Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 novembre 2006 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano». |
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IL DIRETTORE GENERALE della qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Morellino di Scansano intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» con il decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato; Visto il parere favorevole della regione Toscana; Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Toscana inerenti l'accertamento del «particolare pregio»; Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in Scansano (Grosseto) in data 19 maggio 2006 a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del-l'8 luglio 2006; Vista l'istanza presentata dalla societa' cooperativa «Le Chiantigiane» avverso il parere del Comitato sopra citato, con la quale viene richiesta la modifica dell'art. 5 comma 3, della proposta di disciplinare di produzione della riconoscenda denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»; Visto il parere negativo del Comitato sulla suddetta istanza espresso nella riunione del 26 ottobre 2006; Viste le note della Confagricoltura di Grosseto e del Consorzio tutela Morellino di Scansano rispettivamente del 6 e 7 settembre 2006, con le quali e' stata formulata richiesta a che i prodotti provenienti dalla vendemmia 2006 possano essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»; Considerato che all'art. 4, comma 5 - resa uva ettaro - del disciplinare di produzione allegato al presente decreto e' prevista, per le uve in questione, una riduzione di resa da 120 Q.li/ha a 90 Q.li/ha e che non e' quindi possibile verificare, a posteriori, le effettive rese della campagna vendemmiale in corso; Ritenuto pertanto non doversi accogliere, per le motivazioni sopra richiamate, la suddetta richiesta ma prevedere, per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2006, la commercializzazione dei prodotti in questione secondo le norme stabilite dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modifiche; Ritenuto, pertanto, di doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modificazioni, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007. 3. La denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2 del presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi della normativa vigente - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. 2. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della Denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modificazioni, ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano». |
| Art. 3. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» anche con la specificazione riserva, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che alla data di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento, o in fase di elaborazione e/o invecchiamento, devono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modifiche. 2. Le ditte produttrici e imbottigliatrici che hanno in giacenza i vini di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenute a comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i quantitativi di prodotti giacenti presso le stesse. |
| Art. 4. 1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la deroga all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono formulare richiesta secondo le modalita' prescritte da decreto ministeriale del 31 luglio 2003. |
| Art. 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva e' riservata ai vini Rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. 1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto. Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la Strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del Fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in localita' Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in localita' Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimita' del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 3. La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Art. 5. 1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 4. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: Colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; Limpidezza: brillante; Odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol., per la tipologia Riserva 13,00%vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la tipologia Riserva 26,0 g/l. Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno. 2. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. Art. 7. 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili. 2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente. 3. E' consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti. 4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. Art. 8. 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo «bordolese». Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti: lt. 0,100; lt. 0,187; lt. 0,285; lt. 0,375; lt. 0,500; lt. 0,750; lt. 1,000; lt. 1,500; lt. 3,000; lt. 5,000. Per contenitori di vetro con capacita' pari a lt. 0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite. |
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