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| Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale,  alla denominazione  «Asparago  di  Badoere», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista la domanda presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, con  sede  in Badoere di Morgano (Treviso), piazza Indipendenza n. 2, intesa  ad ottenere la registrazione della denominazione «Asparago di Badoere», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  65096 del 20 settembre 2005 con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con la quale il Consorzio dell'Asparago di Badoere, ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.   5,   comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  510/2006, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Asparago di Badoere»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento   della   domanda   avanzata  dal  Consorzio dell'Asparago di Badoere, assicuri la protezione a titolo transitorio e  a  livello  nazionale  della  denominazione «Asparago di Badoere», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65096 del 20 settembre 2006, sopra citata;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Asparago di Badoere».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione «Asparago di Badoere», e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della denominazione «Asparago di Badoere»,  come  indicazione  geografica protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI BADOERE I.G.P. 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco  e  Verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del reg. CEE 2081/92.
 
 Art. 2.
 
 Caratteristiche del prodotto
 
 L'«Asparago   di  Badoere»  deve  essere  costituito  da  turioni generati  da  piante della famiglia delle Liliacee, genere Asparagus, specie   officinalis,   varieta'   «Dariana»,  «Dartagnan»,  «Larac», «Marte», «Thielim», «Zeno».
 All'atto  dell'immissione  al  consumo  l'«Asparago  di  Badoere» I.G.P. deve essere:
 intero;
 sano;
 privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
 pulito;
 di aspetto e di colore fresco;
 privo di parassiti;
 privo di danni provocati da parassiti;
 privo di ammaccature;
 privo di umidita' esterna anormale;
 privo di odore e/o sapore estranei;
 croccante;
 non vuoto;
 non pelato.
 Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:
 
 «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco.
 
 Categoria extra:
 conformazione: turione diritto; apice molto serrato;
 colore:  bianco,  con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
 sapore: dolce, aromatico;
 calibro: da 12 a 20 mm;
 con  differenza  massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
 lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm;
 con  differenza  massima  di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
 Categoria prima:
 conformazione: turione diritto; apice serrato;
 colore:  bianco,  con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
 sapore: dolce, aromatico;
 calibro: da 10 a 22 mm;
 con  differenza  massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
 Lunghezza:  compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di  1  cm  tra  il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
 
 «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde.
 
 Categoria extra:
 conformazione:   turione   diritto,   con   possibile   leggera deviazione della punta, apice molto serrato;
 colore:  parte apicale verde intenso e brillante, con possibili sfumature  violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
 sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;
 calibro: da 12 a 20 mm;
 con  differenza  massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
 lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm;
 con  differenza  massima  di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
 Categoria prima:
 conformazione:   turione   diritto,   con   possibile   leggera deviazione della punta, apice serrato;
 colore:   parte  apicale  -  verde  intenso  e  brillante,  con possibili  sfumature  violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
 sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;
 calibro: da 8 a 22 mm;
 con  differenza  massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
 lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm;
 con  differenza  massima  di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
 In   relazione   alle   caratteristiche   delle  categorie  sopra descritte,  devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione e confezionamento
 
 La   zona  di  produzione  e  confezionamento  dell'«Asparago  di Badoere»  I.G.P.  comprende  nell'ambito  delle  province  di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:
 provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;
 provincia   di  Treviso:  Casale  sul  Sile;  Casier;  Istrana; Mogliano  Veneto;  Morgano;  Paese;  Preganziol;  Quinto  di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;
 provincia di Venezia: Scorze'.
 
 Art. 4.
 
 Elementi comprovanti l'origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita).  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di  controllo,  delle particelle catastali  sulle  quali  avviene  la  produzione, dei produttori, dei confezionatori  nonche'  attraverso  la  denuncia  alla  struttura di controllo  delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  (da monte a valle della filiera di produzione) del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi  elenchi,  sono  assoggettate  al  controllo  da parte della struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 
 Tecniche di produzione e raccolta
 
 Le  piantine  o  «zampe»,  devono  provenire  dall'Italia,  dalla Francia  o  dall'Olanda.  La  coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potra'  avvenire  in  serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe»   deve   essere   effettuata  nel  periodo  compreso  tra  il primo febbraio e il 30 giugno, con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.
 In  ogni  caso  la  coltura non potra' succedere a se stessa o ad altre  liliacee  per un minimo di 36 mesi; e' fatto, inoltre, divieto di  far succedere, per un minimo di 12 mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.
 Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di  una  concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unita':
 azoto (N) 150 kg/ha;
 fosforo (P2O5) 100 kg/ha;
 potassio (K2O) 200 kg/ha.
 L'impianto   inoltre,   dovra'   essere   mantenuto  in  perfetta efficienza   mediante  una  regolare  attivita'  di  controllo  delle infestanti  che  potra'  avvenire  sia  con  mezzi  meccanici che con interventi chimici.
 A  partire  dalla  data  di  impianto e per almeno 18 mesi, cioe' nella  cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento  delle  piante,  e' vietata la raccolta di qualsivoglia turione.
 Per  la tipologia Bianco e' obbligatorio effettuare una baulatura ed  una  pacciamatura  delle  piante,  mediante l'utilizzo di un film plastico  nero  dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.
 La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire - conclusa la  fase  di  rafforzamento - tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.
 La  quantita'  massima/ettaro  dopo  la  toilettatura  non potra' superare i 7.000 kg.
 
 Art. 6.
 
 Aspetti pedoclimatici comprovanti il legame con l'ambiente geografico
 
 La   zona   di   produzione   dell'«Asparago   di   Badoere»   e' caratterizzata  da  una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.
 Le  precipitazioni  medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni  maggiormente  piovosi  si  concentrano  -  normalmente  - nel periodo primaverile ed autunnale.
 Queste  condizioni  escludono la necessita' di interventi irrigui nel  periodo  di  raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualita' ottima.
 Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi di  risorgiva,  a  lento  decorso,  quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli  affluenti  degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.
 Questo   garantisce  un'ottima  vigoria  delle  piante  senza  la necessita'  di  intervenire  con  particolari  concimazioni; la bassa concentrazione  di  azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.
 La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti.
 La  coltivazione  dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in terreni:
 profondi  con  substrato  sabbioso  a tessitura moderatamente grossolana,  con  pH  compreso  tra  6  e 8, scarsamente calcarei e a drenaggio moderatamente rapido;
 moderatamente   profondi,   con   una  presenza  limitata  di concentrati  di  carbonato  di  calcio  (caranto), tessitura media in superficie a drenaggio medio.
 Terreni   cosi'  caratterizzati  garantiscono  agli  asparagi  di Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi' turioni che dal punto di vista    fisico,   presentano   scarsa   fibrosita'   e   un   colore particolarmente   brillante;  e  dal  punto  di  vista  organolettico risultano  piuttosto dolci e moderatamente aromatici, per la varieta' bianca, molto dolci e aromatici, per la varieta' verde.
 La   compresenza  di  tali  condizioni  costituisce  un  elemento imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di Badoere».
 Nel  Veneto  la  coltura  dell'asparago  ha una lunga tradizione: l'origine  sembra  risalire  alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.
 Fin  dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel  territorio  che  si  estende  a  sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del  Sile  e  del  Piave,  aree connotate da terreni accomunati dalla presenza  di  quei  fiumi  la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.
 La  coltivazione  specializzata  della pianta, comunque, e' pero' piuttosto  recente,  essendosi  sviluppata  dopo  l'ultimo  conflitto mondiale  in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono   degli   allevamenti  del  baco  da  seta  che  ha  reso disponibile,   nella   stagione   primaverile   (periodo  nel  quale, precedentemente,   l'allevamento   del  baco  richiedeva  un  impegno notevole),  una  manodopera  che  diversamente  non  avrebbe  trovato impiego.
 Dal  punto  di  vista  documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano  l'«Asparago  di Badoere» come una delle produzioni locali piu' pregiate del Veneto.
 Vale  la  pena  altresi'  ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere  nella  produzione  degli  asparagi,  a  livello provinciale, spinse  l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968  la  «Prima Mostra provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.
 Un'attivita'  che  e'  fortemente  radicata  nella  cultura degli abitanti  del  territorio  interessato  a  questa  produzione dove le tecniche  di  coltivazione  sono  state  tramandate di generazione in generazione.  La  particolare  combinazione  dei  fattori produttivi, quali   la   manualita'  e  l'artigianalita'  unitamente  ai  fattori pedoclimatici   dell'area   delimitata  consente  a  questo  tipo  di produzione  di  differenziarsi  con decisione da tutto il comparto di riferimento.   La   grande  diffusione  e  notorieta'  del  prodotto, raggiunte   grazie   alla   realizzazione   di   diverse   iniziative promozionali,  dimostrano  la  grande  reputazione  dell'«Asparago di Badoere».
 
 Art. 7.
 
 Struttura di controllo
 
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 
 Art. 8.
 
 Confezionamento ed etichettatura
 
 Al  fine  di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si  fregiano  della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 A. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco:
 in mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra 0,7 e 1,2 kg;
 in  confezioni  idonee  ad  uso  alimentare  per  un peso non superiore a 2,0 kg.
 B. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde:
 in mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra 0,5 e 1,2 kg;
 in  confezioni  idonee  ad  uso  alimentare  per  un peso non superiore a 2,0 kg.
 Il  contenuto  di  ciascun  imballaggio  deve  essere omogeneo ed includere  soltanto  asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro. La   parte  visibile  dell'imballaggio  deve  essere  rappresentativa dell'insieme.
 Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.
 I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
 Sui  mazzi  e  sulle  confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:
 in  caratteri  di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia - verde o bianco - confezionata;
 gli elementi atti ad individuare:
 nome  o  ragione  sociale  ed indirizzo o sede del produttore singolo  o  associato  e del confezionatore; la categoria commerciale Extra  o  Prima  secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;
 calibro;
 nonche' quanto previsto dalla normativa vigente;
 Tale   etichetta  potra'  riportare  altresi'  altre  indicazioni complementari  ed  accessorie  non  aventi  carattere laudativo e non idonee  a  trarre  in  inganno  il  consumatore  sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
 Su  ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto il sigillo  di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione  comporti  la  rottura dello stesso sigillo, contenente il logo  della  I.G.P.  «Asparago  di  Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.
 Il  logo  identificativo  della  I.G.P.  «Asparago di Badoere» e' costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione  grafica  suddivisa  in due piani. In primo piano e' presente  il  prodotto  con  la  stilizzazione  grafica di 5 asparagi raggruppati  a  forma  di  mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta  un  particolare  della  costruzione architettonica della barchessa  presente  nella  piazza  del paese, una quinta sagomata ad onda  suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo e' realizzato con  l'utilizzo,  nei vari campi, di n. 4 colori presenti nella scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.
 Bordo che racchiude tutto il logo, 100% P293CV.
 Tratto che disegna gli asparagi, 100% P410CV.
 Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo, 80% P471CV.
 Area  a  forma  di  onda  che suddivide i due piani grafici, 100% P293CV.
 Bordo  che  delimita  la  parte superiore della sagoma onda, 70 % P293CV.
 Facciata esterna della barchessa 100%, P155CV.
 Traccia tetto barchessa, 80% P471CV.
 Profilo cornice su tetto barchessa, 100% P410CV.
 Profilo   cornice   tra  fori  finestre  e  colonne  su  facciata barchessa, 100% P410CV.
 Tracce delimitanti le colonne, 100% P410CV.
 Parte in luce basamento colonne, 40% P410CV.
 Parte in ombra basamento colonne, 60% P410CV.
 Capitello colonne, 60% P410CV.
 Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra, 80% P471CV.
 Parte superiore al capitello colonne, parte in luce, 60% P471CV.
 Filetti  su  parte  superiore capitello colonne e capitello arco, 100% P471CV.
 Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico, 100% P410CV.
 Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico, 80% P410CV.
 Sagome finestre/porte e pavimento interno portico, 100% P410CV.
 Parete verticale interno portico, 60% P410CV.
 Area cielo, 20% P293CV.
 Scritta «Asparago di Badoere», 100% Bianco.
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 39   <----
 Art. 9.
 
 Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per la cui preparazione e' utilizzato l'«Asparago di Badoere»  I.G.P.  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 Il  prodotto  a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale,   costituisca   il   componente   esclusivo   della   categoria merceologica;
 Gli  utilizzatori  del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano   autorizzati   dai   titolari   del   diritto   di  proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.
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