Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 novembre 2006 |
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Colline Caiatine», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per registrazione della DOP «Olio Colline Caiatine», con sede in Caiazzo (Caserta), piazzetta Martiri Caiatini n. 1, presso Casa Municipale, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline Caiatine», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 66633 del 13 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per registrazione della DOP «Olio Colline Caiatine», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline Caiatine», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per registrazione della DOP «Olio Colline Caiatine», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Caiatine», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66633 del 13 novembre 2006, sopra citata; Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline Caiatine». |
| Art. 2. La denominazione «Colline Caiatine» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Caiatine», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE CAIATINE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» e' riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere ottenuto dalla seguenti varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato: «Caiazzana» per almeno il 65%; «Corniola», «Frantoio» e «Leccino» in misura non superiore al 30%. Negli oliveti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 5%. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Caratteristiche organolettiche: Colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al verde; Gusto e aroma: come dalla seguente tabella:
===================================================================== Descrittore | Mediana ===================================================================== Difetti | 0 Fruttato di oliva | 2-5 Amaro | 2-4 Piccante | 2-4 Mandorla | 2-4 (da leggero a medio)
Coefficiente di variazione robusto (CVr%) inferiore o uguale a 20. Caratteristiche chimico-fisiche: Acidita' libera massima: inferiore o uguale a 0.50%. Numero di perossidi massimo: inferiore o uguale a 12 meqO2/kg. K232: inferiore o uguale a 2.20. Acido linolenico inferiore o uguale a 1.00. Polifenoli totali * maggiore o uguale a 100 ppm o mg/kg. (* metodo colorimetrico). Gli altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria. Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Caiazzo, Capua, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano, San Prisco. Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo. Art. 5.
Metodo di ottenimento
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio prodotto, le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste dal presente disciplinare. Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato utilizzando le varieta' nelle percentuali definite all'art. 2. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» puo' avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione: a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della regione Campania; b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della regione Campania in adozione del regolamento CEE n. 2078/92; c) biologico. Le operazioni colturali devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni: la potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni; devono essere previste concimazioni organiche e minerali; il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente; il diserbo chimico e' ammesso solo in oliveti in cui non e' possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o che presenti pendenza superiore al 5% da eseguire esclusivamente con disseccanti; la difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Olea e Prays Oleae, deve essere effettuata previo monitoraggio del parassita ed esecuzione dell'intervento chimico solo dopo il superamento della soglia di intervento; e' vietato l'uso di cascolanti; sono consentite le pratiche irrigue; la raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 ottobre per la varieta' «Caiazzana» ed entro e non oltre il 31 dicembre per le altre varieta'; le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzate cassette o contenitori rigidi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. La produzione massima di olive per ettaro riferita a coltivazione specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate, mentre la resa massima in olio e' del 20%. La conservazione, fino alla fase di molitura, deve avvenire in cassette aerate, stoccate in locali freschi ed aerati. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche specificate nel precedente art. 2 e che preservino le caratteristiche peculiari originarie del frutto consentendo al prodotto la migliore qualita' organolettica. La durata del processo di gramolazione non deve superare i 40 minuti e la temperatura della pasta lungo tutto il processo di trasformazione non deve superare i 27°C. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». La conservazione dell'olio deve avvenire in serbatoi di acciaio inox, a norma CE, dotati di sistema di chiusura ermetica «sempre pieno» ed in ambienti poco illuminati ed asciutti, nei quali la temperatura sia costantemente compresa tra i 10°C e i 18°C, oppure in contenitori con identico sistema di chiusura e con temperatura interna non inferiore a 10°C e non superiore a 18°C. E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» con metodo biologico. La trasformazione, che deve essere effettuata entro 48 ore dalla raccolta, ed il confezionamento, devono avvenire nella zona di produzione definita all'art. 3 al fine di garantire l'origine, il controllo e la qualita' del prodotto. Art. 6.
Legame con l'ambiente
La tipicita' dell'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine» e' generata, oltre che dalla composizione varietale dove predomina la varieta' «Caiazzana», dai fattori pedoclimatici e dalla gestione di particolari tecniche di coltivazione, di trasformazione e di conservazione che hanno consentito di preservare nel tempo il patrimonio olivicolo della zona. Il legame con l'ambiente e' dimostrato dal nome stesso che lega il territorio al nome che contraddistingue la varieta' prevalente. La cultivar «Caiazzana», e' infatti nata in questo territorio e solo in esso si e' affermata per la capacita' di adattamento a condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione dell'olivo, caratterizzate da una piovosita' media annua limitata, ma concentrata soprattutto nel periodo autunno-vernino e da temperature che in inverno sono abbastanza miti e in estate raramente raggiungono valori elevati. La natura dei terreni, profondi e freschi, dotati di buona fertilita', concorrono a determinare le particolari caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio. Relativamente alle tecniche di coltivazione, trasformazione e conservazione, la conoscenza e la cura che l'olivicoltore e il frantoiano del territorio caiatino possiede e che adotta per ottenere produzioni olearie con caratteristiche di pregio sono noti, come dimostra dalla documentazione storica, gia' dal quindicesimo secolo. Art. 7.
Controlli
L'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sara' controllato da una struttura autorizzata in conformita' agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06. Art. 8.
Etichettatura
Alla denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva che non sia espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, genuino, superiore ed altri aggettivi similari. E' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, nonche' l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni o aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, fattorie, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere commercializzato in bottiglie di vetro scuro o in contenitori in banda stagnata di capacita' non superiore a 5 litri. Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. In etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, devono essere riportate le seguenti indicazioni: il nome della denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» che deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto allo sfondo dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»; la campagna olearia di produzione; e' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico; il seguente logotipo: una raffigurazione stilizzata di un albero di ulivo, sotto la cui chioma, composta da tre rami e da sedici foglie, ed ai lati del tronco sono riportate le scritte «olio» (sul lato sinistro) e «DOP» (sul lato destro) e le cui radici abbracciano la scritta Colline Caiatine. Le foglie, i rami e il tronco dell'albero appaiono sottolineati da un'ombra. La descrizione dei colori «Pantone Process Color System» impiegati e': foglie: riempimento sfumato lineare con angolo 0.0 e fusione di due colori, di cui: primo colore Pantone S329-3 CVS secondo colore Pantone S3-5 CVS; rami e tronco: riempimento uniforme Pantone S5-1 CVS; ombra: riempimento uniforme Pantone S329-5 CVS. Testi «Olio», «DOP», «Colline Caiatine»: riempimento uniforme Pantone S313-2 CVS. Il carattere utilizzato e' Lucida Hand Writing con testo convertito in curve; il logo dovra' figurare in etichetta in abbinamento inscindibile con la Denominazione di Origine Protetta.
----> Vedere Logo a pag. 15 <---- |
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