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| Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Ragagnin  Silvia,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza della sig.ra Ragagnin Silvia nata a Pordenone il 7 novembre  1974,  cittadina  italiana,  diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo  professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum - Universita' degli studi di Bologna» in data 9 novembre 2001;
 Considerato  che  la  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado  en  Derecho»  in  data  4 novembre  2005  rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
 Considerato  che  la  stessa  e' iscritta presso l'«Ilustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dal 15 febbraio 2006;
 Preso  atto  che l'istante e' inoltre in possesso di certificato di compimento  della pratica forense, rilasciato il 10 novembre 2003 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;
 Preso  atto  che l'istante ha superato le prove scritte degli esami per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati nella sessione 2003, come attestato   dalla   Commissione  d'esame  avvocati  presso  la  Corte d'appello di Bologna;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Ragagnin  Silvia nata a Pordenone il 7 novembre 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a)  La  candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  e'  unica  ed  orale,  verte  su:  1)  elementi  di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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