| IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni officine
 Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di amministrazione e dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005;
 Visto  il  conferimento  di  incarico  di  direzione dell'Ufficio autorizzazioni Officine dell'area 2 «Produzione e Controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006, n. 219, che non dispone   la   sospensione  di  specialita'  medicinali  per  mancata commercializzazione;
 Considerato  che  la  relativa  circolare esplicativa dell'AIFA del 3 agosto 2006, ribadisce che «nel rispetto dell'art. 153 del decreto, che  prevede  che  la sospensione dell'A.I.C. possa essere effettuata solo  per  determinati motivi elencati nello stesso decreto, e tenuto conto  che tra i suddetti motivi non e' elencata anche la sospensione per  mancata  commercializzazione,  l'AIFA considera le istanze delle ditte  finalizzate  alla  revoca dei provvedimenti di sospensione per mancata  commercializzazione  adottati  precedentemente  alla data di entrata in vigore del codice comunitario»;
 Visto il parere dell'Ufficio affari amministrativi, del personale e legali dell'AIFA del 28 luglio 2006;
 Visti  i  decreti  dirigenziali  S.L.488-99/D1  del  7 luglio 2000, S.L.488-99/D2  del  24 luglio  2000,  S.L.488-99/D5  del 26 settembre 2000,  S.L.488-99/D1  del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001,  S.L.488-99/D3  del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003,  S.L.488-99/D2  del  26 aprile 2004 e la determina dirigenziale S.L.488-99/aD1  del  15 novembre  2005,  concernenti  la  sospensione dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, ai sensi dell'art. 19,  comma 1,  del  decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n. 178, e successive   integrazioni  e  modificazioni,  di  alcune  specialita' medicinali,  tra  le  quali  quelle  indicate nella parte dispositiva della presente determinazione;
 Viste  le domande delle ditte titolari delle specialita' medicinali che  hanno  chiesto  la  revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  disposta  con i decreti e la determina dirigenziali   sopra   indicati,   limitatamente   alle   specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;
 A d o t t a
 la seguente determinazione:
 Per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza   immediata,  i  decreti  dirigenziali  S.L.488-99/D1  del 7 luglio  2000,  SL.488-99/D2  del  24 luglio 2000, S.L.488-99/D5 del 26 settembre  2000,  S.L.488-99/D1  del 12 aprile 2001, S.L.488-99/D2 del  12 giugno  2001, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D3 del  21 maggio  2003, S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 e la determina dirigenziale  S.L.488-99/aD1 del 15 novembre 2005, limitatamente alle specialila'   medicinali  di  seguito  elencate,  limitatamente  alle confezioni a margine indicate.
 
 ---->  Vedere tabelle alle pagg. 54-55-56   <----
 
 Il  presente  atto,  che ha immediata efficacia, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.
 Roma, 17 novembre 2006
 Il dirigente: Marra
 |