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| Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2006, n. 288 |  | Istituzione  della  Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  23  febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della  minoranza  linguistica  slovena  della  regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;
 Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
 Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, recante «Modifiche al decreto del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione  ed  il  riordinamento  di  organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica»;
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n. 233, recante «Riforma  degli  organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Acquisito  il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
 Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Il presente decreto disciplina la composizione, le modalita' di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione  in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Si  riporta il testo degli articoli 3, 11, 13, 14, 24
 e 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38:
 «Art.   3  (Comitato  istituzionale  paritetico  per  i
 problemi  della  minoranza  slovena). - 1.  Con decreto del
 Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
 Consiglio  dei  Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge il Comitato
 istituzionale  paritetico  per  i  problemi della minoranza
 slovena,  di  seguito  denominato  «Comitato»,  composto da
 venti  membri,  di  cui  dieci cittadini italiani di lingua
 slovena.
 2. Fanno parte del Comitato:
 a)   quattro   membri   nominati  dal  Consiglio  dei
 Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
 b)  sei  membri  nominati  dalla giunta regionale del
 Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  quattro di lingua slovena
 designati  dalle  associazioni  piu'  rappresentative della
 minoranza;
 c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
 lingua   slovena   nei   consigli  degli  enti  locali  del
 territorio  di  cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
 dal  presidente  del consiglio regionale del Friuli-Venezia
 Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente legge;
 d)   sette  membri,  di  cui  due  appartenenti  alla
 minoranza   di   lingua  slovena,  nominati  dal  consiglio
 regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
 3.  Con  il  decreto  istitutivo di cui al comma 1 sono
 stabilite  le  norme  per il funzionamento del Comitato. Il
 Comitato ha sede a Trieste.
 4.  Per  la  partecipazione  ai  lavori del Comitato e'
 riconosciuto  ai componenti solo il rimborso delle spese di
 viaggio.
 5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
 autorizzata  la  spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
 decorrere dall'anno 2001.».
 «Art.  11  (Scuole pubbliche con lingua di insegnamento
 slovena). - 1. Per  quanto  non diversamente disposto dalla
 presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di
 cui alle legge 19 luglio 1961, n. 1012, e legge 22 dicembre
 1973,  n.  932.  All'art.  2,  commi primo e secondo, della
 legge  22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua
 materna  slovena"  sono  inserite le seguenti: "o con piena
 conoscenza della lingua slovena".
 2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal terzo comma
 dell'art.  1  della  legge  19 luglio 1961, n. 1012, per la
 riorganizzazione  delle  scuole  con lingua di insegnamento
 slovena si procede secondo le modalita' operative stabilite
 dagli  articoli  2,  3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  18  giugno  1998, n. 233, e nel rispetto
 delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del
 decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, sentita la
 Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
 slovena di cui all'art. 13, comma 3, della presente legge.
 3. All'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono
 aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "sentita  la Commissione
 scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
 4.   Nell'ordinamento   delle   scuole  con  lingua  di
 insegnamento  slovena e' ammesso l'uso della lingua slovena
 nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e
 nelle  comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
 pubbliche.
 5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo
 di  cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e'
 aumentato  a  lire  250 milioni annue. Il fondo puo' essere
 utilizzato  anche  per  compensi  relativi alla redazione e
 stampa   di   dispense   scolastiche   ed  altro  materiale
 didattico,  nonche'  a favore di autori di testi e dispense
 che  non  siano  cittadini  italiani  appartenenti all'area
 culturale  slovena.  La  gestione del fondo, la definizione
 dei  criteri  per  la  sua  utilizzazione, anche attraverso
 piani  di  spesa  pluriennali,  e  la  proposta  per la sua
 periodica    rivalutazione   sono   di   competenza   della
 Commissione  di  cui all'art. 13, comma 3. Per le finalita'
 di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di
 lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
 «Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica) - 1.
 Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
 lingua  slovena,  presso l'ufficio scolastico regionale del
 Friuli-Venezia  Giulia  e'  istituito  uno speciale ufficio
 diretto  da  un  dirigente  regionale nominato dal Ministro
 della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
 ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
 e  tra  i  dirigenti  scolastici delle scuole con lingua di
 insegnamento  slovena.  Tale  ufficio  provvede a gestire i
 ruoli  del  personale  delle  scuole  e  degli istituti con
 lingua di insegnamento slovena.
 2.  Al  personale  dell'ufficio  di  cui  al comma 1 e'
 richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
 3.  Al  fine  di  soddisfare  le  esigenze di autonomia
 dell'istruzione   in   lingua   slovena   e'  istituita  la
 Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
 slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
 1.  La  composizione  della  Commissione,  le  modalita' di
 nomina  ed  il  suo  funzionamento sono disciplinati, senza
 nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
 con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
 proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
 Comitato,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
 vigore  della  presente  legge.  La  Commissione  di cui al
 presente  comma  sostituisce  quella  prevista  dall'art. 9
 della  legge  22  dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
 previsto dall'art. 24 della presente legge.
 4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
 autorizzata  la  spesa  massima di lire 895 milioni annue a
 decorrere dall'anno 2001.».
 «Art.     14    (Istituto    regionale    di    ricerca
 educativa). - 1.  Ai  sensi  dell'art.  288 del testo unico
 delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
 istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
 approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
 e'  istituita  apposita  sezione dell'istituto regionale di
 ricerca   educativa   per   il  Friuli-Venezia  Giulia  con
 competenza   per  le  scuole  con  lingua  di  insegnamento
 slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
 dello  Stato.  La  composizione  della  sezione  e  il  suo
 funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di
 riordino  degli  istituti  regionali  di ricerca educativa,
 previsto dall'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  e  dall'art.  76 del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300,  sentita la Commissione di cui all'art. 13,
 comma 3.».
 «Art.    24    (Norma    transitoria). - 1. Fino   alla
 costituzione della Commissione di cui all'art. 13, comma 3,
 le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di
 cui  all'art.  9  della  legge  22  dicembre  1973, n. 932,
 opportunamente  integrata  dal  provveditore  agli studi di
 Udine,  o  da un suo delegato, e da due cittadini di lingua
 slovena  designati  dal consiglio provinciale di Udine, con
 voto limitato.».
 «Art.  28  (Disposizioni  finali). - 1.  Fermo restando
 quanto  disposto  dalla presente legge, rimangono in vigore
 le  misure  di tutela comunque adottate in attuazione dello
 statuto  speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra
 del 5 ottobre 1954, richiamato dall'art. 8 del trattato tra
 la   Repubblica   italiana   e   la  Repubblica  socialista
 federativa   di   Jugoslavia,   con  allegati,  ratificato,
 unitamente  all'accordo  tra le stesse Parti, con allegati,
 all'atto  finale  ed allo scambio di note, firmati ad Osimo
 (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo
 1977, n. 73.
 2.  Nessuna  disposizione  della  presente  legge  puo'
 essere  interpretata  in modo tale da assicurare un livello
 di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore
 a   quello   gia'   in   godimento  in  base  a  precedenti
 disposizioni.
 3.  Eventuali  disposizioni  piu' favorevoli rispetto a
 quelle  previste  dalla  presente  legge,  derivanti  dalla
 legislazione    nazionale   di   tutela   delle   minoranze
 linguistiche,  si  applicano, sentito il Comitato, anche in
 favore  della minoranza slovena e germanofona nella regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
 carico del bilancio dello Stato.
 4.  Dall'attuazione  della  presente  legge  non potra'
 derivare  alcun  nuovo  o  maggiore  onere  per  la finanza
 pubblica  oltre  a  quelli  massimi esplicitamente previsti
 dalla  legge  stessa  e  dalle  altre  leggi concernenti la
 tutela della minoranza slovena.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - La  legge  14 gennaio 1975, n. 1, reca: «Modifiche al
 decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
 416,  concernente  l'istituzione  ed  il  riordinamento  di
 organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria
 e artistica».
 - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado».
 - Il  decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca:
 «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
 a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 
 Nota agli articoli 1, 3 e 4:
 
 - Per  il  testo  dell'art.  13 della legge 23 febbraio
 2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1. La Commissione e' composta:
 a)  da due dirigenti scolastici, di cui uno della scuola primaria o  secondaria di primo grado e uno della scuola secondaria di secondo grado, e da quattro insegnanti, di cui uno della scuola primaria, uno della  scuola  secondaria di primo grado, uno della scuola secondaria di  secondo grado e uno della scuola primaria bilingue, eletti tra il personale  delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
 b)  da  un  rappresentante  eletto  dal personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  scuole  con  insegnamento  in. lingua slovena o bilingue slovenoitaliano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
 c)  da  tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia, designato dai  genitori,  eletti  nei  consigli  di circolo e di istituto delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
 d)  da  tre  rappresentanti,  uno  per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dagli alunni, eletti nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano, ove esistenti.
 2.  E'  membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole  con  insegnamento  in  lingua  slovena  eletto  nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.
 |  |  |  | Art. 3. 1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n.   38,   la  Commissione  e'  presieduta  dal  dirigente  regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui allo stesso articolo 13, comma 1.
 2. La Commissione dura in carica tre anni.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Con  decreto  del  dirigente  regionale  dell'ufficio  per  la trattazione  degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni del personale della  scuola,  dei  genitori  e degli alunni, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
 2.  L'espletamento delle relative procedure e' affidato all'ufficio per  la  trattazione  degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.
 |  |  |  | Art. 5. 1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n.  38,  la  Commissione  sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le competenze.
 2.  L'istituzione  ed  il  funzionamento della Commissione non puo' comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 25 settembre 2006
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Prodi
 
 Il Ministro della pubblica istruzione
 Fioroni
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 158
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Per  il  testo  dell'art. 13, comma 3, della legge 23
 febbraio 2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge 22
 dicembre 1973, n. 932:
 «Art.  9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento
 delle   scuole   con   lingua   d'insegnamento  slovena  il
 sovrintendente   scolastico  della  regione  Friuli-Venezia
 Giulia  e'  assistito  da una commissione da lui nominata e
 composta:
 a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o
 dai loro rispettivi delegati;
 b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria
 di  primo  grado,  un  ispettore  scolastico,  un direttore
 didattico  e  tre  insegnanti,  di  cui  uno  della  scuola
 elementare, uno della scuola media e uno della scuola media
 superiore,   di  lingua  slovena,  proposti  dal  personale
 insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
 c)  da  cinque  cittadini italiani di lingua slovena,
 dei  quali  tre  designati  dal  consiglio  provinciale  di
 Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.».
 
 
 
 
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