e sul lato nord la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Sul lato est la dividente e' rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada comunale Zocco-Valera e sui lato sud il confine e' delimitato dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina S. Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Giuliano». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Giuliano» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Varrinere e sul lato nord con la strada vicinale Varrinere e strada vicinale Garombo. Sul lato est confina con la strada vicinale Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Stunet». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Stunet» e' compresa nei fogli di mappa n. 7 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 36, 297, 35, 34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e 402 e con le strade vicinali di S. Stefanetto. Sul lato ovest confina con i mappali n. 229, 312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i mappali n. 423, 422, 406, 407, 206 e 207. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Secondine». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Secondine» e' compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 82/p, 78, 385, 74, 376 e 70 del foglio n. 4 dai n. 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72 del foglio n. 4. Sul lato nord-est la dividente e' costituita da una strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali n. 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e 490/p (Secondine) ed i n. 525, 374 e 58 (Cavanna) 401/p, 90/p, 91, 93, 98, 39/p, 106 e 490/p. Sul lato sud-est il confine e' costituito dalla strada comunale del Porto il confine attraversa il mappale n. 146 continuando tra i mappali n. 195 e 147 (Secondine) e i n. 146 e 100 (Paie). Sul lato sud-ovest il confine e' formato dalla strada comunale del Porto. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serraboella». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serraboella» e' compresa nei fogli di mappa n. 17, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest inizialmente con la strada comunale Biestri, interessata nella sua completa estensione, e successivamente dalla strada comunale Fossamara. Sul lato nord la dividente e' posta in prossimita' dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Sul lato est la dividente e' posta in prossimita' della valle che divide i due versanti della collina e sul lato sud il confine e' in prossimita' della strada comunale Monta'. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serracapelli». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serracapelli» e' compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Valle Capelli. Sul lato nord e est il confine e' rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Castagnole delle Lanze. Sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada comunale Valledoglio. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serragrilli». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serragrilli» e' compresa nei fogli di mappa n. 7 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest e lato nord con la strada comunale Valledoglio. Sul lato est, partendo da nord, confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Castagnole-Rondo' e successivamente il confine si delinea in corrispondenza di corso Giolitti. Sul lato sud la dividente e' posizionata sui mappali n. 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente sulla strada comunale Borgonuovo. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Starderi». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Starderi» e' compresa nei fogli di mappa n. 4, 5 e 9 dei comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Balluri dove la dividente e' rappresentata dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada comunale Valledoglio-Farinere, e successivamente dal confine tra i comuni di Neive e di Castagnole delle Lanze. Sul lato est la dividente e' rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente con la sottozona Serracapelli e' rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Tre Stelle». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Tre Stelle» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con la sottozona rio Sordo partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, attraversa i mappali n. 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e 576 fino alla strada comunale Stazione. Prosegue lungo la linea non identificata sul posto tra i mappali n. 147, 151, 372/p e 503 (Tre Stelle) e i n. 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino alla strada interpoderale che divide il mappale n. 184 (Tre Stelle), dal n. 504 (Rio Sordo). Il confine segue poi la strada comunale Stazione suddividendo la presente sottozona da quella denominata Rio Sordo. Sul lato est il confine e' costituito dal rio Trifolera fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 166, 168, 160, 333, 533 e 532 della presente sottozona e i n. 297, 165, 269, 162, 161, 134, 135, 399, 400, 139, 140 e 141 della sottozona denominata Trifolera. La dividente prosegue poi lungo una linea non identificata sul posto tra i mappali n. 142 e 125/p (Tre Stelle) e i n. 141 e 125/p (Trifolera) fino alla strada privata che separa i mappali n. 525, 397, 123 e 122 (Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera). L'ultimo tratto e' costituito da una linea non identificata sul posto tra i mappali n. 122, 120/p e 113/p (Tre Stelle) e i n. 111, 121 e 113/p (Trifolera), che attraversando la strada provinciale Alba-Acqui prosegue sul confine Neive-Barbaresco fino alla strada provinciale per Neive. Sul lato sud il confine e' la strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Trifolera». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Trifolera» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con una linea non identificata sul posto tra i mappali n. 113/p e 121 (Trifolera) e i n. 113/p e 120 (Tre Stelle) fino alla strada privata che separa i mappali n. 111 e 125 (Trifolera) dai n. 122, 123, 397 e 525 (Tre Stelle). La dividente prosegue nuovamente lungo una linea non identificata sul posto, tra i mappali n. 125/p e 141 (Trifolera) e i n. 125/p e 142 (Tre Stelle), segue poi la capezzagna esistente tra i mappali n. 141, 140, 139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente sottozona e i n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166 della sottozona denominata Tre Stelle, fino al rio Trifolera e terminando sulla strada comunale Tre Stelle. Sul lato nord-est la dividente e' costituita dal rio Trifolera fino alla capezzagna dividente i mappali n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 14 e 462 (Trifolera) dai n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabaja). Sul lato sud-est confina con la strada provinciale Alba-Acqui. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Valeirano». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Valeirano» e' compresa nei fogli di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 40, 56, 64 e 66, sul lato sud confina con i mappali n. 137, 138, 139 e 149. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con le particelle n. 131, 254 e 294. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vallegrande». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vallegrande» e' compresa nel foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 113, 332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284, 285, 310 e 275. Sul lato sud confina con i mappali n. 226, 408, 274, 287, 282, 403 e 402, e sul lato ovest confina con il rio S. Stefanetto. Sul lato nord confina con la strada Ferrere. Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vicenziana». La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vicenziana» e' compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il comune di Neive, sul lato nord-est con la strada Boerola delimitante i confini tra Barbaresco e Neive e sul lato sud confina con la sottozona «Ovello». A partire da ovest la dividente taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine dei mappali n. 100 e 101 (Vicenziana) con i n. 102, 103 e 104 (Ovello) fino alla strada comunale Vicenziana che serve da dividente fino al mappale n. 94. Fara' poi da confine la capezzagna esistente tra i mappali n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) con i n. 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per congiungersi sulla strada di Boerola. |
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