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| Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004 |  | Rideterminazione  delle  compartecipazioni  regionali all'imposta sul valore   aggiunto   e  all'accisa  sulle  benzine  e  delle  aliquote dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  per  l'anno  2003,  ai sensi dell'articolo 5,  comma 2,  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  l'art.  10  della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
 Visto  l'art.  1,  comma 4,  del  decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che  stabilisce  la  compensazione  dei  trasferimenti  soppressi con compartecipazioni   regionali   all'imposta  sul  valore  aggiunto  e all'accisa    sulle    benzine    e   con   l'aumento   dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
 Visto  l'art.  5,  comma 2,  del predetto decreto legislativo che prevede    la   rideterminazione   delle   aliquote   relative   alla compartecipazione  all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine  e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 2002;
 Considerata  la  delibera CIPE del 14 marzo 2003 che ha ripartito il  finanziamento del fabbisogno sanitario 2003, cosi' come stabilito ai  punti  6,  16  e 17 dell'accorso Stato-regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);
 Visto  l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  56  del 18 febbraio 2000 (tabella 1);
 Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  L'aliquota  della compartecipazione regionale all'imposta sul valore   aggiunto,   di   cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 38,69% per cento per l'anno 2003.
 2.  L'aliquota  di  cui  al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo,  di  cui  all'art.  2,  comma 2, del decreto legislativo citato,  desunto  dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2001.
 3.  Restano  ferme,  per  il  2003,  le aliquote dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e  dell'accisa  sulle  benzine,  previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato agli organi di controllo in base  alle  vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 maggio 2004
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Berlusconi
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 28
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 10-11   <----
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