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| Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Hysenaj  Irena,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Hysenaj Irena, nata a Fier (Albania) l'11  settembre  1969,  cittadina  albanese,  diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico professionale albanese,  di  cui  e'  in  possesso,  conseguito  in Albania ai fini dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di psicologa;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale    «Psikolog   klinicist»   conseguito   presso   l'«Te Universitetit te Tiranes» in data 2 luglio 2002 e che il titolo cosi' conseguito  di  «Psikolog klinicist» conferisce in Albania il diritto ad   esercitare   la   professione   di   psicologa  come  dichiarato dall'Ambasciata d'Italia in Albania;
 Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 20 settembre 2005 e del 28 settembre 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
 Preso  atto che la richiedente documenta formazione nel campo della psicologia;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti   materie:   1)   psicologia  dinamica;  2)  psicopatologia; 3) psicologia clinica 4) deontologia e ordinamento professionale;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura di Milano rinnovato in data 8 aprile 2005 con scadenza il 2 dicembre 2007, per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Hysenaj  Irena,  nata a Fier (Albania) l'11 settembre 1969,  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) psicologia  dinamica;  2)  psicopatologia;  3)  psicologia clinica 4) deontologia e ordinamento professionale.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A,   che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale consiste nella discussione di questioni vertenti sulle  materie  indicate  nel  precedente  art.  2,  e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A.
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