| 
| Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 novembre 2006 |  | Autorizzazione,  all'organismo  denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Montasio»,  registrata  in  ambito  Unione  europea,  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 luglio 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta «Montasio»;
 Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  29 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   (serie   generale)  n.  5 dell'8 gennaio  2000,  con  il  quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;
 Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale  la validita' dell'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  di  controllo  CSQA Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003;
 Visto  il  decreto 9 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 29 novembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003;
 Visto  il  decreto 9 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 novembre  2003  e  9 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003;
 Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi  dei  predetti  decreti 29 novembre  2002,  9 aprile 2003 e 9 luglio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003;
 Visto  il  decreto  4 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 novembre  2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 4 novembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° aprile 2004;
 Visto  il decreto 1° luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 29 novembre  2002,  9 aprile  2003,  9 luglio 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo  2004, e' stato differito fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl;
 Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio,  datata  15 ottobre 2002 che ha confermato per il controllo sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Montasio»  l'organismo denominato  CSQA Certficazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il  piano  di  controllo  per  la  denominazione  di origine protetta «Montasio» conformemente allo schema tipo di controllo;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006, garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1,  dell'art. 53, comma 4, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo  denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74,  e' autorizzato ad espletare le funzioni   di   controllo,   previste  dagli  articoli 10  e  11  del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Montasio»,  registrata  in  ambito  europeo  con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certficazioni  Srl  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma 4  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata   la  denominazione  «Montasio»,  venga  apposta  la dicitura:   «Garantito   dal   Ministero   delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  ai  sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per la denominazione di origine protetta «Montasio», cosi' come   depositati   presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari   e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di  detta autorita'.
 L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
 Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione  di confermare l'indicazione di CSQA Certficazioni Srl o proporre   un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti «nell'elenco»  di  cui  all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n.  526,  ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  CSQA  Certificazioni  Srl  e'  tenuto  ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  CSQA  Certificazioni  Srl  comunica  con immediatezza  e  comunque  con  termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di   origine   protetta  «Montasio»,  anche  mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Montasio»  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di  tali  procedure  saranno  indicate  dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza   esercitata   dal   Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali  e  dalle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia e Veneto,  ai  sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |