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| Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale,  alla denominazione «Ciauscolo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  Ciauscolo tipico delle  Marche e dall'Associazione produttori Ciauscolo dei Sibillini, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Ciausculo, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66091 dell'11 ottobre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza con la quale l'Associazione Ciauscolo tipico delle Marche  e  l'Associazione  produttori  Ciauscolo dei Sibillini, hanno chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.   5,   comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  510/2006, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Ciauscolo, in attesa   che   l'organismo   comunitario   decida  sulla  domanda  di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione Ciauscolo   tipico   delle   Marche  e  dall'Associazione  produttori Ciauscolo  dei Sibillini, assicuri la protezione a titolo transitorio e  a  livello  nazionale  della denominazione «Ciauscolo», secondo il disciplinare    di   produzione   allegato   alla   nota   n.   66091 dell'11 ottobre 2006, sopra citata;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciauscolo».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Ciauscolo» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita'  al  disciplinare  di  produzione  allegato  al  presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della denominazione «Ciauscolo», come  indicazione  geografica  protetta  ricade  sui  soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «CIAUSCOLO»
 Art. 1.
 Denominazione
 
 L'Indicazione  geografica  protetta  «CIAUSCOLO»  e' riservata al prodotto  di  salumeria  che  risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 
 Il  «CIAUSCOLO»  e'  un  prodotto  della  lavorazione  del suino, costituito  dall'impasto  di carne suina derivante dai seguenti tagli opportunamente dosati e amalgamati: pancetta, spalla, e rifilature di prosciutto e di lonza.
 All'atto  dell'immissione  al  consumo il «Ciauscolo» I.G.P. deve presentare  le  caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche di seguito descritte: Caratteristiche fisiche.
 La  principale  caratteristica  fisica e' la morbidezza fino alla spalmabilita'.
 Per spalmabilita' si intende l'agevole stendibilita' sul pane.
 Peso: da 400 g. a 2.500 g.
 Diametro: compreso tra 4,5 e 10 cm.
 Aspetto esterno: forma cilindrica.
 Lunghezza: compresa tra 15 e 45 cm.
 Consistenza: morbida.
 Aspetto al taglio: la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni rancide. Caratteristiche chimiche.
 Ph maggiore o uguale 4,8.
 Proteine minimo 14,00 %.
 Grasso compreso tra il 30% ed il 45%.
 Rapporto acqua/proteine massimo 3,10.
 Rapporto grassi/proteine massimo 2,80. Caratteristiche organolettiche.
 Odore: profumo delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato.
 Gusto: sapido e delicato, mai acido.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 La zona di produzione del «CIAUSCOLO» I.G.P. interessa i seguenti comuni:
 provincia  di  Ancona:  Ancona,  Agugliano,  Barbara, Camerano, Camerata   Picena,   Castelfidardo,   Cerreto   d'Esi,   Chiaravalle, Cupramontana,  Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Mergo, Monsano, Montecarotto,  Monte  San  Vito, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere,  Poggio  San  Marcello, Polverigi, Rosora, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo;
 provincia  di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del   Chienti,   Bolognola,   Caldarola,  Camerino,  Camporotondo  di Fiastrone,  Castelraimondo,  Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli,  Colmurano,  Corridonia,  Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata,   Gagliole,   Gualdo,  Loro  Piceno,  Macerata,  Matelica, Mogliano,  Monte  Cavallo,  Monte  San  Giusto,  Monte  San  Martino, Montecassiano,   Montecosaro,   Montefano,  Montelupone,  Morrovalle, Muccia,  Penna  San Giovanni, Petriolo, Pieve Torna, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona,  Serravalle  di  Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso;
 provincia   di   Ascoli   Piceno:  Amandola,  Belmonte  Piceno, Carassai,  Comunanza,  Falerone,  Fermo,  Force,  Francavilla  d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone,   Montefalcone   Appennino,  Montefortino,  Montegiberto, Montegiorgio,  Monteleone  di  Fermo,  Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo,  Monterubbiano,  Monte  San  Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon  Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Palmiano,  Petritoli,  Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
 
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,  degli  allevatori,  macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori    e   dei   confezionatori,   nonche'   attraverso   la dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 
 Materie prime.
 I  suini, le cui carni fresche sono destinate alla produzione del «Ciasculo»I.G.P.,   devono   provenire  da  suini  nati,  allevati  e macellati  nel  territorio  delle  seguenti  regioni italiane: Friuli Venezia  Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
 Ai  fini  previsti  dal  presente  disciplinare,  possono  essere utilizzati:
 a) suini  delle  razze  tradizionali  Large  White  Italiana  e Landrace  Italiana,  cosi'  come  migliorate dal Libro Genealogico, o figli di veri delle stesse razze;
 b) suini  figli  di  verri  di razza Duroc Italiana, cosi' come migliorata dal libro Genealogico Italiano;
 c)  suini  figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purche',  nati  in  Italia  o all'estero, che provengano da schemi di selezione  o  incrocio  attuati  con  finalita' non incompatibili con quelle  del  Libro  Genealogico  Italiano per la produzione del suino pesante.
 Non sono in ogni caso ammessi:
 a) suini  portatori  di  caratteri  antitetici, con particolare riferimento  al  gene  responsabile  della  sensibilita'  agli stress (PSS);
 b) tipi  genetici  ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
 c)  animali  in  purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.
 Ai  sensi  del  presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli  alimenti  consentiti,  le  loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che   deve   essere   perseguito   nel   tempo   attraverso  moderati accrescimenti   giornalieri   ed   un'alimentazione   conforme   alla disciplina generale in vigore.
 I  suini  sono  inviati  alla  macellazione  non  prima  che  sia trascorso  il  nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorita' sanitaria.
 Ai  fini del presente disciplinare, dalla macellazione e' escluso l'impiego di veri e scrofe. Inoltre, e' vietato l'impiego di carcasse non  ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.
 Il  peso  medio  della  singola  partita (peso vivo) inviata alla macellazione  deve  corrispondere  a  Kg  160,  piu' o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo pari a Kg 144 e Kg 176.
 Le   carcasse   ottenute   dalla   macellazione   devono   essere classificate  come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n.   3220/84,   dalla   decisione   della   Commissione   2001/468/CE dell'8 giugno  2001  e  dal  decreto  ministeriale  11 luglio  2002 e caratterizzate   dalle  classi  centrali  del  sistema  ufficiale  di valutazione della carnosita'.
 I tagli di carne suina costituenti l'impasto sono la pancetta, la spalla,  e  rifilature  di prosciutto e di lonza. Tali tagli dovranno essere  preliminarmente  selezionati  e  mondati  asportando le parti connettivali  piu'  grandi, il tessuto adiposo molle in eccesso dalle carnette,  le punte dei tessuti muscolari, le ghiandole e quant'altro possa pregiudicare la qualita' dell'impasto.
 Sono  aggiunti  i seguenti ingredienti: sale, pepe nero macinato, vino, aglio pestato.
 E'   consentita,   nei   limiti  massimi  previsti  dalla  legge, l'aggiunta   di  lattosio,  destrosio,  fruttosio,  saccarosio.  Tali additivi,  favorendo lo sviluppo della carica batterica acidificante, sono  dei  coadiuvanti  della  fermentazione  e rappresentano uno dei principali  fattori  di  manutenzione  e conservazione degli alimenti fermentati.   Tra   gli   additivi  aventi  funzione  conservante  ed antiossidante e' ammesso l'utilizzo, nelle dosi di impiego consentite dalla  legge, di acido lascorbico (E300), ascorbato di sodio (E30 1), nitrato di potassio (E252).
 E'  espressamente  vietato  l'uso  di  farine lattee, caseinati e altre sostanze coloranti.
 Le  parti  di  suino  destinate  alla  produzione del «CIAUSCOLO» I.G.P.,  conservate  in  celle  frigorifere  igienicamente protette e conformi  alle  vigenti normative igienico sanitarie, potranno essere utilizzate  non  prima  che  siano  trascorsi  due  giorni dalla loro macellazione   e   comunque   non   oltre   il  decimo  giorno  dalla macellazione, al fine di ottenere il giusto grado di frollatura.
 La macinatura dei diversi tagli di suino deve essere eseguita con macchina «tritacarne» limitando quanto possibile il riscaldamento del prodotto.  Dovranno  essere fatti due o tre passaggi. Il diametro dei fori  della  trafila  del tritacarne e' progressivamente ridotto fino all'ultimo passaggio in cui i fori devono avere diametro compreso tra 2   e  3  mm.  L'impasto  ottenuto  deve  risultare  omogeneo  ed  e' determinato sostanzialmente dal tipo di trafila e utensili impiegati.
 La  lavorazione  dell'impasto di came e di tutti gli ingredienti, aromi  e  spezie  consentiti  puo' essere effettuata sia a mano sia a macchina.
 Prima  dell'operazione  di  insaccatura  e'  ammesso far riposare l'impasto, in ambiente refrigerato, per periodo non superiore alle 24 ore.
 Il prodotto deve essere insaccato in budello naturale di maiale o di  bovino. Prima dell'impiego, il budello deve essere opportunamente dissalato  mediante  bagno  disinfettante  e  aromatizzante  in acqua tiepida,  vino  o  aceto.  Il  riempimento  dei  budelli  deve essere effettuato accuratamente evitando la formazione di bolle d'aria.
 La legatura, con spago di canapa, deve essere effettuata alle due estremita'  dell'insaccato. E' ammessa la legatura intermedia a uno o due passaggi in funzione della lunghezza del prodotto.
 Nel  corso  della  fase  di  asciugatura,  il  prodotto, appeso a mezz'aria  su  apposite  strutture,  e' sottoposto ad una preliminare fase di asciugatura che varia dai 4 ai 7 giorni al fine di consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali.
 La   fase  di  asciugatura  puo'  essere  condotta  in  locali  a temperatura ambiente o in celle a temperatura ed umidita' controllate nelle  quali  sia  comunque assicurato un sufficiente ricambio d'aria naturale.  Al  termine  di  tale  fase  e'  ammesso un trattamento di affumicatura,   nel   rispetto   delle  normative  igienico-sanitarie vigenti.
 Durante  la  successiva  fase di stagionatura, il prodotto dovra' sostare, per un periodo minimo di quindici giorni, in appositi locali con  temperatura  variabile fra 8° e 18° C e con un tasso di umidita' compreso fra il 60% e 85%.
 Qualora  le  fasi  di  produzione e di stagionatura del prodotto, avvengano  in  stabilimenti  siti nelle aree considerate di montagna, comprese  nella  zona  di  produzione  indicata all'art. 3, la I.G.P. «CIAUSCOLO»  puo  riportare  in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».
 Le  operazioni  di  produzione,  stagionatura,  confezionamento e porzionamento della I.G.P. «CIAUSCOLO» devono avvenire esclusivamente all'interno dell'area geografica di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 
 La principale caratteristica merceologica che contraddistingue il «CIAUSCOLO»  I.G.P.  dagli  altri  insaccati  e'  la sua morbidezza o spalmabilita',  requisito  ottenuto  dalla  particolare  composizione dell'impasto  di  carne,  in  particolar  modo  dalla  percentuale di grasso,  dalla  macinatura di tipo fine, dalle specifiche tecniche di lavorazione, nonche' dall'ambiente particolarmente umido.
 Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce  il Ciauscolo e le sue condizioni climatiche sono legate alla presenza,      nella      parte     occidentale,     della     catena appenninaumbro-marchigiana   e,   in   quella   orientale,  del  mare Adriatico.  Il  territorio  in  questione degrada dalla zona montuosa piu'  interna,  con  vette  che superano anche i 2000 metri, a quella collinare  che si addolcisce e abbassa sempre piu' man mano che ci si avvicina  alla  costa  adriatica.  L'idrografia  e'  rappresentata da numerosi  corsi  d'acqua  a  decorso  breve  ed  aventi  un  percorso ortogonale  alla  costa. Fa eccezione il percorso iniziale dell'Esino che  rimane  parallelo  alla costa. Dalla distribuzione delle piogge, che  fa  registrare  dei minimi nel periodo estivo si intuisce che il clima dell'area interessata alla produzione del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella zona litoranea e sulle prime e piu' basse colline, mentre  diventa  di  tipo submediterraneo nelle colline piu' interne. Addirittura  lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi  mediterranei,  nella  parte  montuosa  per  l'entita' delle precipitazioni e per il livello delle temperature.
 Secondo   la   definizione   etimologica   del  nome  «ciauscolo, ciavuscolo» deriverebbe da «ciabusculum» ossia piccolo cibo o piccolo pasto,   spuntino   consumato  a  piccole  dosi,  fedelmente  con  la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.
 Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e  stagionatura  attuate  per l'ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo,  sono  direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle  popolazioni  contadine  e  rurali  del  territorio  Piceno. La macellazione  e  la  lavorazione  domestica del maiale, infatti, sono sempre  state momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonche' un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro  al proprietario del fondo («padrone»). Sempre la mattazione domestica  del maiale e la successiva lavorazione hanno rappresentato un  tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del  quale  la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne  custodisce  la  memoria. La tradizionalita' della lavorazione, la stagionatura  e  la conservazione del prodotto alimentare «CIAUSCOLO» sono  direttamente  riconducibili  ai  secoli passati tanto che oggi, come  in  passato,  i  processi  di  lavorazione  e  stagionatura del tradizionale  «CIAUSCOLO»  continuano  a  caratterizzare gli elementi essenziali del prodotto finale.
 La  particolare  combinazione  dei  fattori  produttivi, quali la manualita'  e  l'artigianalita'  unitamente  ai fattori pedoclimatici dell'area   delimitata  consente  a  questo  tipo  di  produzione  di differenziarsi  con decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione   e   notorieta'   del  prodotto,  raggiunte  grazie  alla realizzazione  di  diverse  iniziative  promozionali,  dimostrano  la grande reputazione del «CIAUSCOLO».
 
 Art. 7.
 Controlli
 
 Il  controllo  sulla conformita' del prodotto al disciplinare, e' svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE 510/2006.
 
 Art. 8.
 Etichettatura
 
 Il   «CIAUSCOLO»  I.G.P.  puo'  essere  immesso  al  consumo  non confezionato,   ovvero   confezionato  sotto  vuoto  o  in  atmosfera modificata, intero o in tranci.
 La  designazione  della  denominazione «CIAUSCOLO», seguita dalla menzione   «Indicazione  Geografica  Protetta»  deve  essere  apposta sull'etichetta   in   caratteri   chiari   e  indelebili,  nettamente distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che  compare in etichetta ed essere  immediatamente  seguita  dalla  sigla  «IGP»  che deve essere tradotta   nella   lingua   del   Paese  in  cui  il  prodotto  viene commercializzato e/o dal simbolo grafico comunitario.
 E'  consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a  nomi  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non  assumano significato  laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente e/o  il  consumatore.  E  consentito,  altresi',  indicare  il nome o ragione  sociale  delle  aziende  suinicole  dai  cui  allevamenti il prodotto  deriva,  purche'  la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non espressamente prevista nel presente articolo.
 La dicitura «CIAUSCOLO» deve essere riportata in lingua italiana.
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