Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 novembre 2006 |
Rettifica al decreto direttoriale 16 agosto 2006, recante: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Benaco Bresciano"». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti fino ad ora emanati in attuazione dalla predetta legge; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Benaco Bresciano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2006, recante: modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2006; Considerato che all'art. 4, comma 3, del disciplinare di produzione di che trattasi, relativamente al titolo alcolometrico volumico naturale minimo della tipologia «Benaco Bresciano» Barbera, e' stato erroneamente riportato il termine «massimo», anziche' «minimo»; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica dinanzi menzionata; Decreta: Articolo unico L'art. 4, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica, «Benaco Bresciano», approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modifiche, viene rettificato, per la tipologia «Benaco Bresciano» Barbera, come segue: dove e' scritto «il valore massimo e' del 10% vol.», leggasi: «il valore minimo e' del 10% vol.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
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