Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 2002;
Considerata la delibera CIPE del 14 marzo 2003 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2003, cosi' come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'accorso Stato-regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);
Visto l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabella 1);
Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 38,69% per cento per l'anno 2003.
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2001.
3. Restano ferme, per il 2003, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 28
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 10-11 <----
 
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