| Con      decreto      ministeriale      557/P.A.S.3643-XV.J(4252) dell'8 novembre   2006,   l'esplosivo   denominato   «NSP   861»   e' riconosciuto,   su   istanza   della   S.E.I.  -  Societa'  Esplosivi Industriali  S.p.A., con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  1,  comina 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  II  categoria dell'allegato  A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0150, 1.1D. Tale prodotto e' destinato ad impieghi militari.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 Con    decreto    ministeriale    n.    557/P.A.S.3728-XV.J(3176) dell'8 novembre  2006,  i  manufatti  esplosivi  denominati: «21/G21» (massa  netta  g  3337);  «9/10  m» (massa netta g 641); «9/8» (massa netta  g  746); sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Montano  Antilia (Salerno)  -  loc.  Serra  fraz.  Massicelle,  ai sensi del combinato disposto  dell'art.  1,  comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.  7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 Con    decreto    ministeriale    n.    557/P.A.S.9323-XV.J(3974) dell'8 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato  «Y05-08 (d.f.:  Y05-08  Pirotecnica  Allevi  di  Daziani  C.)» (massa netta g 300,80)  e'  riconosciuto,  su  istanza  del  sig.  Daziani  Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  e  classificato  nella  1V  categoria  dell'allegato  A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della Repubblica, rispettivamente entro 60 120 giorni dalla notifica.
 Con    decreto    ministeriale    n.    557/P.A.S.9321-XV.J(3976) dell'8 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato  «Y05-12 (d.f.:  Y05-12  Pirotecnica  Allevi  di  Daziani  C.)» (massa netta g 1380,80)  e'  riconosciuto,  su  istanza  del  sig.  Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria  dell'allegato  A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 Con     decreto     ministeriale    n.    557/P.A.S.9322-XV(3975) dell'8 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato  «Y05-09 (d.f.:  Y05-09  Pirotecnica  Allevi  di  Daziani  C.)» (massa netta g 311,50)  e'  riconosciuto,  su  istanza  del  sig.  Daziani  Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria  dell'allegato  A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 Con    decreto    ministeriale    n.    557/P.A.S.9324-XV.J(3973) dell'8 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato  «Y05-06 (d.f.:  Y05-06 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 185) e'  riconosciuto,  su  istanza  del sig. Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV  categoria  dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 Con    decreto    ministeriale    n.    557/P.A.S.9325-XV.J(3972) dell'8 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato  «Y05-04 (d.f.:  Y05-04  Pirotecnica  Allevi  di  Daziani  C.)» (massa netta g 404,5) e' riconosciuto, su istanza del sig. Daziani Carmine, titolare di  fabbrica  di  fuochi  artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a),  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificato  nella  IV  categoria  dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
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