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| Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 289 |  | Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto   Adige/Südtirol,  recanti  modifiche  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1977,  n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
 Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo  107,  primo  comma,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con  i  Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Testo 9 ottobre 2006 Modificazioni  all'articolo  1-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), in
 materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
 
 1.  All'articolo  1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo  11  novembre  1999,  n.  463, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) i commi 1 e 2 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
 "1.  Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto  degli  obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate  dallo  Stato  in  materia  di  grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
 2.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  con legge provinciale,  nel  rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario   e  degli  accordi  internazionali,  dell'articolo  117, secondo  comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle  leggi  dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.";
 b) l'ultimo periodo del comma 14 e' soppresso;
 c) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
 "15-bis.  Le  concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15  scadono  alla  data  risultante  dai  rispettivi provvedimenti di concessione.";
 d)  nel  comma  16  le  parole:  "nel rispetto dei principi della legislazione  statale  e  degli obblighi comunitari." sono sostituite dalla seguenti: "nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,  nonche'  dei  principi  fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.";
 e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
 regionali e le autonomie locali
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico
 Bonino,   Ministro   per  le  politiche
 europee
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   87,   comma quinto,   della  Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Il  decreto  legislativo  11 novembre  1999,  n. 463
 (Norme  di  attuazione dello statuto speciale della regione
 Trentino-Alto  Adige in materia di demanio idrico, di opere
 idrauliche  e  di concessioni di grandi derivazioni a scopo
 idroelettrico,   produzione   e  distribuzione  di  energia
 elettrica)  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 10 dicembre 1999, n. 289.
 -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1972, n. 670
 (Approvazione  del  testo  unico delle leggi costituzionali
 concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
 n. 301) e' il seguente:
 "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
 norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
 commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
 in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
 due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
 linguistico tedesco.".
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto del
 Presidente  della Repubbica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
 attuazione    dello    statuto   speciale   della   regione
 Trentino-Alto  Adige in materia di energia pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  31  maggio  1977,  n.  146), come
 modificato dal presente decreto:
 "Art.  1-bis.  -  1.  Spetta  alle Province autonome di
 Trento  e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo
 quanto  disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi
 comunitari,  l'esercizio  delle  funzioni  gia'  esercitate
 dallo  Stato  in  materia  di  grandi  derivazioni  a scopo
 idroelettrico.
 2.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 1, con
 legge  provinciale,  nel  rispetto degli obblighi derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e     degli    accordi
 internazionali,   dell'art.   117,   secondo  comma,  della
 Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi
 dello  Stato,  sono  disciplinate  le grandi derivazioni di
 acque pubbliche a scopo idroelettrico.
 3. (Abrogato).
 4.   Gli  organi  statali  competenti  consegnano  alla
 Provincia  interessata,  entro  il  31 dicembre  1999,  gli
 archivi  e  i documenti degli uffici statali concernenti le
 concessioni  di  grande derivazione a scopo idroelettrico e
 le  opere  ad esse funzionali interessanti il territorio di
 ciascuna  Provincia;  si  applicano  in tal caso, in quanto
 compatibili, le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
 5. - 12. (Abrogati).
 13.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal comma 2, al
 concessionario  uscente  spetta un'indennita' stabilita con
 le  modalita'  e  i  criteri  di  cui all'art. 25 del regio
 decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
 14.  Salvo  quanto disposto dal comma 15 le concessioni
 per  le  grandi  derivazioni a scopo idroelettrico scadute,
 entro   il   31 dicembre   1998   sono  prorogate  fino  al
 31 dicembre  2001  e  i titolari di concessione interessati
 proseguono  l'attivita'  senza  necessita'  di  alcun  atto
 amministrativo  dandone  comunicazione alla amministrazione
 concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 articolo.
 15.  Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. e quelle
 scadute  o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate
 alle  aziende  o  societa'  degli  enti  locali  per grandi
 derivazioni  a  scopo  idroelettrico scadono il 31 dicembre
 2010  ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo
 quanto  previsto  dalle  convenzioni  in  atto  tra  ENEL e
 Province   autonome   in   materia   di  subingresso  nella
 titolarita'  di concessioni idroelettriche e nell'esercizio
 dei    relativi    impianti    acquisiti    dall'ENEL    da
 autoproduttori,  prescindendo  dai  compiti  affidati dalle
 medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento
 delle  attivita'  elettriche di cui all'art. 9 del presente
 decreto  nel  testo  previgente  alle  modifiche introdotte
 dall'art.  18  del  decreto  di  approvazione  del presente
 articolo.
 15-bis.  Le  concessioni diverse da quelle previste dai
 commi 14  e  15 scadono alla data risultante dai rispettivi
 provvedimenti di concessione.
 16.  I  proventi  derivanti  dall'utilizzo  delle acque
 pubbliche,  ivi  compresi i canoni demaniali di concessione
 di  grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla
 provincia  competente  per  territorio.  Le  concessioni di
 grande  derivazione  a  scopo idroelettrico, ivi compresi i
 canoni  demaniali  di  concessione,  sono  disciplinati con
 legge  provinciale  nel  rispetto  dell'art.  117,  secondo
 comma,    della    Costituzione,   nonche'   dei   principi
 fondamentali  delle  leggi  dello  Stato  e  degli obblighi
 comunitari.".
 
 
 
 
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