| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Imperia
 
 Visto  l'art.  27  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, contenente delega  al  Governo  ad  emanare  norme aventi valore di legge per il riordinamento  degli  organi  di  amministrazione  dell'I.N.P.S. ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;
 Visti  gli  articoli 34  e  35  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per l'attuazione del predetto riordinamento;
 Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo  comma  dell'art.  34  del  citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa  alla  composizione  dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;
 Visto  il decreto n. 27, datato 25 giugno 2002, del direttore della direzione   provinciale   del   lavoro   di   Imperia  relativo  alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia;
 Visto  l'art.  45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di entrata  in  vigore della legge medesima proseguano la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;
 Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in  legge  n. 444 del 15 luglio 1994, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;
 Cosiderata  la necessita' di provvedere alla costituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Imperia;
 Tenuti  presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;
 Ritenuto,   per   l'attribuzione  effettiva  dei  posti,  di  dover effettuare  la  valutazione  del  grado  di  rappresentativita' delle organizzazioni  interessate, alla stregua dei criteri di cui all'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, riguardanti:
 l'entita'  numerica  dei  soggetti  rappresentati  dalle  singole organizzazioni  sindacali,  tenendo  conto, per le organizzazioni dei datori  di  lavoro,  anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;
 la  partecipazione  alla  formazione e stipulazione dei contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
 la   partecipazione   alla   trattazione   e  composizione  delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
 l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
 Acquisiti   i   dati   concernenti   la   rappresentativita'  delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali interessate;
 Rilevato  che  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori  e  dalle conseguenti  valutazioni comparative compiute alla stregua dei citati criteri  sono state individuate come maggiormente rappresentative per i   lavoratori   dipendenti   le  organizzazioni  sindacali  C.G.I.L, C.I.S.L.,  U.I.L  e  C.O.N.F.S.A.L.  e  per  i dirigenti d'azienda la Confederazione  italiana  dirigenti d'azienda; per i datori di lavoro l'Unione   industriali,   l'Unione   provinciale   agricoltori  e  la Confcommercio;  per i lavoratori autonomi la Confederazione nazionale artigianato,  la  Confcommercio  e  la  Federazione  provinciale  dei coltivatori diretti.
 Ritenuto,  pertanto,  che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1),  2)  e  3)  del  citato  art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma,  della  legge  n.  88  del  9 marzo  1989,  debba essere cosi' ripartita:
 a)  per i lavoratori dipendenti n. 3 rappresentati della CGIL, n. 4  rappresentanti  della  CISL,  n.  1 rappresentante della UIL, n. 2 rappresentanti  della  CONFSAL  e  n.  1 rappresentante dei dirigenti d'azienda;
 b) per   i   datori   di  lavoro  un  rappresentante  dell'Unione industriali,  un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori e un rappresentante della Confcommercio;
 c) per  i  lavoratori  autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti,   mezzadri   e  coloni  su  designazione  della  Federazione provinciale coltivatori diretti, un rappresentante degli artigiani su designazione  della  Confederazione  nazionale  dell'artigianato e un rappresentante  degli esercenti attivita' commerciali su designazione della confcommercio;
 Interpellate  le  organizzazioni  sindacali  e  di categoria per le designazioni di loro competenza;
 Considerato   infine   che,   come   piu'   volte   ribadito  dalla giurisprudenza, il principio della partecipazione pluralistica impone di applicare senza rigidita' il principio di proporzionalita';
 
 Decreta:
 
 E' ricostituito in Imperia - per la durata di anni quattro - presso la  locale  sede  INPS,  il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 cosi'  come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:
 In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
 sig. Vincenzo Grisolia;
 sig.ra Ilda Fittipaldi;
 sig. Vittorio Maccario;
 sig. Sergio Nappelli;
 sig.ra Costanza Florimonte;
 sig. Ciro Galasso;
 sig. Alfredo Valeggio;
 sig.ra Maria Teresa Rossa;
 sig. Andrea Barbera;
 sig. Lorenzo Leone.
 In rappresentanza dei dirigenti di azienda:
 sig. Eugenio Bianchi.
 In rappresentanza dei datori di lavoro:
 sig. Giacomo Laurent, in rappresentanza dell'agricoltura;
 dott. Paolo Della Pietra, in rappresentanza dell'industria;
 sig.ra  Francesca  Desimoni,  in  rappresentanza  del commercio e terziario.
 In rappresentanza dei lavoratori autonomi:
 sig.  Domenico  Berta, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
 sig. Mario Zanutto, in rappresentanza degli artigiani;
 sig. Massimo Giuffra, in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali.
 Il  direttore  pro-tempore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato.
 Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato.
 Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Imperia, 23 novembre 2006
 Il direttore provinciale: Parisi
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