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| Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 20 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria,   accordata   a   livello  nazionale,  alla denominazione  «Colline  Caiatine»,  per  la  quale  e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista   la   domanda   presentata   dal   Comitato   promotore  per registrazione  della DOP «Olio Colline Caiatine», con sede in Caiazzo (Caserta),  piazzetta  Martiri Caiatini n. 1, presso Casa Municipale, intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione «Colline Caiatine», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66633 del 13 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista   l'istanza   con   la   quale   il  Comitato  promotore  per registrazione  della  DOP  «Olio  Colline  Caiatine»,  ha  chiesto la protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole   alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Colline Caiatine», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore per  registrazione  della  DOP  «Olio  Colline Caiatine», assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione   «Colline   Caiatine»,   secondo  il  disciplinare  di produzione  allegato  alla  nota n. 66633 del 13 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline Caiatine».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Colline  Caiatine»  e'  riservata  al  prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  denominazione  «Colline Caiatine», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELL'OLIO  EXTRA  VERGINE  DI  OLIVA  A
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE CAIATINE»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Caiatine»  e' riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 
 Descrizione del prodotto
 
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline  Caiatine»  deve  essere ottenuto dalla seguenti varieta' di olivo  presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3,  iscritte  nell'elenco  degli  oliveti  tenuto  dall'organismo  di controllo designato:
 «Caiazzana» per almeno il 65%;
 «Corniola»,  «Frantoio»  e «Leccino» in misura non superiore al 30%.
 Negli  oliveti  di  cui  sopra  e'  ammessa  la presenza di altre varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 5%.
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline   Caiatine»,   all'atto   dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Caratteristiche organolettiche:
 Colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al verde;
 Gusto e aroma: come dalla seguente tabella:
 
 =====================================================================
 Descrittore          |               Mediana ===================================================================== Difetti                        |                  0 Fruttato di oliva              |                 2-5 Amaro                          |                 2-4 Piccante                       |                 2-4 Mandorla                       |      2-4 (da leggero a medio)
 
 Coefficiente  di  variazione  robusto (CVr%) inferiore o uguale a 20. Caratteristiche chimico-fisiche:
 Acidita' libera massima: inferiore o uguale a 0.50%.
 Numero di perossidi massimo: inferiore o uguale a 12 meqO2/kg.
 K232: inferiore o uguale a 2.20.
 Acido linolenico inferiore o uguale a 1.00.
 Polifenoli totali * maggiore o uguale a 100 ppm o mg/kg.
 (* metodo colorimetrico).
 Gli  altri  parametri  chimico-fisici  non  espressamente  citati devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria.
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 La zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell'olio extra  vergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni  in  provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Caiazzo, Capua, Casagiove,  Caserta,  Castel  Campagnano,  Castel  Morrone, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano, San Prisco.
 Art. 4.
 
 Prova dell'origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo,   e   attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti dall'organismo  di  controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei  frantoiani  e  dei confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva,  alla struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte  e' garantita la tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
 Art. 5.
 
 Metodo di ottenimento
 
 Le  condizioni  ambientali  e  di coltura degli oliveti destinati alla  produzione degli oli a denominazione di origine protetta di cui all'art.  1  devono  essere  quelle specifiche della zona e, comunque atte  a conferire alle olive ed all'olio prodotto, le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste dal presente disciplinare. Sono  pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui  al  precedente  art.  3.  I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato  utilizzando  le  varieta'  nelle  percentuali definite all'art.  2. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta  «Colline  Caiatine»  puo' avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione:
 a) convenzionale:   che  e'  quello  in  uso  nella  zona,  con l'osservanza  delle  norme  di «Normale Buona Pratica Agricola» della regione Campania;
 b) integrato:  con  produzione  ottenuta  mediante l'osservanza delle  norme  tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal  programma della regione Campania in adozione del regolamento CEE n. 2078/92;
 c) biologico.
 Le operazioni colturali devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 la  potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni;
 devono essere previste concimazioni organiche e minerali;
 il    terreno    puo'   essere   inerbito   o   lavorato   solo superficialmente;
 il  diserbo  chimico  e'  ammesso solo in oliveti in cui non e' possibile  effettuare  lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro  nello  strato arabile o che presenti pendenza superiore al 5% da eseguire esclusivamente con disseccanti;
 la   difesa   fitosanitaria,  con  particolare  riferimento  al controllo  dei  parassiti  Bactrocera Olea e Prays Oleae, deve essere effettuata   previo   monitoraggio   del   parassita   ed  esecuzione dell'intervento  chimico  solo  dopo  il  superamento della soglia di intervento;
 e' vietato l'uso di cascolanti;
 sono consentite le pratiche irrigue;
 la  raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  entro  il 31 ottobre  per  la  varieta'  «Caiazzana»  ed  entro  e non oltre il 31 dicembre per le altre varieta';
 le  olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi  meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza  delle  drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso devono essere utilizzate  le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente  sul  terreno  e  quella  sulle  reti permanenti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzate cassette o contenitori rigidi e finestrati in modo da evitare danni al frutto.
 La produzione massima di olive per ettaro riferita a coltivazione specializzata  degli  oliveti  e'  di  10  tonnellate, mentre la resa massima in olio e' del 20%.
 La  conservazione,  fino  alla fase di molitura, deve avvenire in cassette   aerate,   stoccate   in  locali  freschi  ed  aerati.  Per l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto processi meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'  fedelmente possibile  le caratteristiche specificate nel precedente art. 2 e che preservino   le   caratteristiche  peculiari  originarie  del  frutto consentendo al prodotto la migliore qualita' organolettica. La durata del  processo  di  gramolazione  non  deve  superare i 40 minuti e la temperatura della pasta lungo tutto il processo di trasformazione non deve superare i 27°C. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome  di  «ripasso»,  e',  inoltre,  vietato il ricorso a prodotti ad azione  chimica  o  biochimica  (enzimi)  nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
 La  conservazione  dell'olio deve avvenire in serbatoi di acciaio inox,  a  norma  CE,  dotati  di sistema di chiusura ermetica «sempre pieno»  ed  in  ambienti  poco  illuminati  ed asciutti, nei quali la temperatura sia costantemente compresa tra i 10°C e i 18°C, oppure in contenitori  con  identico  sistema  di  chiusura  e  con temperatura interna non inferiore a 10°C e non superiore a 18°C.
 E'    consentito    l'ottenimento    dell'olio   extravergine   a denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Caiatine»  con metodo biologico. La trasformazione, che deve essere effettuata entro 48 ore dalla  raccolta, ed il confezionamento, devono avvenire nella zona di produzione  definita  all'art.  3  al fine di garantire l'origine, il controllo e la qualita' del prodotto.
 Art. 6.
 
 Legame con l'ambiente
 
 La  tipicita' dell'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine» e' generata, oltre che dalla composizione varietale dove predomina la varieta'  «Caiazzana»,  dai fattori pedoclimatici e dalla gestione di particolari   tecniche   di  coltivazione,  di  trasformazione  e  di conservazione  che  hanno  consentito  di  preservare  nel  tempo  il patrimonio   olivicolo  della  zona.  Il  legame  con  l'ambiente  e' dimostrato  dal  nome  stesso  che  lega  il  territorio  al nome che contraddistingue  la varieta' prevalente. La cultivar «Caiazzana», e' infatti  nata in questo territorio e solo in esso si e' affermata per la  capacita'  di adattamento a condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione dell'olivo, caratterizzate da una piovosita' media annua limitata, ma concentrata soprattutto nel periodo autunno-vernino e da temperature che in inverno sono abbastanza miti e in estate raramente raggiungono  valori  elevati.  La  natura  dei  terreni,  profondi  e freschi,  dotati  di  buona  fertilita',  concorrono a determinare le particolari  caratteristiche  chimiche  ed  organolettiche dell'olio. Relativamente   alle   tecniche  di  coltivazione,  trasformazione  e conservazione,  la  conoscenza  e  la  cura  che  l'olivicoltore e il frantoiano del territorio caiatino possiede e che adotta per ottenere produzioni  olearie  con  caratteristiche  di  pregio sono noti, come dimostra dalla documentazione storica, gia' dal quindicesimo secolo.
 Art. 7.
 
 Controlli
 
 L'olio  extra  vergine  di  oliva  «Colline  Caiatine» D.O.P. per l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente  disciplinare  di produzione   sara'   controllato  da  una  struttura  autorizzata  in conformita' agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06.
 Art. 8.
 
 Etichettatura
 
 Alla  denominazione  di  origine  protetta  «Colline Caiatine» e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  menzione  aggiuntiva  che non sia espressamente  prevista  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:  fine,  scelto,  selezionato,  genuino, superiore ed altri aggettivi similari. E' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento  ad  unita'  geografiche  diverse da quelle espressamente previste   nel  presente  disciplinare,  nonche'  l'uso  di  menzioni geografiche  aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano  riferimento  a comuni, frazioni o aree geografiche comprese nell'area  di  produzione  di  cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento ad aziende, fattorie, nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il consumatore.  Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con  caratteri  di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli  utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta. L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere commercializzato in bottiglie di vetro scuro o in contenitori in banda stagnata di capacita' non superiore a 5  litri.  Il  prodotto  puo'  essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.
 In  etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, devono essere riportate le seguenti indicazioni:
 il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  «Colline Caiatine»  che  deve  figurare  in  etichetta  in  caratteri  chiari, indelebili  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto allo sfondo dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso  delle  indicazioni  che  compaiono  in  etichetta, seguita immediatamente  al  di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;
 la campagna olearia di produzione;
 e'  consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico;
 il  seguente  logotipo:  una  raffigurazione  stilizzata  di un albero  di  ulivo,  sotto  la  cui  chioma, composta da tre rami e da sedici foglie, ed ai lati del tronco sono riportate le scritte «olio» (sul  lato  sinistro)  e  «DOP»  (sul  lato  destro)  e le cui radici abbracciano  la  scritta  Colline  Caiatine.  Le  foglie, i rami e il tronco  dell'albero appaiono sottolineati da un'ombra. La descrizione dei colori «Pantone Process Color System» impiegati e':
 foglie:  riempimento sfumato lineare con angolo 0.0 e fusione di due colori, di cui: primo colore Pantone S329-3 CVS secondo colore Pantone S3-5 CVS;
 rami e tronco: riempimento uniforme Pantone S5-1 CVS;
 ombra: riempimento uniforme Pantone S329-5 CVS. Testi «Olio», «DOP»,  «Colline  Caiatine»: riempimento uniforme Pantone S313-2 CVS. Il  carattere  utilizzato e' Lucida Hand Writing con testo convertito in curve;
 il   logo   dovra'   figurare   in   etichetta  in  abbinamento inscindibile con la Denominazione di Origine Protetta.
 
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