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| Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini  «Morellino  di  Scansano»,  ed  approvazione  del relativo disciplinare  di  produzione.  Revoca  della denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  Tutela Morellino di Scansano  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» gia' riconosciuta   a   denominazione  di  origine  controllata  dei  vini «Morellino   di   Scansano»  con  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica sopra richiamato;
 Visto il parere favorevole della regione Toscana;
 Visti  i  lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Toscana inerenti l'accertamento del «particolare pregio»;
 Viste  le  risultanze della pubblica audizione tenutasi in Scansano (Grosseto)   in   data   19 maggio   2006  a  cui  hanno  partecipato rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di  produttori  ed aziende vitivinicole;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano» pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 157 del-l'8 luglio 2006;
 Vista   l'istanza   presentata   dalla   societa'  cooperativa  «Le Chiantigiane»  avverso  il  parere  del Comitato sopra citato, con la quale viene richiesta la modifica dell'art. 5 comma 3, della proposta di  disciplinare  di  produzione  della riconoscenda denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»;
 Visto  il  parere  negativo  del  Comitato  sulla  suddetta istanza espresso nella riunione del 26 ottobre 2006;
 Viste  le  note  della  Confagricoltura di Grosseto e del Consorzio tutela  Morellino  di  Scansano  rispettivamente  del 6 e 7 settembre 2006,  con  le  quali  e'  stata formulata richiesta a che i prodotti provenienti  dalla vendemmia 2006 possano essere commercializzati con la   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini «Morellino di Scansano»;
 Considerato  che  all'art.  4,  comma 5  -  resa  uva  ettaro - del disciplinare  di produzione allegato al presente decreto e' prevista, per  le  uve  in questione, una riduzione di resa da 120 Q.li/ha a 90 Q.li/ha  e  che  non e' quindi possibile verificare, a posteriori, le effettive rese della campagna vendemmiale in corso;
 Ritenuto  pertanto non doversi accogliere, per le motivazioni sopra richiamate,  la  suddetta  richiesta  ma prevedere, per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2006, la commercializzazione dei prodotti in   questione   secondo  le  norme  stabilite  dal  disciplinare  di produzione  della  denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modifiche;
 Ritenuto,  pertanto,  di  doversi procedere al riconoscimento della denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di   Scansano»  ed  all'approvazione  del  relativo  disciplinare  di produzione,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio  1978  e  successive  modificazioni,  e'  riconosciuta come denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di Scansano»  ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2. La  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Morellino  di  Scansano»  e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di  cui  al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007.
 3.  La  denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2   del  presente  articolo,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti determinatisi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2007,  i  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita  «Morellino di Scansano», provenienti da vigneti non ancora iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti  Organismi territoriali - ai sensi della normativa vigente -  la  denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
 2. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della Denominazione di  origine controllata «Morellino di Scansano» di cui al decreto del Presidente    della    Repubblica   6 gennaio   1978   e   successive modificazioni,  ed  aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto  all'art.  2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi   iscritti   al   nuovo   Albo  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di Scansano».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vini  a  denominazione  di origine controllata «Morellino di Scansano»  anche  con  la  specificazione  riserva, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che alla data di cui all'art. 1, comma 2 del  presente  decreto,  trovansi  gia'  confezionati,  in  corso  di confezionamento, o in fase di elaborazione e/o invecchiamento, devono essere  commercializzati  con la denominazione di origine controllata «Morellino  di  Scansano» in conformita' delle disposizioni contenute nel  disciplinare  di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modifiche.
 2.  Le ditte produttrici e imbottigliatrici che hanno in giacenza i vini  di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo,  sono  tenute  a comunicare  all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura competenti per territorio, i quantitativi di prodotti giacenti presso le stesse.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  ditte  imbottigliatrici  interessate  ad ottenere la deroga all'imbottigliamento  dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono  formulare  richiesta  secondo  le  modalita'  prescritte  da decreto ministeriale del 31 luglio 2003.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Morellino  di  Scansano»  e' tenuto a norma di legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO»
 Art. 1.
 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva e' riservata ai vini Rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 1.  I  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Morellino  di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni:
 Sangiovese: minimo 85 %.
 Possono  concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca  nera,  non  aromatici,  idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 1.  Le  uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte  all'interno  della  zona  comprendente  la fascia collinare della  provincia  di  Grosseto  tra  i  fiumi  Ombrone e Albegna, che include  l'intero  territorio amministrativo del comune di Scansano e parte  dei  territori  comunali  di  Manciano,  Magliano  in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto.
 Tale zona e' cosi' delimitata:
 dall'incrocio  dei  confini  comunali  di  Scansano, Manciano e Roccalbegna,  il  limite  segue  verso nord il torrente Fiascone fino alla  Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla  strada  comunale  Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470.  Da  qui  volge  ad  est,  incontra  la Strada provinciale della Follonata,  continua  per  detta  strada  fino  al Santarello, quindi scende  a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada  fino  all'abitato  di  Poggio Capanne. Da questa localita' la linea  di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di  Saturnia,  fino  ad  incontrare  nuovamente la strada provinciale della  Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto  fosso  fino  a  quota  151,  continua  a  sud  per  la  strada Camporeccia  fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la Strada  Statale  numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia  Strada  Dogana  e  raggiunge  la  Fattoria Cavallini. Per la strada   dei   Laschi   arriva   nuovamente   al   fiume  Albegna  in corrispondenza  della  confluenza  del  Fosso  Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado  della  Mariannaccia  e, deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano  in  Toscana,  percorre  la  strada di Colle di Lupo fino al Molino  Vecchio,  risale  a  nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco,   ridiscende   verso   sud   per  la  strada  Magliano  in Toscana-Barca  del  Grazi  devia  ad  ovest  per la strada dell'Osa e prosegue  lungo  il  limite  comunale  di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto,  la  linea  di delimitazione si identifica con detta Strada Statale  Aurelia  fino  al  bivio  di  Scansano in localita' Spadino, prosegue  per  la  Strada  Scansanese  fino  ad  incontrare il limite amministrativo  del comune di Scansano in localita' Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando  il  comune  di  Campagnatico,  fino  alla  Fattoria del Granaione;  prosegue  quindi  ad  est  lungo  la  strada poderale del Coppaio  e  Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimita' del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio  dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
 Art. 4.
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita  «Morellino  di Scansano» devono essere quelle tradizionali della  zona  e  comunque  atte  a  conferire  alle  uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei  unicamente  i  terreni  collinari  di  buona  esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.
 2.  I  sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello  e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente   usati   e   comunque  atti  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.
 3.  La  densita'  di  impianto  e  reimpianto dei vigneti messi a dimora  successivamente  alla  data  di  pubblicazione  del  presente disciplinare,  non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa  massima  di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro.
 4.   E'   vietata   ogni  pratica  di  forzatura.  E'  consentita l'irrigazione di soccorso.
 5.  La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90 per  ettaro  di  coltura  specializzata  e con una resa per ceppo non superiore  a  3  kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche  la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,   rispetto   a  quella  specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalla vite.
 6.  In  annate  favorevoli,  i  quantitativi di uva ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata   e  garantita  «Morellino  di  Scansano»  devono  essere riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi  del  20%  i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito  non  deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non  oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre  detto  limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
 Art. 5.
 1.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino  di  Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche locali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.
 2.  Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  invecchiamento e di imbottigliamento  devono  essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.
 3.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Morellino  di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno.
 Il  periodo  di  invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
 4.  Sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  i vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
 Art. 6.
 1.  I  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Morellino  di  Scansano»  anche  nella  tipologia  Riserva, all'atto dell'immissione   al  consumo,  devono  corrispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
 Limpidezza: brillante;
 Odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
 Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol., per la tipologia Riserva 13,00%vol.;
 acidita' totale minima: 4,50 g/l;
 estratto  non  riduttore  minimo:  24,0  g/l,  per la tipologia Riserva 26,0 g/l.
 Entrambe  le  tipologie,  possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.
 2.   E'   facolta'  del  Ministero  per  le  politiche  agricole, alimentari  e  forestali  di  modificare con proprio decreto i minimi sopra  indicati  per  l'acidita'  totale  e  l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino   di   Scansano»   e'   vietata  qualsiasi  qualificazione aggiuntiva  non  prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  «superiore»,  «extra»,  «fine»,  «scelto», «selezionato» o simili.
 2.  E'  altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine  controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni  geografiche  e toponomastiche che facciano riferimento a comuni,  frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
 3.  E'  consentito  l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti.
 4.  Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino  di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
 Art. 8.
 1.  I  vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti   di   vetro   del  tipo  «bordolese».  Le  tipologie  dei contenitori  nelle  varie  pezzature,  tappate  secondo  la normativa vigente, devono essere le seguenti:
 lt. 0,100;
 lt. 0,187;
 lt. 0,285;
 lt. 0,375;
 lt. 0,500;
 lt. 0,750;
 lt. 1,000;
 lt. 1,500;
 lt. 3,000;
 lt. 5,000.
 Per  contenitori  di  vetro  con  capacita'  pari  a lt. 0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.
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