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| Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 novembre 2006 |  | Variazione   tecnica   del   prodotto  fitosanitario  «Chimigor  20», registrato al n. 11310, a nome dell'impresa Diachem S.p.a. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dela sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  9 maggio  2002,  con  il  quale  e'  stato registrato  al  n.  11310  il prodotto fitosanitario denominato Vafor Dim,  modificato  da  ultimo  con  decreto dirigenziale del 30 giugno 2005,  a  nome  dell'impresa  Diachem  S.p.a., con sede legale in via Tonale  n.  15  - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) e preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista  la  domanda  presentata  in  data 24 marzo 2004 dall'impresa medesima  diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla  modifica  di composizione   relativamente  alla  variazione  del  contenuto  della sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione secondo  i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65  e la variazione della denominazione del prodotto fitosanitario in Chimigor 20;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Vista  la  nota  in  data  10 ottobre  2006  con la quale l'impresa medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data 1° ottobre 2006;
 Vista  la  nota  in  data  10 ottobre  2006  con la quale l'impresa medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data 1° ottobre 2006;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E'   autorizzata  la  modifica  di  composizione  relativamente  al contenuto    della   sostanza   attiva   e   dei   coformulanti,   la classificazione   come  esente  da  classificazione  con  i  seguenti consigli  di  prudenza  S  2-13-20/21  del prodotto fitosanitario ora denominato  CHIMIGOR  20,  registrato  al  n.  11310  con decreto del 9 maggio   2002,   modificato  da  ultimo  con  decreto  dirigenziale 30 giugno  2005,  a nome dell'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale n. 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo).
 Il  prodotto  e'  preparato  negli stabilimenti di produzione delle imprese:
 Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
 Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);
 Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (Modena);
 Sipcam S.p.a. - Salerano S/L. (Lodi).
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml 50-100-200-250-500-750; l 1-3-5-10-20.
 Le  scorte  giacenti  potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.
 Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 novembre 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 39-40   <----
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