Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 novembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Ragagnin Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Ragagnin Silvia nata a Pordenone il 7 novembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum - Universita' degli studi di Bologna» in data 9 novembre 2001;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 4 novembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che la stessa e' iscritta presso l'«Ilustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dal 15 febbraio 2006;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 10 novembre 2003 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;
Preso atto che l'istante ha superato le prove scritte degli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati nella sessione 2003, come attestato dalla Commissione d'esame avvocati presso la Corte d'appello di Bologna;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Ragagnin Silvia nata a Pordenone il 7 novembre 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova e' unica ed orale, verte su: 1) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone