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| Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 novembre 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Xolair»   (omalizumab),   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 108/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale   «Xolair»   (omalizumab),   autorizzata   con   procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 ottobre  2005  ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/05/319/002-150   mg   polvere  e  solvente  per  soluzione iniettabile  uso  sottocutaneo  polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala.
 Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento   dell'Agenzia   italiana  del  farmaco,  a  norma  del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del 21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 200l/83/CE (e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
 Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente   «Manovra   per  il  Governo  della  spesa  farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;
 Vista   la   deliberazione   17 ottobre   2006   del  consiglio  di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Xolair»  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale  XOLAIR (omalizumab) nella confezione indicata  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione nazionale:
 confezione:  150  mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso  sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10), 135VCG (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  «Xolair»  e' indicato per migliorare il controllo  dell'asma  quando somministrato come terapia aggiuntiva in pazienti  adulti ad adolescenti (dai 12 anni di eta' in poi) con asma allergica  grave  persistente con test cutaneo o reattivita' in vitro positivi   ad   un   aeroallergene   perenne   e  che  hanno  ridotta funzionalita'  polmonare (FEV " 80%) nonche' frequenti sintomi diurni o  risvegli  notturni  e  con documentazione di ripeute esacerbazioni asmatiche  gravi  nonostante  l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi  per  via  inalatoria, piu' un beta2-agonista a lunga durata  d'azione per via inalatoria. Il trattamento con «Xolair» deve essere  considerato  solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE mediata.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita'  medicinale  «Xolair»  (omalizumab) e' classificata come segue:
 confezione:  150  mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso  sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10), 135VCG (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 369,60 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 609,99 euro.
 La  prescrizione  del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda  di  prescrizione riportata in allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione.
 La  farmacia  interna  provvede  alla  dispensazione  del  farmaco, verificando la compilazione scheda di prescrizione sopra richiamata.
 Tetto  di  spesa (ex factory) di 7,5 milioni di euro nel primo anno di  commercializzazione.  In  caso  di superamento del tetto di spesa negoziato  si  applica  uno  sconto  automatico  sull'ex  factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.
 Validita'  del  contratto  18  mesi,  al  termine  del  quale sara' riesaminato  il  profilo  di  efficacia  del  farmaco  in  base  agli ulteriori   studi  condotti  dalla  ditta,  ai  fini  della  conferma definitiva  della  sua  erogabilita'  a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 20 della legge n. 338/2000.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP1:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile   esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  una struttura ad esso assimilabile.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 9 novembre 2006
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 52-53   <----
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