Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2006
Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministro della sanita' (ora Ministro della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a fissare per il 2002 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 37,39 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2000, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2002, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;
Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita' rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;
Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Quota di concorso alla solidarieta' interregionale

Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 30.790,31 milioni per l'anno 2002 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, e sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 89
 
Allegato

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