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| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 |  | Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge  di  conversione  24  novembre  2006,  n. 286 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale,
 nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
 1.  Con  determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente   decreto,   sono   stabiliti   tempi  e  modalita'  per  la presentazione esclusivamente in forma telematica:
 a) dei   dati   relativi   alle   contabilita'  degli  operatori, qualificati  come  depositari  autorizzati,  operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita'  svolta  nei  settori  degli  oli minerali, dell'alcole e delle  bevande  alcoliche  e  degli  oli  lubrificanti  e  bitumi  di petrolio,  a  norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico  delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
 b) del  documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei  prodotti  soggetti  o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
 c) delle  dichiarazioni  di consumo per il gas metano e l'energia elettrica  di  cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
 2.  All'articolo  50-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 «2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita' di cui al comma 1, anteriormente   all'avvio  della  operativita'  quali  depositi  IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti,  apposita  comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma 2, quarto periodo,  della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
 3.  In  applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento  (CE)  n.  1383/2003  del  Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio  doganale  competente,  previo  consenso  del  titolare del diritto  di  proprieta'  intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario  delle  merci  sospettate,  puo'  disporre,  a spese del titolare  del  diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3. ((    4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.   Al   fine  del  contenimento  dei  costi  necessari  al mantenimento  dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei  tabacchi  lavorati,  decorso  un anno dal momento del sequestro, procede   alla  distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura  da effettuare  secondo  modalita'  definite  con  decreto  del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della giustizia,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma». ))
 5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'ultimo  periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»; ((       b) e'   aggiunto,   in   fine,   il  seguente  periodo:  «Le autorizzazioni  per  le  richieste  di  cui  al  numero  6-bis) e per l'accesso  di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.». ))
 6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente: ((      «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle  prestazioni  di  servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati  o  territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.». ))
 7.  All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  primo  periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in  relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
 b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.». ((     8. Il   comma  2  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
 «2.  Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso di un quinquennio,  tre  distinte  violazioni  dell'obbligo  di emettere la ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino  fiscale, anche se non sono state irrogate  sanzioni  accessorie in applicazione delle disposizioni del citato   decreto   legislativo  n.  472  del  1997,  e'  disposta  la sospensione   della   licenza   o  dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'  ovvero  dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi».
 8-bis.  Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,  come  sostituito  dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
 «2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2 e' disposta dalla direzione   regionale   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per territorio  in  relazione  al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.
 2-ter.  L'esecuzione  e  la  verifica  dell'effettivo adempimento delle  sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate,  ovvero  dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 2-quater.  L'esecuzione  della  sospensione  di cui al comma 2 e' assicurata   con   il   sigillo   dell'organo  procedente  e  con  le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
 8-ter.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  commi  da 2 a 2-quater,  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano  alle  violazioni  constatate  a  decorrere  dalla  data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto. Per  le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti. ))
 9.  Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della successiva voltura di autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto  intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata  di  copia del modello F24 (( per il versamento unitario di imposte,  contributi  e  altre  somme,  a  norma dell'articolo 17 del decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni,  )) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio  e  l'ammontare  dell'IVA  assolta  in  occasione  della prima cessione  interna.  A  tale  fine,  con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia   delle  entrate,  al  modello  F24  sono  apportate  le necessarie integrazioni.
 10.  Per  i  veicoli  di  cui  al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione    e'   subordinata   alla   presentazione   della certificazione  doganale  attestante  l'assolvimento  dell'IVA  ((  e contenente  il  riferimento  all'eventuale  utilizzazione,  da  parte dell'importatore,  della  facolta'  prevista dall'articolo 8, secondo comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti. ))
 11.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata  la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
 12.  Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le  parole  da:  «Con  la  convenzione»  a:  «e' definita» sono sostituite  dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche».
 13.   All'articolo 7,   quattordicesimo   comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».
 14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e  riscossione  dei  tributi  erariali sono impegnati ad orientare le attivita'  operative  per  una  significativa  riduzione  della  base imponibile   evasa  ed  al  contrasto  dell'impiego  del  lavoro  non regolare,   del   gioco   illegale   e   delle   frodi  negli  scambi intracomunitari  e  con  Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota  parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un  ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito  fondo  destinato  a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione   economico-finanziaria,   ((  per  meta'  delle risorse, )) nonche' delle amministrazioni statali, (( per la restante meta'  delle  risorse,  ))  la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita'   di   trasferta,   nonche'  uno  specifico  programma  di assunzioni  di  personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
 15.   Con   il   regolamento   di   organizzazione   del  Ministero dell'economia  e  delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli   di   Stato.   Al   fine  di  razionalizzare  l'ordinamento dell'Amministrazione    economico-   finanziaria,   potenziando   gli strumenti  di  analisi  della  spesa  e  delle  entrate  nei  bilanci pubblici,  di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di  contrasto  dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento   si   dispone,   in   particolare,   anche  la  fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
 16. Lo schema di regolamento (( previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,  e'  trasmesso  alle  Camere  per l'aquisizione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le conseguenze  di  carattere finanziario, )) le quali rendono il parere entro  trenta  giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza  che  le  Commissioni  abbiano  espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato.
 17.  Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi   collegiali   la   struttura   interdisciplinare  prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  ((  il  comitato  di  coordinamento  del Servizio consultivo ed ispettivo  tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione consultiva  per la riscossione sono soppressi. )) L'autorizzazione di spesa  prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre  2003,  n.  350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta'    delle    risorse    finanziarie    previste   dall'anzidetta autorizzazione  di  spesa,  come  ridotta  dal presente periodo, puo' essere  utilizzata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche   aventi   ad   oggetto   il  riordino  dell'amministrazione economico-finanziaria.
 18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  il  secondo  ed  il  terzo periodo del comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Meta' dei componenti sono scelti  tra  i  professori  universitari  e i dipendenti di pubbliche amministrazioni   dotati   di   specifica   competenza  professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
 19.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al comma 18  i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10,
 12,  25,  26,  29,  55,  61  e  62  del decreto legislativo
 26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle disposizioni
 legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
 consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
 «Art.   5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
 fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
 soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
 in  regime  di  deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
 regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
 2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
 dall'amministrazione  finanziaria. L'esercizio del deposito
 fiscale  e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
 le  disposizioni  di  cui  all'art.  63. A ciascun deposito
 fiscale e' attribuito un codice di accisa.
 3. Il depositario e' obbligato:
 a) fatte   salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
 singoli  prodotti,  a prestare cauzione nella misura del 10
 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
 prodotti  che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
 in  relazione  alla  capacita'  di  stoccaggio dei serbatoi
 utilizzabili.  In  ogni  caso, l'importo della cauzione non
 puo'   essere   inferiore  all'ammontare  dell'imposta  che
 mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
 di  cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
 dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
 dall'obbligo    di    prestazione    della    cauzione   le
 amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti pubblici e le
 aziende  municipalizzate.  L'amministrazione finanziaria ha
 facolta'   di  esonerare  dal  predetto  obbligo  le  ditte
 affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
 revocato  in  qualsiasi  momento ed in tal caso la cauzione
 deve  essere  prestata entro quindici giorni dalla notifica
 della revoca;
 b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
 l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
 c) a  tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
 movimentati nel deposito fiscale;
 d) a  presentare  i  prodotti  ad ogni richiesta ed a
 sottoporsi a controlli o accertamenti.
 4.   I  depositi  fiscali  si  intendono  compresi  nel
 circuito   doganale   e   sono   assoggettati  a  vigilanza
 finanziaria;  la  vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,
 tenendo  conto  dell'operativita'  dell'impianto, la tutela
 fiscale   anche   attraverso   controlli   successivi.   Il
 depositario  autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti
 con  l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
 le  relative  spese per il funzionamento; sono a carico del
 depositario  i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
 di  controllo  svolta,  su sua richiesta, fuori dell'orario
 ordinario d'ufficio.
 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
 fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
 stabiliti  dal  presente  articolo  nonche'  del divieto di
 estrazione  di  cui  all'art. 3, comma 4, indipendentemente
 dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le violazioni che
 costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della  licenza
 fiscale di esercizio.».
 «Art.  6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
 -  1.  La  circolazione  nello Stato e nel territorio della
 Unione  europea  dei prodotti soggetti ad accisa, in regime
 sospensivo,  deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
 salvo quanto stabilito dall'art. 8.
 2.  Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
 a  fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
 con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
 prodotti  trasportati. In luogo del depositario autorizzato
 mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
 o  dal  proprietario  della  merce. La garanzia deve essere
 prestata  in  conformita' delle disposizioni comunitarie e,
 per  i  trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
 in  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea e ne e'
 disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
 carico    del   prodotto   da   parte   del   destinatario.
 L'amministrazione  finanziaria  ha facolta' di concedere ai
 depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
 solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
 per  i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
 oli  minerali  effettuati  per  via  marittima o a mezzo di
 tubazioni.
 3.  La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
 soggetti  ad  accisa  deve  avvenire  con  il  documento di
 accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
 4.  Il  documento  di accompagnamento di cui al comma 3
 non  e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
 ad  accisa,  provenienti  da  Paesi  terzi o ivi destinati,
 quando  sono  immessi  in  una zona franca o in un deposito
 franco   o   quando  sono  sottoposti  ad  uno  dei  regimi
 sospensivi  doganali  elencati  nell'art.  84, paragrafo 1,
 lettera a),  del  regolamento  CEE n. 2913/92 del Consiglio
 del  12 ottobre  1992,  istitutivo  di  un  codice doganale
 comunitario,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
 Comunita'  europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
 soggetti  ad  accisa, spediti da un depositario autorizzato
 insediato  in  un  determinato  Stato  membro,  per  essere
 esportati  attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
 regime  sospensivo  con  la  scorta del documento di cui al
 comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
 dogana  di  uscita  dalla  Comunita'  che  i prodotti hanno
 effettivamente lasciato il territorio comunitario.
 5.  Nel  caso  di  spedizioni  di  prodotti soggetti ad
 accisa  effettuate  da  Stati  membri  verso un altro Stato
 membro  o  un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
 non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
 sostituisce  quello  previsto  dal  comma 3.  Nel  caso  di
 spedizioni  di  prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
 gli  Stati  membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
 uno  Stato  membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
 di  transito  comunitario  interno  per mezzo del documento
 amministrativo  unico,  questo documento sostituisce quello
 previsto  dal  comma 3;  in  tale  ipotesi,  dal  documento
 amministrativo   unico   deve  risultare  che  trattasi  di
 prodotto  soggetto  ad  accisa ed un esemplare dello stesso
 deve  essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
 Negli   altri  casi,  i  documenti  saranno  integrati  con
 l'osservanza  delle modalita' di applicazione stabilite dai
 competenti organi comunitari.
 6.  Le  disposizioni  del comma 3 si applicano anche ai
 prodotti  assoggettati  ad accisa e gia' immessi in consumo
 quando,  su  richiesta di un operatore nell'esercizio della
 propria  attivita'  economica,  sono avviati ad un deposito
 fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
 prodotti   deve   essere   presentata   prima   della  loro
 spedizione.  Per  il  rimborso si osservano le disposizioni
 dell'art. 14.».
 «Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di
 prodotti  spediti  in  regime  sospensivo  puo'  essere  un
 operatore  che  non sia titolare di deposito fiscale e che,
 nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale, abbia
 chiesto,  prima  del  ricevimento  dei  prodotti, di essere
 registrato  come  tale presso l'ufficio tecnico di finanza,
 competente  per  territorio.  All'operatore  registrato  e'
 attribuito un codice d'accisa.
 2.  L'operatore  di  cui  al  comma 1 deve garantire il
 pagamento  dell'accisa  relativa  ai prodotti che riceve in
 regime  sospensivo,  tenere la contabilita' delle forniture
 dei  prodotti,  presentare  i  prodotti ad ogni richiesta e
 sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
 3.  Se  l'operatore  di  cui  al  comma 1 non chiede di
 essere  registrato,  puo' ricevere nell'esercizio della sua
 attivita'  professionale  e  a titolo occasionale, prodotti
 soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
 spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
 all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
 e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
 a  qualsiasi  controllo  inteso  ad  accertare  l'effettiva
 ricezione  della  merce  ed il pagamento dell'accisa. Copia
 della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia
 prestata,  vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha
 ricevuta,    deve   essere   allegata   al   documento   di
 accompagnamento  previsto  dall'art.  6,  comma 3,  per  la
 circolazione del prodotto.
 4.     Nelle     ipotesi    previste    dal    presente
 articolo l'accisa  e'  esigibile  all'atto  del ricevimento
 della  merce  e  deve  essere  pagata, secondo le modalita'
 vigenti,  entro  il  primo  giorno  lavorativo successivo a
 quello di arrivo.».
 «Art.  9  (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti
 soggetti  ad accisa provenienti da altro Stato della Unione
 europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare
 un   rappresentante   fiscale  con  sede  nello  Stato  per
 provvedere,  in  nome  e per conto del destinatario che non
 sia  depositario  autorizzato od operatore professionale di
 cui  all'art.  8,  agli  adempimenti previsti dal regime di
 circolazione intracomunitaria.
 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
 a) garantire  il  pagamento  della  accisa secondo le
 modalita'   vigenti,   ferma  restando  la  responsabilita'
 dell'esercente  l'impianto che effettua la spedizione o del
 trasportatore;
 b) pagare   l'accisa   entro  il  termine  e  con  le
 modalita' previste dall'art. 8, comma 4;
 c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e
 comunicare  all'ufficio  finanziario competente gli estremi
 dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in
 cui la merce viene consegnata.
 3.  I  soggetti  che  intendono svolgere le funzioni di
 rappresentante   fiscale   devono  chiedere  la  preventiva
 autorizzazione  alla direzione compartimentale delle dogane
 e  delle  imposte  indirette,  competente per territorio in
 relazione   al   luogo  di  destinazione  delle  merci.  Si
 prescinde  da  tale  autorizzazione  per  gli spedizionieri
 abilitati  a  svolgere  i  compiti  previsti  dall'art.  7,
 comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
 n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di
 accisa.».
 «Art.  10  (Circolazione  di  prodotti  assoggettati ad
 accisa  e  gia'  immessi in consumo in altro Stato membro).
 - 1.  Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo
 in   altri  Stati  membri  che  vengono  detenuti  a  scopo
 commerciale nel territorio dello Stato.
 2.  La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve
 avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto
 previsto  dalla  normativa  comunitaria,  con  l'osservanza
 delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
 3.  L'accisa  e'  dovuta  dal  soggetto che effettua la
 fornitura  o  dal  soggetto  che  la  riceve.  Prima  della
 spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita
 dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di finanza, competente
 per  territorio  in  relazione  al luogo di ricevimento dei
 prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa.
 Il  pagamento  deve  avvenire  secondo le modalita' vigenti
 entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello
 dell'arrivo   e  il  soggetto  che  riceve  la  merce  deve
 sottoporsi  ad  ogni  controllo  che  permetta di accertare
 l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
 4.   Quando   l'accisa   e'   a  carico  del  venditore
 comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale
 non  ha  la  qualita' di esercente un deposito fiscale, ne'
 quella   di   operatore   professionale  registrato  o  non
 registrato,  l'accisa deve essere pagata dal rappresentante
 fiscale   del   venditore,   avente   sede   nello   Stato,
 preventivamente   autorizzato   secondo  le  norme  di  cui
 all'art. 9.».
 «Art.   12   (Deposito   e   circolazione  di  prodotti
 assoggettati  ad  accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni
 stabilite  per  i singoli prodotti, i prodotti assoggettati
 ad  accisa  sono  custoditi  e  contabilizzati  secondo  le
 modalita'  stabilite  e circolano con un apposito documento
 di  accompagnamento,  analogo  a  quello  previsto  per  la
 circolazione  intracomunitaria.  Nel caso di spedizioni fra
 localita'  nazionali  con attraversamento del territorio di
 un  altro  Stato  membro, e' utilizzato il documento di cui
 all'art.  10,  comma 2,  ed  e'  presentata,  da  parte del
 mittente  e  prima  della  spedizione delle merci, apposita
 dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di finanza, competente
 per il luogo di provenienza.
 2.  Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1
 non  si  applicano  per  i prodotti custoditi e movimentati
 dalle amministrazioni dello Stato.».
 «Art.  25  (Deposito  e  circolazione  di  oli minerali
 assoggettati  ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti  depositi
 commerciali  di  oli minerali assoggettati ad accisa devono
 denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di finanza,
 competente  per  territorio, qualunque sia la capacita' del
 deposito.
 2.  Sono  altresi'  obbligati  alla  denuncia di cui al
 comma 1:
 a) gli  esercenti  depositi per uso privato, agricolo
 ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
 b) gli  esercenti  impianti di distribuzione stradale
 di carburanti;
 c) gli    esercenti   apparecchi   di   distribuzione
 automatica  di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli ed
 industriali,  collegati a serbatoi la cui capacita' globale
 supera i 10 metri cubi.
 3.  Sono  esentati  dall'obbligo  di denuncia di cui al
 comma 1  le  amministrazioni  dello Stato per i depositi di
 loro  pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
 minuto,  purche'  la  quantita' di oli minerali detenuta in
 deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
 4.   Gli   esercenti   impianti   e  depositi  soggetti
 all'obbligo  della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
 valida  fino  a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
 prodotti  in  apposito  registro  di  carico e scarico. Nei
 predetti  depositi  non  possono  essere custoditi prodotti
 denaturati  per  usi  esenti.  Sono  esonerati dall'obbligo
 della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
 depositi   di   oli   combustibili,   per   uso  privato  o
 industriale.  Gli  esercenti la vendita al minuto di gas di
 petrolio  liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
 luogo  della  denuncia,  a  dare comunicazione di attivita'
 all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
 e  sono  esonerati  dalla  tenuta  del registro di carico e
 scarico.
 5.  Per  i  depositi  di  cui al comma 1 ed al comma 2,
 lettera a),  nei  casi previsti dal secondo comma dell'art.
 25  del  regio  decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
 viene  rilasciata  al  locatario al quale incombe l'obbligo
 della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico. Per gli
 impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
 e'  intestata  al titolare della gestione dell'impianto, al
 quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
 e  scarico.  Il  titolare  della concessione ed il titolare
 della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
 sono,  agli  effetti fiscali, solidalmente responsabili per
 gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
 6.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2,  3,  4  e  5 si
 applicano  anche  ai  depositi  commerciali di oli minerali
 denaturati.  Per  l'esercizio  dei predetti depositi, fatta
 eccezione  per  i  depositi  di  gas di petrolio liquefatti
 denaturati   per  uso  combustione,  deve  essere  prestata
 cauzione  nella misura prevista per i depositi fiscali. Per
 gli  oli  minerali denaturati si applica il regime dei cali
 previsto dall'art. 4.
 7.  La  licenza  di  esercizio dei depositi puo' essere
 sospesa,  anche  a  richiesta dell'amministrazione, a norma
 del    codice    di   procedura   penale,   nei   confronti
 dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
 violazioni    commesse    nella   gestione   dell'impianto,
 costituenti  delitti, in materia di accisa, punibili con la
 reclusione   non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.  Il
 provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
 di   proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza  di
 condanna   comporta   la   revoca   della  licenza  nonche'
 l'esclusione  dal  rilascio di altra licenza per un periodo
 di 5 anni.
 8.  Gli  oli  minerali  assoggettati  ad  accisa devono
 circolare  con  il  documento  di  accompagnamento previsto
 dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali
 trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a
 depositi  non  soggetti  a  denuncia  ai sensi del presente
 articolo   ed   i   gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso
 combustione   trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita  al
 minuto.
 9.  Il  trasferimento  di  oli minerali assoggettati ad
 accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente
 comunicato  dallo  speditore  e  confermato  all'arrivo dal
 destinatario,  entro lo stesso giorno di ricezione, anche a
 mezzo  fax,  agli  uffici  tecnici  di  finanza  nella  cui
 circoscrizione   territoriale   sono   ubicati  i  depositi
 interessati alla movimentazione.».
 «Art.  26 (Disposizioni particolari per il gas metano).
 -  1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711
 29  00)  destinato all'autotrazione ed alla combustione per
 usi civili e per usi industriali [1].
 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche
 le  miscele  con aria o con altri gas nelle quali il metano
 puro  e'  presente in misura non inferiore al 70 per cento,
 in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in
 misura  inferiore  al 70 per cento, in volume, l'imposta si
 applica   sul   contenuto   di   metano,   fermo   restando
 l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i
 presupposti.  Per  le  miscele di gas metano con aria o con
 altri  gas,  ottenute  nelle  officine  del  gas di citta',
 l'imposta  si  applica  con riguardo ai quantitativi di gas
 metano  originari,  secondo  le  percentuali sopraindicate,
 impiegati  nelle  miscelazioni.  Per il gas metano ottenuto
 nelle  officine del gas di citta' od in altri stabilimenti,
 con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
 altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
 di metano puro che risulta in esso contenuta.
 3.  Non  e'  sottoposto  ad  accisa il metano biologico
 destinato agli usi propri dello stesso produttore.
 4.  L'accisa  e'  dovuta, secondo le modalita' previste
 dal  comma 8,  dai  soggetti  che  vendono  direttamente il
 prodotto  ai  consumatori o dai soggetti consumatori che si
 avvalgono  delle  reti  di gasdotti per il vettoriamento di
 prodotto  proprio.  Sono  considerati consumatori anche gli
 esercenti   i  distributori  stradali  di  gas  metano  per
 autotrazione   che   non   abbiano,  presso  l'impianto  di
 distribuzione,  impianti di compressione per il riempimento
 di  carri  bombolai.  Possono  essere riconosciuti soggetti
 obbligati   al   pagamento   dell'accisa   i   titolari  di
 raffinerie,  di  impianti  petrolchimici  e  di impianti di
 produzione combinata di energia elettrica e di calore.
 5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
 a) l'impianto   utilizzato   per   le  operazioni  di
 liquefazione  del  gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
 rigassificazione di GNL;
 b) l'impianto  utilizzato  per  lo  stoccaggio di gas
 naturale  di  proprieta'  o  gestito  da  un'impresa di gas
 naturale;  l'insieme  di  piu'  concessioni  di  stoccaggio
 relative  ad  impianti  ubicati  nel territorio nazionale e
 facenti  capo ad un solo titolare possono costituire, anche
 ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
 c) il   terminale  di  trattamento  ed  il  terminale
 costiero con le rispettive pertinenze;
 d) le  reti  nazionali  di  gasdotti  e  le  reti  di
 distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
 e) gli impianti di compressione.
 6.  Per  il  gas  metano  confezionato  in bombole o in
 qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi
 terzi   o   da   Paesi   comunitari   l'accisa   e'  dovuta
 dall'importatore o dall'acquirente.
 7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono
 prestare  una  cauzione  pari  al  5  per cento dell'accisa
 dovuta    per    il    quantitativo   massimo   di   metano
 presumibilmente  immesso  in  consumo  per  usi  soggetti a
 tassazione in un mese.
 8.  L'accertamento  dell'accisa  viene effettuato sulla
 base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi
 necessari  per  la determinazione del debito d'imposta, che
 devono  essere  presentate  dai soggetti obbligati entro il
 mese   di febbraio   dell'anno  successivo  quello  cui  si
 riferisce.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
 in  rate  di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
 calcolate  sulla  base dei consumi dell'anno precedente. Il
 versamento   a  conguaglio  e'  effettuato  entro  il  mese
 di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
 Le  somme  eventualmente  versate  in  piu' del dovuto sono
 detratte    dal    successivo    versamento   di   acconto.
 L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta' di prescrivere
 diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
 e contabili disponibili.
 8-bis.  I depositari autorizzati e tutti i soggetti che
 cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale
 anche quando non sorge il debito di imposta.».
 «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
 accisa).  - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
 condizionamento  e  di  deposito  di  alcole  e  di bevande
 alcoliche   assoggettati   ad   accisa  devono  denunciarne
 l'esercizio  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
 territorio.
 2.  Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
 gli  esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
 con  denaturante  generale  in  quantita'  superiore  a 300
 litri.
 3.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli
 esercenti il deposito di:
 a) alcole,  frutta  allo spirito e bevande alcoliche,
 confezionati  in  recipienti di capacita' non superiore a 5
 litri  ed  aromi  alcolici per liquori o per vermouth e per
 altri  vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
 non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
 Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
 b) alcole  non denaturato, aromi alcolici per bevande
 diverse   dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto
 spirito  e  profumerie  alcoliche  prodotte  con alcole non
 denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
 c) aromi   alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
 superiore  a  0,5  litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
 alla vendita;
 d) profumerie   alcoliche  prodotte  con  alcole  non
 denaturato,  condizionate  secondo  le  modalita' stabilite
 dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
 a 5000 litri;
 e) birra,  vino e bevande fermentate diverse dal vino
 e   dalla   birra   se  non  destinate,  queste  ultime,  a
 distillerie;
 f) vini    aromatizzati,    liquori    e   acquaviti,
 addizionati  con  acqua  gassata,  semplice  o  di soda, in
 recipienti   contenenti   quantita'   non  superiore  a  10
 centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico non superiore
 all'11 per cento in volume.
 4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed esercizi di
 vendita  obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
 muniti  di  licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
 al  pagamento  di  un  diritto  annuale  e sono obbligati a
 contabilizzare  i prodotti in apposito registro di carico e
 scarico.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  del
 predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
 prodotti  alcolici  e  gli esercenti depositi di profumerie
 alcoliche  condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri. Con
 decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 possono  essere  modificati  i casi di esclusione di cui al
 comma 3  e  possono  essere stabilite eccezioni all'obbligo
 della  tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
 o  negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
 clandestina  o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
 bevande alcoliche.».
 «Art.  55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta). -
 1-2.  L'accertamento  e  la  liquidazione  d'imposta per le
 officine che producono energia elettrica a scopo di vendita
 e  per  le officine che producono energia elettrica per uso
 proprio,   munite  di  misuratore,  e'  fatto  dall'ufficio
 tecnico  di  finanza, competente per territorio, sulla base
 della  dichiarazione  di  consumo  annuale  presentata  dal
 fabbricante.   La   dichiarazione  deve  contenere  i  dati
 relativi  ad  ogni  mese  solare  ed e' presentata entro il
 giorno  20  del  mese  di febbraio  dell'anno  successivo a
 quello cui si riferisce.
 3.  I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica,
 per  uso  promiscuo,  ad  utenze  con potenza impegnata non
 superiore  a  200  kW devono convenire per tali utenti, con
 l'ufficio   tecnico   di   finanza,   il  canone  d'imposta
 corrispondente,  in  base  ai presunti consumi tassabili ed
 alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla
 prima   dichiarazione  di  ciascun  anno  un  elenco  degli
 anzidetti   utenti  e  comunicare  mensilmente  all'ufficio
 tecnico  di  finanza  le  relative variazioni. Gli utenti a
 loro  volta  sono  obbligati a denunciare al fabbricante le
 variazioni  che  importino sul consumo preso per base nella
 determinazione  del  canone, un aumento superiore al 10 per
 cento,  nel qual caso si procede alla revisione del canone.
 Per   gli   acquirenti   non  considerati  fabbricanti  che
 utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati,
 il  fabbricante e' tenuto a farne comunicazione all'ufficio
 tecnico di finanza.
 4.  Il  fabbricante  che fornisce l'energia elettrica a
 cottimo,  per  usi soggetti ad imposta, per una determinata
 potenza  in  kW  e'  ammesso,  per tale fornitura, a pagare
 l'imposta  con  un canone stabilito in base alla potenza in
 kW  installata  presso  i  consumatori,  tenuti  presente i
 contratti  ed  i  dati  di  fatto  riscontrati dall'ufficio
 tecnico di finanza.
 5.  La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni
 occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione,
 sede,  ubicazione  dell'officina,  codice  fiscale e numero
 della  partita  I.V.A.),  deve contenere tutti gli elementi
 necessari per l'accertamento del debito d'imposta.
 6.  Le  ditte  fabbricanti  devono,  inoltre, compilare
 apposita  dichiarazione  per i consumi di energia elettrica
 accertati   in  occasione  della  scoperta  di  sottrazione
 fraudolente.  Tale  dichiarazione  deve  essere  presentata
 appena  i  consumi  fraudolenti sono stati accertati e deve
 essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.
 7.  Gli  esercenti  un'officina  di  energia  elettrica
 destinata  all'uso  proprio  dello  stesso  proprietario od
 esercente,  non  fornita di misuratori o di altri strumenti
 integratori  della  misura  dell'energia  adoperata,  e gli
 esercenti   le   officine  di  cui  all'art.  54,  comma 4,
 corrispondono   l'imposta   mediante  un  canone  annuo  di
 abbonamento.  Il  fabbricante  ha  l'obbligo  di dichiarare
 anticipatamente  le  variazioni  che  comportino un aumento
 superiore  al 10 per cento del consumo preso per base nella
 determinazione  del  canone. In questo caso si procede alla
 revisione  straordinaria del canone. Gli esercenti officine
 costituite  da  impianti di produzione combinata di energia
 elettrica  e  calore, con potenza elettrica non superiore a
 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di
 abbonamento annuale.
 8.   Qualora  in  un  impianto  si  utilizzi  l'energia
 elettrica  per  usi  diversi  e  si richieda l'applicazione
 della   corrispondente   aliquota   d'imposta,  le  diverse
 utilizzazioni  devono  essere  fatte  in  modo  che  sia, a
 giudizio  insindacabile  dell'amministrazione  finanziaria,
 escluso  il  pericolo che l'energia elettrica venga deviata
 da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione
 finanziaria  puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli
 interessati,   di  speciali  congegni  di  sicurezza  o  di
 apparecchi   atti   ad   impedire   l'impiego  dell'energia
 elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
 9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia
 elettrica  a  scopo  di vendita devono tenere registrazioni
 distinte  per  gli  utenti  a  contatore  e  per  quelli  a
 cottimo.».
 «Art.  61  (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni
 indirette  sulla produzione e sui consumi diverse da quelle
 previste  dai  titoli  I  e II si applicano con le seguenti
 modalita':
 a) l'imposta   e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in
 consumo  nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
 vigente  alla  data in cui viene effettuata l'immissione in
 consumo;
 b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
 1)  il  fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti nel
 territorio nazionale;
 2)  il soggetto che effettua la prima immissione in
 consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
 3)  l'importatore  per i prodotti di provenienza da
 Paesi terzi;
 c) l'immissione in consumo si verifica:
 1)  per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
 sia  ai  diretti  utilizzatori  o  consumatori  sia a ditte
 esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
 2)   per   i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,
 all'atto  del ricevimento della merce da parte del soggetto
 acquirente   ovvero   nel   momento  in  cui  si  considera
 effettuata,  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, la
 cessione,  da  parte del venditore residente in altro Stato
 membro,  a  privati  consumatori  o a soggetti che agiscono
 nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
 3)  per  i  prodotti  di  provenienza da Paesi terzi,
 all'atto dell'importazione;
 4)   per  i  prodotti  che  risultano  mancanti  alle
 verifiche  e  per  i  quali  non  e' possibile accertare il
 regolare esito, all'atto della loro constatazione;
 d) i  soggetti  obbligati  al  pagamento dell'imposta
 sono  muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio
 tecnico  di  finanza, competente per territorio. Gli stessi
 soggetti  sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed
 a  prestare  cauzione  per  un importo pari al 10 per cento
 dell'imposta  gravante  su  tutto  il  prodotto giacente e,
 comunque,  non  inferiore all'imposta dovuta mediamente per
 il  periodo  di  tempo  cui  si  riferisce la dichiarazione
 presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
 e) l'imposta  dovuta viene determinata sulla base dei
 dati   e   degli  elementi  richiesti  dall'amministrazione
 finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
 mensile  che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
 dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
 riferisce.  Entro  lo stesso termine deve essere effettuato
 il  versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
 delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
 essere  modificati con decreti del Ministero delle finanze,
 di concerto con il Ministero del tesoro;
 f) per  i  prodotti  di  provenienza  da  Paesi terzi
 l'imposta  viene  accertata  e riscossa dalle dogane con le
 modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando
 che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo
 di  tempo  superiore  a  quello  mediamente  previsto per i
 prodotti nazionali e comunitari;
 g) per  i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano
 le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3,
 comma 4.
 2.  Per  i  tributi disciplinati dal presente titolo si
 applicano  le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo
 periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17,
 18 e 19.
 3.  L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1,
 lettera d)  e  del divieto di estrazione di cui all'art. 3,
 comma 4,  come  richiamato  al  comma 2,  indipendentemente
 dall'azione  penale  per  le  violazioni  che costituiscono
 reato,  comporta la revoca della licenza di cui al predetto
 comma 1, lettera d).
 4.   Per   le   violazioni  all'obbligo  del  pagamento
 dell'imposta  si  applicano  le  sanzioni  stabilite  dagli
 articoli 40  e  44.  Se la quantita' sottratta al pagamento
 dell'imposta  e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la
 sanzione  amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
 evasa,  non  inferiore  in  ogni  caso a lire 1 milione. Si
 applicano  le  penalita' previste dagli articoli da 45 a 51
 per  le  fattispecie  di  violazioni  riferibili  anche  ai
 prodotti   del  presente  titolo  III;  in  particolare  la
 sanzione  prevista  al  comma 4 dell'art. 50, si applica in
 caso  di  revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la
 tardiva   presentazione   della  dichiarazione  di  cui  al
 comma 1,  lettera e),  e  per  ogni  altra violazione delle
 disposizioni   del  presente  art.  e  delle  modalita'  di
 applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire
 500 mila a lire 3 milioni.
 5.  Ai  fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
 antecedente  all'immissione  in  consumo  e'  assimilata al
 regime  sospensivo  previsto  per  i prodotti sottoposti ad
 accisa.
 6.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n.   400,   sono  stabiliti  i  quantitativi  di  prodotti,
 acquistati  all'estero  dai  privati e da loro trasportati,
 che possono essere introdotti in territorio nazionale senza
 la corresponsione dell'imposta.».
 «Art.  62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti e sui
 bitumi  di  petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC
 da  2710  00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione
 prevista  dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta
 di  consumo  [1]  anche  quando  sono  destinati,  messi in
 vendita  o  impiegati,  per usi diversi dalla combustione o
 carburazione.
 2.  I  bitumi  di  petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
 sottoposti ad imposta di consumo.
 3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
 oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
 funzione  di  lubrificazione  e  non  e' dovuta per gli oli
 lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
 della  gomma  naturale e sintetica per la fabbricazione dei
 relativi   manufatti,   nella   produzione   delle  materie
 plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
 le  colle  adesive,  nella produzione degli antiparassitari
 per  le  piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
 comma 2.  Per  gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
 di  bordo  di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
 previsto per i carburanti.
 4.  L'imposta  di  cui  ai commi 1 e 2 si applica anche
 agli   oli   lubrificanti  ed  ai  bitumi  contenuti  nelle
 preparazioni  lubrificanti  (codice  NC 3403) e negli altri
 prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
 5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli minerali
 ottenuti  congiuntamente  dalla rigenerazione di oli usati,
 derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
 in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
 per  cento  dell'aliquota  normale  prevista per gli oli di
 prima   distillazione   e   per   gli  altri  prodotti.  La
 percentuale  anzidetta  puo'  essere modificata con decreto
 del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
 tesoro,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
 dell'ambiente,  in  relazione  alla  esigenza di assicurare
 competitivita'  all'attivita'  della  rigenerazione,  ferma
 restando,   in   caso  di  diminuzione  della  percentuale,
 l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
 con   lo   stesso   decreto,  mediante  una  corrispondente
 variazione   in  aumento  dell'aliquota  normale.  Gli  oli
 lubrificanti  usati  destinati  alla  combustione  non sono
 soggetti  a  tassazione.  Gli  oli  minerali  contenuti nei
 residui   di   lavorazione  della  rigenerazione  non  sono
 soggetti a tassazione.
 6.  Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21,
 comma 2,  gli  oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
 estratti  aromatici  (codice  NC 2713 90 90), le miscele di
 alchilbenzoli  sintetici  (codice NC 3817 10) ed i polimeri
 poliolefinici  sintetici  (codice  NC 3902) sono sottoposti
 alla    medesima   imposizione   prevista   per   gli   oli
 lubrificanti,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
 usati per la lubrificazione meccanica.
 7.  L'imposta  prevista per i bitumi di petrolio non si
 applica   ai   bitumi  utilizzati  nella  fabbricazione  di
 pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
 quelli  impiegati  come combustibile nei cementifici. Per i
 bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione  di
 energia  elettrica  si  applicano le aliquote stabilite per
 l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
 8.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
 al   comma 6,   si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli
 sintetici  i  miscugli  di idrocarburi archilarilici aventi
 almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
 ottenuti  per  alchilazione del benzolo con procedimento di
 sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
 anche  impurezze  purche'  non  superiori al 5 per cento in
 volume.
 9.  Per  la  circolazione  e  per il deposito degli oli
 lubrificanti  e  dei  bitumi  assoggettati  ad  imposta  si
 applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.».
 - Si    riporta   il   testo   dell'art.   50-bis   del
 decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  recante norme in
 materia  di armonizzazione delle disposizioni in materia di
 imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
 alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
 quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
 a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
 disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
 procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
 dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
 contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
 un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
 disposizioni  tributarie,  convertito,  con  modificazioni,
 dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
 istituiti,   ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
 speciali   depositi   fiscali,   in   prosieguo  denominati
 "depositi  IVA",  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
 comunitari  che  non siano destinati alla vendita al minuto
 nei  locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
 tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
 munite   di   autorizzazione   doganale,  quelle  esercenti
 depositi  franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
 altresi' considerati depositi IVA:
 a) i  depositi  fiscali  per  i  prodotti soggetti ad
 accisa;
 b) i   depositi  doganali,  compresi  quelli  per  la
 custodia  e  la  lavorazione  delle  lane di cui al decreto
 ministeriale  del  28 novembre  1934, relativamente ai beni
 nazionali  o  comunitari  che  in  base  alle  disposizioni
 doganali possono essere in essi introdotti.
 2.  Su  autorizzazione  del  direttore  regionale delle
 entrate  ovvero  del direttore delle entrate delle province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della Valle d'Aosta,
 possono  essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali e
 comunitari  in  regime  di  deposito IVA altri soggetti che
 riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
 decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare entro il
 1° marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
 rilascio   dell'autorizzazione   ai  soggetti  interessati.
 L'autorizzazione   puo'   essere   revocata   dal  medesimo
 direttore  regionale  delle  entrate  ovvero  dal direttore
 delle  entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e di
 Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta qualora siano riscontrate
 irregolarita'  nella  gestione  del  deposito e deve essere
 revocata   qualora   vengano  meno  le  condizioni  per  il
 rilascio;  in  tal  caso  i  beni  giacenti nel deposito si
 intendono   estratti   agli   effetti  del  comma 6,  salva
 l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
 e'   destinato   a   custodire   beni   per   conto  terzi,
 l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata esclusivamente a
 societa'   per   azioni,   in  accomandita  per  azioni,  a
 responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
 il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
 ad  un  miliardo  di lire. Detta limitazione non si applica
 per  i  depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
 passivo  identificato in altro Stato membro della Comunita'
 europea,  destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
 caso  l'acquisto  intracomunitario  si considera effettuato
 dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
 2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita' di cui al
 comma 1,  anteriormente  all'avvio della operativita' quali
 depositi  IVA,  presentano agli uffici delle dogane e delle
 entrate,      territorialmente     competenti,     apposita
 comunicazione  anche al fine della valutazione, qualora non
 ricorrano  i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
 della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla
 movimentazione complessiva delle merci.
 Commi da 3 a 8 omissis.».
 - Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   11,
 paragrafo 1,   del   regolamento   (CE)  n.  1383/2003  del
 22 luglio  2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo
 all'intervento  dell'autorita'  doganale  nei  confronti di
 merci  sospettate  di  violare taluni diritti di proprieta'
 intellettuale  e  alle  misure da adottare nei confronti di
 merci che violano tali diritti.
 «Art.  11  -  1.  Quando  le  autorita'  doganali hanno
 bloccato  o  sospeso  lo svincolo delle merci sospettate di
 violare  un  diritto  di proprieta' intellettuale mentre si
 trovavano  in  una  delle  situazioni  di  cui  all'art. 1,
 paragrafo 1,  gli  Stati membri possono prevedere, ai sensi
 della  legislazione  nazionale, una procedura semplificata,
 previo  consenso del titolare del diritto, in base a cui le
 autorita'  doganali  possono  disporre  l'abbandono di tali
 merci  ai  fini  della  loro  distruzione  sotto  controllo
 doganale,  senza  che  sia necessario determinare se vi sia
 stata  violazione di un diritto di proprieta' intellettuale
 secondo  la  legislazione  nazionale.  A tal fine gli Stati
 membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le
 seguenti condizioni:
 - entro  un  termine  di  dieci giorni lavorativi o tre
 giorni  lavorativi,  in  caso  di  merci  deperibili, dalla
 ricezione  della notifica di cui all'art. 9 il titolare del
 diritto  comunica  per iscritto alle autorita' doganali che
 le  merci  oggetto  della  procedura  violano un diritto di
 proprieta'  intellettuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, e
 forniscono  per  iscritto a tali autorita' l'autorizzazione
 del  dichiarante,  detentore o proprietario delle merci, ad
 abbandonare  tali merci ai fini della loro distruzione. Con
 il  consenso  delle  autorita'  doganali  tali informazioni
 possono essere fornite direttamente alle autorita' doganali
 dal  dichiarante,  detentore o proprietario delle merci. Si
 ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il
 detentore   o   il  proprietario  delle  merci  non  si  e'
 espressamente   opposto  alla  loro  distruzione  entro  il
 termine  prescritto. In casi giustificati tale termine puo'
 essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi;
 - se    la    legislazione    nazionale   non   prevede
 diversamente,  la  distruzione  e'  effettuata  a spese del
 titolare  del  diritto e sotto la sua responsabilita' ed e'
 sistematicamente  preceduta  da  un  prelievo  di  campioni
 conservati  dalle  autorita'  doganali  in  condizioni  che
 consentano  di  costituire,  se del caso, elementi di prova
 ammissibili  nei procedimenti giudiziari dello Stato membro
 interessato.
 2.  In  tutti  gli  altri  casi,  ad esempio qualora il
 dichiarante, detentore o proprietario si opponga o contesti
 la  distruzione delle merci, si applica la procedura di cui
 all'art. 13.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
 19 marzo  2001,  n.  92,  recante  modifiche alla normativa
 concernente  la  repressione  del  contrabbando di tabacchi
 lavorati, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  3 (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati). -
 1.  Salvo il compimento delle operazioni previste dall'art.
 6,  comma 2,  del  decreto-legge  30 dicembre 1991, n. 417,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
 n.  66,  come  sostituito dall'art. 7 della presente legge,
 quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro
 di  tabacchi lavorati emesso dall'autorita' giudiziaria non
 e'  piu'  assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria
 ordina  la  distruzione  del tabacco lavorato sequestrato e
 dispone  il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone
 l'entita',   con   l'osservanza  delle  formalita'  di  cui
 all'art.  364 del codice di procedura penale. La competente
 autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare la consegna di un
 campione ai produttori nazionali ed esteri.
 1-bis.  Al fine del contenimento dei costi necessari al
 mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla
 custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento
 del  sequestro,  procede  alla  distruzione  dei  prodotti,
 previa   campionatura   da   effettuare  secondo  modalita'
 definite  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
 finanze,  di  concerto con il Ministero della giustizia, da
 emanare  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della presente norma.
 2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 47-bis
 del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma 4,  del
 decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41 (misure urgenti per
 il  risanamento  della finanza pubblica e per l'occupazione
 nelle  aree depresse), convertito, con modificazioni, della
 legge  22 marzo  1995,  n.  85, cosi' come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  34  (Elenchi  riepilogativi).  -  1.  Gli uffici
 abilitati  a  ricevere  gli  elenchi riepilogativi ai sensi
 dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
 1993,  n.  427,  e  quelli  incaricati  del controllo degli
 elenchi  stessi,  se  rilevano  omissioni, irregolarita' od
 inesattezze    nella    loro    compilazione,    provvedono
 direttamente  all'integrazione  o  alla correzione, dandone
 notizia   al   contribuente;   se   rilevano   la   mancata
 presentazione   di   tali   elenchi  ovvero  non  hanno  la
 disponibilita'  dei  dati esatti, inviano richiesta scritta
 al  contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
 comunque  non  inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un
 ufficio  doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio
 richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
 irregolarita'    e    le    inesattezze   riscontrate.   La
 presentazione  degli  elenchi  presso  gli uffici abilitati
 puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal
 caso,  ai  fini  dell'osservanza dei termini, fara' fede il
 timbro postale.
 2. Abrogato.
 3. Abrogato.
 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
 dall'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  previa
 comunicazione  da  parte  della  Guardia di finanza o degli
 altri  uffici  abilitati  dell'Amministrazione  finanziaria
 delle    violazioni    da    essi    rilevate.    Ai   fini
 dell'accertamento  delle omissioni e delle irregolarita' di
 cui  ai  commi precedenti e per le relative controversie si
 applicano  le  disposizioni previste dagli articoli 51, 52,
 59,  63  e  64  del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni. Gli
 uffici  doganali  possono  altresi'  effettuare i controlli
 necessari  per  l'accertamento  delle  anzidette violazioni
 nonche'  delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso
 dei  controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli
 articoli 51  e  52  del medesimo decreto. Le autorizzazioni
 per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di
 cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
 sono  rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
 regionale.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 110 del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  110  (Norme generali sulle valutazioni). - Commi
 da 1 a 9 omissis.
 10.  Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
 componenti  negativi derivanti da operazioni intercorse tra
 imprese  residenti  ed  imprese  domiciliate fiscalmente in
 Stati  o  territori  non  appartenenti  all'Unione  europea
 aventi   regimi   fiscali   privilegiati.   Si  considerano
 privilegiati   i   regimi  fiscali  di  Stati  o  territori
 individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
 del  livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
 applicato  in  Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
 scambio   di   informazioni,   ovvero   di   altri  criteri
 equivalenti.
 10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche
 alle   prestazioni   di  servizi  rese  dai  professionisti
 domiciliati   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
 all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
 quando  le  imprese residenti in Italia forniscano la prova
 che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
 commerciale  effettiva,  ovvero  che le operazioni poste in
 essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
 le     stesse     hanno    avuto    concreta    esecuzione.
 L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
 dell'avviso   di   accertamento  d'imposta  o  di  maggiore
 imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
 con  il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di
 fornire,  nel termine di novanta giorni, le prove predette.
 Ove  l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
 dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
 accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli  altri
 componenti   negativi   di  cui  al  comma 10  e'  comunque
 subordinata  alla  separata indicazione nella dichiarazione
 dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
 12.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 10 e 11 non si
 applicano  per  le  operazioni  intercorse con soggetti non
 residenti  cui  risulti applicabile gli articoli 167 o 168,
 concernente  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
 partecipate.
 12-bis.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
 anche  alle  prestazioni di servizi rese dai professionisti
 domiciliati   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
 all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
 - Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   35,
 comma 35-bis,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
 n.  248,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
 economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
 razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
 in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   35   (Misure   di   contrasto  dell'evasione  e
 dell'elusione fiscale). - Commi da 1 a 35 omissis.
 35-bis.  Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
 fiscale,  le  societa'  di  calcio  professionistiche  sono
 obbligate  a  inviare  per via telematica all'Agenzia delle
 entrate   copia   dei   contratti   di  acquisizione  delle
 prestazioni   professionali  degli  atleti  professionisti,
 nonche'  dei  contratti  riguardanti  i  compensi  per tali
 prestazioni  e  dei contratti di sponsorizzazione stipulati
 dagli  atleti  medesimi  in  relazione ai quali la societa'
 percepisce   somme   per   il   diritto   di   sfruttamento
 dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 delegato   ad   acquisire   analoghe   informazioni   dalle
 Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
 da  societa' sportive professionistiche residenti in Italia
 anche  indirettamente  con  analoghe  societa'  estere. Con
 provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
 stabiliti  il  contenuto,  le  modalita' ed i termini delle
 trasmissioni telematiche.
 Commi 35-ter e 35-quater omissis.».
 - Si   riporta   il  testo  vigente  degli  articoli 8,
 commi primo  e  secondo,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, recante istituzione e
 disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
 «Art.  8  (Cessioni  all'esportazione). - Costituiscono
 cessioni all'esportazione:
 a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
 mediante   trasporto   o   spedizione  di  beni  fuori  del
 territorio  della  Comunita'  economica europea, a cura o a
 nome  dei  cedenti  o dei commissionari, anche per incarico
 dei  propri  cessionari  o  commissionari di questi. I beni
 possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad
 opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
 trasformazione,  montaggio,  assiemaggio  o  adattamento ad
 altri  beni.  L'esportazione  deve  risultare  da documento
 doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
 un  esemplare  della  fattura  ovvero su un esemplare della
 bolla  di  accompagnamento  emessa  a  norma  dell'art.  2,
 decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
 627,  o,  se questa non e' prescritta, sul documento di cui
 all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui
 avvenga   tramite   servizio  postale  l'esportazione  deve
 risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
 finanze,  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle
 telecomunicazioni;
 b) le  cessioni  con trasporto o spedizione fuori del
 territorio  della Comunita' economica europea entro novanta
 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
 o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
 dotazione  o  provvista  di bordo di imbarcazioni o navi da
 diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o di qualsiasi altro
 mezzo   di   trasporto   ad  uso  privato  e  dei  beni  da
 trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori del territorio
 della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
 risultare  da  vidimazione  apposta dall'ufficio doganale o
 dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
 c) le  cessioni, anche tramite commissionari, di beni
 diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree  edificabili, e le
 prestazioni   di   servizi  rese  a  soggetti  che,  avendo
 effettuato    cessioni   all'esportazione   od   operazioni
 intracomunitarie,    si   avvalgono   della   facolta'   di
 acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
 servizi senza pagamento dell'imposta.
 Le  cessioni  e  le  prestazioni di cui alla lettera c)
 sono  effettuate  senza  pagamento dell'imposta ai soggetti
 indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
 effettuano   le   cessioni   di  cui  alla  lettera b)  del
 precedente  comma su  loro dichiarazione scritta e sotto la
 loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
 dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
 dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
 cessionari  e  i  commissionari  possono  avvalersi di tale
 ammontare  integralmente per gli acquisti di beni che siano
 esportati  nello  stato  originario nei sei mesi successivi
 alla  loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
 e  l'ammontare  delle cessioni dei beni effettuate nei loro
 confronti  nello  stesso  anno  ai  sensi della lettera a),
 relativamente  agli  acquisti di altri beni o di servizi. I
 soggetti   che   intendono   avvalersi  della  facolta'  di
 acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
 devono  darne  comunicazione  scritta al competente ufficio
 dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
 oltre   tale   data,   ma   anteriormente   al  momento  di
 effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
 dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
 precedente.  Gli  stessi  soggetti  possono optare, dandone
 comunicazione  entro  il  31  gennaio,  per  la facolta' di
 acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
 assumendo  come  ammontare di riferimento, in ciascun mese,
 l'ammontare  dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
 dodici   mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per  un
 triennio  solare e, qualora non sia revocata, si estende di
 triennio  in  triennio.  La  revoca  deve essere comunicata
 all'ufficio   entro  il  31 gennaio  successivo  a  ciascun
 triennio.  I  soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
 comunque    effettuato    esportazioni   nell'anno   solare
 precedente  possono  avvalersi per la durata di un triennio
 solare  della  facolta'  di acquistare beni e servizi senza
 pagamento  dell'imposta,  dandone  preventiva comunicazione
 all'ufficio,  assumendo  come  ammontare di riferimento, in
 ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
 esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
 Omissis.».
 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
 legislativo   9 luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
 semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
 di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
 aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
 gestione delle dichiarazioni.
 «Art.   17  (Oggetto)  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1, comma 380,
 della  legge  30 dicembre  311, recante disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge  finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Comma  380  -  La  convenzione  prevista  dall'art. 1,
 comma 1-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche la
 procedura  di  trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
 entrate  e  all'Agenzia  delle  dogane  delle  informazioni
 inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.».
 - Si      riporta     il     testo     dell'art.     7,
 comma quattordicesimo,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni
 relative  all'anagrafe  tributaria  e al codice fiscale dei
 contribuenti, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Il   contenuto,   le  modalita'  ed  i  termini  delle
 trasmissioni,  nonche'  le specifiche tecniche del formato,
 sono  definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
 delle entrate.»
 - Si  riporta  il  testo  vigente degli articoli 4, 67,
 comma 3  e  73,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300,  recante  riforma  dell'organizzazione  del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59, cosi' come modificati dalla presente legge:
 «Art.   4   (Disposizioni   di  organizzazione).  -  1.
 L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
 degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
 numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
 di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
 dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
 definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
 regolamenti  o  con  decreti  del ministro emanati ai sensi
 dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
 e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
 dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
 dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
 all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
 dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
 forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
 le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
 di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
 relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
 in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
 del  personale non devono comunque comportare incrementi di
 spesa.
 2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni e integrazioni.
 4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare.
 5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui al precedente
 comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
 dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
 biennale.
 6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 «3.  Il  comitato di gestione e' nominato per la durata
 di  tre  anni  con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
 finanze.  Meta' dei componenti sono scelti tra i professori
 universitari  e  i  dipendenti di pubbliche amministrazioni
 dotati  di  specifica competenza professionale attinente ai
 settori  nei  quali  opera l'agenzia. I restanti componenti
 sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
 «Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
 decreto  ministeriale  puo' essere costituita, alle dirette
 dipendenze   del   ministro   delle   finanze,  un'apposita
 struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
 scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
 ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
 del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
 gestione  previsto  dal  presente decreto legislativo. Alle
 relative  spese  si  provvede con gli stanziamenti ordinari
 dello  stato  di previsione della spesa del ministero delle
 finanze   e   dello   stato   di   previsione  della  spesa
 dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
 vengono  trattate questioni riguardanti le materie trattate
 dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
 al  presente  comma partecipano,  senza  oneri a carico del
 bilancio   dello   Stato,   i   direttori   delle   agenzie
 interessate.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 52, comma 37,
 della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2002).
 «37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
 internazionale   e  di  diffusione  delle  diverse  culture
 nazionali,  e'  riconosciuto  per  gli  istituti di cultura
 stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 4 novembre  1960,  n.  1574,  ovvero  diretta emanazione di
 universita'  estere, appositamente convenzionati con scuole
 pubbliche  di alta formazione di cui al decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 287, un contributo fruibile anche come
 credito  di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
 euro  annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
 formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
 anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
 secondo   l'ordine   cronologico   dei   relativi  atti  di
 convenzionamento,   e   subordinatamente   di   quelli   di
 presentazione delle relative domande da presentare entro il
 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
 finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
 assegnato  nel  limite  massimo  di  1  milione di euro per
 ciascun    istituto    richiedente,   non   concorre   alla
 determinazione   della   base   imponibile  e  puo'  essere
 utilizzato   in   compensazione   ai   sensi   del  decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
 dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
 determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
 sono  individuate  annualmente  le categorie degli istituti
 per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
 come credito di imposta.».
 - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4, comma 61,
 della  legge  23 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2004).
 «61.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita'
 produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
 euro  per  il  2004,  30  milioni  di euro per il 2005 e 20
 milioni  di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
 di   azioni   a   sostegno  di  una  campagna  promozionale
 straordinaria   a   favore   del  «made  in  Italy»,  anche
 attraverso  la regolamentazione dell'indicazione di origine
 o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
 integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
 ai  sensi  della  normativa  europea in materia di origine,
 nonche'  per  il  potenziamento delle attivita' di supporto
 formativo   e   scientifico  particolarmente  rivolte  alla
 diffusione  del  «made  in Italy» nei mercati mediterranei,
 dell'Europa  continentale  e  orientale, a cura di apposita
 sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  287,  collocata presso due delle sedi
 periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla
 naturale  vocazione  geografica di ciascuna nell'ambito del
 territorio  nazionale.  A  tale  fine,  e per l'adeguamento
 delle    relative   dotazioni   organiche,   e'   destinato
 all'attuazione  delle  attivita'  di  supporto  formativo e
 scientifico  indicate  al periodo precedente un importo non
 superiore  a  10  milioni  di euro annui. Tale attivita' e'
 svolta  prioritariamente  dal  personale  del  ruolo di cui
 all'art.  5,  comma 5,  del  regolamento  di cui al decreto
 ministeriale  28 settembre  2000, n. 301 del Ministro delle
 finanze,   al  quale,  per  la  medesima  attivita',  fermi
 restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
 economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
 provenienza,   e   il   riconoscimento   automatico   della
 progressione  in  carriera,  nessun emolumento ulteriore e'
 dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
 del  presente  comma,  allo stesso direttamente attribuite,
 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
 per  essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
 |  |  |  | Art. 2. ((   1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse. 2.  All'articolo 3  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 «6-bis.  L'attivita'  di  riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate  dal  comma 6,  se esercitata dagli agenti della riscossione con  esclusivo  riferimento  alla riscossione coattiva, e' remunerata con  un  compenso  maggiorato  del  25  per  cento  rispetto a quello ordinariamente  previsto,  per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».
 3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 17:
 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
 a) in  misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a  ruolo,  in  caso  di  pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
 b) integralmente, in caso contrario»;
 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 e' a carico:
 a) dell'ente  creditore,  se  il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
 b) del debitore, in caso contrario»;
 3)  al  comma 7-ter  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei  casi  di  cui  al  comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di pagamento»;
 b)  nell'articolo 20,  comma 3,  le  parole:  «comma 6»  sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
 4.  All'articolo 3  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
 «7-bis.  A  seguito  dell'acquisto  dei  rami d'azienda di cui al comma 7,  primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da  chiunque  prestate  o  comunque esistenti a favore del venditore, nonche'  le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto  di  locazione finanziaria compresi nella cessione conservano   la   loro   validita'   e   il   loro   grado  a  favore dell'acquirente,  senza  bisogno  di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».
 5.   All'articolo 3,   comma 22,   lettera a),   del  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».
 6.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:
 «Art.  72-bis  (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che  per  i  crediti  pensionistici  e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545,  commi  quarto,  quinto  e  sesto,  del  codice di procedura  civile,  l'atto  di  pignoramento dei crediti del debitore verso   terzi  puo'  contenere,  in  luogo  della  citazione  di  cui all'articolo 543,  secondo  comma,  numero  4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
 a) nel  termine  di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento,  per  le  somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
 b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».
 7.   All'articolo 35  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
 «25-bis.   In  caso  di  morosita'  nel  pagamento  di  importi  da riscuotere    mediante    ruolo    complessivamente    superiori    a venticinquemila   euro,   gli   agenti   della   riscossione,  previa autorizzazione  del  direttore generale ed al fine di acquisire copia di  tutta  la  documentazione utile all'individua- zione dell'importo dei  crediti  di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti  terzi,  possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli   articoli 33  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
 8.  L'articolo  75-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  75-bis  (Dichiarazione  stragiudiziale  del  terzo).  - 1. Decorso  inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della  riscossione,  prima  di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis  del  presente  decreto  e  degli  articoli 543 e seguenti del codice  di  procedura  civile  ed  anche simultaneamente all'adozione delle  azioni  esecutive  e  cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
 2.  Nelle  richieste  formulate  ai sensi del comma 1 e' fissato un termine  per  l'adempimento  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla ricezione.  In  caso  di  inadempimento, si applicano le disposizioni previste  dall'articolo 10  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.   471.   All'irrogazione  della  relativa  sanzione  provvede,  su documentata  segnalazione  dell'agente della riscossione procedente e con  le  modalita'  previste  dall'articolo 16,  commi da  2 a 7, del decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472,  l'ufficio  locale dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
 3.  Gli  agenti  della riscossione possono procedere al trattamento dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del  presente articolo senza rendere l'informativa  prevista  dall'articolo 13  del  codice  in materia di protezione   dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
 9.  Nel  titolo  II,  capo  I,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
 «Art.   48-bis.   (Disposizioni  sui  pagamenti  delle  pubbliche amministrazioni).   -   1.   Le   amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  societa'  a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via  telematica,  se  il beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento derivante dalla  notifica  di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo  pari  almeno  a tale importo e, in caso affermativo, non procedono  al  pagamento  e segnalano la circostanza all'agente della riscossione   competente   per  territorio,  ai  fini  dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
 2.  Con  regolamento  del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
 10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con  le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  previa  convenzione  con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere    affidata    ai    soggetti   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 53  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».
 11.  All'articolo 17,  comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46,  dopo  la  parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
 12.  All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  dopo  le  parole:  «comma  7,»  sono  inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».
 13.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
 «Art.  28-ter  (Pagamento  mediante  compensazione volontaria con crediti  d'imposta).  -  1.  In  sede  di  erogazione  di un rimborso d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate  verifica  se  il  beneficiario risulta  iscritto  a  ruolo  e, in caso affermativo, trasmette in via telematica  apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in  carico  il  ruolo,  mettendo  a  disposizione dello stesso, sulla contabilita'   di   cui  all'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
 2.  Ricevuta  la  segnalazione  di  cui  al comma 1, l'agente della riscossione  notifica  all'interessato  una proposta di compensazione tra  il  credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione  di  recupero  ed  invitando  il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
 3.   In   caso  di  accettazione  della  proposta,  l'agente  della riscossione  movimenta  le  somme  di  cui al comma 1 e le riversa ai sensi  dell'articolo  22,  comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
 4.  In  caso  di  rifiuto  della  predetta  proposta  o  di mancato tempestivo   riscontro   alla   stessa,  cessano  gli  effetti  della sospensione  di  cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
 5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute  per  la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso  forfetario  pari  a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,  n.  567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri  sostenuti  per  la  gestione  degli  adempimenti  attinenti la proposta di compensazione.
 6.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate   le   specifiche   tecniche  di  trasmissione  dei  flussi informativi  previsti  dal  presente  articolo e  sono  stabilite  le modalita'  di  movimentazione  e  di  rendicontazione delle somme che transitano  sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita'  di  richiesta  e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5».
 14.   Nel   decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46,  dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
 «Art.  20-bis  (Ambito  di  applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a   ruolo   dall'Agenzia  delle  entrate.  Tuttavia,  l'agente  della riscossione,  una  volta  ricevuta  la segnalazione di cui al comma 1 dello  stesso  articolo 28-ter,  formula la proposta di compensazione con  riferimento  a  tutte  le  somme  iscritte  a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
 2.  Le  altre  Agenzie  fiscali  e  gli  enti previdenziali possono stipulare   una   convenzione   con   l'Agenzia   delle  entrate  per disciplinare   la  trasmissione,  da  parte  di  quest'ultima,  della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui  il  beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno  dei  predetti  enti  creditori. Con tale convenzione e' regolata anche  la  suddivisione,  tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione».
 15.  Il  comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
 «2.  L'agente  della  riscossione  puo'  essere  rappresentato  dai dipendenti  delegati  ai  sensi  del  comma 1,  che  possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
 a)  alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 b)  al  ricorso  di  cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
 c)  alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile».
 16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta  nel  senso  che  le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
 17.  Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto  all'Agenzia  delle  entrate il rimborso degli oneri sostenuti per   garantire   il   servizio   di  riscossione.  Le  modalita'  di trasmissione  dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi   alle  operazioni  di  riscossione  sono  disciplinati  con convenzione   stipulata  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli  enti interessati.
 18.  All'articolo 36  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 «7.  Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il  costo  complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del  costo  delle  aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono  pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove  non  autonomamente  acquistate in precedenza, e' quantificato in misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio nell'anno  di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i  fabbricati  industriali,  al  30  per  cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;
 b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
 «7-bis.  Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla  quota  capitale  dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione  finanziaria.  Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi  del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente»;
 c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 «8.  In  deroga  all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del  contribuente,  le  norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano  a  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  anche  per  le  quote di ammortamento  e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o  acquisiti  a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai  fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si  tiene  conto  del  valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del  valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo  complessivo  del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto  al  netto  dei  costi  incrementativi  capitalizzati e delle rivalutazioni  effettuate.  Per  ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile  e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto  delle  quote  di  ammortamento  dedotte  nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».
 19.  All'articolo 2,  comma 3,  del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  le  parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno  diritto  al  credito  d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto  sarebbe  spettato,  anche  su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario  a  pronti  si  applica  il regime previsto dall'art. 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale  regime  sarebbe  stato  applicabile  al mutuante o al cedente a pronti».
 20.  La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 21.  All'articolo 1,  comma 496,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
 22.  Il  comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
 «13.  Le  disposizioni  della  lettera a) del comma 12 si applicano alle  perdite  relative  ai  primi  tre periodi d'imposta formatesi a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per le perdite relative ai primi tre periodi  d'imposta  formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta   ferma   l'applicazione   dell'art.  37-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
 23.  Il  comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
 «11.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento  ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  i  redditi  delle  societa' partecipate relativi  a  periodi  d'imposta  precedenti  alla predetta data resta ferma  l'applicazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
 24.  Per  l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
 25.  Nel  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:
 «Art.  188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  i  redditi  delle  persone fisiche iscritte  nei  registri  anagrafici  del  comune di Campione d'Italia prodotti  in  franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
 2.  I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo si considerano iscritte nei registri  anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche  aventi  domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti   nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono  iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».
 26.  Le  disposizioni  dell'articolo 188-bis  del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente  articolo,  si  applicano  a  decorrere  dall'anno 2007. Per l'anno  2006,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 188 del medesimo   testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
 27.  Il  comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
 28.  Per  l'anno  2007,  il  tasso  convenzionale  di cambio di cui all'articolo  188-bis  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  introdotto  dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
 29.   I   periodi   secondo,   terzo   e   quarto  del  comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  introdotti dal comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla  lettera  g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
 b)  che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
 c)  che  il  beneficiario  mantenga  per  almeno  i  cinque  anni successivi  all'esercizio  dell'opzione  un  investimento  nei titoli oggetto  di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni  al  momento  dell'assegnazione  e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o  dati  in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,  l'importo  che non ha concorso a formare il reddito di lavoro  dipendente  al  momento  dell'assegnazione  e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».
 30.    L'ultimo   periodo   del   comma 34   dell'articolo 37   del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e' sostituito dal seguente: «Restano   fermi   gli   obblighi   di   certificazione  fiscale  dei corrispettivi  previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  e  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  21 dicembre  1996,  n.  696,  nonche'  di emissione della fattura  su  richiesta  del  cliente,  fatta eccezione per i soggetti indicati   all'articolo  1,  commi da  429  a  430-bis,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311».
 31.  Il  comma  6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «6.  I  produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un  volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli obblighi documentali e contabili,   compresa   la   dichiarazione  annuale,  fermo  restando l'obbligo  di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a  norma  dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni  o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  dell'impresa, devono emettere  fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le aliquote    corrispondenti   alle   percentuali   di   compensazione, consegnarne  copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a  norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque  di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a  quello  in  cui  e'  stato  superato  il  limite  di  7.000 euro a condizione  che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle  disposizioni  del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca  si  esercitano  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
 32.  All'articolo 3,  comma 1,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997,   n.   446,   recante   individuazione   dei  soggetti  passivi dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 «d)  i  produttori  agricoli  titolari  di reddito agrario di cui all'articolo 32  del  predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari  annuo  non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche'  non  abbiano  rinunciato  all'esonero  a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34».
 33.  Al  fine  di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico   del   cittadino  ed  al  contempo  conseguire  una  maggiore rispondenza   del   contenuto  delle  banche  dati  dell'Agenzia  del territorio  all'attualita'  territoriale,  a decorrere dal 1° gennaio 2007  le  dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle singole particelle  catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti   dichiarativi   presentati   agli   organismi  pagatori, riconosciuti   ai   fini  dell'erogazione  dei  contributi  agricoli, previsti   dal   regolamento  (CE)  n.  1782/03  del  Consiglio,  del 29 settembre   2003,   e  dal  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della Commissione,   del   21 aprile  2004,  esonerano  i  soggetti  tenuti all'adempimento  previsto  dall'articolo 30  del  testo  unico  delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917.  A tale fine la richiesta di contributi  agricoli,  contenente  la dichiarazione di cui al periodo precedente  relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi  per  consentire  l'aggiornamento  del catasto, ivi compresi quelli  relativi  ai  fabbricati  inclusi  nell'azienda  agricola, e, conseguentemente,   risulta   sostitutiva   per  il  cittadino  della dichiarazione  di  variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso.  All'atto  della  accettazione  della  suddetta dichiarazione l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA) predispone una proposta  di  aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure  informatizzate  rilasciate  dall'Agenzia del territorio ai sensi  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n.  701,  e  la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento   della  banca  dati.  L'AGEA  rilascia  ai  soggetti dichiaranti  la  ricevuta  contenente  la  proposta dei nuovi redditi attribuiti  alle  particelle  interessate, che ha valore di notifica. Qualora  il  soggetto  dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa  dai  titolari  di  diritti  reali sugli immobili interessati dalle   variazioni   colturali,   i  nuovi  redditi  dovranno  essere notificati  a  questi  ultimi,  utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
 34.  In  sede  di  prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della  banca  dati  catastale  avviene  sulla base dei dati contenuti nelle  dichiarazioni  di  cui  al  medesimo  comma 33, presentate dai soggetti  interessati  nell'anno  2006  e  messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare  i  nuovi  redditi  ai  titolari  dei  diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni  contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi'  attribuiti  producono  effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni,  dal  1° gennaio  2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 35.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita  l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio  dati  e  cooperazione  operativa  per  l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle  procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
 36.  L'Agenzia  del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite    dall'AGEA    e   delle   verifiche,   amministrative,   da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che  non  risultano  dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti  reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati,  tra  i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata  presentazione  della dichiarazione al catasto, e' notificata ai  soggetti  interessati.  Se  questi  ultimi  non  ottemperano alla richiesta  entro  novanta  giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in catasto attraverso la predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate  o  attribuite  producono  effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della denuncia catastale,  ovvero,  in  assenza  di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno  di  notifica  della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,   sono   stabilite   modalita'  tecniche  ed  operative  per l'attuazione  del  presente  comma.  Si  applicano le sanzioni per le violazioni   previste   dall'articolo 28   del   regio  decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
 37.   All'articolo 9,   comma 3,   lettera a),   del  decreto-legge 30 dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1994,  n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito» sono  inserite  le seguenti: «, sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica  di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
 38.  I  fabbricati  per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere  dichiarati  al  catasto  entro la data del 30 giugno 2007. In tale  caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio   decreto-legge   13 aprile   1939,  n.  652,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  11 agosto  1939,  n. 1249, e successive modificazioni.  In  caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
 39.  I  trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili,  dalle  disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
 40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni  di  immobili  destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio  privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
 41.  Le  unita'  immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel  comma  40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della  rendita  devono  essere  dichiarate  in  catasto  da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del   presente   decreto.  In  caso  di  inottemperanza,  gli  uffici provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui  al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale  caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n.   652   del   1939,   nella   misura   aggiornata   dal  comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 42.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel  rispetto  delle  disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste  dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, sono stabilite  le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.
 43.  Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi  40,  41  e  42  producono  effetto  fiscale  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007.
 44.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  nove  mesi previsto dal comma 41,  si  rende  comunque  applicabile  l'articolo 1, comma 336, della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, e successivi provvedimenti attuativi.
 45.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
 46.  I  trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior  gettito derivante in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili  dalle  disposizioni  dei commi da 40 a 45, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
 47.  E'  istituita  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo  gratuito  e  sulla  costituzione  di vincoli di destinazione, secondo   le   disposizioni   del   testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui al decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
 48.  I  trasferimenti  di  beni  e  diritti per causa di morte sono soggetti  all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
 a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore   complessivo   netto  eccedente,  per  ciascun  beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
 b)  devoluti  a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli   affini   in  linea  retta,  nonche'  degli  affini  in  linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
 49.  Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di  beni  e  diritti  e la costituzione di vincoli di destinazione di beni   l'imposta  e'  determinata  dall'applicazione  delle  seguenti aliquote  al  valore  globale  dei  beni e dei diritti al netto degli oneri  da  cui  e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58,  comma  1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi  piu'  atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
 a) a  favore  del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo  netto  eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
 b)  a  favore  degli  altri  parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
 50.  Per  quanto  non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo  unico  di  cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
 51.   Con   cadenza   quadriennale,   con   decreto   del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  si  procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
 52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) articolo 7,  commi da  1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto   legislativo   31 ottobre   1990,   n.   346,  e  successive modificazioni;
 b)  articolo  12,  commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
 d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
 53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici  formati,  per  gli  atti  a  titolo  gratuito fatti, per le scritture   private  autenticate  e  per  le  scritture  private  non autenticate  presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, nonche' per le  successioni  apertesi  dal  3 ottobre  2006. Le stesse decorrenze valgono  per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le   dichiarazioni  relativi  alle  successioni  di  cui  al  periodo precedente.
 54.  Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52,  per  un  importo  pari  a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e'  destinata  ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il  livello  di  sicurezza  nei  trasporti  pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
 55.  All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi  sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  inferiore  a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur  immatricolati  o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti  e  una  portata  inferiore  a  chilogrammi 700, per i quali la tassazione  continua  ad  essere  effettuata  in  base  alla  potenza effettiva dei motori».
 56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come  carburante,  di  cui  all'allegato  I  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto   legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive modificazioni,  e'  ridotta  a  euro  227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
 57.  L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I  citato  nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
 58. Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 5,  commi  1  e  2, del decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche mediante   la   compensazione  di  cui  all'articolo 17  del  decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e successive modificazioni, a seguito  della  presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  secondo  le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale  a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali  effetti  rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10,  del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
 59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e  metano  per  autotrazione,  di  cui  all'articolo 1,  comma 2, del decreto-legge    25 settembre   1997,   n.   324,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 60.  In  deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse  automobilistiche,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica   5   febbraio   1953,  n.  39,  dal  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre   2003,   n.   350,   e   fatto   salvo  quanto  previsto dall'articolo 17,  comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  le  regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della tassa automobilistica  regionale  i  veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL   o   a   benzina/metano,   appartenenti  alle  categorie internazionali  M1  ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data  di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso  di  cui  all'articolo  2 del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  18 novembre  1998,  n. 462, e per le cinque annualita'  successive.  Per le medesime categorie di veicoli, dotate di  doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti provvedimenti regionali.
 61.   Le   regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della  tassa automobilistica  regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati  prima  della  data  di  entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del   Consiglio,  del  23 marzo  1994,  appartenenti  alle  categorie internazionali  M1  ed  N1  su  cui  viene  installato  un sistema di alimentazione  a  GPL  o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 62.  Le  cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta  seguente  a  quello  durante  il quale avviene il collaudo dell'installazione  del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale periodo,  ovvero  dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione   del  sistema  GPL  o  metano  se  l'obbligo  del pagamento   della  tassa  automobilistica  e'  stato  precedentemente interrotto ai sensi di legge.
 63.  A  decorrere  dai  pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa  automobilistica  di  possesso  sui  motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
 64.  I  trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
 65.  Alla  tabella  delle  tasse ipotecarie allegata al testo unico delle  disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «55,00»;
 b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo  e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara' fornito progressivamente  su  base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla  riutilizzazione  commerciale.  La  tariffa  e'  raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata»;
 c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
 «7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:
 7.1.   per   ogni   soggetto:   4,00   -  L'importo  e'  dovuto anticipatamente.  Il  servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale  ai  soli  soggetti  autorizzati  alla  riutilizzazione commerciale.   Fino  all'attivazione  del  servizio  di  trasmissione telematica  l'elenco  dei  soggetti  continua  ad  essere  fornito su supporto  cartaceo  a  richiesta  di  chiunque,  previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».
 66.  A  valere  sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67,  al  netto  di  12  milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni  di  euro  per  1'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  un apposito fondo per finanziare le attivita'   connesse   al   conferimento  ai  comuni  delle  funzioni catastali.   Il   fondo   di   cui   al  presente  comma e'  comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
 67.  Il  titolo  III  della  tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio  1954,  n.  533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1954,  n.  869,  come  da  ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies  alla  legge  30 dicembre  2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
 68.  Le  consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite   con   provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia  del territorio.
 69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,  n.  168,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
 70.  Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
 71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 51,  comma  4,  lettera a),  le  parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
 b) nell'articolo 164, comma 1:
 1)  all'alinea,  le  parole:  «secondo i seguenti criteri» sono sostituite   dalle   seguenti:  «solo  se  rientranti  in  una  delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;
 2)  alla  lettera a),  numero  2),  le  parole:  «o dati in uso promiscuo  ai  dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
 3)  alla  lettera  b),  le  parole da: «nella misura del 50 per cento»  fino  a:  «per  i  veicoli  utilizzati dai soggetti esercenti attivita'   di   agenzia  o  di  rappresentanza  di  commercio»  sono sostituite   dalle   seguenti:   «nella   misura  dell'80  per  cento relativamente  alle  autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere  dell'articolo 54  del  citato decreto legislativo n. 285 del 1992,  ai  ciclomotori  e  motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»; nella stessa lettera, le  parole:  «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
 4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
 «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di lavoro».
 72.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante   disposizioni   in   materia  di  statuto  dei  diritti  del contribuente,  le  norme  del  comma 71  del  presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in  acconto  delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il   contribuente   puo'   continuare   ad  applicare  le  previgenti disposizioni.  Con  regolamento  ministeriale  da  adottare  ai sensi dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si provvede  alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo,  tenuto  conto  degli  effetti  finanziari  derivanti dalla concessione  all'Italia  da  parte  del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione,  ai  sensi  dell'articolo 27  della direttiva n. 77/388/CEE  del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta  della  percentuale  di  detrazione  dell'imposta  sul valore aggiunto  assolta  per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui  alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e' effettuata,  in  particolare,  tenuto  conto  degli effetti economici derivanti  da  ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.
 73.  Nel  testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  nel  secondo  periodo  della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo  le  parole:  «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi  del  gas  metano»  sono  aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».
 74.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto- legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, dalla legge  14 maggio  2005,  n.  80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006  alla  concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui all'articolo 2,   comma 203,   lettere   d), e)  e  f),  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 75.  Le  proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai  sensi  dell'articolo 8  del  citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del  decreto  di  disciplina  dei  criteri,  delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo  articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo  economico  per  l'eventuale  concessione delle agevolazioni sulla  base  della  deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
 76.  In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  il  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al predetto comma 74  con  vincolo  di  utilizzazione  per  la  concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge  14 maggio  2005,  n.  80,  sono prioritariamente  utilizzate  dal  Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia'  disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge  23 dicembre  1996,  n.  662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al  comma 77,  possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con   proprio  decreto,  provvede  a  determinare,  diminuendole,  le intensita' massime degli aiuti concedibili.
 77.  In  relazione  alla  ritardata attivazione del Fondo di cui al comma  354  dell'articolo 1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni  di  spesa  di  cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007  e  2008,  rispettivamente,  in  5,  15 e 50 milioni di euro. Le restanti   risorse  gia'  poste  a  carico  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate  e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente  pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno  2006,  a  135  milioni  per  l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno  2008,  affluiscono  al  Fondo  unico  per  gli incentivi alle imprese per le finalita' di cui al comma 76.
 78.   Al   fine  di  assicurare  l'invarianza  del  limite  di  cui all'articolo 1,  comma 33,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza  della  deroga  di  cui  al  comma 74, il Ministero dello sviluppo  economico  riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
 79.  Allo  scopo  di  assicurare  il tempestivo completamento delle iniziative  imprenditoriali  gia' avviate e che, alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere  raggiunto  almeno  il  55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni  a  valere  sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria   la  notifica  alla  Comunita'  europea  ai  sensi  della disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato, il termine di cui  alla  lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione  economica  31 luglio  2000,  n.  320, deve intendersi decorrere  dall'ultima  autorizzazione  amministrativa necessaria per l'esecuzione     dell'opera,    se    posteriore    alla    ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.
 80.  All'articolo 1,  comma 276,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  primo  periodo,  le  parole:  «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
 b)  al  secondo  periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
 c)  l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'anticipazione e'   regolata   con  prelevamento  dall'apposito  conto  corrente  di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti».
 81.  All'articolo 1,  comma 6-bis,  del  decreto-legge 25 settembre 2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  periodo,  dopo le parole: «di proprieta' di Ferrovie dello  Stato  S.p.a.»  sono  inserite  le seguenti: «o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate»;
 b) il terzo periodo e' soppresso.
 82.  In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce   parte  della  convenzione  accessiva  alle  concessioni autostradali,   ovvero   della   prima  revisione  della  convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario   ovvero  delle  successive  revisioni  periodiche  della convenzione,  il  Ministro  delle  infrastrutture, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le clausole   convenzionali   in   vigore,  nonche'  quelle  conseguenti all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una convenzione  unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle   derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.  La convenzione  unica,  che  sostituisce  ad ogni effetto la convenzione originaria,   nonche'   tutti   i   relativi  atti  aggiuntivi,  deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico  ovvero  da  quella  in  cui si creano i presupposti per la revisione  della  convenzione;  in  fase  di  prima  applicazione, la convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 83.  Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
 a) la  determinazione  del  saggio  di  adeguamento  annuo  delle tariffe  e  il  riallineamento  in  sede di revisione periodica delle stesse  in  ragione  dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi  nonche'  del  tasso  di efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
 b)  la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;
 c)  il  recupero  della parte degli introiti tariffari relativi a impegni  di  investimento  programmati  nei  piani  finanziari  e non realizzati nel periodo precedente;
 d)  il  riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari  dovuti per investimenti  programmati  del  piano  finanziario  esclusivamente  a fronte  della  effettiva  realizzazione  degli  stessi  investimenti, accertata dal concedente;
 e)  la  specificazione  del  quadro  informativo  minimo dei dati economici,   finanziari,   tecnici   e  gestionali  che  le  societa' concessionarie  trasmettono  annualmente,  anche  telematicamente, ad ANAS  S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei  riguardi  dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende  analogamente  disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo,  controllo  nonche' vigilanza  tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita'  di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
 f) la   individuazione   del  momento  successivamente  al  quale l'eventuale  variazione  degli  oneri  di  realizzazione  dei  lavori rientra  nel  rischio  d'impresa  del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
 g) il  riequilibrio  dei  rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei  sedimi  destinati  a  scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
 h)  l'introduzione  di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle  clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a  titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;
 i)  l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del  principio  di  effettivita'  della  clausola  di decadenza dalla concessione,   nonche'   di   maggiore   efficienza,   efficacia   ed economicita'  del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
 84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito   dal   comma 83,  sentiti  il  Nucleo  di  consulenza  per l'attuazione  delle  linee  guida  sulla  regolazione  dei servizi di pubblica  utilita'  (NARS),  le  associazioni  rappresentative  delle societa'  concessionarie, nonche' le associazioni di consumatori e di utenti,  che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti   all'esame   del   Comitato   interministeriale   per  la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in  caso  di  mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta   di  iscrizione  all'ordine  del  giorno.  Gli  schemi  di convenzione,  unitamente  alle  eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.   Il   parere   e'   reso   entro  trenta  giorni  dalla trasmissione.  Decorso  il  predetto termine senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
 85.  All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
 «5.  Le  societa'  concessionarie  autostradali  sono  soggette  ai seguenti obblighi:
 a) certificare  il  bilancio,  anche  se non quotate in borsa, ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
 b)  mantenere  adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
 c)  agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli  affidamenti  di  lavori,  forniture  servizi  e  in tale veste attuare  gli  affidamenti  nel  rispetto  del  codice  dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 d)  sottoporre  all'approvazione  di  ANAS  S.p.a. gli schemi dei bandi   di   gara  delle  procedure  di  aggiudicazione;  vietare  la partecipazione  alle  gare  per  l'aggiudicazione  dei  contratti nei confronti  delle  societa',  comunque collegate ai concessionari, che abbiano  realizzato  la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di   avere   applicazione,   a   decorrere  dal  3 ottobre  2006,  la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  in data 16 maggio 1997, relativa  al  divieto  di  partecipazione  all'azionariato stabile di Autostrade  S.p.a.  di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';
 e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore  sia  subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita',    professionalita'    ed    indipendenza,   ai   sensi dell'articolo 2387   del   codice  civile  e  dell'articolo 10  della direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
 f)  nei  casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per  l'aggiudicazione  dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e' aumentata  di  due  membri  con  oneri  a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.
 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i  casi  in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di  ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al  parere  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica».
 86.  ANAS  S.p.a.,  nell'ambito  dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  del  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
 a) richiede  informazioni  ed  effettua  controlli, con poteri di ispezione,  di  accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie  utili  in  ordine  al  rispetto  degli  obblighi di cui alle convenzioni  di  concessione  e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre  1992,  n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti;
 b)  emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei  concessionari,  definendo  in  particolare i livelli generali di qualita'   riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli specifici  di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
 c)  emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e  verifica  i  costi  delle  singole prestazioni per assicurare, tra l'altro,  la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta,  provvedendo  quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
 d)  irroga,  salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di inosservanza  degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di  cui  all'articolo 11,  comma 5,  della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri  provvedimenti  o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari  alle  richieste  di  informazioni  o a quelle connesse all'effettuazione   dei   controlli,   ovvero  nel  caso  in  cui  le informazioni  e  i  documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative  pecuniarie  non  inferiori nel minimo a euro 25.000 e non  superiori  nel  massimo  a euro 150 milioni, per le quali non e' ammesso  quanto  previsto  dall'articolo 16  della  legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di  proporre  al  Ministro  competente  la sospensione o la decadenza della concessione;
 e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al   proprio  controllo,  nonche'  di  quelle  che  partecipano  agli affidamenti  di  lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza  di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 87.  Nel  caso  in  cui  il  concessionario, in occasione del primo aggiornamento  del  piano  finanziario  ovvero  della prima revisione della  convenzione  di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler  aderire  alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto  dal  comma 83,  il  rapporto  concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del concessionario  per  il  tempo  necessario  a consentirne la messa in gara.  Nel  conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie  di  stabilita'  presso il concessionario subentrante per il personale  del  concessionario  cessato,  dipendente  dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture,  di  concerto  con il Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono stabiliti i termini e le  modalita'  per  l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
 88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui  al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade,   previa  contestazione  dell'addebito  e  nel  rispetto  del principio  di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed  ANAS  S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attivita'. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente  di  non  accettare  la  proposta  alternativa  che  il concessionario  formuli  anteriormente  al  quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.
 89.  All'articolo 21  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.   Il   concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il 30 settembre  di  ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei   successivi   quarantacinque   giorni,   previa  verifica  della correttezza  delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche'   una  sua  proposta,  ai  Ministri  delle  infrastrutture  e dell'economia  e  delle  finanze,  i quali, di concerto, approvano le variazioni   nei   trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  della comunicazione;   decorso   tale   termine  senza  una  determinazione espressa,  il  silenzio  equivale  a  diniego  di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano  di  interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il  concessionario  comunica  al  concedente, entro il 15 novembre di ogni  anno,  la  componente  investimenti  del parametro X relativo a ciascuno  dei  nuovi  interventi  aggiuntivi,  che va ad integrare le variazioni  tariffarie  comunicate  dal  concessionario  entro  il 30 settembre.  Il  concedente,  nei  successivi  quarantacinque  giorni, previa  verifica  della  correttezza  delle  integrazioni tariffarie, trasmette  la  comunicazione,  nonche'  una sua proposta, ai Ministri delle  infrastrutture  e  dell'economia  e delle finanze, i quali, di concerto,  approvano  le  integrazioni  tariffarie  nei trenta giorni successivi  al  ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza  una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione»;
 b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
 90.  Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 91.  All'articolo 1  della  legge  17 dicembre  1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel primo comma, le parole: «ad una societa' per azioni al cui capitale  sociale  partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per  la  ricostruzione  industriale  con almeno il 51 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ad  una  societa'  per  azioni  al cui capitale  sociale  partecipano  ANAS  S.p.a..  le  regioni  Sicilia e Calabria,   nonche'   altre   societa'   controllate  dallo  Stato  e amministrazioni  ed  enti  pubblici.  Tale  societa'  per  azioni  e' altresi'  autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune   ed  anche  attraverso  societa'  partecipate,  attivita'  di individuazione,  progettazione,  promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
 b) il secondo comma e' abrogato.
 92.  Le  risorse  finanziarie  inerenti  agli  impegni  assunti  da Fintecna  S.p.a.  nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la  Sicilia  ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata  dallo  Stato  le  azioni  di  Stretto  di Messina S.p.a. possedute   da   Fintecna   S.p.a.,   sono  attribuite  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ed  iscritte,  previo versamento in entrata,  in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  «Interventi per la realizzazione di opere  infrastrutturali  e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».
 93.  Le  risorse  di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di  opere  infrastrutturali  e  per  il  10 per cento ad interventi a tutela  dell'ambiente  e  della difesa del suolo. Le suddette risorse sono  destinate,  per  il  70  per cento, ad interventi nella regione Sicilia  e,  per  la  restante  parte,  ad  interventi  nella regione Calabria.  Le  modalita'  di  utilizzo  sono  stabilite, per la parte relativa  agli  interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle  infrastrutture,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa  intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per  la  parte  relativa  agli  interventi in materia ambientale, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
 94.  Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero si articola in non piu' di  dieci  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e in diciassette uffici  dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale,  nonche'  in  due  uffici  dirigenziali  generali presso il Gabinetto   del   Ministro.   Sono   inoltre   conferiti,   ai  sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   e   successive   modificazioni,   due  incarichi  di  funzioni dirigenziali  di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4».
 95.  L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come modificato dal comma 94 del presente articolo,  entra  in  vigore  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in  vigore  le  disposizioni  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  10 giugno  2004,  n.  173,  in  quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
 96.  Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;
 b)  all'articolo 7,  comma 2,  le parole: «del dipartimento per i beni  culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
 c)  all'articolo 7,  comma 3,  le  parole:  «sentito  il capo del dipartimento  per  i  beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
 97.  All'articolo 6,  comma 4,  del  decreto  legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  le  parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
 98.  All'articolo 1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   comma 19-bis,   il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal seguente:  «Per  l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Dipartimento  per  lo sviluppo  e  la  competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali  di  livello  generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti  di  riorganizzazione,  subentra  nelle  funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa»;
 b)  al  comma 19-quater,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal seguente:  «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  lo  sviluppo  e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse   finanziarie   corrispondenti  alla  riduzione  della  spesa derivante   dall'attuazione   del   comma 1,   nonche'  le  dotazioni strumentali  e  di  personale  della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive»;
 c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a provvedere,  per  l'anno  2006,  con propri decreti, al trasferimento alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della  soppressa  Direzione generale del turismo iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse   corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante dall'attuazione   del   comma 1,  da  destinare  all'istituzione  del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo».
 99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche  mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello  dirigenziale  generale  e non generale delle amministrazioni interessate.
 100.  Per  fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema  museale  statale  ed  al  fine  di  assicurare  il  corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al  personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma 95,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e' autorizzato ad avviare   appositi  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  un contingente  di  quaranta  unita'  nella  qualifica  di  dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
 101.  Per  le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di  1  milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
 102.  Per  l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo 3,  commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il controllo  e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite con decreto   interministeriale.   E'   affidata   ad   Arcus  S.p.a.  la prosecuzione  delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine  di  cui  al  precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 104.  All'articolo 1  della  legge  11 novembre  2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 5,  al  primo  periodo,  le  parole: «tre anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «cinque anni» e, al secondo periodo, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010»;
 b) il comma 6 e' abrogato.
 105.  Al  fine  di  garantire  la  celere  ripresa  delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune  di  Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto  Teatro,  ivi  incluse  tutte  le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
 106.  Con  uno  o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo   spettante   ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente normativa  in  materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate  dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del  Teatro  Petruzzelli  di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione  del  comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.
 107.  E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un   contributo  di  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  per  il completamento  dei  lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
 108.  All'articolo 9  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
 «12-bis.   Ai   Presidenti,  ai  vice  presidenti  e  agli  altri componenti  dei  Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei  revisori  dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al   comma 1   dell'articolo 35,   spetta   un'indennita'  di  carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione  alle  riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,   nell'ammontare   fissato   con   decreto   del  Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  quanto disposto  dalla  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del 14 febbraio  2001,  e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
 109.  Al  fine  di  garantire  la  razionalizzazione  dei controlli ambientali  e  l'efficienza  dei  relativi  interventi  attraverso il rafforzamento  delle  misure  di  coordinamento  tra  le  istituzioni operanti  a  livello  nazionale  e  quelle regionali e delle province autonome,  l'assetto  organizzativo  dell'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente  e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9,  38  e  39  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e' modificato come segue:
 a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,  dotata  di  autonomia  tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
 b) sono organi dell'Agenzia:
 1)  il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato,  con  incarico  quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza   e  professionalita',  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 2)  il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle   regioni   e   delle   province   autonome.  Il  consiglio  di amministrazione  dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente,  il  direttore  generale. Gli emolumenti del presidente e dei  membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 3)  il  collegio  dei  revisori  dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 c)  il  direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile  dell'attuazione  delle  deliberazioni  del consiglio di amministrazione;  e'  scelto  tra persone di comprovata competenza ed esperienza  professionale  e  resta  in carica sino alla scadenza del mandato  del  consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
 d)  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente  decreto,  con  il  regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e' emanato il nuovo statuto  dell'APAT,  che  tiene  conto  delle modifiche organizzative sopra  stabilite.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore di detto regolamento  valgono  le  norme  statutarie del regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
 e)  all'attuazione  delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,  costituita  ai sensi delle successive disposizioni, opera quale  sede  permanente  di  elaborazione  di  orientamenti,  linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza»;
 b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  La  Commissione,  sulla  base  di  specifici  rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui   al   comma 2,   anche  al  fine  di  monitorare  la  congruita' dell'attivita'   di   vigilanza   effettuata,  propone  indirizzi  ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi'  al  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale gli aggiustamenti  organizzativi  da  apportare  al fine di assicurare la maggiore  efficacia  dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di  cui  sopra,  la  Commissione  si  avvale anche delle informazioni raccolte   ed  elaborate  dal  Casellario  centrale  delle  posizioni previdenziali  attive  di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243»;
 c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di  finanza;»  sono  inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale  entrate  della  Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;
 d)  al  comma 3,  dopo  le  parole: «invitati a partecipare» sono inserite  le  seguenti:  «i  Direttori generali delle altre direzioni generali  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Alle  sedute della Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita' di vigilanza puo',  su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza».
 111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 3,  dopo  le  parole:  «comandante  regionale  della Guardia  di  finanza;»  sono  inserite  le  seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
 b)  al  comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
 112.  All'articolo 5,  comma  2,  del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole: «Comandante provinciale della  Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
 b)  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute del  CLES  puo',  su  questioni  di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».
 113.  L'articolo 9  del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza  nazionale  degli  enti  territoriali  e  gli enti pubblici nazionali,  nonche',  di  propria  iniziativa  o  su segnalazione dei propri  iscritti,  le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i  consigli nazionali   degli   ordini   professionali,  possono  inoltrare  alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di  ordine  generale  sull'applicazione delle normative di competenza del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale. La Direzione generale  fornisce  i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni  generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale   e,  qualora  interessati  dal  quesito,  sentiti  gli  enti previdenziali.
 2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di  cui  al  comma 1  esclude  l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili».
 114.   All'articolo 11,   comma 1,   primo   periodo,  del  decreto legislativo  23 febbraio  2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro  del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  delibera  del  consiglio  di amministrazione  dell'INAIL,  con  decreto  del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  previa  conferenza  di  servizi  con  il Ministero  dell'economia  e  delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».
 115.  All'articolo 1,  comma  105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  «50  milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si  provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita all'I.N.P.S.   ai   sensi  dell'articolo 1,  comma 107,  della  legge 23 dicembre  2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere  riassegnata,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 116.  Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del   decreto-legge   1° ottobre   2005,   n.  202,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro  rate  mensili  anticipate all'interesse di differimento e di dilazione  pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
 117.  Con  regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione  delle  disposizioni normative relative ai contributi ed   alle  provvidenze  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e periodici,  radiofoniche  e televisive, introducendo nella disciplina vigente  le  norme  necessarie  per  il  conseguimento  dei  seguenti obiettivi:
 a) razionalizzazione   e   riordino   dei   contributi   e  delle provvidenze,  anche  tenuto  conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
 b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo  dei  contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo  dei  contributi, dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
 c)  particolare  attenzione  al  perseguimento,  da  parte  delle imprese,   di   obiettivi   di  maggiore  efficienza,  occupazione  e qualificazione,  utilizzo  delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  effettiva  diffusione  del  prodotto  editoriale  sul territorio, con particolare riguardo a:
 1) occupazione;
 2) tutela del prodotto editoriale primario;
 3)  livelli  ottimali  di  costi  di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
 d)  coordinamento  formale  del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
 118.  Gli  schemi  dei  regolamenti  previsti  dal  comma 117  sono trasmessi  alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni  parlamentari,  le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.   Decorso   il   predetto  termine  senza  che  le Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
 119.  Tra  le  indicazioni  obbligatorie  previste dall'articolo 2, secondo  comma,  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione  che  la testata fruisce dei contributi statali diretti di   cui   alla  legge  7 agosto  1990,  n.  250,  ove  ricorra  tale fattispecie.
 120.  All'articolo 11,  comma 1,  alinea,  della  legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  le  parole:  «a  decorrere  dal 1° gennaio 1991» sono sostituite  dalle  seguenti  «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
 121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  le  parole:  «a  decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle  seguenti:  «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le  parole:  «al  rimborso  dell'80  per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
 122.  Il  secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
 «Sono  considerate  a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui  notiziari  siano  distribuiti  in  abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate   quotidiane   in  cinque  regioni,  che  abbiano  alle  loro dipendenze  a  norma  del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti  professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed  esclusivo,  ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».
 123.  A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di   radiodiffusione   sonora  e  televisiva  ed  i  canali  tematici satellitari  possono  richiedere  le  riduzioni  tariffarie, ai sensi dell'articolo 11,  comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  per  un  solo  abbonamento  sui  canoni  di  noleggio  e  di abbonamento  ai  servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente  al  costo  del  segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.
 124.   A   decorrere   dai   contributi   relativi  all'anno  2006, all'articolo 3  della  legge  7 agosto  1990,  n.  250,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 8,  lettera a),  le  parole: «della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
 b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;
 c)  al  comma 10,  lettera a),  le parole: «della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
 125.  All'articolo 3,  comma 2,  lettera  c),  della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.
 126.  All'articolo 3,  comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  le  parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  a 30.000 copie di tiratura media».
 127.  Qualora  nella  liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004  sia  stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita'  di  calcolo,  il  recupero di contributi relativi all'anno 2003,  non  si  procede  all'ulteriore  recupero  e  si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
 128.  Il  termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
 129.  All'articolo 1,  comma  455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   le  parole:  «dei  costi  complessivamente  ammissibili»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
 130.  Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  si  interpreta  nel  senso  che  la composizione prevista dalla citata   disposizione   per   l'accesso   alle   provvidenze  di  cui all'articolo 3,  commi 2  e  2-quater,  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi  all'anno  2006,  qualora  realizzata nel corso del medesimo anno.
 131.  Le  convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge  14 aprile  1975,  n.  103,  sono  approvate  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei  servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca  di  cui  all'articolo 24,  comma 2,  del contratto di servizio   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 febbraio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 59 del 12 marzo   2003,  la  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  previa stipula  di  una  convenzione  a  titolo  gratuito  con la Camera dei deputati  e  il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario   alla  conservazione  e  alla  conversione  digitale  del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
 132.  In  recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito  dalle  biblioteche  e  discoteche  dello Stato e degli enti pubblici,  e'  autorizzata  la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni  e  le  attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.  Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed  editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali,  sentite  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni   di   categoria   interessate.   Per   l'attivita'   di ripartizione  spetta  alla  SIAE  una provvigione, da determinare con decreto  del  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, a valere sulle  risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano  ai  prestiti  presso  tutte le biblioteche e discoteche di Stato  e  degli  enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche  universitarie  e  da  istituti e scuole di ogni ordine e grado,   che   sono   esentati   dalla  remunerazione  dei  prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e  successive  modificazioni,  le  parole:  «, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.
 133.  All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006,  a  2,2  milioni  di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui  a  decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere  dall'anno  2008  mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate  derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno   2006,   utilizzando  per  l'anno  2007  la  proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 134.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 135.  Le  somme  ancora  dovute  a  Poste  italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono  rimborsate,  previa  determinazione effettuata dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
 136.  All'articolo 98  del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 2,  le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle   seguenti:  «da  euro  15.000,00  ad  euro 2.500.000,00»  e  le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;
 b)  al  comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
 c)  al  comma 8,  le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono   sostituite   dalle   seguenti:  «da  euro  30.000,00  ad  euro 580.000,00»;
 d)  al  comma 9,  dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti:  «ai  soggetti  che commettono violazioni gravi o reiterate piu'   di   due   volte   nel   quinquennio  delle  condizioni  poste dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole:  «da  euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
 e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle  seguenti:  «da  euro  120.000,00  ad  euro 2.500.000,00»;
 f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle  seguenti:  «da  euro  170.000,00  ad  euro 2.500.000,00»;
 g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle  seguenti:  «da  euro  170.000,00  ad  euro 2.500.000,00»;
 h)  al  comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00»
 sono   sostituite   dalle  seguenti:  «da  euro  58.000,00  ad  euro 580.000,00»;
 i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
 «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le  garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento  in  misura  ridotta  di  cui  all'articolo 16  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
 137.  Al  comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo: «Il Ministero si articola  in  un  Segretariato  generale  ed in sei uffici di livello dirigenziale  generale,  nonche'  un  incarico  dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165,   e  successive  modificazioni».  Al  comma 8-bis  del  medesimo articolo 1  del  decreto-legge  n.  181  del  2006,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  n.  233  del  2006,  le  parole:  «, il Ministero dell'universita' e della ricerca» sono soppresse.
 138.  Al  fine  di  razionalizzare  il sistema di valutazione della qualita'  delle  attivita'  delle universita' e degli enti di ricerca pubblici  e  privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di  incentivazione  delle  attivita'  di ricerca e di innovazione, e' costituita   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema universitario  e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
 a) valutazione  esterna  della  qualita'  delle  attivita'  delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti  pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
 b)  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza  delle  attivita'  di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
 c)  valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia dei programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione  delle attivita' di ricerca e di innovazione.
 139.   I   risultati  delle  attivita'  di  valutazione  dell'ANVUR costituiscono   criterio   di   riferimento   per  l'allocazione  dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
 140.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della   legg  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
 a) la  struttura  e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di  imparzialita',  professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
 b)  la  nomina  e  la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo,  scelti  anche  tra  qualificati  esperti  stranieri, e le relative indennita'.
 141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui   al   comma 140,  contestualmente  alla  effettiva  operativita' dell'ANVUR,   sono   soppressi   il  Comitato  di  indirizzo  per  la valutazione  della  ricerca  (CIVR),  istituito  dall'articolo 5  del decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la   valutazione   del   sistema   universitario  (CNVSU),  istituito dall'articolo 2  della  legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
 142.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel  limite  di  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui,  si provvede utilizzando  le  risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso   CNVSU   nonche',   per   la   quota  rimanente,  mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 143.  Allo  scopo  di razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca,  contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare, su proposta del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o  piu'  regolamenti  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al  fine  di  provvedere  alla  ricognizione e al riordino degli enti pubblici  nazionali  di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal  Ministero  dell'universita' e della ricerca, disponendo anche lo scorporo  di  strutture  e  l'attribuzione di personalita' giuridica, l'accorpamento,  la  fusione  e  la  soppressione,  tenuto  conto dei principi  e  criteri  direttivi  indicati negli articoli 11, comma 1, lettera  d),  14,  18  e  20  della  legge  15 marzo  1997.  n. 59, e successive modificazioni.
 144.  I  regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari  da rendere entro trenta giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine  i  decreti  possono  comunque  essere emanati. Dalla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti,  sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
 145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 146.   11  comma 2-ter  dell'articolo 16  del  decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
 «2-ter.  Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a  coloro  che  conseguono  la  laurea  specialistica o magistrale in giurisprudenza  sulla  base  degli  ordinamenti didattici adottati in esecuzione   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  e  successive  modificazioni.  Per  tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia,  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno».
 147.  All'articolo 22,  comma 13,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle   seguenti:   «puo'   essere   riconosciuto».   Le  universita' disciplinano  nel  proprio  regolamento  didattico le conoscenze e le abilita'  professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in  materia,  nonche'  le  altre  conoscenze  e  abilita' maturate in attivita'  formative  di livello post-secondario da riconoscere quali crediti  formativi.  In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.
 148.  Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi  restando  i  principi  e  i  criteri  enunciati nella medesima disposizione  e  prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da  parte  del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione del sistema universitario  (CNVSU)  sull'attivita'  svolta,  anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento,  non  puo'  essere  autorizzata  l'istituzione  di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
 149.   Ai   fini   del  contenimento  della  spesa  pubblica  e  di razionalizzazione   dell'uso  delle  risorse  energetiche,  gli  enti pubblici  sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel   rispetto  della  legislazione  comunitaria  e  nazionale  sulla concorrenza,  per  l'individuazione  di  societa' alle quali affidare servizi  di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento  di  riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
 150.  Il  corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato  esclusivamente  dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.
 151.  Nell'ambito  delle  autorita'  nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001  del  Consiglio,  del  28 giugno  2001,  l'Ufficio centrale antifrode  dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze  raccoglie  i  dati tecnici e statistici, nonche' le relative informazioni,  in  applicahone degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
 152.  I  soggetti  obbligati  al  ritiro  dalla  circolazione delle banconote  e delle monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione  dell'articolo  8,  comma 2, del citato decreto-legge n. 350  del  2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001,  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Ufficio   centrale   antifrode   dei  mezzi  di  pagamento,  per  via telematica,    i    dati   tecnici   e   le   informazioni   inerenti all'identificazione  dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite   nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  dalla  Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 153.  Nelle  more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti   obbligati   al  ritiro  delle  banconote  e  delle  monete metalliche  in  euro  sospette  di  falsita'  provvedono  all'inoltro all'Ufficio  centrale  antifrode  dei  mezzi  di pagamento dei dati e delle   informazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui  alle  vigenti disposizioni.
 154.   Per   tener  conto  delle  ulteriori  esigenze  poste  dalla applicazione  dell'articolo 8  della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito   alle   spese   per   la  realizzazione,  la  gestione  e  il potenziamento  di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle  falsificazioni  sui  mezzi  di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione  del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000  per  l'anno  2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
 155.  Il  comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
 «4.   Per   lo   svolgimento   di   particolari  compiti  per  il raggiungimento  di  risultati  determinati  o per la realizzazione di specifici  programmi,  il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite  strutture  di  missione, la cui durata temporanea, comunque non   superiore  a  quella  del  Governo  che  le  ha  istituite,  e' specificata  dall'atto  istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale  caso  si  applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni.  Sentiti  il  Comitato nazionale  per  la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso   la   Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne disciplina le strutture di supporto.
 4-bis.  Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti  o  uffici  a  questi  equiparabili,  il Presidente puo' istituire  con  proprio  decreto  apposite  unita'  di  coordinamento interdipartimentale,   il  cui  responsabile  e'  nominato  ai  sensi dell'articolo 18,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Dall'attuazione  del  presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
 156.  Al  comma 22-bis  dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  dopo  il  secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unita'  per  la  semplificazione  e  la qualita' della regolazione opera  in  posizione  di  autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale   per  l'indirizzo  e  la  guida  strategica  delle politiche  di  semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1  del  decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006,  n.  80.  Non trova conseguentemente  applicazione  l'articolo 24,  comma 3,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
 157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento  degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilita'  per  l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo,  di una struttura  interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica,  economico-finanziaria  e  amministrativa.  di non piu' di dieci   componenti,   per   curare   la  transizione  fino  al  pieno funzionamento  dell'assetto  istituzionale  conseguente  al  predetti provvedimenti  normativi.  L'attivita'  della  struttura,  in  quanto aggiuntiva  alle  normali  funzioni  svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
 158.  All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.  48,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione».
 159.  All'articolo 19,  comma 8,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al  comma 3»  sono  inserite le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente   al   personale  non  appartenente  ai  ruoli  di  cui all'articolo 23, e al comma 6,».
 160.  Le  disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente  articolo,  si  applicano  anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
 161.  In  sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  come  modificato  ed integrato  dai  commi 159  e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi  previsti,  conferiti  prima  del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non  dipendenti  da  pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei  contratti  in  essere.  Le  disposizioni  contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le  Agenzie,  incluse  le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante  dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le  disponibilita'  del  fondo  di  cui all'articolo 24, comma 8, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove  necessario,  un  numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul  piano  finanziario.  In  ogni  caso  deve  essere realizzata una riduzione  dei  nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti  di  prima  fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
 162.  Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   e'  abrogato.  In  via  transitoria  le  nomine  degli  organi dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  115,  e  successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 163.  In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi  resi dalla pubblica amministrazione  e  dai  gestori  di  servizi pubblici. Il piano reca anche  linee  guida  per  l'adozione,  da parte delle amministrazioni interessate  da  processi  di  riorganizzazione  delle  strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.
 164.  Al  comma 2  dell'articolo 126-bis  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il   quarto   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:  «La comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai  sensi  dell'art.  196,  deve  fornire  all'organo  di polizia che procede,  entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione,  i  dati  personali  e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;
 b)  il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario del   veicolo,   ovvero   altro   obbligato   in   solido   ai  sensi dell'articolo 196,  sia  esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».
 165.  11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  nel  testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente  di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato   il   conducente   responsabile  della  violazione,  e' riattribuito  d'ufficio  dall'organo  di  polizia alle cui dipendenze opera   l'agente   accertatore,  che  ne  da'  comunicazione  in  via telematica   al   Centro   elaborazione   dati   motorizzazione   del Dipartimento  per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti  salvi  gli  effetti  degli  esami di revisione gia' sostenuti, perdono  efficacia  i  provvedimenti  di  cui al comma 6 dello stesso articolo,  adottati  a  seguito  di  perdita totale del punteggio cui abbia  contribuito  la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.
 166.  All'articolo 97  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) al  comma 7,  dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
 b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
 «14.  Alle  violazioni  previste  dai  commi 5  e 7 consegue la sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca del ciclomotore, secondo  le  norme  di  cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi   previsti   dal   comma 5   si  procede  alla  distruzione  del ciclomotore,  fatta  salva  la  facolta' degli enti da cui dipende il personale  di  polizia  stradale  che  ha  accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo   ripristino   delle   caratteristiche   costruttive,  per  lo svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e  fatto  salvo l'eventuale risarcimento  del  danno  in  caso  di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria del fermo amministrativo del veicolo  per  un  periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della  violazione,  nel  corso di un biennio, il fermo amministrativo del  veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai   commi 8   e   9  consegue  la  sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo  del  veicolo  per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle  violazioni  nel  biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
 167.  All'articolo 170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  il  comma 7  e'  sostituito  dal seguente:
 «7.  Alle  violazioni  previste  dal  comma 1  e,  se commesse da conducente   minorenne,   dal   comma 2,   alla  sanzione  pecuniaria amministrativa  consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo per sessanta  giorni,  ai  sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI; quando,  nel  corso  di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia  stata  commessa,  per  almeno  due  volte,  una delle violazioni previste  dai  commi 1  e  2,  il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni».
 168.  All'articolo 171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  il  comma 3  e'  sostituito  dal seguente:
 «3.  Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue  il  fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi  del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio,  con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del  veicolo  e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso».
 169.  All'articolo 213  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
 «2-sexies.  E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere  un  reato,  sia  che  il  reato  sia stato commesso da un conducente  maggiorenne,  sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».
 170.   Il   Registro  italiano  dighe  (RID),  istituito  ai  sensi dell'articolo  91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
 171.  I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe,   ai  sensi  del  citato  articolo 91,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136,  sono  trasferiti  al  Ministero  delle  infrastrutture,  e sono esercitati  dalle  articolazioni  amministrative  individuate  con il regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,  adottato  ai  sensi dell'articolo 1,  comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino  all'adozione  del  citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
 172.  Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe  sono  finanziate  dalla contribuzione   a   carico   degli   utenti  dei  servizi,  ai  sensi dell'articolo 12,  comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi  previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a  carico  dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di  base  inserita  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture.   Nella   medesima   unita'   previsionale   di  base confluiscono  gli  stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato  di  previsione  della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
 173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i   parametri  per  la  quantificazione  degli  oneri  connessi  alle attivita'  gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle  di  cui  all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 174.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei   commi   170,  171,  172  e  173,  e'  nominato  un  Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati  all'ente  e  la  prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza  di  cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
 175.  Il  personale  attualmente  in  servizio  presso  il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
 176.   La  Consulta  degli  iscritti,  di  cui  all'articolo 8  del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 marzo  2003,  n.  136,  continua  a svolgere i compiti previsti ai sensi  del  citato  regolamento,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine,  resta  fermo,  in  particolare,  quanto  previsto ai sensi del comma 9  del  citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
 177.  All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  le  parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
 178.   Agli   oneri  derivanti  dall'articolo 1,  comma 14,  e  dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154  del  presente  articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006,  a  390,5  milioni  di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro  per  l'anno  2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2010,  si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
 179.  Parte  delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per  un  importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 180.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 181.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono applicabili alle regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. ))
 Riferimenti normativi al comma 1:
 - Si   riporta   il   testo  vigente  dell'art.  3  del
 decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
 misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale e disposizioni
 urgenti  in  materia  tributaria  e finanziaria, cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
 della riscossione). - 1-2 (Omissis).
 3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
 si  procede  all'approvazione  dello statuto ed alla nomina
 delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
 e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
 4-6 (Omissis).
 7.   La  Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione  di
 apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
 servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
 quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
 tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
 hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
 riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
 acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
 stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
 prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
 sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
 cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
 delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
 previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
 51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
 azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
 predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
 diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
 7-bis.  A  seguito  dell'acquisto dei rami d'azienda di
 cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di
 qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a
 favore  del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici
 registri  degli  atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di
 locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
 loro  validita'  e  il loro grado a favore dell'acquirente,
 senza  bisogno  di  alcuna formalita' o annotazione, previa
 pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
 8 - 21 (Omissis).
 22.  Per  lo  svolgimento dell'attivita' di riscossione
 mediante  ruolo,  la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
 stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
 a) per  gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
 dall'art.  4,  comma 118,  della legge 24 dicembre 2003, n.
 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
 b) successivamente, ai sensi dell'art. 17 del decreto
 legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 23 - 27 (Omissis).
 28.  A  decorrere  dal  1° ottobre  2006, i riferimenti
 contenuti  in  norme  vigenti ai concessionari del servizio
 nazionale  della  riscossione  si  intendono  riferiti alla
 Riscossione   S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla  stessa
 partecipate   ai   sensi   del   comma 7,  complessivamente
 denominate  agenti  della riscossione, anche ai fini di cui
 all'art.   9   del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
 n.  140,  ed all'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge
 24 dicembre  2003,  n.  355, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla
 e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione
 delle  predette  disposizioni. All'art. 1 del decreto-legge
 10 dicembre  2003,  n.  341, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  9 febbraio  2004,  n.  31,  sono  abrogati  i
 commi 1, 3, 4, 5 e 6.
 29 - 42-sexies (Omissis).»
 Riferimenti normativi ai commi 2 e 3:
 - Si riporta il testo degli articoli 3, 17, 20 e 41 del
 decreto   legislativo   13 aprile  1999,  n.  112,  recante
 riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
 attuazione  della  delega prevista dalla legge 28 settembre
 1998, n. 337, cosi' come modificati dalla presente legge:
 «Art. 3 (Procedure di affidamento). - 1. Le concessioni
 del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per
 ciascun  ambito,  mediante  procedure di evidenza pubblica,
 nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
 2.  La  scelta  del  metodo  di  gara  viene effettuata
 tenendo  conto  del  trasferimento  di  pubbliche  funzioni
 disposto in concessione.
 3.  Ai  fini dell'affidamento della concessione vengono
 necessariamente  valutati,  con  riferimento all'estensione
 dell'ambito, i seguenti elementi:
 a) capacita' finanziaria;
 b)  capacita'  tecnica  ed  organizzativa,  anche  in
 relazione alle attivita' affidabili a terzi;
 c)  ubicazione,  stato  e  consistenza  dei locali da
 destinare al servizio;
 d)  percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'art.
 17, comma 1.
 4. La   concessione  viene  affidata  con  decreto  del
 Ministero  delle finanze; con tale decreto viene fissato il
 termine  entro  il  quale  il  concessionario  stipula  una
 convenzione  accessoria all'atto di concessione nella quale
 si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di
 accettare  gli  incarichi  di  svolgimento  del servizio di
 riscossione  coattiva  mediante  ruolo di cui al comma 6 su
 richiesta degli enti locali.
 5.  Per  le  province  ed  i  comuni  restano  ferme le
 disposizioni  contenute  negli articoli 52 e 53 del decreto
 legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  e,  per  gli enti
 previdenziali,  quelle  contenute  nel capo III del decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
 6.  La riscossione coattiva delle entrate di province e
 comuni  che  non abbiano esercitato la facolta' di cui agli
 articoli 52   e   59,   comma 1,  lettera n),  del  decreto
 legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai
 concessionari del servizio nazionale della riscossione.
 6-bis.  L'attivita'  di riscossione a mezzo ruolo delle
 entrate  indicate  dal comma 6, se esercitata con esclusivo
 riferimento  alla  riscossione spontanea, e' remunerata con
 un  compenso  maggiorato del 25 per cento rispetto a quello
 ordinariamente  previsto, per la riscossione delle predette
 entrate, in attuazione dell'art. 17.
 7.  Gli  enti  territoriali,  gli  enti  pubblici  e le
 societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata, cui
 partecipino  i  predetti  enti, possono, nel rispetto delle
 norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di
 gestire   la   riscossione  spontanea  mediante  versamento
 diretto  delle  proprie  entrate. Nel rispetto delle stesse
 norme   gli   enti   territoriali   possono   affidare   al
 concessionario  del  servizio  della  riscossione  anche il
 servizio di tesoreria.
 8.   I   concessionari   del   servizio   nazionale  di
 riscossione  possono,  nel  rispetto  delle  norme vigenti,
 assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.».
 «Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
 dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
 iscritte   a   ruolo  riscosse;  l'aggio  e'  pari  ad  una
 percentuale   di  tali  somme  da  determinarsi,  per  ogni
 biennio,   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
 concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
 Ufficiale  entro  il  30 settembre  dell'anno precedente il
 biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
 a) costo  normalizzato,  pari al costo medio unitario
 del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
 tener  conto del venti per cento dei concessionari aventi i
 piu'  alti  costi e del cinque per cento di quelli aventi i
 piu' bassi costi;
 b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
 valutata   sulla  base  di  indici  di  sviluppo  economico
 elaborati da organismi istituzionali;
 c) tempo   intercorso   tra   l'anno  di  riferimento
 dell'entrata   iscritta   a   ruolo  e  quello  in  cui  il
 concessionario puo' porla in riscossione.
 2.   L'aggio,   al  netto  dell'eventuale  ribasso,  e'
 aumentato,  per  i singoli concessionari, in misura pari ad
 una   percentuale  delle  maggiori  riscossioni  conseguite
 rispetto  alla  media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
 stesso  ambito  o,  in  caso  esso  sia variato, per ambito
 corrispondente.  Tale  percentuale e' determinata, anche in
 modo  differenziato  per  settori,  sulla  base di fasce di
 incremento  degli importi riscossi nel decreto previsto dal
 comma 1.
 3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
 a) in  misura  determinata con il decreto di cui allo
 stesso  comma 1,  e  comunque  non superiore al 5 per cento
 delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
 sessantesimo   giorno  dalla  notifica  della  cartella  di
 pagamento;  in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a
 carico dell'ente creditore;
 b) integralmente, in caso contrario.
 3-bis.   Nel   caso  previsto  dall'art.  32,  comma 1,
 lettera a),  del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n.
 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
 a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
 il   sessantesimo  giorno  dalla  data  di  notifica  della
 cartella;
 b) del debitore, in caso contrario.
 4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
 erogazione   dell'aggio   previsto   dal   comma 1  vengono
 stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di
 concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
 trattenuto   dal  concessionario  all'atto  del  versamento
 all'ente impositore delle somme riscosse.
 5. Abrogato
 5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
 entrate   non   erariali   l'aggio  del  concessionario  e'
 stabilito,  con  il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
 dei  costi  di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
 caso,  in  misura  inferiore a quella prevista per le altre
 forme di riscossione mediante ruolo.
 6.  Al  concessionario  spetta  il rimborso delle spese
 relative  alle  procedure  esecutive,  sulla  base  di  una
 tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,
 con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
 erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
 a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato
 per   effetto   di   provvedimenti   di  sgravio  o  se  il
 concessionario    ha    trasmesso   la   comunicazione   di
 inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
 b) del debitore, negli altri casi.
 7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i compensi,
 corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono
 ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il
 delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
 7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
 dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
 dovute  le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
 un   compenso   per   l'attivita'  di  esecuzione  di  tale
 provvedimento;  la  misura e le modalita' di erogazione del
 compenso   sono  stabilite  con  il  decreto  previsto  dal
 comma 6.  Sulle  somme riscosse e riconosciute indebite non
 spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
 sono  a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale
 importo  puo'  essere  aggiornato con decreto del Ministero
 delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
 a  carico  dell'ente  creditore  le  spese vive di notifica
 della stessa cartella di pagamento.».
 «Art.  20  (Procedura di discarico per inesigibilita' e
 reiscrizione nei ruoli). - Commi 1-3 (Omissis).
 3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario
 e'  tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
 dalla   notifica  del  relativo  provvedimento,  la  somma,
 maggiorata  degli  interessi  legali decorrenti dal termine
 ultimo  previsto per la notifica della cartella, pari ad un
 quarto  dell'importo  iscritto  a  ruolo, ed alla totalita'
 delle  spese  di  cui  all'art.  17,  commi 6  e  7-ter, se
 rimborsate dall'ente creditore.
 Commi 4-6 (Omissis.)».
 «Art.  41  (Rappresentanza  dei concessionari). - 1. Il
 legale  rappresentante del concessionario puo' delegare uno
 o piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli
 atti  inerenti  il  servizio  di  riscossione,  dinanzi  al
 giudice dell'esecuzione.
 2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato
 dai  dipendenti  delegati ai sensi del comma 1, che possono
 stare  in  giudizio  personalmente,  salvo  che  non  debba
 procedersi  all'istruzione  della  causa,  nei procedimenti
 relativi:
 a) alla  dichiarazione  tardiva  di  credito  di  cui
 all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 b) al  ricorso  di  cui  all'art.  499  del codice di
 procedura civile;
 c) alla citazione di cui all'art. 543, secondo comma,
 n. 4, del codice di procedura civile.».
 Riferimenti normativi al comma 10:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  156  del  decreto
 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
 ambientale, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  156 (Riscossione della tariffa). - 1. La tariffa
 e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio idrico integrato.
 Qualora  il  servizio idrico sia gestito separatamente, per
 effetto   di  particolari  convenzioni  e  concessioni,  la
 relativa  tariffa  e'  riscossa dal gestore del servizio di
 acquedotto,  il  quale provvede al successivo riparto tra i
 diversi  gestori  interessati  entro  trenta  giorni  dalla
 riscossione.
 2.  Con  apposita  convenzione, sottoposta al controllo
 della  regione,  sono  definiti  i  rapporti  tra i diversi
 gestori per il riparto delle spese di riscossione.
 3.  La riscossione volontaria della tariffa puo' essere
 effettuata  con le modalita' di cui al capo III del decreto
 legislativo  9 luglio  1997, n. 241, previa convenzione con
 l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia
 coattiva,  della  tariffa  puo' altresi' essere affidata ai
 soggetti   iscritti  all'albo  previsto  dall'art.  53  del
 decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di
 procedimento ad evidenza pubblica.».
 Riferimenti normativi al comma 11:
 - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 17  del decreto
 legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della
 disciplina   della  riscossione  mediante  ruolo,  a  norma
 dell'art.  1  della  legge 28 settembre 1998, n. 337, cosi'
 come,  rispettivamente,  modificati e aggiunti dal presente
 provvedimento:
 «Art.   17  (Entrate  riscosse  mediate  ruolo).  -  1.
 (Omissis).
 2.  Puo'  essere  effettuata mediante ruolo affidato ai
 concessionari  la  riscossione coattiva delle entrate delle
 regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
 altri  enti  locali,  nonche'  quella  della tariffa di cui
 all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 3 - 3-ter (Omissis).».
 Riferimenti normativi ai commi 16 e 17:
 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
 legislativo   9 luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
 semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
 di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
 aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
 gestione delle dichiarazioni:
 «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche.».
 Riferimenti normativi al comma 18:
 - Si  riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 4
 luglio  2006,  n. 233, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.   36   (Recupero   di  base  imponibile).  -  1-6
 (Omissis).
 7.  Ai  fini  del  calcolo  delle quote di ammortamento
 deducibili  il costo complessivo dei fabbricati strumentali
 e'  assunto  al  netto  del costo delle aree occupate dalla
 costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il
 costo   da   attribuire   alle   predette   aree,  ove  non
 autonomamente  acquistate in precedenza, e' quantificato in
 misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in
 bilancio  nell'anno  di acquisto e quello corrispondente al
 20  per  cento  e,  per i fabbricati industriali, al 30 per
 cento   del   costo   complessivo  stesso.  Per  fabbricati
 industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
 trasformazione di beni.
 7-bis.  Le  disposizioni  del comma 7 si applicano, con
 riguardo   alla   quota   capitale  dei  canoni,  anche  ai
 fabbricati  strumentali  in  locazione  finanziaria. Per la
 determinazione  dell'acconto  dovuto  ai sensi del comma 34
 non   si   tiene   conto  della  disposizione  del  periodo
 precedente.
 8. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio
 2000,  n.  212,  recante disposizioni in materia di statuto
 dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti
 commi 7  e  7-bis  si  applicano  a  decorrere  dal periodo
 d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
 presente  decreto  anche  per  le quote di ammortamento e i
 canoni  di  leasing  relativi  ai  fabbricati  acquistati o
 acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal
 caso,  ai  fini  della  individuazione  del  maggior valore
 indicato  al  comma 7, si tiene conto del valore delle aree
 esposto  nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata
 in   vigore   della  presente  disposizione  e  del  valore
 risultante  applicando  le percentuali di cui al comma 7 al
 costo  complessivo  del fabbricato, risultante dal medesimo
 bilancio,   assunto   al  netto  dei  costi  incrementativi
 capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun
 fabbricato  il  residuo  valore ammortizzabile e' pari alla
 quota  di costo riferibile allo stesso al netto delle quote
 di  ammortamento  dedotte  nei periodi d'imposta precedenti
 calcolate sul costo complessivo.
 9. All'art. 115, comma 3, del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
 il  seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative
 agli  esercizi  anteriori  all'inizio  della tassazione per
 trasparenza  non possono essere utilizzate per compensare i
 redditi imputati dalle societa' partecipate.
 10.  All'art.  116,  comma 2, del citato testo unico di
 cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: "del terzo"
 sono inserite le seguenti: "e del quarto".
 11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9  e 10 hanno
 effetto   con   riferimento   ai   redditi  delle  societa'
 partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta che iniziano
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto.  Per i redditi delle societa' partecipate relativi
 a  periodi  di  imposta precedenti alla predetta data resta
 ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art.
 37-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre 1973, n. 600.
 12.  All'art.  84  del  testo  unico  delle imposte sui
 redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) al comma 2:
 1)  dopo  le  parole  "primi tre periodi d'imposta"
 sono inserite le seguenti "dalla data di costituzione";
 2)  in  fine,  sono aggiunte le seguenti parole: "a
 condizione  che  si  riferiscano  ad  una  nuova  attivita'
 produttiva";
 b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
 13.  Le  disposizioni  della lettera a) del comma 12 si
 applicano  alle  perdite  relative  ai  primi  tre  periodi
 d'imposta  formatesi  a  decorrere dal periodo d'imposta in
 corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 Per  le  perdite  relative  ai  primi tre periodi d'imposta
 formatesi  in  periodi  anteriori  alla predetta data resta
 ferma  l'applicazione  dell'art.  37-bis  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 14 - 30 (Omissis).
 31 - (Abrogato).
 32 - 34-bis (Omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 19:
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 del decreto
 legislativo  21 novembre  1997,  n.  461,  recante riordino
 della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
 redditi  diversi,  a  norma  dell'art.  3, comma 160, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  2  (Modifiche  all'art. 42 del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. (Omissis).
 2. (Omissis).
 3.  Nel  caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e
 g-ter)  del  comma 1  dell'art.  41  del  testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
 dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, al mutuatario e
 al  cessionario  a  pronti  si  applica  il regime previsto
 dall'art.  89,  comma 2,  del testo unico delle imposte sui
 redditi  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre  1986,  n. 917, soltanto se tale regime sarebbe
 stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti.».
 Riferimenti normativi al comma 21:
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1, comma 496,
 della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria 2006), cosi' come modificato dal
 presente provvedimento.
 «Art.  496  -  In  caso di cessioni a titolo oneroso di
 beni  immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque
 anni,   e   di   terreni   suscettibili   di  utilizzazione
 edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
 momento  della  cessione,  all'atto  della  cessione  e  su
 richiesta  della parte venditrice resa al notaio, in deroga
 alla  disciplina  di  cui all'art. 67, comma 1, lettera b),
 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  e  successive  modificazioni,  sulle  plusvalenze
 realizzate  si  applica un'imposta, sostituiva dell'imposta
 sul  reddito,  del 20 per cento. A seguito della richiesta,
 il  notaio  provvede anche all'applicazione e al versamento
 dell'imposta   sostitutiva  della  plusvalenza  di  cui  al
 precedente  periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il
 notaio  comunica  altresi' all'Agenzia delle entrate i dati
 relativi  alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le
 modalita'  stabilite  con provvedimento del direttore della
 predetta Agenzia».
 Riferimenti normativi ai commi 24, 25, 26 e 29:
 - Si  riporta il testo degli articoli 3, comma 1, e 188
 vigenti  alla  data  del  3 luglio  2006 e il testo vigente
 dell'articolo 51, comma 2-bis, decreto del Presidente della
 Repubblica  del  22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi,  cosi' come introdotto
 dalla presente legge:
 «Art.  3  (Base  imponibile). - 1. L'imposta si applica
 sul   reddito  complessivo  del  soggetto,  formato  per  i
 residenti  da  tutti  i  redditi  posseduti  e  per  i  non
 residenti  soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
 Stato,  al  netto degli oneri deducibili indicati nell'art.
 10,  nonche'  delle  deduzioni  effettivamente spettanti ai
 sensi degli articoli 11 e 12.»
 «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
 dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
 costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
 qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
 sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
 rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
 d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
 dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
 del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
 riferiscono.
 2. Non concorrono a formare il reddito:
 a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
 dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
 disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
 versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
 casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
 conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
 regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
 complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
 lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
 successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
 3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
 dal  1° gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
 dalla   differenza  tra  lire  6.500.000  e  l'importo  dei
 contributi  versati,  entro  i valori fissati dalla lettera
 e-ter)  del  comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
 Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
 dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502, e successive modificazioni;
 b) le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di
 festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
 dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
 500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
 occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
 dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
 dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
 ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
 danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
 ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
 1992, n. 172;
 c) le  somministrazioni  di vitto da parte del datore
 di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
 dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
 all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
 prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
 addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
 carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
 dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
 d) le  prestazioni di servizi di trasporto collettivo
 alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
 affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
 pubblici;
 e) i  compensi  reversibili  di  cui  alle lettere b)
 ed f) del comma 1 dell'art. 50;
 f) l'utilizzazione  delle  opere e dei servizi di cui
 al  comma 1  dell'art.  100  da  parte dei dipendenti e dei
 soggetti indicati nell'art. 12;
 f-bis)  le  somme  erogate  dal datore di lavoro alla
 generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
 frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
 dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
 studio a favore dei medesimi familiari;
 g) il  valore  delle  azioni offerte alla generalita'
 dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
 complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
 condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
 emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
 che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
 qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
 l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
 momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
 periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
 g-bis)  la  differenza  tra il valore delle azioni al
 momento  dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto dal
 dipendente,  a  condizione  che  il  predetto ammontare sia
 almeno  pari  al  valore  delle  azioni  stesse  alla  data
 dell'offerta;  se  le  partecipazioni, i titoli o i diritti
 posseduti  dal  dipendente rappresentano una percentuale di
 diritti  di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
 partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 10
 per  cento,  la  predetta  differenza concorre in ogni caso
 interamente a formare il reddito;
 h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
 all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
 erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
 contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
 fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
 comma 1,  lettera b).  Gli  importi delle predette somme ed
 erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
 i) le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle
 case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
 riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
 dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
 percepito nel periodo d'imposta;
 i-bis)    le    quote   di   retribuzione   derivanti
 dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
 rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
 generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
 della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
 scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
 aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
 normativa.
 2-bis.  Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
 del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
 dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
 rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
 direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
 impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
 stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
 cui  alla  lettera  g-bis) del comma 2 si rende applicabile
 esclusivamente  quando ricorrano congiuntamente le seguenti
 condizioni:
 a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
 scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
 b) che,  al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
 la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
 c) che  il  beneficiario mantenga per almeno i cinque
 anni  successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
 nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
 tra  il  valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
 l'ammontare   corrisposto  dal  dipendente.  Qualora  detti
 titoli  oggetto  di  investimento  siano  ceduti  o dati in
 garanzia  prima  che siano trascorsi cinque anni dalla loro
 assegnazione,  l'importo  che  non ha concorso a formare il
 reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
 e'  assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui
 avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
 3 - 9 (Omissis).».
 «Art.   188   (Campione   d'Italia).   -   1.  Ai  fini
 dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, i redditi
 delle  persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
 comune  di  Campione  d'Italia prodotti in franchi svizzeri
 nel   territorio   dello   stesso  comune  per  un  importo
 complessivo  non superiore a 200.000 franchi sono computati
 in  euro,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 9, sulla
 base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre
 anni   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze,  tenuto conto anche della variazione dei prezzi al
 consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
 2.  I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
 loro debito d'imposta in euro.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si  considerano
 iscritte  nei  registri  anagrafici  del comune di Campione
 d'Italia  anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
 nel  medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
 Campione   d'Italia,   sono   iscritte  all'anagrafe  degli
 italiani  residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
 residenti    nel   Canton   Ticino   della   Confederazione
 elvetica.».
 Riferimenti normativi al comma 30:
 - Si riporta il comma 34 dell'art. 37 del decreto-legge
 n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
 n. 248 del 2006, come modificato dalla presente legge:
 «Art.   37   (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
 semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
 1-33 (Omissis).
 34.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
 entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per
 la  trasmissione  telematica delle informazioni, nel quadro
 delle  regole  tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e
 71  del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di cui al
 decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, comprese quelle
 previste  dall'art.  24  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, i cui obblighi sono
 sostituiti   dalla   trasmissione   telematica  di  cui  al
 comma 33.  Restano  fermi  gli  obblighi  di certificazione
 fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge
 30 dicembre  1991,  n.  413,  e  dal  regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
 n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del
 cliente,  fatta  eccezione per i soggetti indicati all'art.
 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311.».
 Riferimenti normativi al comma 32:
 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 3  del
 decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  recante
 l'istituzione   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
 produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
 delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
 addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
 della  disciplina dei tributi locali, cosi' come modificati
 dalla presente legge:
 «Art.  3  (Soggetti  passivi).  -  1.  Soggetti passivi
 dell'imposta  sono  coloro  che esercitano una o piu' delle
 attivita'   di  cui  all'art.  2.  Pertanto  sono  soggetti
 all'imposta:
 a) le  societa'  e  gli  enti  di  cui  all'art.  87,
 comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
 redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 b) le  societa'  in  nome collettivo e in accomandita
 semplice  e  quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5,
 comma 3,  del  predetto  testo  unico,  nonche'  le persone
 fisiche  esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 51
 del medesimo testo unico;
 c) le  persone fisiche, le societa' semplici e quelle
 ad  esse  equiparate  a  norma  dell'art.  5,  comma 3, del
 predetto  testo  unico  esercenti arti e professioni di cui
 all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;
 d) i  produttori agricoli titolari di reddito agrario
 di cui all'art. 32 del predetto testo unico, esclusi quelli
 con  volume  d'affari  annuo  non superiore a 7.000 euro, i
 quali  si  avvalgono  del  regime  previsto  dall'art.  34,
 comma 6,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
 sempreche'  non  abbiano rinunciato all'esonero a norma del
 quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo  34;
 e) gli  enti  privati  di  cui  all'art. 87, comma 1,
 lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
 le  societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso
 comma;
 e-bis)  le  Amministrazioni pubbliche di cui all'art.
 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
 nonche'  le  amministrazioni della Camera dei Deputati, del
 Senato,  della Corte costituzionale, della Presidenza della
 Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto
 speciale.
 2. (Omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 33:
 - Il  regolamento  (CE)  n.  1782/03  del Consiglio del
 29 settembre  2003  stabilisce  norme  comuni  relative  ai
 regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
 agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
 favore degli agricoltori.
 - Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del
 21 aprile   2004   reca  modalita'  di  applicazione  della
 condizionalita',  della modulazione e del sistema integrato
 di  gestione  e  di controllo di cui al regolamento (CE) n.
 1782/2003 del Consiglio.
 - Il   regolamento   del  Ministro  delle  finanze  del
 19 aprile  1994, n. 701, reca norme per l'automazione delle
 procedure  di aggiornamento degli archivi catastali e delle
 conservatorie dei registri immobiliari.
 Riferimenti normativi al comma 34:
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle
 sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
 dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
 dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
 «Art.  3  (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi
 fondiari).  -  1.  In  caso di omessa denuncia, nel termine
 previsto  per  legge,  delle  situazioni  che danno luogo a
 variazioni  in aumento del reddito dominicale e del reddito
 agrario  dei terreni, si applica la sanzione amministrativa
 da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».
 Riferimenti normativi al comma 36:
 - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 20, 28 e
 31  del  regio  decreto  legge del 13 aprile 1939, n. 652 e
 convertito  in legge, con modificazioni con legge 11 agosto
 1939, n. 1249, recante accertamento generale dei fabbricati
 urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del
 nuovo catasto edilizio urbano:
 «Art.  20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3
 sono  obbligati  a  denunciare,  nei  modi e nei termini da
 stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
 possesso   dei   rispettivi  immobili,  le  quali  comunque
 implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
 Nei  casi  di mutazioni che implichino variazioni nella
 consistenza  delle  singole unita' immobiliari, la relativa
 dichiarazione  deve  essere  corredata  da  una planimetria
 delle   unita'   variate,   redatta   su   modello  fornito
 dall'Amministrazione  dello  Stato,  in  conformita'  delle
 norme di cui all'art. 7.»
 «Art.  28.  -  I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
 costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
 a  norma  dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
 tecnico  erariale  entro  trenta  giorni dal momento in cui
 sono  divenuti  abitabili  o  servibili  all'uso  cui  sono
 destinati,     ancorche'    esenti,    temporaneamente    o
 permanentemente,  dai  tributi immobiliari, ovvero soggetti
 ad imposta mobiliare.
 Debbono  del  pari  essere  dichiarati, entro lo stesso
 termine,  i  fabbricati  che  passano dalla categoria degli
 esenti a quella dei soggetti all'imposta.
 La  dichiarazione  deve  essere  compilata per ciascuna
 unita'    immobiliare    su    apposita    scheda   fornita
 dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
 una  planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
 Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
 7.
 I  Comuni  sono  obbligati  a  dare notizia agli Uffici
 tecnici  erariali  competenti per territorio, delle licenze
 di  costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
 17 agosto 1942, n. 1150».
 «Art.  31.  -  Per  le  operazioni  di  formazione e di
 conservazione   del   nuovo   catasto   edilizio  urbano  i
 funzionari  degli  uffici tecnici erariali, ed i componenti
 le  commissioni  censuarie, espressamente delegati e muniti
 di  speciale  tessera  di  riconoscimento, hanno diritto di
 accedere  alle  proprieta' private dietro preavviso scritto
 di almeno sette giorni.
 Chiunque  fa  opposizione  e'  punito  con  la sanzione
 amministrativa  da lire 20.000 a lire 200.000 a meno che il
 fatto  costituisca  reato piu' grave. Con la stessa pena e'
 punito  colui  che  non  adempie  gli  obblighi di cui agli
 articoli 3, 7, 20 e 28.».
 Riferimenti normativi al comma 37:
 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 9, comma 3,
 lettera a),  del  decreto-legge  30 dicembre  1993, n. 557,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
 1994,  n.  133,  recante ulteriori interventi correttivi di
 finanza  pubblica  per  l'anno  1994. cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1 e
 2 (Omissis).
 3.  Ai  fini  del  riconoscimento della ruralita' degli
 immobili  agli  effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
 fabbricati   destinati   ad   edilizia   abitativa   devono
 soddisfare le seguenti condizioni:
 a) il  fabbricato  deve essere posseduto dal soggetto
 titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale
 sul  terreno,  ovvero dall'affittuario del terreno stesso o
 dal  soggetto  che  ad  altro titolo conduce il terreno cui
 l'immobile  e' asservito sempreche' tali soggetti rivestano
 la   qualifica   di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel
 registro  delle  imprese  di  cui  all'art.  8  della legge
 29 dicembre  1993, n. 580 o dai familiari conviventi a loro
 carico  risultanti  dalle  certificazioni  anagrafiche o da
 soggetti  titolari di trattamenti pensionistici corrisposti
 a   seguito   di  attivita'  svolta  in  agricoltura  o  da
 coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
 dai  soggetti  di  cui  alla  lettera a),  sulla base di un
 titolo  idoneo,  ovvero da dipendenti esercitanti attivita'
 agricole  nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a tempo
 determinato  per  un  numero  annuo  di giornate lavorative
 superiore  a cento, assunti nel rispetto della normativa in
 materia   di  collocamento  ovvero  dalle  persone  addette
 all'attivita' di alpeggio in zone di montagna;
 c) il  terreno  cui  il  fabbricato e' asservito deve
 avere  superficie  non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
 essere  censito  al  catasto  terreni  con  attribuzione di
 reddito   agrario.  Qualora  sul  terreno  siano  praticate
 colture  specializzate  in serra o la funghicoltura o altra
 coltura  intensiva,  ovvero il terreno e' ubicato in comune
 considerato  montano  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della
 legge  31 gennaio  1994,  n.  97,  il suddetto limite viene
 ridotto a 3.000 metri quadrati;
 d) il   volume   di  affari  derivante  da  attivita'
 agricole  del  soggetto che conduce il fondo deve risultare
 superiore   alla   meta'   del   suo  reddito  complessivo,
 determinato  senza  far  confluire  in  esso  i trattamenti
 pensionistici  corrisposti a seguito di attivita' svolta in
 agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
 montano  ai  sensi  della  citata  legge n. 97 del 1994, il
 volume  di  affari  derivante  da  attivita'  agricole  del
 soggetto  che  conduce il fondo deve risultare superiore ad
 un  quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo
 la  disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari
 dei  soggetti  che  non presentano la dichiarazione ai fini
 dell'IVA  si  presume  pari  al limite massimo previsto per
 l'esonero  dall'art.  34  del  decreto del Presidente della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 e) i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  che  hanno  le
 caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
 appartenenti   alle   categorie   A/1  ed  A/8,  ovvero  le
 caratteristiche  di lusso previste dal decreto del Ministro
 dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
 dell'art.  13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
 comunque essere riconosciuti rurali.
 3-bis - 14 (Omissis)».
 Riferimenti normativi al comma 41:
 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 336 e
 338,  della legge 30 dicembre 311, recante disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2005).
 «336.  I  comuni, constatata la presenza di immobili di
 proprieta'  privata  non  dichiarati  in  catasto ovvero la
 sussistenza  di situazioni di fatto non piu' coerenti con i
 classamenti  catastali per intervenute variazioni edilizie,
 richiedono  ai  titolari  di  diritti  reali  sulle  unita'
 immobiliari   interessate   la  presentazione  di  atti  di
 aggiornamento  redatti  ai  sensi del regolamento di cui al
 decreto  ministeriale  19 aprile  1994, n. 701 del Ministro
 delle   finanze.  La  richiesta,  contenente  gli  elementi
 constatati,  tra  i  quali,  qualora accertata, la data cui
 riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
 e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli
 estremi   di   notificazione,   agli   uffici   provinciali
 dell'Agenzia  del territorio. Se i soggetti interessati non
 ottemperano  alla  richiesta  entro  novanta  giorni  dalla
 notificazione,  gli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del
 territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato,
 alla  iscrizione  in  catasto dell'immobile non accatastato
 ovvero   alla   verifica   del   classamento  delle  unita'
 immobiliari   segnalate,   notificando  le  risultanze  del
 classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni
 previste   per   le   violazioni  dell'art.  28  del  regio
 decreto-legge  13 aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  11 agosto  1939,  n.  1249, e
 successive modificazioni.»
 «338.  Gli  importi  minimo  e  massimo  della sanzione
 amministrativa  prevista per l'inadempimento degli obblighi
 di  cui all'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
 n.   652,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 11 agosto  1939,  n.  1249, dall'art. 31 del medesimo regio
 decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'art.
 8,  comma 1,  del  decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 novembre
 1989,  n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli
 obblighi   previsti  dagli  articoli 20  e  28  del  citato
 decreto-legge   13 aprile   1939,   n.  652,  sono  elevati
 rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.».
 Riferimenti normativi al comma 45:
 - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 52, comma 5,
 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
 registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 26 aprile 1986, n. 131.
 «Art.  52  (Rettifica del valore degli immobili e delle
 aziende). 1 - 3 (Omissis).
 4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il valore o il
 corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
 attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non
 inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
 dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a
 ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
 con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,
 ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
 diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
 in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
 norma  degli  articoli 47  e 48. Ai fini della disposizione
 del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
 per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti
 pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
 gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
 giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
 previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
 scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
 registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
 comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
 strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
 edificatoria.
 5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
 essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
 valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
 effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture
 private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
 emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di
 pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
 non  autenticate  presentate  per  la registrazione da tale
 data.
 5-bis (Omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 55:
 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 2 del testo
 unico  delle  leggi  sulle tasse automobilistiche di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
 39, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse di cui
 al precedente articolo sono commisurate:
 a) omissis;
 b) omissis;
 c) omissis;
 d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso
 massimo  complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per
 gli   autoveicoli   di  peso  complessivo  a  pieno  carico
 |  |  |  | inferiore a 12 tonnellate ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati  o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o
 piu' posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i
 quali  la  tassazione continua ad essere effettuata in base
 alla potenza effettiva dei motori.
 (Omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 56:
 - Il  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 reca
 il  testo  unico delle disposizioni legislative concernenti
 le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
 sanzioni penali e amministrative.
 Riferimenti normativi al comma 58:
 - Si riporta il testo vigente dell'art. 5, commi 1 e 2,
 del  decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con
 modificazioni  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante
 disposizioni  urgenti  in  tema  di  accise, di gasolio per
 autotrazione,  di  smaltimento  di  oli  usati, di giochi e
 scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA,  sulla pubblicita'
 effettuata  con  veicoli,  sulle contabilita' speciali, sui
 generi  di  monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
 sulla  giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
 nazionale  della riscossione dei tributi e su contributi ad
 enti ed associazioni.
 «Art.  5  (Agevolazione  sul  gasolio  per autotrazione
 impiegato  dagli  autotrasportatori).  - 1. A decorrere dal
 1° gennaio  2002  e  fino  al  30 giugno  2002,  l'aliquota
 prevista  nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
 legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
 consumi,  e  relative  sanzioni penali e amministrative, di
 cui  al  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, e
 successive  modificazioni,  per il gasolio per autotrazione
 utilizzato  dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
 con  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 3,5
 tonnellate   e'   ridotta   della  misura  determinata  con
 riferimento al 31 dicembre 2001.
 2.   La  riduzione  prevista  al  comma 1  si  applica,
 altresi', ai seguenti soggetti:
 a) agli  enti  pubblici  ed  alle  imprese  pubbliche
 locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
 legislativo  19 novembre  1997,  n.  422,  e relative leggi
 regionali di attuazione;
 b) alle  imprese  esercenti autoservizi di competenza
 statale,  regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
 del  16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
 decreto legislativo n. 422 del 1997;
 c) agli   enti  pubblici  e  alle  imprese  esercenti
 trasporti  a  fune  in  servizio  pubblico per trasporto di
 persone.
 3 - 5 (Omissis).».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 giugno
 2000,  n.  277, reca disciplina dell'agevolazione fiscale a
 favore  degli  esercenti le attivita' di trasporto merci, a
 norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 10,  del
 decreto-legge  21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 22 aprile 2005, n. 58, recante
 interventi  urgenti  per  la  tutela dell'ambiente e per la
 viabilita' e per la sicurezza pubblica:
 «Art. 1. - 1 - 9. (Omissis).
 10.  Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
 decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2002,  n. 16, il
 maggior  onere  conseguente  alle  disposizioni  di  cui al
 comma 9,  relative  all'incremento  dell'accisa sul gasolio
 usato  come  carburante,  e'  rimborsato, anche mediante la
 compensazione  di  cui  all'art. 17 del decreto legislativo
 9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  a
 seguito  della  presentazione  di apposita dichiarazione ai
 competenti  uffici  dell'Agenzia  delle  dogane, secondo le
 modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal  regolamento
 recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
 esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci,  di  cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
 277.   Tali   effetti   rilevano  altresi'  ai  fini  delle
 disposizioni  di  cui  al  titolo I del decreto legislativo
 15 dicembre  1997,  n.  446. A tale fine, e' autorizzata la
 spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
 11. (Omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 59:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 25 settembre  1997,  n. 324, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  25  novemb re 1997, n. 403, recante ulteriori
 interventi in materia di incentivi per la rottamazione.
 «Art.  1  (Incentivi  per  la  rottamazione).  -  1. Il
 contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'art. 29 del
 decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1997,  n. 30, e'
 riconosciuto,  fino  a  lire  unmilionecinquecentomila, per
 quelli  effettuati  tra  il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio
 1998.  Tale  contributo,  ferme  restando  le  disposizioni
 previste  dal  predetto  art.  29, commi 2, 3, 4 e 5, viene
 corrisposto  ai  soggetti  indicati al comma 2, lettera b),
 del  medesimo  articolo  purche'  risultino intestatari del
 veicolo  da  rottamare  da data anteriore al 31 marzo 1997.
 Per  gli  acquisti di veicoli effettuati tra il 1° febbraio
 1998   e  il  31 luglio  1998  il  predetto  contributo  e'
 commisurato al consumo di carburante, certificato per cento
 chilometri, nei limiti che seguono:
 a) fino  a lire un milione per consumi compresi tra 7
 e 9 litri;
 b) fino  a  lire  unmilioneduecentocinquantamila  per
 consumi inferiori a 7 litri.
 2.  A  decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per
 gli acquisti di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n.
 669  del  1996  e'  riconosciuto,  per  gli autoveicoli con
 trazione   elettrica,  fino  all'importo  massimo  di  lire
 3.500.000.  Nei  limiti  di  importo  di lire 30 miliardi a
 valere  sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3,
 il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
 dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',
 criteri,  modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a
 partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a
 metano  o  a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto
 dovra'     determinare     altresi'     agevolazioni    per
 l'installazione  di  impianti di alimentazione a metano o a
 GPL  effettuata  entro  i  tre anni successivi alla data di
 immatricolazione   dell'autoveicolo   purche'  quest'ultima
 abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
 2-bis - 3 (Omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 60:
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 della legge
 23 dicembre  2003,  n.  350  recante  disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2004).
 «Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  -
 (Omissis).
 22.  Nelle  more del completamento dei lavori dell'Alta
 Commissione  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
 legge  27 dicembre  2002,  n.  289, nelle regioni che hanno
 emanato   disposizioni   legislative   in   tema  di  tassa
 automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
 esse   attribuiti   in  materia  dalla  normativa  statale,
 l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
 entrata  in  vigore di tali disposizioni legislative e fino
 al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla
 base   di  quanto  stabilito  dalle  medesime  disposizioni
 nonche',  relativamente  ai  profili  non interessati dalle
 predette  disposizioni,  sulla base delle norme statali che
 disciplinano il tributo.
 23.   Entro   il  periodo  di  imposta  decorrente  dal
 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a
 rendere  i  loro  ordinamenti  legislativi in tema di tassa
 automobilistica  conformi alla normativa statale vigente in
 materia.
 (Omissis).».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
 27 dicembre   1997,   n.   449,   recante   misure  per  la
 stabilizzazione della finanza pubblica:
 «Art.   17   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
 veicoli). - 1. - 4. (Omissis).
 5.  L'importo della tassa automobilistica e' ridotto ad
 un  quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti
 al trasporto promiscuo di persone e cose:
 a) omologati   per   la  circolazione  esclusivamente
 mediante  l'alimentazione  del  motore  con gas di petrolio
 liquefatto  o  con  gas  metano  se  dotati  di dispositivi
 tecnici  conformi  alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio,
 del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla
 direttiva  91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e
 successive modificazioni;
 b) autoveicoli  azionati  con  motore elettrico per i
 periodi  successivi  al  quinquennio  di esenzione previsto
 dall'art.  20  del  testo  unico  approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
 6 e ss. (Omissis).».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del regolamento di
 cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998,
 n.  462,  recante  modalita'  e  termini di pagamento delle
 tasse  automobilistiche,  ai sensi dell'art. 18 della legge
 21 maggio 1955, n. 463.
 «Art. 2 (Autoveicoli immatricolati per la prima volta).
 -  1.  Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima
 volta,  le  tasse  sono  dovute a decorrere dal mese in cui
 avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o
 nel  mese  successivo  a  quello d'immatricolazione qualora
 questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
 2.  Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'art. 1,
 le  tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto
 mesi  e  fino  alla  scadenza  di aprile, agosto o dicembre
 immediatamente  successiva  agli  otto  mesi  predetti; per
 quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a
 sei   mesi   e   fino  alla  scadenza  di gennaio  o luglio
 immediatamente  successiva  ai sei mesi predetti; per tutti
 gli  altri  veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi
 fissi  per  essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso
 il pagamento per un solo mese.
 3.  Per  i  veicoli  immatricolati  per  la prima volta
 soggetti  a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno
 di  immatricolazione e' versato in unica soluzione nel mese
 in  cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa
 abbia  luogo  negli  ultimi dieci giorni del mese, la tassa
 fissa annua puo' essere corrisposta nel mese successivo».
 Riferimenti normativi al comma 61:
 - La  direttiva  94/12/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 23 marzo 1994 reca misure da adottare contro
 l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore
 e recante modifica della direttiva 70/220/CEE.
 Riferimenti normativi al comma 65:
 - Si   riporta  il  testo  della  tabella  delle  tasse
 ipotecarie  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti  le  imposte  ipotecaria  e catastale di cui al
 decreto  legislativo  31 ottobre  1990,  n. 347, cosi' come
 modificata dal presente provvedimento.
 Tabella delle tasse ipotecarie
 
 ===================================================================== N. ord|      Operazioni      |Tariffa in euro|         Note =====================================================================
 |Esecuzione di         |               |
 1   |formalita'            |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |Compresa la
 |                      |               |certificazione di
 |                      |               |eseguita formalita' da
 |per ogni nota di      |               |apporre in calce al
 |trascrizione,         |               |duplo della nota da
 |iscrizione o domanda  |               |restituire al
 1.1  |di annotazione        |     35,00     |richiedente. ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni formalita'   |               |
 |con efficacia anche di|               |
 |voltura, oltre quanto |               |
 |previsto nel punto    |               |
 1.2  |precedente            |     55,00     | ---------------------------------------------------------------------
 |Ispezione nell'ambito |               |
 |di ogni singola       |               |
 |circoscrizione del    |               |
 |servizio di           |               |
 |pubblicita'           |               |
 |immobiliare ovvero    |               |
 |sezione staccata degli|               |
 |uffici provinciali    |               |
 |dell'Agenzia del      |               |
 2   |territorio            |               | ---------------------------------------------------------------------
 |ispezione nominativa, |               |
 |per immobile o        |               |
 |congiunta per         |               |
 |nominativo e per      |               |
 2.1  |immobile              |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |L'importo e'
 |                      |               |comprensivo di 10
 |                      |               |formalita', o frazione
 |                      |               |di 10, contenute
 |                      |               |nell'elenco sintetico,
 |                      |               |incluse eventuali
 |                      |               |formalita' validate del
 |                      |               |periodo anteriore
 |                      |               |all'automazione degli
 |                      |               |uffici; l'indicazione
 |                      |               |della presenza di
 |                      |               |annotazione non si
 |                      |               |considera formalita'.
 |                      |               |L'importo e' dovuto
 |ricerca su base       |               |all'atto della
 |informativa: per ogni |               |richiesta, salvo
 |nominativo richiesto, |               |specifica disciplina
 |ovvero per ciascuna   |               |delle ipotesi per le
 |unita' immobiliare    |               |quali viene corrisposto
 |richiesta, ovvero per |               |al momento
 |ciascuna richiesta    |               |dell'erogazione del 2.1.1 |congiunta             |     6,00      |servizio. ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni gruppo       |               |
 |decreto-legge 5       |               |
 |formalita', o frazione|               |L'importo e' dovuto per
 |di 5, contenuto       |               |le formalita' contenute
 |nell'elenco sintetico,|               |nell'elenco sintetico
 |incluse eventuali     |               |eccedenti le prime 10.
 |formalita' validate   |               |L'indicazione della
 |del periodo anteriore |               |presenza di annotazione
 |all'automazione degli |               |non si considera 2.1.2 |uffici.               |     3,00      |formalita'. ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |L'importo e' dovuto
 |                      |               |all'atto della
 |                      |               |richiesta. Per registri
 |                      |               |cartacei si intendono
 |                      |               |repertori, tavole,
 |                      |               |rubriche e schedari.
 |                      |               |Non e' consentita al
 |ricerca nei registri  |               |pubblico l'ispezione
 |cartacei: per ogni    |               |diretta di tavole, 2.1.3 |nominativo richiesto  |     3,00      |rubriche e schedari. ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |E' consentito l'accesso
 |                      |               |diretto alla nota o al
 |                      |               |titolo solo se,
 |                      |               |unitamente
 |                      |               |all'identificativo
 |                      |               |della formalita' o del
 |                      |               |titolo, viene indicato
 |                      |               |il nominativo di uno
 |                      |               |dei soggetti ovvero
 |                      |               |l'identificativo
 |                      |               |catastale di uno degli
 |per ogni nota o titolo|               |immobili presenti sulla 2.1.4 |stampati              |     4,00      |formalita'. ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |Per le note cartacee
 |                      |               |relative al periodo
 |                      |               |automatizzato e per
 |                      |               |quelle validate del
 |                      |               |periodo anteriore
 |                      |               |all'automazione degli
 |                      |               |uffici, l'importo e'
 |per ogni nota o titolo|               |dovuto in misura 2.1.5 |visionati             |     4,00      |doppia. ---------------------------------------------------------------------
 |Ricerca di un soggetto|               |
 3   |in ambito nazionale   |               | ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni nominativo   |               |Il servizio sara'
 |richiesto in ambito   |               |fornito
 3.1  |nazionale             |     20,00     |progressivamente. ---------------------------------------------------------------------
 |Ricerca continuativa  |               |
 4   |per via telematica    |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |L'importo e' dovuto
 |                      |               |anticipatamente. Il
 |                      |               |servizio sara' fornito
 |                      |               |progressivamente su
 |                      |               |base convenzionale ai
 |per ogni nominativo e |               |soli soggetti
 |per ogni giorno,      |               |autorizzati alla
 |nell'ambito di una    |               |riutilizzazione
 |singola circoscrizione|               |commerciale. La tariffa
 |ovvero sezione        |               |e' raddoppiata per
 |staccata degli uffici |               |richieste relative a
 |provinciali           |               |piu' di una
 |dell'Agenzia del      |               |circoscrizione o
 4.1  |territorio            |     0,01      |sezione staccata. ---------------------------------------------------------------------
 |contabilizzazione dei |               |
 |versamenti e del      |               |
 |servizio reso, per    |               |L'importo e' dovuto
 |ogni versamento       |               |oltre quanto previsto
 |effettuato in via     |               |al precedente punto
 4.2  |anticipata            |     15,00     |4.1. ---------------------------------------------------------------------
 5   |Certificazione:       |               | ---------------------------------------------------------------------
 5.1  |certificati ipotecari |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |L'importo e' dovuto
 |                      |               |all'atto della
 |                      |               |richiesta. Se il
 |                      |               |certificato riguarda
 |                      |               |cumulativamente il
 |per ogni stato o      |               |padre, la madre ed i
 |certificato           |               |figli, nonche' entrambi
 |riguardante una sola  |               |i coniugi, l'importo e' 5.1.1 |persona               |     20,00     |dovuto una volta sola. ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni nota         |               |
 |visionata             |               |Gli importi sono dovuti
 |dall'ufficio, fino ad |               |anche nel caso di
 |un massimo di 1000    |               |mancato ritiro del 5.1.2 |note                  |     2,00      |certificato. ---------------------------------------------------------------------
 5.2  |rilascio di copia     |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |L'importo e' dovuto
 |per ogni richiesta di |               |all'atto della 5.2.1 |copia di nota o titolo|     10,00     |richiesta. ---------------------------------------------------------------------
 5.3  |altre certificazioni  |               | ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni altra        |               |
 |certificazione o      |               | 5.3.1 |attestazione          |     5,00      | ---------------------------------------------------------------------
 6   |Note d'ufficio        |               | ---------------------------------------------------------------------
 |per le rinnovazioni di|               |
 |ipoteca da eseguirsi  |               |
 |d'ufficio e per ogni  |               |
 |altra nota di cui agli|               |
 |articoli 2647, ultimo |               |
 |comma e 2834 del      |               |
 6.1  |codice civile         |     10,00     | ---------------------------------------------------------------------
 |Trasmissione          |               |
 |telematica di elenco  |               |
 |dei soggetti presenti |               |
 |nelle formalita' di un|               |
 7   |determinato giorno:   |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |               |L'importo e' dovuto
 |                      |               |anticipatamente. Il
 |                      |               |servizio sara' fornito
 |                      |               |progressivamente su
 |                      |               |base convenzionale ai
 |                      |               |soli soggetti
 |                      |               |autorizzati alla
 |                      |               |riutilizzazione
 |                      |               |commerciale. Fino
 |                      |               |all'attivazione del
 |                      |               |servizio di
 |                      |               |trasmissione telematica
 |                      |               |l'elenco dei soggetti
 |                      |               |continua ad essere
 |                      |               |fornito su supporto
 |                      |               |cartaceo a richiesta di
 |                      |               |chiunque, previo
 |                      |               |pagamento del medesimo
 |                      |               |tributo di euro 4,00
 7.1  |per ogni soggetto:    |     4,00      |per ogni soggetto.
 Riferimenti normativi al comma 69:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  14-quinquies  del
 decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
 disposizioni  urgenti  per  assicurare  la funzionalita' di
 settori   della   pubblica   amministrazione,   cosi'  come
 modificato dal presente provvedimento.
 «Art.  14-quinquies (Differimento di termine). - 1. Per
 consentire  il  completamento degli accertamenti tecnici in
 corso,   d'intesa   con  le  regioni  e  le  organizzazioni
 sindacali   delle  categorie  interessate  nonche'  con  le
 associazioni    dei    consumatori,    relativamente   alla
 rideterminazione  dei  canoni  demaniali marittimi anche in
 relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle
 concessioni  esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui
 all'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003,
 n.   269,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 24 novembre  2003,  n.  326,  e'  differito  al 31 dicembre
 2006.».
 Riferimenti normativi al comma 70:
 - Si riporta il comma 3 dell'art. 50 del citato decreto
 legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
 legge:
 «3.  L'aliquota  di  compartecipazione dell'addizionale
 regionale  di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
 Ciascuna  regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
 nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
 precedente  a  quello  cui l'addizionale si riferisce, puo'
 maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.».
 Riferimenti normativi al comma 71:
 - Si riporta il testo degli articoli 51 e 164 del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
 come modificati dalla presente legge:
 «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
 dipendente).   1.   Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
 costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
 qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
 sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
 rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
 d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
 dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
 del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
 riferiscono.
 2. (Omissis).
 2-bis. (Omissis).
 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
 cui  al  comma 1,  compresi  quelli  dei  beni ceduti e dei
 servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
 indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
 si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
 del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
 nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
 prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
 in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
 azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
 il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
 se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
 d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
 superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
 a formare il reddito.
 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
 a) per   gli   autoveicoli   indicati  nell'art.  54,
 comma 1,   lettere a), c)  e m),  del  decreto  legislativo
 30 aprile  1992,  n.  285,  i  motocicli  e  i  ciclomotori
 concessi  in  uso  promiscuo,  si  assume  il  50 per cento
 dell'importo     corrispondente    ad    una    percorrenza
 convenzionale  di  15  mila chilometri calcolato sulla base
 del   costo  chilometrico  di  esercizio  desumibile  dalle
 tabelle  nazionali  che  l'Automobile  club  d'Italia  deve
 elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
 al  Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
 entro  il  31  dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta
 successivo,   al   netto   degli   ammontari  eventualmente
 trattenuti al dipendente;
 (Omissis).».
 «Art.  164  -  Limiti  di deduzione delle spese e degli
 altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
 trasporto  a  motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
 arti e professioni.
 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
 mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
 utilizzati  nell'esercizio  di imprese, arti e professioni,
 ai  fini  della  determinazione  dei  relativi redditi sono
 deducibili  solo  se  rientranti  in  una delle fattispecie
 previste  nelle  successive  lettere a) e b) e b-bis) e nei
 limiti ivi indicati:
 a) per l'intero ammontare relativamente:
 1)   agli   aeromobili   da   turismo,  alle  navi  e
 imbarcazioni  da  diporto, alle autovetture ed autocaravan,
 di  cui  alle  lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del
 decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
 e  motocicli  destinati ad essere utilizzati esclusivamente
 come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
 b) nella  misura dell'80 per cento relativamente alle
 autovetture  ed  autocaravan,  di cui alle predette lettere
 dell'art.  54  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del
 1992,  ai  ciclomotori  e  motocicli utilizzati da soggetti
 esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza di
 commercio   in   modo   diverso  da  quello  indicato  alla
 lettera a),  numero  1).  Nel  caso  di esercizio di arti e
 professioni  in  forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
 ammessa, nella misura del 25 per cento, limitatamente ad un
 solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
 e  da  associazioni  di cui all'art. 5, la deducibilita' e'
 consentita  soltanto  per  un  veicolo  per  ogni  socio  o
 associato.  Non  si  tiene  conto: della parte del costo di
 acquisizione  che eccede lire 35 milioni per le autovetture
 e  gli  autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
 milioni   per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei  canoni
 proporzionalmente  corrispondente al costo di detti veicoli
 che  eccede  i  limiti  indicati,  se  i beni medesimi sono
 utilizzati  in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare dei
 costi  di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
 per  le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
 i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
 di  esercizio  delle  predette attivita' svolte da societa'
 semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
 limiti  sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti
 predetti,  che  con  riferimento al valore dei contratti di
 locazione   anche   finanziaria   o   di   noleggio   vanno
 ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
 conto  delle  variazioni  dell'indice dei prezzi al consumo
 per  le  famiglie  di  operai  e  di impiegati verificatesi
 nell'anno   precedente,  con  decreto  del  Ministro  delle
 finanze,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato.  Il  predetto  limite di 35
 milioni  di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
 di   lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o
 rappresentanti di commercio.
 b-bis)   per   i  veicoli  dati  in  uso  promiscuo  ai
 dipendenti,  e' deducibile l'importo costituente reddito di
 lavoro.».
 Riferimenti normativi al comma 72:
 - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
 2000,  n.  212,  recante disposizioni in materia di statuto
 dei diritti del contribuente.
 «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
 1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma 2,  le
 disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
 Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
 si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
 successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
 delle disposizioni che le prevedono.
 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
 prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
 scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
 dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
 provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
 3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
 accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
 legge   23 agosto   1988,   n.   400,   recante  disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 della direttiva
 77/388/CEE  del Consiglio, del 17 maggio 1977 in materia di
 armonizzazione   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative  alle  imposte  sulla  cifra  di  affari - Sistema
 comune  di  imposta  sul  valore  aggiunto: base imponibile
 uniforme:
 «Art. 27 (Misure di semplificazione) - 1. Il Consiglio,
 deliberando  all'unanimita'  su proposta della Commissione,
 puo'  autorizzare  ogni  Stato  membro ad introdurre misure
 particolari  di  deroga alla presente direttiva, allo scopo
 di  semplificare  la  riscossione dell'imposta o di evitare
 talune  frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo
 di  semplificare  la  riscossione  dell'imposta  non devono
 influire,  se  non  in  misura  trascurabile,  sull'importo
 complessivo   delle  entrate  fiscali  dello  Stato  membro
 riscosso allo stadio del consumo finale.
 2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di
 cui  al  paragrafo 1  invia  una  domanda  alla Commissione
 fornendole  tutti  i  dati  necessari.  Se  la  Commissione
 ritiene   di  non  essere  in  possesso  di  tutti  i  dati
 necessari,  essa contatta lo Stato membro interessato entro
 due  mesi  dal  ricevimento  della domanda, specificando di
 quali   dati   supplementari   necessiti.   Non  appena  la
 Commissione  dispone  di tutti i dati che ritiene utili per
 la  valutazione,  ne  informa  lo  Stato membro richiedente
 entro   un  mese  e  trasmette  la  domanda,  nella  lingua
 originale, agli altri Stati membri.
 3.    Entro    i    tre   mesi   successivi   all'invio
 dell'informazione  di cui all'ultima frase del paragrafo 2,
 la   Commissione   presenta   al   Consiglio  una  proposta
 appropriata   o,  qualora  la  domanda  di  deroga  susciti
 obiezioni  da  parte  sua,  una  comunicazione  nella quale
 espone tali obiezioni.
 4.  In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3
 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della
 domanda da parte della Commissione.
 5.  Gli  Stati  membri che il 1° gennaio 1977 applicano
 misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1
 possono  mantenerle purche' le notifichino alla Commissione
 anteriormente  al  1° gennaio  1978  e  purche' tali misure
 siano   conformi,  se  si  tratta  di  misure  destinate  a
 semplificare   la  riscossione  dell'imposta,  al  criterio
 definito al paragrafo 1.
 - Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
 recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
 aggiunto.
 «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
 per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
 disposizioni di cui all'art. 19:
 a) omissis;
 b) omissis;
 c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
 ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
 decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
 nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
 non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
 dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
 di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
 di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
 ai  beni  stessi,  non  e' ammessa in detrazione a far data
 dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
 europea  della  autorizzazione  riconosciuta all'Italia dal
 Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  della direttiva
 77/388/  CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire
 una   misura   ridotta   della  percentuale  di  detrazione
 dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti
 di  beni  e le relative spese di cui alla presente lettera,
 nei  termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che
 per gli agenti o rappresentanti di commercio;
 (omissis).».
 Riferimenti normativi al comma 73:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  del  decreto
 legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, recante testo unico
 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
 produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
 amministrative,   cosi'   come   modificato   dal  presente
 provvedimento.
 «Art.  26. (Disposizioni particolari per il gas metano)
 -  1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711
 29  00)  destinato all'autotrazione ed alla combustione per
 usi civili e per usi industriali [1].
 2 e ss. Omissis.
 [1] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche
 gli  impieghi  del  gas  metano  nei  locali  delle imprese
 industriali,   artigiane  e  agricole,  posti  fuori  dagli
 stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle aziende dove viene
 svolta  l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua
 calda,   di   altri  vettori  termici  e/o  di  calore  non
 utilizzati  in  impieghi  produttivi dell'impresa ma per la
 cessione  a  terzi  per usi civili. Si considerano compresi
 negli  usi  industriali  gli  impieghi  del  gas metano nel
 settore   della   distribuzione  commerciale,  nel  settore
 alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti
 sportivi     adibiti     esclusivamente     ad    attivita'
 dilettantistiche   e  gestite  senza  fini  di  lucro,  nel
 teleriscaldamento  alimentato  da impianti di cogenerazione
 che  hanno  le  caratteristiche tecniche indicate nell'art.
 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
 anche  se  riforniscono  utenze  civili,  e gli impieghi in
 tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
 e  nelle  attivita' artigianali ed agricole. Si considerano
 altresi'  compresi  negli usi industriali, anche quando non
 e'  previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano
 utilizzato   negli  impianti  sportivi  e  nelle  attivita'
 ricettive  svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza
 dei   disabili,   degli   orfani,  degli  anziani  e  degli
 indigenti.  Le  disposizioni di cui sopra valgono anche per
 la  tassazione  dei  gas  di petrolio liquefatti utilizzati
 negli   impianti   centralizzati   per   usi   industriali.
 L'agevolazione  dell'aliquota  ridotta  dell'accisa sul gas
 metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche
 se  in  tali  stabilimenti  vengono introdotte e depositate
 merci provenienti da altri stabilimenti purche' di societa'
 controllate  o  di  societa'  collegate con quella titolare
 della  concessione  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice
 civile,  nonche'  sul  gas metano utilizzato per operazioni
 connesse con l'attivita' industriale.».
 Riferimenti normativi al comma 74:
 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
 (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
 «1.  Al  fine  di  favorire lo sviluppo del mercato del
 credito  nelle  aree  sottoutilizzate  e, quindi, l'effetto
 degli    incentivi   sulla   competitivita'   del   sistema
 produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  la  concessione  delle agevolazioni per
 investimenti  in  attivita'  produttive  disposta  ai sensi
 dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
 1992,  n.  488,  e successive modificazioni, e dell'art. 2,
 comma 203,  lettere d), e)  ed f),  della legge 23 dicembre
 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
 a) il  contributo  in  conto  capitale e' inferiore o
 uguale  al finanziamento con capitale di credito, composto,
 per  pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e
 da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
 b) il  CIPE,  secondo le modalita' di cui all'art. 1,
 comma 356,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, fissa i
 criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso
 del finanziamento pubblico agevolato;
 c) il    tasso   di   interesse   da   applicare   al
 finanziamento pubblico agevolato non e' inferiore allo 0,50
 per cento annuo;
 d) e'  previsto l'impegno creditizio dei soggetti che
 valutano   positivamente  le  istanze  di  ammissione  agli
 incentivi  e  curano il rimborso unitario del finanziamento
 pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
 e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie
 ove   previste   sono  limitati  nel  numero,  univocamente
 rappresentativi    dell'obiettivo    misurato,   pienamente
 verificabili  e  tali,  tra  l'altro, da premiare il minore
 ricorso al contributo in conto capitale.
 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
 delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
 politiche  agricole  e forestali, per quanto riguardante le
 attivita'  della  filiera  agricola,  sentita la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente  decreto, in conformita' alla vigente normativa di
 riferimento  sono  stabiliti  i criteri, le condizioni e le
 modalita'  di  attuazione  della  disposizione  di  cui  al
 comma 1, individuando, tra l'altro:
 a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
 b) i  limiti  minimi  e  massimi  degli  investimenti
 ammissibili;
 c) i  meccanismi di valutazione delle domande, con le
 modalita'  della  procedura  valutativa  a  graduatoria, ad
 eccezione  della  misura  di  cui  all'art.  2,  comma 203,
 lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d) gli  indicatori  per  la formazione di graduatorie
 settoriali  e  territoriali,  secondo  i principi di cui al
 comma 1, lettera e);
 e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando
 che  l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei
 limiti  delle intensita' massime consentite dalla normativa
 dell'Unione europea;
 f) il   rapporto  massimo  fra  contributo  in  conto
 capitale  e finanziamento con capitale di credito, entro la
 soglia di cui al comma 1, lettera a);
 g) le  modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle
 domande,  prevedendo  la  stipula  di apposite convenzioni,
 anche  con  la  eventuale modifica di quelle attualmente in
 essere,  con  soggetti  in possesso dei necessari requisiti
 tecnici, amministrativi e di terzieta'.»
 - Si  riporta  il testo del comma 203 dell'art. 2 della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica):
 «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
 di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
 istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
 amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
 autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
 sulla base di accordi cosi' definiti:
 a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
 la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
 il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
 pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
 riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
 una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
 b) «Intesa  istituzionale  di  programma»,  come tale
 intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
 regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
 si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
 programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
 soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
 occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
 interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
 La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
 necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
 nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
 organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
 puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
 dall'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 20 aprile 1994, n. 367;
 c) «Accordo   di   programma   quadro»,   come   tale
 intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
 pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
 lettera b),  in  attuazione  di una intesa istituzionale di
 programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
 interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
 L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
 attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
 tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
 gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
 dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
 gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
 della   legge  8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
 conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
 l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
 soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
 sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
 i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
 tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
 finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
 intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
 reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
 i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
 dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
 per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
 atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
 dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
 successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
 gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
 possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
 contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
 concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
 normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
 di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
 predette   aree  di  cui  alla  lettera f),  determinazioni
 congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
 territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
 urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
 degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
 commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 d) «Patto   territoriale»,   come  tale  intendendosi
 l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
 altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
 alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
 interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
 promozione dello sviluppo locale;
 e) «Contratto  di  programma», come tale intendendosi
 il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
 competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
 imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
 realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
 negoziata;
 f) «Contratto  di  area»,  come  tale intendendosi lo
 strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
 locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
 lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
 la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
 sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
 territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
 indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
 proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
 economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
 parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
 dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
 nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
 all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
 delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
 della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
 requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
 disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
 derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
 contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
 trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
 lettera c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
 n. 389.»
 Riferimenti normativi al comma 76:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  60  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2003):
 «Art.  60.  (Finanziamento  degli  investimenti  per lo
 sviluppo).  -  1.  Gli  stanziamenti  del fondo per le aree
 sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61 della presente legge
 nonche'  le  risorse del fondo unico per gli incentivi alle
 imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
 448,   limitatamente   agli   interventi  territorializzati
 rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
 autorizzazioni  di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
 1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 19 dicembre  1992,  n. 488, e alle disponibilita' assegnate
 agli  strumenti  di  programmazione  negoziata,  in fase di
 regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
 CIPE,  presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
 in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
 esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
 cui  sopra  e  ricadenti  nelle aree sottoutilizzate di cui
 all'art.   61   della  presente  legge,  e'  effettuata  in
 relazione  rispettivamente  allo  stato di attuazione degli
 interventi  finanziati,  alle esigenze espresse dal mercato
 in  merito  alle  singole  misure  di incentivazione e alla
 finalita'  di  accelerazione della spesa in conto capitale.
 Per    assicurare    l'accelerazione    della    spesa   le
 amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE,
 sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
 sensi  del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
 ciascuno  di essi i risultati economico-sociali attesi e il
 cronoprogramma  delle  attivita' e di spesa. Gli interventi
 finanziabili   sono   attuati   nell'ambito  e  secondo  le
 procedure  previste  dagli Accordi di programma quadro. Gli
 interventi   di   accelerazione   da  realizzare  nel  2004
 riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
 trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
 2.  Il  CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
 operazioni  effettuate  in  base  al  comma 1. A tal fine i
 soggetti  gestori delle diverse forme di intervento, con la
 medesima   cadenza,   comunicano   al  CIPE  i  dati  sugli
 interventi  effettuati,  includenti  quelli  sulla relativa
 localizzazione,  e sullo stato complessivo di impiego delle
 risorse assegnate.
 3.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e'
 istituito  un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
 del  fondo  unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui
 all'art.  52  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con
 riferimento   alle   autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al
 decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, le
 disponibilita'  assegnate alla programmazione negoziata per
 patti   territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
 programma,  nonche'  le  risorse  che gli siano allocate in
 attuazione  del  comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
 economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca totale o
 parziale  degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
 comma 6  dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
 oneri   relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per  la
 promozione  industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
 legge  5 marzo  2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
 attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
 di  spesa  di  cui  al  fondo istituito dal presente comma,
 gravano  su  detto  fondo. A tal fine provvede, con proprio
 decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
 4.  Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le
 infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli
 interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.
 Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
 culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
 legge  23 agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro
 delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i
 criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione
 della quota percentuale di cui al precedente periodo.
 5.  Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e del
 completamento  delle  dotazioni infrastrutturali del Paese,
 nell'ambito  del programma di infrastrutture strategiche di
 cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  puo' essere
 previsto   il   rifinanziamento  degli  interventi  di  cui
 all'art.  145,  comma 21,  della legge 23 dicembre 2000, n.
 388.
 6.  Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
 relative  alle  istruttorie  dei  patti  territoriali e dei
 contratti   d'area,   nonche'   per  quelle  di  assistenza
 tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
 delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
 compensi  previsti  dalle convenzioni a suo tempo stipulate
 dal  Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
 somme  disponibili  in  relazione  a  quanto previsto dalle
 Del.CIPE  17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
 n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
 n.  125  del  31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
 Ministero    delle   attivita'   produttive   e'   altresi'
 autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
 importi  previsti  dalle  convenzioni,  a stipulare con gli
 stessi  soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per il
 completamento   delle   attivita'   previste  dalle  stesse
 convenzioni.»
 Riferimenti normativi al comma 77:
 - Si  riporta  il testo dei commi 354 e 361 dell'art. 1
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2005):
 «354.  E'  istituito, presso la gestione separata della
 Cassa  depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
 denominato  «Fondo  rotativo per il sostegno alle imprese e
 gli  investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
 concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
 organismi,  anche  cooperativi, costituiti o promossi dalle
 associazioni  imprenditoriali  e dalle Camere di commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
 agevolati   che   assumono   la  forma  dell'anticipazione,
 rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
 dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
 risparmio  postale,  e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
 Le  successive  variazioni  della  dotazione  sono disposte
 dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa, in relazione alle
 dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
 e  comunque  nel  rispetto  dei limiti annuali di spesa sul
 bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.».
 «361.  Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
 e'  autorizzata  la  spesa di 80 milioni di euro per l'anno
 2005  e  di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
 2006.  Una  quota  dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
 euro  per  l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
 degli  anni  2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
 per  le  aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
 dallo  stesso.  La restante quota relativa agli anni 2005 e
 2006,  pari  rispettivamente  a  25  milioni di euro e a 50
 milioni  di  euro,  e' posta a carico della parte del Fondo
 unico  per  gli  incentivi alle imprese non riguardante gli
 interventi  nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
 agli anni 2007e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun
 anno,  ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni
 di   euro  annui,  si  provvede  con  le  maggiori  entrate
 derivanti dal comma 300.»
 Riferimenti normativi al comma 78:
 - Si  riporta  il  testo del comma 33 dell'art. 1 della
 gia' citata legge n. 266 del 2005:
 «33.  Per  l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
 rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
 della   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  e  successive
 modificazioni,  non  possono superare l'importo complessivo
 di   1.900   milioni   di   euro.   Ai  fini  del  relativo
 monitoraggio,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze i pagamenti effettuati.».
 Riferimenti normativi al comma 79:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 12 del
 regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
 bilancio  e  della programmazione economica 31 luglio 2000,
 n.    320   (Regolamento   concernente:   «Disciplina   per
 l'erogazione   delle  agevolazioni  relative  ai  contratti
 d'area e ai patti territoriali»):
 «3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 9 del
 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto
 responsabile,  provvede alla revoca delle agevolazioni alle
 imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
 a) qualora  per  la  medesima  iniziativa siano state
 assegnate  agevolazioni  di  qualsiasi  natura  previste da
 altre  norme  statali,  regionali  o comunitarie o comunque
 concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto  le
 immobilizzazioni    materiali   o   immateriali,   la   cui
 realizzazione    o    acquisizione    e'    stata   oggetto
 dell'agevolazione,  prima  di  cinque  anni  dalla  data di
 entrata   in   funzione   dell'impianto;  la  revoca  delle
 agevolazioni  e' totale se la distrazione dall'uso previsto
 delle  immobilizzazioni  agevolate  prima  dei  cinque anni
 dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca
 una  variazione  sostanziale  del  programma  agevolato non
 autorizzata,   determinando,  di  conseguenza,  il  mancato
 raggiungimento  degli obiettivi prefissati dell'iniziativa;
 altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura
 proporzionale   alle   spese   ammesse   alle  agevolazioni
 afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione
 distratta    ed    al    periodo    di   mancato   utilizzo
 dell'immobilizzazione    medesima    con   riferimento   al
 prescritto quinquennio;
 c) nel  caso  di cui all'art. 7, comma 1, lettera e),
 ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);
 d) qualora  sia  stata accertata una grave violazione
 delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro
 e   non  si  sia  provveduto  da  parte  dell'impresa  alla
 regolarizzazione;
 e) qualora  l'iniziativa  non  venga  ultimata  entro
 quarantotto  mesi  dalla  data  di inizio dell'istruttoria,
 convenzionalmente identificata con la data di presentazione
 della  relativa  richiesta, salvo che il termine stesso sia
 prorogato, la proroga puo' essere concessa una sola volta e
 per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi, per i patti
 territoriali   approvati   con   deliberazioni   CIPE   del
 18 dicembre  1996,  23 aprile  1997  e  26 giugno  1997, il
 termine  decorre  dalla  data di rilascio della concessione
 provvisoria,    se    successiva   a   quella   di   inizio
 dell'istruttoria;  la revoca dell'agevolazione e' parziale,
 nella  misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata
 entro  i  sei  mesi successivi alla scadenza della proroga;
 qualora  per  una  iniziativa  si  sia  resa  necessaria la
 notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina
 comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre
 dalla ricezione dell'autorizzazione;
 f) qualora  siano gravemente violate specifiche norme
 settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 g) qualora    nell'esercizio    a    regime,   ovvero
 nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si
 registri   uno   scostamento  dell'obiettivo  occupazionale
 superiore  agli  80  punti  percentuali in diminuzione. Per
 scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si
 applica  una  percentuale  di  revoca  parziale  pari  alla
 differenza  tra  lo  scostamento  stesso  e il limite di 30
 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti
 contenuti   nel   limite   di   30   punti  percentuali  in
 diminuzione.   Qualora   sia   intervenuta   una  riduzione
 dell'investimento  ammesso  a  consuntivo rispetto a quello
 ammesso  in  via  provvisoria,  sempre  che  l'investimento
 realizzato  risulti organico e funzionale, si procedera' ad
 un  adeguamento  dell'obiettivo occupazionale proporzionale
 alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per
 le  quali  sia  stato  riconosciuto  lo  stato di crisi, le
 percentuali  di  cui  ai  periodi  precedenti  sono elevate
 rispettivamente a 100 e 50.».
 Riferimenti normativi al comma 80:
 - Si  riporta  il testo del comma 276 dell'art. 1 della
 gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
 canoni,  oneri  e  ogni  ulteriore incombenza connessi agli
 immobili  locati  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2-ter, del
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001, n. 410, il
 Dipartimento  del  tesoro  puo'  richiedere al Dipartimento
 della  Ragioneria  generale  dello  Stato  anticipazioni di
 tesoreria  per  gli  importi  necessari.  Alla  regolazione
 contabile  dell'anticipazione  di tesoreria si provvede con
 le  modalita'  stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa
 con il Dipartimento del tesoro. L'anticipazione e' regolata
 con  prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria
 non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.»
 Riferimenti normativi al comma 81:
 - Si  riporta  il testo del comma 6-bis dell'art. 1 del
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410, e
 successive  modificazioni  (Disposizioni urgenti in materia
 di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
 immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
 investimento  immobiliare),  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «6-bis.  I  beni  immobili  non  piu'  strumentali alla
 gestione   caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,  di
 proprieta'  di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle societa'
 dalla  stessa  direttamente  o indirettamente integralmente
 controllate  ai  sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre
 1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e dell'art. 5
 della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  nonche'  i beni
 acquisiti  ad  altro titolo, sono alienati e valorizzati da
 Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.,  o  dalle  societa' da essa
 controllate,  direttamente  o  con  le  modalita' di cui al
 presente   decreto.  Le  alienazioni  di  cui  al  presente
 comma sono   effettuate  con  esonero  dalla  consegna  dei
 documenti  relativi  alla proprieta' e di quelli attestanti
 la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi
 beni.»
 Riferimenti normativi al comma 85:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
 23 dicembre  1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di
 finanza  pubblica),  cosi'  come  modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  11.  -  Il  Comitato  interministeriale  per  la
 programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
 dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro
 e  con  il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
 economica,   emana   direttive  per  la  concessione  della
 garanzia   dello  Stato  di  cui  all'art.  3  della  legge
 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art.
 9  della  legge  28 aprile  1971,  n. 287, per la revisione
 delle  convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano
 le  concessioni  autostradali,  nonche' per la revisione, a
 partire  dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto
 conto  dei  piani  finanziari,  delle  variazioni del costo
 della  vita,  dei volumi del traffico e dei dati scaturenti
 dagli indicatori di produttivita'.
 2.  Le  tariffe  di pedaggio autostradale sono fissate,
 conformemente  alle  direttive  del  CIPE,  con decreto del
 Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
 del   tesoro  e  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
 programmazione economica.
 3.  Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
 Ministro  del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
 programmazione  economica, e' autorizzato a modificare, con
 proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art.
 11,  comma 2,  della  legge  29 dicembre  1990, n. 407, e a
 determinare,   conformemente   alle   direttive  del  CIPE,
 nell'ambito  della  viabilita'  primaria  ed  autostradale,
 criteri  e  finalita'  di  utilizzo  di detti sovrapprezzi,
 sentite le competenti commissioni parlamentari.
 4.  Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio
 decreto,   il   quadro   informativo  dei  dati  economici,
 finanziari,   tecnici   e   gestionali   che   le  societa'
 concessionarie  devono  annualmente trasmettere all'Azienda
 nazionale autonoma delle strade (ANAS).
 5.   Le   societa'   concessionarie  autostradali  sono
 soggette ai seguenti obblighi:
 a) certificare  il  bilancio, anche se non quotate in
 borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
 b) mantenere    adeguati   requisiti   di   solidita'
 patrimoniale,  come  individuati  con  decreto del Ministro
 dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
 delle infrastrutture;
 c) agire  a  tutti  gli  effetti come amministrazione
 aggiudicatrice  negli  affidamenti  di  lavori, forniture e
 servizi  e  in  tale  veste  attuare  gli  affidamenti  nel
 rispetto  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi a
 lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 d) sottoporre  all'approvazione  di  ANAS  S.p.a. gli
 schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione;
 vietare  la  partecipazione  alle gare per l'aggiudicazione
 dei   contratti  nei  confronti  delle  societa',  comunque
 collegate  ai  concessionari,  che  abbiano  realizzato  la
 relativa  progettazione.  Di  conseguenza,  cessa  di avere
 applicazione,   a   decorrere   dal   3 ottobre   2006,  la
 deliberazione  del Consiglio dei ministri in data 16 maggio
 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato
 stabile  di  Autostrade  S.p.a.  di soggetti che operano in
 prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';
 e) prevedere  nel  proprio  statuto  che l'assunzione
 della  carica di amministratore sia subordinata al possesso
 di  speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed
 indipendenza,  ai  sensi dell'art. 2387 del codice civile e
 dell'art.  10  della  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento
 europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
 f) nei   casi   di   cui  alle  lettere c)  e d),  le
 commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
 nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
 poteri  di  vigilanza  dell'Autorita' di cui all'art. 6 del
 codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
 163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
 aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
 bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
 componenti del consiglio.
 5-bis).  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture
 sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
 da  realizzare  da  parte  di  ANAS  S.p.a.  e  delle altre
 concessionarie  devono  essere  sottoposte  al  parere  del
 Consiglio   superiore  dei  lavori  pubblici  per  la  loro
 valutazione tecnico-economica.
 6.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 15,
 quinto  comma,  lettera a),  della legge 12 agosto 1982, n.
 531,  e  le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della
 legge 29 dicembre 1990, n. 407.».
 Riferimenti normativi al comma 86:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 2 del
 decreto  legislativo  26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione
 dell'Ente nazionale per le strade):
 «Art. 2. (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
 a) gestire  le  strade  e le autostrade di proprieta'
 dello  Stato  nonche'  alla  loro  manutenzione ordinaria e
 straordinaria;
 b) realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
 adeguamento  della  rete  delle  strade  e delle autostrade
 statali e della relativa segnaletica;
 c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
 sia direttamente che in concessione;
 d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
 delle  opere  date in concessione e controllare la gestione
 delle  autostrade  il  cui  esercizio  sia  stato  dato  in
 concessione;
 e) curare     l'acquisto,    la    costruzione,    la
 conservazione,  il  miglioramento  e  l'incremento dei beni
 mobili  ed  immobili  destinati  al servizio delle strade e
 delle autostrade statali;
 f) attuare  le  leggi ed i regolamenti concernenti la
 tutela  del  patrimonio  delle  strade  e  delle autostrade
 statali,   nonche'   la   tutela   del   traffico  e  della
 segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
 fini   della   sicurezza   del  traffico  sulle  strade  ed
 autostrade   medesime;   esercitare,   per   le  strade  ed
 autostrade   ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i  poteri
 attribuiti all'ente proprietario;
 g) effettuare  e  partecipare  a  studi,  ricerche  e
 sperimentazioni   in  materia  di  viabilita',  traffico  e
 circolazione;
 h) costituire   e   partecipare  a  societa'  per  lo
 svolgimento   all'estero   di  attivita'  infrastrutturali,
 previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
 i) effettuare,     a    pagamento,    consulenze    e
 progettazioni  per  conto  di altre amministrazioni od enti
 italiani e stranieri;
 l) espletare,   mediante   il  proprio  personale,  i
 compiti   di  cui  al  comma 3  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  e  dell'art. 23 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
 n. 495.».
 - Per  il  riferimento  al  comma 5  dell'art. 11 della
 legge 23 dicembre 1992, n. 498 vedasi nota al comma 85.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
 «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
 il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
 parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
 commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
 minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
 importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
 termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
 se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
 estremi della violazione.
 Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
 sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
 provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
 l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
 Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
 modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
 1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
 comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
 1934, n. 383.
 Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
 casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
 della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 - Si  riporta il titolo della legge 10 ottobre 1990, n.
 287:  «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»
 (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 ottobre 1990, n.
 240).
 Riferimenti normativi al comma 89:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 21 del decreto-legge
 24 dicembre  2003,  n.  355, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47 (Proroga di termini
 previsti   da   disposizioni   legislative),   cosi'   come
 modificato dalla presente legge:
 «Art. 21 (Concessioni autostradali). -1. [Abrogato].
 2. [Abrogato].
 3.  Entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore
 della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
 CIPE  una  proposta  intesa  a  integrare  gli  standard di
 qualita'  e  le  modalita'  di  misurazione  e verifica dei
 relativi  livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e
 sicurezza  del  servizio,  fluidita'  in itinere e qualita'
 ambientale.  La  formulazione integrativa dovra' basarsi su
 rilevazioni   oggettive   e   verificabili   dei  risultati
 ottenuti.  Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile
 a  permetterne  l'applicazione alle scadenze previste dagli
 impegni  contrattuali  vigenti  o  a  far  tempo  dal  loro
 rinnovo.
 4.   Le  modifiche  delle  convenzioni  vigenti,  anche
 laddove  comportino  variazioni  o  modificazioni  al piano
 degli  investimenti  e  al  parametro  X  della  formula di
 adeguamento   tariffario   di   cui  alla  citata  Del.CIPE
 20 dicembre  1996,  n.  319, sono approvate con decreto del
 Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti di concerto
 con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 5.  Il  concessionario comunica al concedente, entro il
 30 settembre  di  ogni  anno,  le variazioni tariffarie. Il
 concedente,  nei  successivi  quarantacinque giorni, previa
 verifica  della  correttezza  delle  variazioni tariffarie,
 trasmette  la  comunicazione,  nonche' una sua proposta, ai
 Ministri  delle  infrastrutture  e  dell'economia  e  delle
 finanze,  i quali, di concerto, approvano le variazioni nei
 trenta    giorni    successivi    al    ricevimento   della
 comunicazione;    decorso    tale    termine    senza   una
 determinazione  espressa, il silenzio equivale a diniego di
 approvazione.  Fermo  quanto  stabilito nel primo e secondo
 periodo,  in  presenza  di  un  nuovo  piano  di interventi
 aggiuntivi,    comportante   rilevanti   investimenti,   il
 concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre
 di  ogni  anno,  la componente investimenti del parametro X
 relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va
 ad   integrare  le  variazioni  tariffarie  comunicate  dal
 concessionario  entro  il  30 settembre. Il concedente, nei
 successivi  quarantacinque  giorni,  previa  verifica della
 correttezza  delle  integrazioni  tariffarie,  trasmette la
 comunicazione,  nonche' una sua proposta, ai Ministri delle
 infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
 concerto,  approvano  le integrazioni tariffarie nei trenta
 giorni   successivi  al  ricevimento  della  comunicazione;
 decorso  tale termine senza una determinazione espressa, il
 silenzio equivale a diniego di approvazione.
 6. [Abrogato].
 7.  Il  IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra
 ANAS  e  Autostrade  Spa,  ora Autostrade per l'Italia Spa,
 stipulato  il  23 dicembre  2002,  e' approvato a tutti gli
 effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze.  Ai  soli  fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso
 subordina  l'applicazione  del  primo incremento tariffario
 annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
 all'approvazione  del  relativo  progetto  ai  sensi  della
 vigente   normativa;   i  successivi  incrementi  tariffari
 annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
 stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  realizzazione  del
 singolo intervento.».
 Riferimenti normativi al comma 91:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
 17 dicembre   1971,   n.   1158   (Collegamento   viario  e
 ferroviario  fra  la  Sicilia ed il continente), cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  1.  -  Alla  realizzazione  di  un  collegamento
 stabile  viario  e  ferroviario e di altri servizi pubblici
 fra  la  Sicilia  ed  il  continente  - opera di preminente
 interesse  nazionale  -  si  provvede  mediante affidamento
 dello  studio,  della  progettazione  e  della costruzione,
 nonche'  dello  esercizio  del solo collegamento viario, ad
 una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano
 ANAS  S.p.a.,  le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre
 societa'  controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti
 pubblici.  Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata
 a  svolgere  all'estero, quale impresa di diritto comune ed
 anche   attraverso   societa'   partecipate,  attivita'  di
 individuazione,  progettazione, promozione, realizzazione e
 gestione  di  infrastrutture  trasportistiche  e  di  opere
 connesse.
 La  concessione  e'  assentita con decreto dei Ministri
 per  i  lavori  pubblici  e  per  i trasporti e l'aviazione
 civile,  di  concerto  con  i Ministri per il bilancio e la
 programmazione   economica,   per   il   tesoro,   per   le
 partecipazioni  statali e per la marina mercantile, sentito
 il CIPE.
 Con  lo  stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i
 consigli  di  amministrazione  delle Ferrovie dello Stato e
 dell'ANAS  e  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato, la
 convenzione che disciplina la concessione.».
 Riferimenti normativi al comma 94:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  54  del  decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
 modificazioni  (Riforma  dell'organizzazione del Governo, a
 norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi'
 come modificato dalla presente legge:
 - Il  titolo  del  regolamento  di  cui  al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173 e' il
 seguente:  «Regolamento di organizzazione del Ministero per
 i   beni  e  le  attivita'  culturali».  (Pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166, S.O.).
 Riferimenti normativi al comma 96:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo   20 ottobre  1998,  n.  368  (Istituzione  del
 Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, a norma
 dell'art.  11  della  L.  15 marzo 1997, n. 59), cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  3. (Il  Ministro). - 1. Il Ministro per i beni e
 le  attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro»,
 e'   l'organo   di  direzione  politico-amministrativa  del
 Ministero,  ne  determina  gli indirizzi, gli obiettivi e i
 programmi  e verifica la rispondenza a questi dei risultati
 conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
 2.   Per   l'esercizio   delle  funzioni  di  indirizzo
 costituiscono   organi   di   consulenza  del  Ministro  il
 Consiglio  di  cui  all'art.  4, il Comitato per i problemi
 dello   spettacolo   di   cui  all'art.  1,  comma 67,  del
 decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la
 Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art.
 154  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e'
 presieduta dal Segretario generale del Ministero.
 3.  Il  Ministro, anche sulla base delle proposte delle
 commissioni  di  cui  all'art.  155 del decreto legislativo
 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli
 interventi  nel  settore  dei  beni  culturali,  sentito il
 Consiglio  di  cui  all'art.  4. Il programma e' aggiornato
 annualmente con le medesime procedure.
 4.  Al  Ministro risponde il Comando carabinieri per la
 tutela  del  patrimonio  artistico  istituito  dal  decreto
 5 marzo   1992   del   Ministro  per  i  beni  culturali  e
 ambientali,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
 controllo interno.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
 decreto  legislativo n. 368 del 1998, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  7 (Direzioni  regionali  per  i beni culturali e
 paesaggistici).  -  1. In ogni regione a statuto ordinario,
 nonche'  nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia e Sardegna,
 sono  istituite le direzioni regionali per i beni culturali
 e paesaggistici.
 2.  Le  direzioni  regionali  per  i  beni  culturali e
 paesaggistici  sono  articolazioni territoriali, di livello
 dirigenziale  generale,  del  Ministero  ed  hanno sede nel
 capoluogo della rispettiva regione.
 3.   L'incarico  di  direttore  regionale  per  i  beni
 culturali  e  paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art.
 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
 e   successive   modificazioni,   previa  comunicazione  al
 presidente  della  regione,  sentito il Segretario generale
 del Ministero.
 4.  Le  direzioni  regionali si articolano negli uffici
 dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della
 relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'art.
 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
 400, e successive modificazioni.
 5.   Il   direttore  regionale  coordina  e  dirige  le
 attivita'  degli  uffici  di cui al comma 4, esercitando le
 funzioni   di  cui  all'art.  16  del  decreto  legislativo
 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
 conferisce  gli  incarichi  dirigenziali ai sensi dell'art.
 19,  comma 5,  del medesimo decreto legislativo, sentito il
 direttore generale competente per materia.
 6.  I compiti e le funzioni dei direttori regionali per
 i  beni  culturali  e paesaggistici sono stabiliti ai sensi
 dell'art.  11,  comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono
 che i direttori regionali possono essere contemporaneamente
 titolari   delle   soprintendenze   dotate   di   autonomia
 istituite,  nell'ambito  della  stessa  regione,  ai  sensi
 dell'art. 8.».
 Riferimenti normativi al comma 97:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 6 del
 decreto  legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
 dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «4. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in
 vigore   del   presente  decreto,  possono  inoltre  essere
 conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a
 dirigenti   appartenenti  al  ruolo  del  Ministero  ovvero
 appartenenti  al  ruolo  unico  ed  in  servizio  presso il
 Ministero  medesimo,  ai  sensi dell'art. 19, comma 10, del
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
 modificazioni,  anche  presso  enti  od organismi vigilati,
 fino  a  sei  incarichi di funzione dirigenziale di livello
 generale, anche in posizione di fuori ruolo.».
 Riferimenti normativi al comma 98:
 - Si  riporta il testo del comma 19-bis dell'art. 1 del
 decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233
 (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
 attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 dei Ministeri), cosi' come modificato dalla presente legge:
 «19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
 Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
 del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
 successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
 attribuite  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri; il
 Ministro   dello   sviluppo   economico   concerta  con  il
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri l'individuazione e
 l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
 da  destinare  al  turismo, ivi comprese quelle incluse nel
 Fondo  per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
 funzioni  e'  istituito  presso la Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
 competitivita'   del  turismo,  articolato  in  due  uffici
 dirigenziali   di   livello   generale,   che,   in  attesa
 dell'adozione   dei   provvedimenti   di  riorganizzazione,
 subentra   nelle  funzioni  della  Direzione  generale  del
 turismo che e' conseguentemente soppressa.».
 - Si  riporta  il testo del comma 19-quater dell'art. 1
 del  gia'  citato decreto-legge n. 181 del 2006, cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «19-quater.  Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
 Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
 turismo    sono    trasferite    le   risorse   finanziarie
 corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante
 dall'attuazione   del   comma 1,   nonche'   le   dotazioni
 strumentali   e  di  personale  della  soppressa  Direzione
 generale   del   turismo   del  Ministero  delle  attivita'
 produttive.   In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento
 previsto   dal  comma 23,  l'esercizio  delle  funzioni  e'
 assicurato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita'  culturali  e  il  Ministro dell'economia e delle
 finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
 autorizzato  a  provvedere,  per  l'anno  2006,  con propri
 decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
 ministri   delle   risorse   finanziarie   della  soppressa
 Direzione  generale  del  turismo  iscritte  nello stato di
 previsione  del  Ministero dello sviluppo economico nonche'
 delle  risorse  corrispondenti  alla  riduzione della spesa
 derivante   dall'attuazione   del   comma 1,  da  destinare
 all'istituzione  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e la
 competitivita' del turismo.».
 Riferimenti normativi al comma 100:
 - Si  riporta  il  testo del comma 95 dell'art. 1 della
 gia' citata legge n. 311 del 2004:
 «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
 articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
 1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
 pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
 di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
 divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
 indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
 categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
 assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
 personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
 regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
 nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
 Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
 assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
 70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma 64,  della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
 30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
 della   legge   27 marzo   2004,  n.  77,  e  nell'art.  2,
 comma 2-ter,  del  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
 n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
 professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
 14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
 altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
 del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
 quelle  di  cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
 effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
 procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
 Riferimenti normativi al comma 102:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, commi 1 e 2, del
 decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
 per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
 culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
 strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
 per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
 bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
 urgenti),   convertito   con   modificazioni,  dalla  legge
 31 marzo 2005, n. 43:
 «3. (Interventi per i beni e le attivita' culturali). -
 1.  Per  l'utilizzazione  delle  risorse  da assegnare alla
 Societa'  per  lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
 spettacolo  -  ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art.
 60  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e
 per  l'anno  2006, continuano ad applicarsi, fino alla data
 di  entrata  in  vigore  del  regolamento  ivi previsto, le
 disposizioni  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo
 2004,  n.  72,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 21 maggio 2004, n. 128.
 2.   Fermo   restando   quanto   disposto  dalle  norme
 richiamate  nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e
 2006,   un   ulteriore   due  per  cento,  a  valere  sugli
 stanziamenti  previsti  per  le finalita' di cui alla legge
 21 dicembre  2001,  n.  443,  e'  destinato  a  progetti di
 intervento   rivolti   ad   agevolare   o   promuovere   la
 conservazione  o  fruizione  dei  beni culturali e a favore
 delle attivita' culturali e dello spettacolo».
 Riferimenti normativi al comma 103:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 1 comma 1 della legge
 12 luglio  1999,  n.  237  (Istituzione  del  Centro per la
 documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
 e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni
 culturali   ed   interventi   a   favore   delle  attivita'
 culturali):
 «Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e
 la  valorizzazione  delle  arti  contemporanee  e  di nuovi
 musei).  -  1.  E'  istituito  in  Roma  il  Centro  per la
 documentazione    e    la    valorizzazione    delle   arti
 contemporanee,  di  seguito  denominato  «Centro»,  con  il
 compito  di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
 le    testimonianze    materiali   della   cultura   visiva
 internazionale,   favorire  la  ricerca,  nonche'  svolgere
 manifestazioni  e attivita' connesse. Il Centro e' sede del
 Museo  delle  arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e'
 istituito  il  Museo  dell'architettura  con  il compito di
 raccogliere,  conservare,  valorizzare  ed esporre disegni,
 progetti,   plastici,   modelli   ed  ogni  altro  elemento
 significativo  della cultura architettonica del Novecento e
 contemporanea.
 (Omissis)».
 Riferimenti normativi al comma 104:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
 11 novembre  2003,  n.  310  (Costituzione della Fondazione
 lirico-sinfonica  Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in
 Bari,   nonche'   disposizioni   in   materia  di  pubblici
 spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e  attivita'
 culturali), cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  1  (Fondazione  lirico-sinfonica  Petruzzelli  e
 Teatri  di  Bari). - 1. E' costituita, con sede in Bari, la
 «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
 ente  di diritto privato, operante nel settore musicale, di
 prioritario    interesse    nazionale,    sottoposto   alle
 disposizioni  della  legge  14 agosto  1967,  n.  800,  del
 decreto   legislativo   29 giugno   1996,  n.  367,  e  del
 decreto-legge  24 novembre  2000,  n.  345, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
 2.  In attesa della partecipazione dei soggetti privati
 entro  il  termine  previsto  dal  comma 4, il consiglio di
 amministrazione  della  Fondazione  di  cui  al  comma 1 e'
 composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro
 membri cosi' individuati:
 a) un  componente designato dal Ministro per i beni e
 le attivita' culturali;
 b) un componente designato dalla regione Puglia;
 c) un componente designato dalla provincia di Bari;
 d) un componente designato dal sindaco di Bari.
 3.  Per  il componente del consiglio di amministrazione
 della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di
 Bari  non ha luogo la decadenza di cui all'art. 4, comma 1,
 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
 4.  In  deroga  a quanto previsto dall'art. 2, comma 4,
 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001,  n.  6,  la
 partecipazione  dei soggetti privati alla Fondazione di cui
 al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
 5.  Per  l'anno  2004,  e per i successivi cinque anni,
 alla   Fondazione   di  cui  al  comma 1  e'  assegnato  un
 contributo  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'art. 3,
 comma 83,   della   legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  e
 successive  modificazioni.  A  decorrere dall'anno 2010, la
 Fondazione  concorre  al  riparto  ordinario  delle risorse
 assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
 6. (abrogato)».
 Riferimenti normativi al comma 108:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   9.   (Ente   parco).   -  1.  L'Ente  parco  ha
 personalita'   di   diritto   pubblico,   sede   legale   e
 amministrativa  nel  territorio  del parco ed e' sottoposto
 alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
 2. Sono organi dell'Ente:
 a) il Presidente;
 b) il Consiglio direttivo;
 c) la Giunta esecutiva;
 d) il Collegio dei revisori dei conti;
 e) la Comunita' del parco.
 3.  Il  Presidente e' nominato con decreto del Ministro
 dell'ambiente,  d'intesa  con  i presidenti delle regioni o
 delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano nel cui
 territorio  ricada  in tutto o in parte il parco nazionale.
 Il  Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco,
 ne  coordina  l'attivita', esplica le funzioni che gli sono
 delegate  dal  Consiglio  direttivo, adotta i provvedimenti
 urgenti  ed  indifferibili  che sottopone alla ratifica del
 Consiglio direttivo nella seduta successiva.
 4.  Il  Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e
 da  dodici  componenti,  nominati  con decreto del Ministro
 dell'ambiente,  sentite  le regioni interessate, scelti tra
 persone  particolarmente  qualificate  per  le attivita' in
 materia   di   conservazione   della   natura   o   tra   i
 rappresentanti  della  Comunita'  del parco di cui all'art.
 10, secondo le seguenti modalita':
 a) cinque, su designazione della Comunita' del parco,
 con voto limitato;
 b) due,   su   designazione   delle  associazioni  di
 protezione  ambientale  individuate  ai  sensi dell'art. 13
 della  legge  8 luglio  1986, n. 349, scelti tra esperti in
 materia naturalisticoambientale;
 c) due,  su designazione dell'Accademia nazionale dei
 Lincei,   della  Societa'  botanica  italiana,  dell'Unione
 zoologica  italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche
 e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei
 cui  territori  ricade il parco; in caso di designazione di
 un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
 e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
 d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura
 e delle foreste;
 e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
 giorni  dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora
 siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di
 un  comune  oppure  presidenti di una comunita' montana, di
 una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del
 parco,  la  cessazione  dalla  predetta  carica a qualsiasi
 titolo  comporta  la  decadenza  immediata dall'incarico di
 membro  del  consiglio  direttivo  e il conseguente rinnovo
 della   designazione.   La  stessa  norma  si  applica  nei
 confronti  degli  assessori  e dei consiglieri degli stessi
 enti.
 6.  Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un
 vice   presidente  scelto  tra  i  membri  designati  dalla
 Comunita'  del  parco  ed  una  Giunta esecutiva formata da
 cinque  componenti,  compreso  il  Presidente,  secondo  le
 modalita'   e  con  le  funzioni  stabilite  nello  statuto
 dell'Ente parco.
 7.  Il  Consiglio direttivo e' legittimamente insediato
 quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
 8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
 questioni  generali ed in particolare sui bilanci, che sono
 approvati  dal  Ministro  dell'ambiente  di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  sui regolamenti e sulla proposta di
 piano  per  il  parco  di  cui  all'art. 12, esprime parere
 vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
 all'art. 14.
 8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio
 direttivo,  sentito  il parere della Comunita' del parco ed
 e'  trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
 legittimita'  e  puo' richiederne il riesame entro sessanta
 giorni  dal  ricevimento.  L'Ente  parco deve controdedurre
 entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  alle  eventuali
 osservazioni  di  legittimita' del Ministero dell'ambiente,
 con  deliberazione  del  consiglio  direttivo.  Il Ministro
 dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
 successivi trenta giorni.
 9.   Lo   statuto  dell'Ente  definisce  in  ogni  caso
 l'organizzazione  interna,  le  modalita' di partecipazione
 popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
 10.  Il  Collegio  dei  revisori  dei conti esercita il
 riscontro  contabile  sugli atti dell'Ente parco secondo le
 norme   di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base  dei
 regolamenti  di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal
 Ministro   del   tesoro   di   concerto   con  il  Ministro
 dell'ambiente.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
 nominato  con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
 da  tre  componenti  scelti tra funzionari della Ragioneria
 generale  dello  Stato  ovvero  tra  iscritti nel ruolo dei
 revisori  ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal
 Ministro  del  tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente
 del  Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
 interessate.
 11.  Il  direttore  del parco e' nominato, con decreto,
 dal  Ministro  dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa di tre
 candidati  proposti  dal  consiglio  direttivo tra soggetti
 iscritti  ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
 di   direttore  di  parco  istituito  presso  il  Ministero
 dell'ambiente,   al  quale  si  accede  mediante  procedura
 concorsuale  per titoli. Il presidente del parco provvede a
 stipulare  con  il direttore nominato un apposito contratto
 di  diritto  privato  per una durata non superiore a cinque
 anni.
 12.  Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
 anni.
 12-bis.  Ai Presidenti, ai Vice Presidenti e agli altri
 componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
 Collegi  dei  revisori  dei  conti  degli  Enti  parco, ivi
 compresi  quelli  di  cui  al  comma 1 dell'art. 35, spetta
 un'indennita'  di  carica  articolata  in un compenso annuo
 fisso  e  in gettoni di presenza per la partecipazione alle
 riunioni  del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
 nell'ammontare    fissato    con   decreto   del   Ministro
 dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
 concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
 secondo  quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  9 gennaio  2001, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del 14 febbraio 2001, e con la
 procedura  indicata  nella  Circolare  della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.
 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui
 alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
 nella tabella IV allegata alla medesima legge.
 14.   La   pianta   organica  di  ogni  Ente  parco  e'
 commisurata  alle  risorse  finalizzate  alle  spese per il
 personale  ad  esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
 presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
 e  di  manodopera  con  contratti  a  tempo  determinato ed
 indeterminato  ai  sensi dei contratti collettivi di lavoro
 vigenti per il settore agricolo-forestale.
 15.  Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi
 comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
 problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'Ente
 parco».
 Riferimenti normativi al comma 109:
 - Si  riporta il testo degli articoli 8, 9, 38 e 39 del
 decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art.   8.   (L'ordinamento).  -  1.  Le  agenzie  sono
 strutture  che,  secondo le previsioni del presente decreto
 legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
 tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
 esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
 servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
 quelle regionali e locali.
 2.   Le   agenzie  hanno  piena  autonomia  nei  limiti
 stabiliti  dalla legge e sono sottoposte al controllo della
 Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
 14 gennaio  1994,  n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
 indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo  le
 disposizioni   del   successivo   comma 4,   e  secondo  le
 disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
 14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
 modificazioni.
 3.  L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
 conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
 precedente  art. 5 del presente decreto per il conferimento
 dell'incarico di capo del dipartimento.
 4.  Con  regolamenti  emanati  ai  sensi  dell'art. 17,
 comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
 del  presidente  del  consiglio dei ministri e dei ministri
 competenti,  di  concerto  con  il ministro del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
 statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
 legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
 direttivi:
 a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
 generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
 contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
 riferimento al capo del dipartimento;
 b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
 dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
 gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
 conseguimento    dei   risultati   fissati   dal   ministro
 competentenelle   forme   previste  dal  presente  decreto;
 nell'ambito,   ove   possibile,   di   massimali  di  spesa
 predeterminati  dal  bilancio o, nell'ambito di questo, dal
 ministro stesso;
 c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
 dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
 in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
 coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
 attribuzioni ad esso conferite;
 d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
 che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
 espressamente menzionati nel precedente comma 2:
 d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
 dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
 secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
 dell'agenzia;
 d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
 degli obiettivi da raggiungere;
 d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
 l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
 delle prescrizioni impartite;
 d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
 da intraprendere;
 e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
 stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
 generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
 attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
 essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
 temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
 finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
 strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
 di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
 necessarie   ad   assicurare  al  ministero  competente  la
 conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
 quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
 f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
 nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
 unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
 ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
 autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
 concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
 funzionamento,   nei   limiti   fissati   dalla  successiva
 lettera l);
 g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
 collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
 promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
 amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
 deliberarsi da parte del ministro competente;
 h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
 con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
 membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
 revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
 professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
 attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
 decreto  del ministro competente di concerto con quello del
 tesoro;
 i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
 controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
 riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
 monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche;
 l) determinazione  di una organizzazione dell'agenzia
 rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
 efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
 regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
 direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
 competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
 stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
 esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
 organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
 organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
 professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni e integrazioni;
 m) facolta'  del  direttore  generale dell'agenzia di
 deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  ministro
 competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
 interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
 dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
 in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica».
 «Art.  9.  (Il personale e la dotazione finanziaria). -
 1.  Alla  copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
 determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
 si provvede, nell'ordine:
 a) mediante  l'inquadramento del personale trasferito
 dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
 art. 8, comma 1;
 b) mediante  le procedure di mobilita' di cui al capo
 III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
 c) a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
 reclutamento.
 2.  Al  termine delle procedure di inquadramento di cui
 al  precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
 dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
 provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
 trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
 organiche non possono essere reintegrate.
 3.  Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
 ai   sensi   del   precedente   comma 1,  e'  mantenuto  il
 trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
 enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
 momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
 primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
 4.   Gli   oneri  di  funzionamento  dell'agenzia  sono
 coperti:
 a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
 amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
 comma 2;
 b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
 stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
 collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
 promozione;
 c) mediante  un finanziamento annuale, nei limiti del
 fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
 previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
 distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
 tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
 investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
 raggiungimento degli obiettivi gestionali».
 «Art.  38.  (Agenzia  per la protezione dell'ambiente e
 per  i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
 protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
 forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
 2.   L'agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
 tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
 protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
 idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
 l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
 nazionali e interregionali.
 3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
 dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
 quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
 presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  ad eccezione di
 quelle del servizio sismico nazionale.
 4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
 8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
 rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
 dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
 direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
 prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
 quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
 dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
 inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
 indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
 indicate   dagli   articoli 3,   comma 5,   e  1,  comma 1,
 lettera b),  del  decreto-legge  4 dicembre  1993,  n. 496,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
 n. 61.
 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
 dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
 la  presidenza  del  consiglio  dei  ministri.  Il relativo
 personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
 all'agenzia».
 «Art.   39  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
 svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
 a) la   protezione   dell'ambiente,   come   definite
 dall'art.  1  del  decreto-legge  4 dicembre  1993, n. 496,
 convertito  dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
 altre   assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto  del
 ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 b) il  riassetto  organizzativo  e  funzionale  della
 difesa  del  suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
 della  legge  18 maggio  1989,  n.  183, nonche' ogni altro
 compito  e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
 dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,
 comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n.  112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro
 italiano dighe - RID».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
 2002,  n.  207 reca «Regolamento recante approvazione dello
 statuto  dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
 i  servizi  tecnici,  a  norma  dell'art.  8,  comma 4, del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300» (Pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, S.O.).
 Riferimenti normativi al comma 110:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
 funzioni  ispettive  in  materia di previdenza sociale e di
 lavoro,  a  norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
 n. 30), cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.   3. (Commissione   centrale   di   coordinamento
 dell'attivita'  di vigilanza). - 1. La Commissione centrale
 di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita ai
 sensi  delle  successive  disposizioni,  opera  quale  sede
 permanente   di   elaborazione  di  orientamenti,  linee  e
 priorita' dell'attivita' di vigilanza.
 1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
 annuali,  presentati  entro il 30 novembre di ogni anno dai
 soggetti  di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
 congruita'  dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
 indirizzi   ed   obiettivi  strategici  e  priorita'  degli
 interventi  ispettivi  e  segnala  altresi' al Ministro del
 lavoro   e   della  previdenza  sociale  gli  aggiustamenti
 organizzativi   da  apportare  al  fine  di  assicurare  la
 maggiore  efficacia  dell'attivita'  di  vigilanza. Per gli
 adempimenti  di  cui  sopra, la Commissione si avvale anche
 delle  informazioni  raccolte  ed  elaborate dal Casellario
 centrale  delle  posizioni  previdenziali  attive di cui al
 comma 23 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
 2.    La    Commissione   centrale   di   coordinamento
 dell'attivita'  di  vigilanza,  nominata  con  decreto  del
 Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
 dal  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali o da un
 sottosegretario  delegato,  in  qualita' di presidente; dal
 direttore  generale della Direzione generale, dal Direttore
 generale  dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale
 (INPS);  dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
 l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL);
 dal  Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza; dal
 Comandante  del  Nucleo  speciale  entrate della Guardia di
 Finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 dal  Comandante  del  Comando carabinieri per la tutela del
 lavoro;  dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
 dal  Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
 dal  Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
 lavoro  non  regolare  di  cui  all'art. 78, comma 1, della
 legge  23 dicembre  1998, n. 448; da quattro rappresentanti
 dei   datori   di   lavoro  e  quattro  rappresentanti  dei
 lavoratori   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
 comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale.
 I  componenti della Commissione possono farsi rappresentare
 da membri supplenti appositamente delegati.
 3.   Alle   sedute   della   Commissione   centrale  di
 coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza possono essere
 invitati  a  partecipare  i  Direttori generali delle altre
 direzioni   generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della
 previdenza   sociale,   i   Direttori   degli   altri  enti
 previdenziali,   i   Direttori   generali  delle  direzioni
 generali  degli altri Ministeri interessati in materia, gli
 ulteriori   componenti   istituzionali   della  Commissione
 nazionale  per  la  emersione del lavoro non regolare ed il
 comandante  del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
 del  lavoro.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale di
 coordinamento   dell'attivita'   di   vigilanza   puo',  su
 questioni di carattere generale attinenti alla problematica
 del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
 Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 4.   Alla   Commissione   centrale   di   coordinamento
 dell'attivita'  di  vigilanza  puo'  essere  attribuito  il
 compito  di  definire  le  modalita'  di  attuazione  e  di
 funzionamento della banca dati di cui all'art. 10, comma 1,
 e  di  definire  le linee di indirizzo per la realizzazione
 del  modello  unificato  di  verbale  di  rilevazione degli
 illeciti  in  materia di lavoro, di previdenza e assistenza
 obbligatoria  ad  uso  degli  organi  di vigilanza, nei cui
 confronti  la  Direzione  generale,  al  sensi dell'art. 2,
 esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
 5.  Ai  componenti  della  Commissione di coordinamento
 dell'attivita'  di  vigilanza  ed ai soggetti eventualmente
 invitati  a  partecipare  ai  sensi  del comma 3 non spetta
 alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
 funzionamento  della Commissione si provvede con le risorse
 assegnate  a  normativa  vigente sui pertinenti capitoli di
 bilancio».
 Riferimenti normativi al comma 111:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del gia' citato
 decreto  legislativo  n.  124/2004,  cosi'  come modificato
 dalla presente legge:
 «4. (Coordinamento    regionale    dell'attivita'    di
 vigilanza). - 1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti
 i  Direttori  regionali  dell'I.N.P.S. e dell'INAIL e degli
 altri   enti   previdenziali,   coordinano  l'attivita'  di
 vigilanza  in  materia di lavoro e di legislazione sociale,
 individuando   specifiche   linee   operative   secondo  le
 direttive   della  Direzione  generale.  A  tale  fine,  le
 direzioni  regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre
 mesi,  i  direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli
 altri enti previdenziali.
 2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di
 tutti  gli  organi  impegnati  nell'azione di contrasto del
 lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine
 e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'art. 1,
 secondo le indicazioni fornite dalla Direzione generale, il
 Direttore  della  direzione regionale del lavoro convoca la
 commissione  regionale  di  coordinamento dell'attivita' di
 vigilanza.
 3.  La  Commissione  di  cui  al  comma 2, nominata con
 decreto  del Direttore della direzione regionale del lavoro
 e'  composta  dal  Direttore  della Direzione regionale del
 lavoro,   che   la   presiede;   dal   Direttore  regionale
 dell'I.N.P.S.; dal Direttore regionale dell'I.N.A.I.L.; dal
 comandante   regionale   della   Guardia  di  finanza;  dal
 comandante   regionale   dell'Arma   dei  carabinieri;  dal
 Direttore   regionale   dell'Agenzia   delle  entrate;  dal
 Coordinatore  regionale  delle aziende sanitarie locali; da
 quattro  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e quattro
 rappresentanti     dei     lavoratori    designati    dalle
 organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
 rappresentative  a  livello  nazionale.  I componenti della
 Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti
 appositamente delegati.
 4.  Alle  sedute  della  Commissione  di cui al comma 2
 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali
 degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali
 delle  Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non
 regolare   di   cui  agli  articoli 78  e  79  della  legge
 23 dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle
 sedute  della  Commissione  di  cui  al comma 2 possono, su
 questioni di carattere generale attinenti alla problematica
 del  lavoro  illegale,  essere altresi' invitati uno o piu'
 dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento
 della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
 5.    La   Commissione   regionale   di   coordinamento
 dell'attivita'  di  vigilanza  convoca,  almeno  sei  volte
 all'anno,  i  presidenti  dei  comitati  per  il  lavoro  e
 l'emersione  del sommerso, di seguito denominati «CLES», di
 cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al
 fine  di  fornire  alla Direzione generale ogni elemento di
 conoscenza   utile   all'elaborazione  delle  direttive  in
 materia   di  attivita'  di  vigilanza  di  competenza  del
 Ministro   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali.  Ai
 componenti  della  Commissione  di  cui  al  comma 3  ed ai
 soggetti  eventualmente invitati a partecipare ai sensi del
 comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta
 alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
 funzionamento  della Commissione si provvede con le risorse
 assegnate  a  normativa  vigente sui pertinenti capitoli di
 bilancio».
 Riferimenti normativi al comma 112:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
 decreto  legislativo  124/2004, cosi' come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  5. (Coordinamento  provinciale dell'attivita' di
 vigilanza).  -  1.  La  direzione  provinciale  del lavoro,
 sentiti i Direttori provinciali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL,
 coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le
 direttive  volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza,
 al   fine   di   evitare   duplicazione  di  interventi  ed
 uniformarne  le  modalita'  di  esecuzione. A tale fine, le
 direzioni  provinciali  del  lavoro consultano, almeno ogni
 tre  mesi,  i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e
 degli altri enti previdenziali.
 2.  Qualora  si  renda  opportuno coordinare, a livello
 provinciale,  l'attivita'  di  tutti  gli  organi impegnati
 nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui
 partecipano  il  Comandante  provinciale  della  Guardia di
 finanza,    il   comandante   provinciale   dell'Arma   dei
 carabinieri,   un   rappresentante   degli   Uffici  locali
 dell'Agenzia   delle   entrate   presenti   sul  territorio
 provinciale  ed il presidente della Commissione provinciale
 per  la  emersione  del lavoro non regolare di cui all'art.
 78,   comma 4,   della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,
 forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla
 Commissione  centrale  di cui all'art. 3, indicazioni utili
 ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle
 sedute  del  CLES  puo', su questioni di carattere generale
 attinenti  alla  problematica  del  lavoro illegale, essere
 invitato il Questore.
 3.  Il  CLES  redige,  con periodicita' trimestrale una
 relazione   sullo  stato  del  mercato  del  lavoro  e  sui
 risultati  della  attivita'  ispettiva  nella  provincia di
 competenza,  anche  avvalendosi degli esiti delle attivita'
 di  analisi  e ricerca delle citate Commissioni provinciali
 per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES
 redige una relazione annuale di sintesi.
 4.   Ai   componenti  dei  CLES,  ed  ai  soggetti  che
 eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta
 alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
 funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate
 a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio».
 Riferimenti normativi al comma 114:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo   23 febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
 materia  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
 le  malattie  professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
 della legge 17 maggio 1999, n. 144.), cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  11  (Rivalutazione  delle  rendite).  -  1.  Con
 effetto  dall'anno  2000  e  a  decorrere  dal 1° luglio di
 ciascun   anno   la  retribuzione  di  riferimento  per  la
 liquidazione   delle   rendite  corrisposte  dall'INAIL  ai
 mutilati  e  agli invalidi del lavoro relativamente a tutte
 le  gestioni  di  appartenenza  dei medesimi, e' rivalutata
 annualmente,  su  delibera del consiglio di amministrazione
 dell'INAIL,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
 previdenza  sociale,  previa  conferenza dei servizi con il
 Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e,  nei  casi
 previsti  dalla legge, con il Ministero della salute, sulla
 base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per
 le  famiglie  di  operai  e  impiegati intervenuta rispetto
 all'anno  precedente.  Gli  incrementi  annuali, come sopra
 determinati,   verranno   riassorbiti   nell'anno   in  cui
 scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al
 10  per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge
 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
 base  per  l'ultima  rivalutazione  effettuata ai sensi del
 medesimo art. 20.
 2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle
 rendite     corrisposte     da     altri    enti    gestori
 dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni sul
 lavoro previsti dal testo unico.».
 Riferimenti normativi al comma 115:
 - Si  riporta  il testo del comma 105 dell'art. 1 della
 legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
 formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
 (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2,
 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come
 prorogati  dall'art.  45,  comma 1, lettera b), della legge
 23 dicembre  1999,  n.  488,  relativi  all'anno  2005,  e'
 autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro.».
 - Si  riporta  il testo del comma 107 dell'art. 1 della
 sopra citata legge266/2005:
 «107.  Relativamente  all'anno  2005,  alle  imprese di
 autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di
 autisti  di  livello 3 e 3 super, e' riconosciuto l'esonero
 dal    versamento    dei    contributi   previdenziali   ed
 assistenziali  dovuti  all'INPS,  per la quota a carico dei
 datori  di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di
 orario  ordinario, comunque non superiori a 20, determinato
 con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
 e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
 e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120
 milioni di euro.».
 Riferimenti normativi al comma 116:
 - Si  riporta  il testo del comma 3-bis dell'art. 5 del
 decreto-legge  1° ottobre  2005, n. 202 (Misure urgenti per
 la   prevenzione  dell'influenza  aviaria)  convertito  con
 modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  2005,  n. 244, e
 successive modificazioni:
 «3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006, e fino al
 31 ottobre  2006,  a favore degli allevatori avicoli, delle
 imprese  di  macellazione e trasformazione di carne avicola
 nonche'   mangimistiche  operanti  nella  filiera  e  degli
 esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di carni
 avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
 ai  versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di ogni
 contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
 compresa  la  quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
 di  sanzioni,  interessi  o altri oneri. Non si fa luogo al
 rimborso  di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
 il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
 creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
 essere  dall'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo
 alimentare (ISMEA).»
 Riferimenti normativi al comma 117:
 - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del
 decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
 per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
 la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
 interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
 all'evasione  fiscale),  convertito con modificazioni dalla
 legge 4 agosto 2006, n. 248:
 «Art.  20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1.
 L'autorizzazione  di  spesa  di  cui alla legge 25 febbraio
 1987,  n.  67, come determinata dalla tabella C della legge
 23 dicembre  2005,  n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro
 per  l'anno  2006  e  di  50  milioni  di  euro a decorrere
 dall'anno 2007.
 2.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 1, con
 apposito  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 sono  rideterminati  i  contributi  e  le  provvidenze  per
 l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.».
 Riferimenti normativi al comma 119:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  8
 febbraio1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa):
 «Art.  2. (Indicazioni  obbligatorie sugli stampati). -
 Ogni  stampato  deve  indicare  il  luogo  e  l'anno  della
 pubblicazione,   nonche'  il  nome  e  il  domicilio  dello
 stampatore e, se esiste, dell'editore.
 I    giornali,    le    pubblicazioni   delle   agenzie
 d'informazioni  e  i  periodici  di  qualsiasi altro genere
 devono recare la indicazione:
 del luogo e della data della pubblicazione;
 del nome e del domicilio dello stampatore;
 del  nome  del  proprietario  e  del direttore o vice
 direttore responsabile.
 All'identita'  delle  indicazioni,  obbligatorie  e non
 obbligatorie,   che   contrassegnano   gli  stampati,  deve
 corrispondere   identita'   di   contenuto   in  tutti  gli
 esemplari.».
 - La  legge 7 agosto 1990, n. 250 reca «Provvidenze per
 l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
 radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
 di  cui  all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n.
 67,  per  l'accesso  ai  benefici  di cui all'art. 11 della
 legge   stessa.».   (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 27 agosto 1990, n. 199).
 Riferimenti normativi al comma 120:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
 n.   416,  recante  disciplina  delle  imprese  editrici  e
 provvidenze  per  l'editoria),  cosi' come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.   11 (Contributi   ad   imprese  radiofoniche  di
 informazione).  -  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora
 che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
 trasmessa  presso il competente tribunale e che trasmettano
 quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
 politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
 letterari,  per  non  meno  del  25  per cento delle ore di
 trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
 diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
 a) alle  riduzioni  tariffarie  di  cui  all'art. 28,
 legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
 applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
 energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
 ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
 compresi i sistemi via satellite;
 b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
 l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
 diffusione nazionale o regionale.».
 Riferimenti normativi al comma 121:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 della gia' citata
 legge 250/1990, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  8. -  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora a
 carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
 radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
 tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
 informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
 sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
 cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
 ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
 a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
 legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
 applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
 energia elettrica;
 b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
 l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
 diffusione nazionale o regionale.».
 Riferimenti normativi al comma 122:
 - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto
 1981,   n.   416   (Disciplina  delle  imprese  editrici  e
 provvidenze  per  l'editoria),  con  il  comma 2 sostituito
 dalla presente legge:
 «Art.  27 (Contributi alle agenzie di stampa). - Per il
 quinquennio  decorrente  dal 1° gennaio 1981 e' autorizzata
 la  corresponsione  di contributi per l'importo complessivo
 di  lire  quattro  miliardi,  in ragione di anno, in favore
 delle   agenzie  di  stampa  a  diffusione  nazionale,  che
 possiedano  i  requisiti di cui al comma seguente da almeno
 tre anni.
 Sono  considerate  a diffusione nazionale le agenzie di
 stampa  i  cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a
 titolo  oneroso,  qualunque  sia  il  mezzo di trasmissione
 utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
 regioni,  che  abbiano  alle  loro  dipendenze  a norma del
 contratto  nazionale  di  lavoro  piu' di dieci giornalisti
 professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
 esclusivo,  ed  effettuino  un  minimo  di  dodici  ore  di
 trasmissione  al  giorno  per  almeno  cinque  giorni  alla
 settimana.
 Le  agenzie  di  stampa  a  diffusione  nazionale  sono
 considerate  imprese  manifatturiere  ai sensi dell'art. 1,
 decreto-legge  7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge,
 con  modificazioni,  dalla  legge  7 aprile  1977,  n. 102,
 dell'art.  1,  legge  8 agosto  1977,  n.  573,  nel  testo
 modificato  dall'art. 2, legge 5 agosto 1978, n. 502, degli
 articoli 1  e  2,  decreto-legge  6 luglio  1978,  n.  353,
 convertito  in legge, con modificazioni, dalla citata legge
 5 agosto   1978,   n.   502,   dell'art.  1,  decreto-legge
 30 gennaio   1979,   n.   20,   convertito  in  legge,  con
 modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art.
 1,   legge   13 agosto   1979,   n.   375,   e   successivi
 provvedimenti.
 L'erogazione  dei  contributi  alle agenzie di stampa a
 diffusione  nazionale  e'  effettuata  ripartendo  un terzo
 dell'importo  complessivo  in  parti  uguali tra gli aventi
 diritto  e i restanti due terzi proporzionalmente al numero
 dei  giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle
 reti utilizzate e delle ore di trasmissione.
 Per  il  quinquennio  decorrente dal 1° gennaio 1981 e'
 autorizzata  la  corresponsione  di contributi dell'importo
 complessivo  di  lire  500 milioni, in ragione d'anno, alle
 agenzie  di stampa che, non essendo provviste dei requisiti
 di  cui  al  secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze
 almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del
 contratto    nazionale   di   lavoro,   abbiano   contratto
 abbonamenti  regolarmente  contabilizzati  con  non meno di
 quindici  quotidiani,  abbiano registrato la testata presso
 la  cancelleria del tribunale competente per territorio con
 la  qualifica  «agenzia  di  informazioni  per la stampa» o
 analoga,  da  almeno  cinque  anni,  ed  abbiano pubblicato
 almeno  mille  notiziari con cinquemila notizie, ovvero che
 abbiano  registrato la testata cosi' come sopra indicato da
 almeno  un  anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta
 notiziari  recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno
 precedente.
 L'erogazione  di  contributi  alle agenzie di stampa di
 cui al presente art. e' effettuata ripartendo il contributo
 in   parti   uguali  fra  gli  aventi  diritto,  fino  alla
 concorrenza  di  lire  200  milioni.  Le  residue  lire 300
 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:
 a) del  numero  dei collegamenti per telescriventi ed
 altri analoghi;
 b) dell'eventuale   emissione   di   piu'  bollettini
 giornalieri;
 c) del  numero  dei  redattori fissi a tempo pieno ed
 esclusivo.
 Con  le disposizioni di attuazione della presente legge
 sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di
 cui al presente articolo.
 Nessuna  agenzia  di  stampa  puo' comunque ricevere un
 contributo  globale che superi il cinquanta per cento delle
 spese  documentate,  sostenute  per  il  personale e per le
 strutture.  Le  somme  che  in  ciascun esercizio risultino
 eventualmente  dalla  differenza fra la ripartizione di cui
 ai  precedenti  commi e  le erogazioni a norma del presente
 comma sono    utilizzate    negli   anni   successivi   per
 l'incremento  degli stanziamenti in favore delle agenzie di
 stampa.».
 Riferimenti normativi al comma 123:
 - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 11 della
 legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto
 1981,  n.  416, recante disciplina delle imprese editrici e
 provvidenze per l'editoria):
 «Art.   11 (Contributi   ad   imprese  radiofoniche  di
 informazione).  -  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora
 che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
 trasmessa  presso il competente tribunale e che trasmettano
 quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
 politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
 letterari,  per  non  meno  del  25  per cento delle ore di
 trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
 diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
 a) alle  riduzioni  tariffarie  di  cui  all'art. 28,
 legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
 applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
 energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
 ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
 compresi i sistemi via satellite;
 b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
 l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
 diffusione nazionale o regionale.».
 Riferimenti normativi ai commi 124, 125 e 126:
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
 1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
 termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
 dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
 comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
 ai  benefici  di  cui  all'art.  11  della legge stessa), e
 successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
 quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
 legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
 di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
 concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
 risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
 citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
 pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
 complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
 gli ammortamenti risultanti a bilancio.
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
 al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
 ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
 costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
 dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
 limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
 giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
 dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
 costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
 comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
 seguenti requisiti:
 a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
 da almeno tre anni;
 b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
 c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
 contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
 bilancio dell'anno medesimo;
 d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
 di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
 dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
 e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
 certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
 complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
 cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
 intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
 abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
 cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
 sola regione;
 f) [le   testate   nazionali   che   usufruiscono  di
 contributi  di  cui  al  presente  art.  non siano poste in
 vendita congiuntamente con altre testate];
 g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
 cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
 societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
 apposito previsto dalla CONSOB;
 2-bis.  I contributi previsti dalla presente legge e in
 misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
 complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
 bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
 imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
 del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
 morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
 di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
 presente articolo.
 2-ter.  I contributi previsti dalla presente legge, con
 esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
 comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
 complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
 bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
 editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
 quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
 nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
 e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
 beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
 possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
 lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
 articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
 cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
 50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
 ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
 sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
 diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
 beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
 lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
 Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
 corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
 societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
 ha sede l'impresa.
 2-quater.  Le  norme  previste  dal presente art. per i
 quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
 si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
 giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
 legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
 e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
 per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
 periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
 3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
 editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
 cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
 la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
 detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
 abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
 euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
 media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
 imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
 da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
 cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
 corrisposti a condizione che le imprese editrici:
 a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
 introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
 cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
 per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
 b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
 informativo;
 c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
 l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
 riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
 per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
 3-bis.  Qualora  le  societa'  di  cui al comma 3 siano
 costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
 quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
 e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
 detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
 4.  La  commissione  di  cui  all'art.  54  della legge
 5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
 legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
 sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
 requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
 ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
 Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
 l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
 esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
 scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
 all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
 imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
 gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
 di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
 1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
 le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
 editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
 con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
 stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
 possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
 editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
 contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
 importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
 dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
 nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
 dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
 medesima condizione contrattuale.
 6.  Ove  nei  dieci  anni dalla riscossione dell'ultimo
 contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
 del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
 fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
 societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
 al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
 Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
 aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
 tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
 successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
 riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
 periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
 versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
 parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
 liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
 assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
 versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
 riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
 da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
 l'esclusione della distribuzione degli utili.
 7.  I  contributi  di cui al comma 8 sono corrisposti a
 condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
 impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
 superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
 risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
 ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
 il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
 di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
 cento.
 8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
 sono determinati nella seguente misura:
 a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
 per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
 ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
 per ciascuna impresa;
 b) contributi variabili nelle seguenti misure:
 1)  lire  500  milioni  all'anno da 10.000 a 30.000
 copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
 all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
 dalle 30.000 alle 150.000 copie;
 2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
 tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
 alle 250.000 copie;
 3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
 tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
 9.  L'ammontare  totale  dei  contributi  previsti  dal
 comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
 costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
 dal medesimo comma 8.
 10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
 in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
 editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
 movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
 requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
 favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
 pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
 31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
 partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
 decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
 quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
 menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
 giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
 parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
 avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
 italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
 limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
 e' corrisposto:
 a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
 per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
 ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
 500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
 periodici;
 b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
 parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
 ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
 rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
 mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
 corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
 caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
 11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
 pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
 d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
 concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
 integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
 dalle lettere a) e b) del comma 10.
 11-bis.  [Ai  fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
 il  requisito della rappresentanza parlamentare della forza
 politica,  la  cui  impresa editrice dell'organo o giornale
 aspiri  alla  concessione dei contributi di cui ai predetti
 commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
 elettorale,  anche  da  una dichiarazione di appartenenza e
 rappresentanza   di   tale  forza  politica  da  parte  dei
 parlamentari  interessati,  certificata dalla Camera di cui
 sono componenti].
 11-ter.  A  decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati gli
 ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
 contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
 che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
 comma imprese   collegate   con  l'impresa  richiedente,  o
 controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
 controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
 che la controllano.
 12.  La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
 non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
 determinati dai medesimi commi 10 e 11.
 13.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
 all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
 fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
 di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
 contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
 imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
 siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
 soggetti che le controllano.
 14.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
 all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
 quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
 qualora siano espressione dello stesso partito politico.
 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
 eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
 soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
 legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
 legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
 dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
 medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
 vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
 legge 25 febbraio 1987, n. 67.
 15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
 ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
 sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
 pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
 10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
 del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
 dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
 della     necessaria     certificazione    nonche'    della
 documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
 La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
 revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
 soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
 contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
 Riferimenti normativi ai commi 128, 129 e 130:
 - Si  riporta  il  testo dei commi 461, 455 (modificato
 dalla  presente  legge)  e  458  dell'art.  1  della  legge
 23 dicembre  2005,  n.  266  recante  «Disposizioni  per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2006):
 «461.  Le  imprese richiedenti i contributi di cui agli
 articoli 3,  4,  7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
 successive  modificazioni,  nonche'  all'art.  23, comma 3,
 della   legge   6 agosto   1990,   n.   223,  e  successive
 modificazioni, e all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio
 2004,  n.  112,  decadono dal diritto alla percezione delle
 provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione
 entro un anno dalla richiesta.».
 «455.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005, ai fini del
 calcolo  dei  contributi  previsti  dai commi 2, 8, 10 e 11
 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
 modificazioni,  i  costi  sostenuti per collaborazioni, ivi
 comprese  quelle  giornalistiche,  sono  ammessi fino ad un
 ammontare pari al 10 per cento degli altri costi in base ai
 quali e' calcolato il contributo».
 «458.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006, per l'accesso
 alle  provvidenze  di  cui  all'art. 3, commi 2 e 2-quater,
 della   legge   7 agosto   1990,   n.   250,  e  successive
 modificazioni,   le   cooperative  editrici  devono  essere
 composte   esclusivamente  da  giornalisti  professionisti,
 pubblicisti o poligrafici.».
 Riferimenti normativi al comma 131:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19 e 20 della
 legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in materia di
 diffusione radiofonica e televisiva):
 «19.   La   societa'  concessionaria,  oltre  che  alla
 gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
 seguenti prestazioni:
 a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
 Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
 trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
 renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
 esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
 assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
 ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
 entrata in vigore della presente legge;
 b) a   predisporre   annualmente,  sulla  base  delle
 direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
 sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
 generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
 programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
 radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
 e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
 mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
 parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
 c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
 televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
 Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
 d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
 Friuli-Venezia Giulia.».
 «Art.  20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
 adempimenti  di  cui al precedente art. sono stabiliti come
 segue.
 Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
 separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
 rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
 interessate.
 Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
 e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
 televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
 convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
 amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
 stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
 Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
 in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
 mediante   convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  le
 competenti  amministrazioni  dello  Stato  entro  lo stesso
 termine  di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
 in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
 modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
 L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
 trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
 Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
 forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
 all'imposta sul valore aggiunto.
 La  misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
 le  trasmissioni  radiofoniche da radio Trieste dalla legge
 14 aprile  1956,  n. 308,in considerazione dell'intervenuto
 aumento  del  numero  di  trasmissioni con l'inclusione nei
 programmi  de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
 lire  250  milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul  valore
 aggiunto,  a  partire  dal  1968  e  puo' essere soggetta a
 revisione   triennale   su   richiesta  di  ciascuna  parte
 contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
 L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
 trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
 Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
 slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
 regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
 amministrazioni dello Stato.
 La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
 dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
 tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
 aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
 ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
 precedente  quinto  comma nonche'  a quello di cui al sesto
 comma per   il   periodo   1968-1972.  All'onere  derivante
 dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
 successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
 del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
 Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
 corrispondenti capitoli degli anni successivi.
 Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
 convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
 provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
 concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
 precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
 art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
 apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
 fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
 richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
 con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
 prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
 parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 24 del
 contratto  di  servizio  di  cui  al decreto del Presidente
 della   Repubblica   14 febbraio   2003  (Approvazione  del
 contratto  di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
 e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio
 2003-2005),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
 12 marzo 2003:
 «2.  La  RAI  si impegna ad implementare il progetto di
 audiovideoteca   sviluppato   ai  sensi  del  contratto  di
 servizio  per  il  triennio  2000-2002  ed  a realizzare la
 catalogazione  digitale dell'archivio storico registrato su
 nastro     magnetico    analogico.    L'archivio    storico
 radiotelevisivo  sara' progressivamente aperto al pubblico,
 per   la  consultazione  presso  sedi  della  RAI,  secondo
 modalita' e tempi da definire d'intesa con il Ministero.».
 Riferimenti normativi al comma 132:
 - Si  riporta  il titolo della direttiva 92/100/CEE del
 Consiglio  del  19 novembre  1992: «Direttiva del Consiglio
 concernente  il diritto di noleggio, il diritto di prestito
 e  taluni  diritti connessi al diritto di autore in materia
 di  proprieta'  intellettuale»  (Pubblicata  nella G.U.C.E.
 27 novembre   1992,   n.   L  346.  Entrata  in  vigore  il
 30 novembre 1992).
 - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 69 della
 legge  22 aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del  diritto
 d'autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio), e
 successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
 discoteche  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici, ai fini
 esclusivi  di  promozione culturale e studio personale, non
 e'  soggetto  ad  autorizzazione  da parte del titolare del
 relativo diritto, e ha ad oggetto esclusivamente:
 a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli
 spartiti e le partiture musicali;
 b) i  fonogrammi  ed  i  videogrammi contenenti opere
 cinematografiche  o  audiovisive  o  sequenze d'immagini in
 movimento,   siano  esse  sonore  o  meno,  decorsi  almeno
 diciotto  mesi  dal  primo atto di esercizio del diritto di
 distribuzione,  ovvero,  non  essendo  stato  esercitato il
 diritto  di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
 dalla   realizzazione  delle  dette  opere  e  sequenze  di
 immagini.».
 Riferimenti normativi al comma 135:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
 decreto-legge   24 dicembre   2003,  n.  353  (Disposizioni
 urgenti  in  materia  di  tariffe  postali  agevolate per i
 prodotti  editoriali.), convertito con modificazioni, dalla
 legge 27 febbraio 2004, n. 46:
 «1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri provvede al
 rimborso  in  favore  della  societa' Poste italiane S.p.a.
 della  somma  corrispondente  all'ammontare delle riduzioni
 complessivamente  applicate, nei limiti dei fondi stanziati
 sugli   appositi   capitoli  del  bilancio  autonomo  della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  I rimborsi sono
 effettuati  sulla  base  di  una  dichiarazione sostitutiva
 dell'atto  di  notorieta',  rilasciata dalla societa' Poste
 italiane    S.p.a.,    attestante    l'avvenuta    puntuale
 applicazione  delle  riduzioni  effettuate  sulla  base del
 presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
 riduzioni  applicate  a  favore  di  ogni  soggetto  avente
 titolo.».
 Riferimenti normativi al comma 136:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 98 del codice delle
 comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo
 1° agosto   2003,  n.  259,  cosi'  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art.  98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente
 art.  si  applicano  alle  reti  e servizi di comunicazione
 elettronica ad uso pubblico.
 2.  In  caso  di  installazione  e fornitura di reti di
 comunicazione   elettronica   od   offerta  di  servizi  di
 comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
 autorizzazione  generale, il Ministero commina, se il fatto
 non   costituisce   reato,   una   sanzione  amministrativa
 pecuniaria  da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00, da
 stabilirsi  in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
 |  |  |  | fatto  riguarda  la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
 3.  Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
 di  impianti  di  radiodiffusione  sonora  o televisiva, si
 applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
 e'  ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di  impianti per la
 radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
 4.  Chiunque  realizza trasmissioni, anche simultanee o
 parallele,   contravvenendo   ai   limiti   territoriali  o
 temporali  previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
 reclusione da sei mesi a due anni.
 5.   Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al
 comma 2,  il  trasgressore  e'  tenuto,  in  ogni  caso, al
 pagamento  di  una  somma  pari  a  venti  volte  i diritti
 amministrativi  e  dei  contributi,  di cui rispettivamente
 agli  articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio
 abusivo  accertato  e comunque per un periodo non inferiore
 all'anno.
 6.    Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
 dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
 dai  commi 2  e  3,  il  Ministero, ove il trasgressore non
 provveda,   puo'   provvedere  direttamente,  a  spese  del
 possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
 l'impianto ritenuto abusivo.
 7.  Nel  caso  di reiterazione degli illeciti di cui al
 comma 2  per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio, il
 Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
 nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
 8.  In  caso  di  installazione  e fornitura di reti di
 comunicazione   elettronica   od   offerta  di  servizi  di
 comunicazione  elettronica ad uso pubblico in difformita' a
 quanto  dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 4,  il
 Ministero  irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
 euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
 9.  Fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 32, ai
 soggetti  che  commettono violazioni gravi o reiterate piu'
 di   due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni  poste
 dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 30.000,00 ad
 euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
 termini  e  con le modalita' prescritti, alla comunicazione
 dei  documenti,  dei  dati  e  delle  notizie richiesti dal
 Ministero   o   dall'Autorita',   gli  stessi,  secondo  le
 rispettive     competenze,     comminano    una    sanzione
 amministrativa   pecuniaria   da  euro  15.000,00  ad  euro
 1.150.000,00.
 10.  Ai  soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
 Ministero  e  dall'Autorita',  nell'ambito delle rispettive
 competenze,  espongono  dati  contabili o fatti concernenti
 l'esercizio  delle  proprie attivita' non corrispondenti al
 vero,  si  applicano  le  pene  previste dall'art. 2621 del
 codice civile.
 11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
 diffide,  impartiti  ai  sensi  del  Codice dal Ministero o
 dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
 competenze,    comminano    una   sanzione   amministrativa
 pecuniaria  da  euro  120.000,00  ad  euro 2.500.000,00. Se
 l'inottemperanza     riguarda     provvedimenti    adottati
 dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
 relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
 si  applica  a  ciascun  soggetto  interessato una sanzione
 amministrativa  pecuniaria  non  inferiore al 2 per cento e
 non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
 stesso  soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
 alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
 al quale l'inottemperanza si riferisce.
 12.  Nei  casi  previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
 ipotesi  di  mancato pagamento dei diritti amministrativi e
 dei  contributi  di  cui agli articoli 34 e 35, nei termini
 previsti  dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e' di
 particolare  gravita', o reiterata per piu' di due volte in
 un  quinquennio,  il  Ministero  o  l'Autorita', secondo le
 rispettive   competenze  e  previa  contestazione,  possono
 disporre  la  sospensione dell'attivita' per un periodo non
 superiore  a  sei  mesi,  o  la  revoca dell'autorizzazione
 generale  e  degli  eventuali  diritti di uso. Nei predetti
 casi,  il  Ministero  o l'Autorita', rimangono esonerati da
 ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
 tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
 13.  In caso di violazione delle disposizioni contenute
 nel  Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il
 Ministero  o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
 comminano  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro
 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
 14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
 operatori  di  cui  all'art.  96,  il Ministero commina una
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 170.000,00 ad
 euro   2.500.000,00.   Se  la  violazione  degli  anzidetti
 obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
 due  volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
 sospensione  dell'attivita'  per un periodo non superiore a
 due  mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
 di  integrale  inosservanza  della  condizione  n. 11 della
 parte  A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
 dell'autorizzazione generale.
 15.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui
 ai  commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla
 sospensione   dell'esercizio   e   salvo  il  promuovimento
 dell'azione  penale per eventuali reati, il trasgressore e'
 punito  con  la  sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
 euro 5.000,00.
 16.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui
 agli  articoli 60,  61,  70,  71,  72  e  79 il Ministero o
 l'Autorita',  secondo  le  rispettive competenze, comminano
 una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
 euro 580.000,00.
 17.  Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
 Codice,  le  sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e
 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
 dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni non si
 applicano  le  disposizioni sul pagamento in misura ridotta
 di  cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
 successive modificazioni .».
 Riferimenti normativi al comma 137:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 8  dell'art. 1 del
 decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
 in  materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri), cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «8.  E' istituito il Ministero dell'universita' e della
 ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
 risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
 funzioni    attribuite    al   Ministero   dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
 lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 nonche'  quelle  in  materia  di alta formazione artistica,
 musicale  e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in un
 Segretariato   generale   ed   in  sei  uffici  di  livello
 dirigenziale  generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
 sensi  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto  legislativo
 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»
 - Si  riporta  il testo del comma 8-bis dell'art. 1 del
 decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
 in  materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri), cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «8-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
 Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
 il   Ministero  della  pubblica  istruzione,  il  Ministero
 dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare si
 articolano   in   dipartimenti.   Le   direzioni   generali
 costituiscono  le  strutture di primo livello del Ministero
 della  solidarieta'  sociale  e del Ministero del commercio
 internazionale.».
 Riferimenti normativi al comma 140:
 - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 Riferimenti normativi al comma 141:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
 legislativo  5 giugno  1998,  n.  204  (Disposizioni per il
 coordinamento,  la  programmazione  e  la valutazione della
 politica  nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica e
 tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
 ricerca).  -  1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
 di  indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca (CIVR),
 composto  da  non  piu'  di  7  membri, anche stranieri, di
 comprovata  qualificazione  ed  esperienza,  scelti  in una
 pluralita'   di  ambiti  metodologici  e  disciplinari.  Il
 comitato,  sulla  base  di  un  programma  annuale  da esso
 approvato:
 a) svolge  attivita'  per il sostegno alla qualita' e
 alla  migliore  utilizzazione  della  ricerca scientifica e
 tecnologica    nazionale.    A   tal   fine   promuove   la
 sperimentazione,   l'applicazione   e   la   diffusione  di
 metodologie,  tecniche  e  pratiche  di  valutazione  della
 ricerca;
 b) determina  i  criteri generali per le attivita' di
 valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
 scientifiche   e   di  ricerca  e  dell'ASI,  verificandone
 l'applicazione;
 c) d'intesa   con   le   pubbliche   amministrazioni,
 progetta  ed  effettua  attivita' di valutazione esterna di
 enti  di  ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
 progetti  e  programmi  di  ricerca  da  esse  coordinati o
 finanziati;
 d) predispone   rapporti  periodici  sulle  attivita'
 svolte  e  una  relazione annuale in materia di valutazione
 della  ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
 e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, ai Ministri
 interessati e al CIPE;
 e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
 da  parte  di  enti  di  ricerca  e  dell'ASI, ove cio' sia
 previsto  dalla  normativa vigente, di un apposito comitato
 incaricato  della  valutazione  dei risultati scientifici e
 tecnologici  dell'attivita'  complessiva  dell'ente  e, ove
 ricorrano, degli istituti in cui si articola.
 2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  sentito  il  Consiglio dei Ministri, su proposta
 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica,  sono  nominati i componenti del comitato e ne
 e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
 possono  essere  collocati in aspettativa per la durata del
 mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
 3. ....
 4.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
 determinate  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, a valere sullo
 stato di previsione del MURST.
 5. ....
 6.  Le  competenze  di  indirizzo  e  di promozione del
 comitato  non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
 comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
 2,   comma 3,   del  presente  decreto  e  puo'  ricorrere,
 limitatamente   a   specifici  adempimenti  strumentali,  a
 societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
 17 marzo   1995,  n.  157  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
 19 ottobre   1999,  n.  370  (Disposizioni  in  materia  di
 universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
 «Art.  2  (Comitato  nazionale  per  la valutazione del
 sistema  universitario).  -  1.  E'  istituito  il Comitato
 nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
 costituito  da  nove membri, anche stranieri, di comprovata
 qualificazione  ed  esperienza nel campo della valutazione,
 scelti   in   una  pluralita'  di  settori  metodologici  e
 disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
 decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica, previo parere delle competenti
 Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
 Ministro,   previo   parere  delle  competenti  Commissioni
 parlamentari,   sono   disciplinati  il  funzionamento  del
 Comitato  e la durata in carica dei suoi componenti secondo
 principi  di  autonomia  operativa  e  di pubblicita' degli
 atti. Il Comitato:
 a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle
 attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
 Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane (CRUI),
 del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
 nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
 costituito;
 b) promuove  la  sperimentazione, l'applicazione e la
 diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
 c) determina    ogni   triennio   la   natura   delle
 informazioni  e  i  dati  che i nuclei di valutazione degli
 atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
 d) predispone  ed  attua,  sulla base delle relazioni
 dei  nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle altre
 informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
 esterne   delle   universita'   o   di   singole  strutture
 didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
 ricerca   scientifica   e   tecnologica,   con  particolare
 riferimento  alla  qualita'  delle attivita' universitarie,
 sulla    base    di   standard   riconosciuti   a   livello
 internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
 Consiglio,  del  24 settembre  1998,  sulla cooperazione in
 materia   di   garanzia   della   qualita'  nell'istruzione
 superiore;
 e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle
 attivita' di valutazione svolte;
 f) svolge   i   compiti   assegnati  dalla  normativa
 vigente,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
 legge,  all'Osservatorio  per  la  valutazione  del sistema
 universitario    di    cui    al   decreto   del   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 5 maggio 1999, n. 229;
 g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
 e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ulteriori
 attivita'   consultive,  istruttorie,  di  valutazione,  di
 definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
 tecnica,  anche  in relazione alle distinte attivita' delle
 universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
 dalle medesime.
 2.    A    decorrere   dall'anno   2000   il   Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 sentiti  il  CUN,  il  CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
 decreto,  unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di cui
 all'art.  5,  commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537,  e  successive  modificazioni,  un'ulteriore quota del
 fondo  per il finanziamento ordinario delle universita' per
 l'attribuzione  agli  atenei  di  appositi incentivi, sulla
 base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
 dell'attivita'  di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e al
 presente articolo.
 3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
 la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
 l'Osservatorio    per    la    valutazione    del   sistema
 universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
 sistema  universitario  si applicano le disposizioni di cui
 all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 la  relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
 alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
 4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono
 abrogati  il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 23
 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  4 giugno  2003, n. 127 (Riordino del Consiglio
 nazionale delle ricerche - C.N.R.):
 «Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di
 valutazione     valuta     periodicamente    i    risultati
 dell'attivita'  di  ricerca  dell'ente,  anche in relazione
 agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei
 criteri   di   valutazione  e  dei  parametri  di  qualita'
 definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
 lettera b),  del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
 dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca,  previo  parere  del  Comitato di indirizzo per la
 valutazione della ricerca (CIVR).
 2.  Il  comitato  di  valutazione  e'  composto da otto
 membri   esterni   all'ente,   scelti   tra  esperti  anche
 stranieri,  nominati  dal  consiglio di amministrazione, di
 cui  tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  due
 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province autonome, uno dall'Unione italiana
 delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori
 delle  universita'  italiane.  Il presidente e i componenti
 del comitato durano in carica quattro anni e possono essere
 confermati una sola volta.
 3.  Il  comitato di valutazione svolge i propri compiti
 in  piena  autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
 al   consiglio   di   amministrazione   una   relazione  di
 valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca
 dell'ente.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  4 giugno  2003,  n. 128 (Riordino dell'Agenzia
 spaziale italiana - A.S.I.):
 «Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di
 valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi
 e  dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione
 agli  obiettivi  definiti nel piano aerospaziale nazionale,
 in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga
 a  quanto  previsto  dall'art.  5, comma 1, lettera b), del
 decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n. 204, dal Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentito
 il  Comitato  di indirizzo per la valutazione della ricerca
 (CIVR).
 2.  Il  comitato  di  valutazione e' composto da cinque
 membri  esterni  all'Agenzia,  ivi  compreso il presidente,
 nominati  dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra
 i    quali    il   presidente,   designati   dal   Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  uno
 designato  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive, uno
 designato  dal Ministro della difesa ed uno designato dalla
 Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane.  Il
 presidente  e  i  componenti  del comitato durano in carica
 quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 3.  Il  comitato di valutazione svolge i propri compiti
 in  piena  autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
 al  consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione
 di  valutazione  annuale  dei  risultati  dell'attivita' di
 ricerca.»
 Riferimenti normativi al comma 142:
 - Si   riporta   il   testo  del  comma 1,  lettera a),
 dell'art.   5   della   legge   24 dicembre  1993,  n.  537
 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
 «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
 finanziari  destinati  dallo  Stato  alle universita', sono
 iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
 del  Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica
 e tecnologica, denominati:
 a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
 universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
 statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
 istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
 il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
 l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
 per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
 destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
 cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
 11 luglio  1980,  n.  382,  e  della spesa per le attivita'
 previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.».
 Riferimenti normativi al comma 143:
 - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d)
 della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
 conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
 la semplificazione amministrativa):
 «1. Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il 31
 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
 a)-c). (omissis).
 d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
 a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
 nel settore stesso.».
 - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa):
 «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
 lettera b)   del   comma 1,   dell'art.   11,   il  Governo
 perseguira'  l'obiettivo  di  una complessiva riduzione dei
 costi  amministrativi  e si atterra', oltreche' ai principi
 generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
 3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
 dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
 omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
 quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
 in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
 ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
 medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
 casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
 presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
 sensi  dell'art.  12,  comma 1,  lettera s),  in  carico ai
 suddetti enti;
 b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
 giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
 funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
 di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
 personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
 pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
 ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
 alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
 contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
 dell'art.  12,  comma 1,  lettera s), in carico ai suddetti
 enti;
 c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
 comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
 procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
 funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
 collegiali;
 d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
 di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
 rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
 amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
 degli enti;
 e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
 attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
 di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
 previsto  dall'art.  20,  comma 7,  del decreto legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
 l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
 - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa):
 «Art.  18. -  1.  Nell'attuazione  della  delega di cui
 all'art.  11,  comma 1,  lettera d),  il  Governo,  oltre a
 quanto  previsto  dall'art.  14  della  presente  legge, si
 attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
 a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
 e  di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
 anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
 internazionale della ricerca;
 b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
 enti  operanti  nel settore, della loro struttura, del loro
 funzionamento   e   delle   procedure   di  assunzione  del
 personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
 medesimi  obiettivi,  di  promuovere e di collegare realta'
 operative  di  eccellenza, di assicurare il massimo livello
 di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
 piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
 consorzi;
 c) ridefinire  la  disciplina  e lo snellimento delle
 procedure   per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica,
 tecnologica   e   spaziale   e   per   la   promozione  del
 trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
 nell'industria,    in    particolare   piccola   e   media,
 individuando  un  momento  decisionale  unitario al fine di
 evitare,  anche  con  il  riordino  degli organi consultivi
 esistenti,  sovrapposizioni  di  interventi  da parte delle
 amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
 enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
 e  di  valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
 personale  e prevedendo anche forme di partecipazione dello
 Stato   ad   organismi   costituiti   dalle  organizzazioni
 imprenditoriali    e   dagli   enti   di   settore   o   di
 convenzionamento con essi;
 d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
 la  valutazione  dei  risultati dell'attivita' di ricerca e
 dell'impatto   dell'innovazione   tecnologica   sulla  vita
 economica e sociale;
 e) riordino  degli organi consultivi, assicurando una
 rappresentanza,  oltre  che alle componenti universitarie e
 degli  enti  di  ricerca, anche al mondo della produzione e
 dei servizi;
 f) programmazione    e   coordinamento   dei   flussi
 finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
 di ricerca;
 g) adozione    di    misure    che   valorizzino   la
 professionalita'   e   l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
 favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
 ricerca, universita', scuola e imprese.
 2.   In   sede   di   prima   attuazione   e   ai  fini
 dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
 materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
 propri  decreti,  i  limiti,  le  forme  e  le modalita' di
 intervento  e  di finanziamento previsti dalle disposizioni
 di  cui  al  n.  41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20,
 comma 8,    della    presente    legge,    ferma   restando
 l'applicazione  dell'art.  11,  secondo  comma, della legge
 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
 a totale carico dello Stato.
 3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmette alle
 Camere  una  relazione  sulle linee di riordino del sistema
 della ricerca, nella quale:
 a) siano   censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
 operanti   nel  settore  o  da  istituire,  articolati  per
 tipologie e funzioni;
 b) sia  indicata la natura della loro autonomia e dei
 rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
 c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
 programmazione   e   la   valutazione,  nonche'  di  quelli
 riguardanti   la   professionalita'   e  la  mobilita'  dei
 ricercatori.
 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa):
 «Art.  20. -  1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
 delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
 necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
 sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
 esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
 codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
 contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
 raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
 medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
 disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
 criteri di cui ai successivi commi.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
 estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
 con i destinatari dell'azione amministrativa;
 f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
 delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
 strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
 f-ter)  conformazione  ai principi di sussidiarieta',
 differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
 attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
 istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
 concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
 ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
 dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
 f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
 degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
 conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
 aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
 schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
 n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
 responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
 conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 f-quinquies)   avvalimento   di  uffici  e  strutture
 tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
 pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
 ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive modificazioni.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
 di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
 definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
 di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
 normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
 partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
 a livello europeo.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 Riferimenti normativi al comma 147:
 - Si  riporta  il testo del comma 13 dell'art. 22 della
 legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2002) cosi come modificato dalla presente
 legge:
 «13.  Al  personale delle amministrazioni pubbliche che
 abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
 rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
 di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
 militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
 perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
 polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
 superiore   dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere
 riconosciuto  un credito formativo per il conseguimento dei
 titoli  di  studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui
 al   decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509  del
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica.  Le  modalita'  di  riconoscimento dei crediti
 formativi   sono   individuate   con  apposite  convenzioni
 stipulate   tra   le   amministrazioni   interessate  e  le
 universita'.».
 Riferimenti normativi al comma 148:
 - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 26 della
 legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2003):
 «5.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'  e della ricerca, adottato di concerto con
 il   Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono
 determinati  i criteri e le procedure di accreditamento dei
 corsi   universitari   a   distanza   e  delle  istituzioni
 universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
 sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale
 3 novembre  1999,  n.  509  del Ministro dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, al termine dei
 corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
 fatto  salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
 243,  e  dall'art.  2, comma 5, lettera c), del decreto del
 Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
 dell'acquisizione   dell'autorizzazione   al  rilascio  dei
 titoli   accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di
 adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
 a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
 capace  di  utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
 per  la  gestione  dell'interattivita',  salvaguardando  il
 principio della loro usabilita';
 b) favorire  l'integrazione coerente e didatticamente
 valida  della  gamma  di servizi di supporto alla didattica
 distribuita;
 c) garantire  la selezione, progettazione e redazione
 di   adeguate   risorse   di   apprendimento   per  ciascun
 courseware;
 d) garantire  adeguati contesti di interazione per la
 somministrazione  e la gestione del flusso dei contenuti di
 apprendimento,  anche attraverso l'offerta di un articolato
 servizio di teletutoring;
 e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
 conoscenze   in   funzione   della   certificazione   delle
 competenze   acquisite;  provvedere  alla  ricerca  e  allo
 sviluppo  di  architetture innovative di sistemi e-learning
 in  grado  di  supportare  il  flusso  di dati multimediali
 relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 Riferimenti normativi al comma 151.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, primo paragrafo,
 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio,
 del 28 giugno 2001 (Regolamento del Consiglio che definisce
 talune  misure  necessarie alla protezione dell'euro contro
 la falsificazione):
 «b)  «autorita'  nazionali  competenti», le autorita'
 designate dagli Stati membri al fine di:
 individuare le banconote false e le monete false,
 raccogliere   e   analizzare   i   dati  tecnici  e
 statistici  relativi  alle banconote false, segnatamente le
 banche   centrali   nazionali   o   gli   altri   organismi
 autorizzati,
 raccogliere   e   analizzare   i   dati  tecnici  e
 statistici  relativi  alle  monete  false,  segnatamente le
 Zecche  nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri
 organismi autorizzati,
 raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e
 analizzarli,   in   particolar  modo  gli  Uffici  centrali
 nazionali   di   cui   all'art.  12  della  convenzione  di
 Ginevra.».
 - Si   riporta  il  testo  degli  articoli 7  e  8  del
 decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  350  (Disposizioni
 urgenti  in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
 tassazione  dei redditi di natura finanziaria, di emersione
 di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
 altre operazioni finanziarie):
 «Art.  7  (Trasmissione  dei  dati e delle informazioni
 sulla  falsificazione  dei mezzi di pagamento). - 1. Per le
 finalita'  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1338/2001 del
 Consiglio,   del  28 giugno  2001,  e  per  le  valutazioni
 sull'impatto   economico-finanziario  delle  falsificazioni
 delle  banconote  e  delle  monete metalliche denominate in
 euro,  nonche' degli altri mezzi di pagamento, le autorita'
 nazionali   competenti   ad   individuare,  raccogliere  ed
 analizzare  i  dati  tecnici e statistici, nonche' le altre
 informazioni  sui  casi  di  falsificazione, trasmettono al
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati  e  le
 informazioni  di  cui  dispongono, secondo le modalita' e i
 termini  stabiliti  dallo stesso Ministero, di concerto con
 il Ministero dell'interno.
 2.  Per  dati  tecnici e statistici si intendono i dati
 che  consentono  di identificare i mezzi di pagamento falsi
 cosi'  come  i  dati  relativi al numero e alla provenienza
 geografica degli stessi.
 3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie
 relative  ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati
 personali.
 4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e la
 Banca  d'Italia  stabiliscono,  d'intesa,  le modalita' e i
 termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui
 ai commi 1, 2 e 3.
 Art.  8  (Obbligo  di  ritiro  dalla  circolazione e di
 trasmissione   delle  banconote  e  delle  monete  in  euro
 sospette  di  falsita). - 1. Le banche e gli altri soggetti
 che  gestiscono  o  distribuiscono  a  titolo professionale
 banconote  e  monete  metalliche in euro hanno l'obbligo di
 ritirare  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
 metalliche  in  euro sospette di falsita' e di trasmetterle
 senza  indugio,  rispettivamente,  alla  Banca  d'Italia  e
 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 2.  La  Banca  d'Italia  e il Ministero dell'economia e
 delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive competenze,
 possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche
 con  riguardo  alle  misure organizzative occorrenti per il
 rispetto  degli  obblighi di ritiro e di trasmissione delle
 banconote  e  delle  monete  metalliche in euro sospette di
 falsita'.
 3.  Nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 1 che
 violano  le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal
 Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non
 ritirano  dalla  circolazione  ovvero  non trasmettono alla
 Banca  d'Italia  e  all'Istituto  Poligrafico e Zecca dello
 Stato  le banconote o monete metalliche in euro sospette di
 falsita',   e'   applicabile   la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in
 quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del testo
 unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
 385.  La  competenza  ad  applicare  la  sanzione spetta al
 Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti
 le  monete  metalliche in euro e al Governatore della Banca
 d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.».
 Riferimenti normativi al comma 154:
 - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 agosto
 2005,  n.  166  (Istituzione  di  un sistema di prevenzione
 delle frodi sulle carte di pagamento):
 «Art.  8  (Modifica all'art. 24 del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  300).  -  1.  All'art.  24,  comma 1,
 lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 e  successive modificazioni, dopo le parole: «diversi dalla
 moneta» sono inserite le seguenti: «nonche' sugli strumenti
 attraverso i quali viene erogato il credito al consumo».».
 Riferimenti normativi al comma 155:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
 della  legge  15 marzo  1997, n. 59), cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   7   (Autonomia  organizzativa).  -  1.  Per  lo
 svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
 e   per  i  compiti  di  organizzazione  e  gestione  delle
 occorrenti  risorse  umane  e  strumentali,  il  Presidente
 individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
 affidare  alle strutture in cui si articola il Segretariato
 generale.
 2.  Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina le
 strutture  della  cui  attivita'  si avvalgono i Ministri o
 Sottosegretari da lui delegati.
 3.  I  decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
 massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
 dei  servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio. Alla
 organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
 nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
 generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
 4.  Per  lo  svolgimento  di particolari compiti per il
 raggiungimento   di   risultati   determinati   o   per  la
 realizzazione   di   specifici   programmi,  il  Presidente
 istituisce,  con  proprio  decreto,  apposite  strutture di
 missione,  la cui durata temporanea, comunque non superiore
 a  quella  del  Governo che le ha istituite, e' specificata
 dall'atto  istitutivo.  Entro  trenta  giorni dalla data di
 entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il
 Presidente  puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
 missione  gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
 comma 3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
 modificazioni.   Sentiti   il  Comitato  nazionale  per  la
 bioetica  e  gli altri organi collegiali che operano presso
 la  Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne
 disciplina le strutture di supporto.
 4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
 unitaria   di   piu'   dipartimenti   o   uffici  a  questi
 equiparabili,  il  Presidente  puo'  istituire  con proprio
 decreto      apposite      unita'      di     coordinamento
 interdipartimentale,  il  cui  responsabile  e' nominato ai
 sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400.  Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
 caso  derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
 Stato.
 5.   Il   Segretario   generale   e'  responsabile  del
 funzionamento  del  Segretariato  generale e della gestione
 delle  risorse  umane  e  strumentali  della Presidenza. Il
 Segretario  generale  puo'  essere coadiuvato da uno o piu'
 Vicesegretari   generali.   Per  le  strutture  affidate  a
 Ministri  o  Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
 competono  ai  funzionari preposti alle strutture medesime,
 ovvero,   nelle   more   della  preposizione,  a  dirigenti
 temporaneamente   delegati   dal  Segretario  generale,  su
 indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
 6.  Le  disposizioni  che  disciplinano  i  poteri e le
 responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
 amministrazioni,    con    particolare   riferimento   alla
 valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
 limiti  e  con  le  modalita'  da definirsi con decreto del
 Presidente,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, tenuto
 conto  della  peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
 Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
 Ministri  o  Sottosegretari  delegati, indicano i parametri
 organizzativi   e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi  di
 gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
 generali    preposti   alle   strutture   individuate   dal
 Presidente.
 7.  Il  Presidente,  con  propri decreti, individua gli
 uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
 relative  proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
 sottosegretari   della   Presidenza,   e  ne  determina  la
 composizione.
 8.      La      razionalita'     dell'ordinamento     e
 dell'organizzazione   della   Presidenza  e'  sottoposta  a
 periodica  verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso a
 strutture  specializzate pubbliche o private. Il Presidente
 informa  le Camere dei risultati della verifica. In sede di
 prima  applicazione  del  presente  decreto, la verifica e'
 effettuata dopo due anni.».
 Riferimenti normativi al comma 156:
 - Si  riporta  il  comma 22-bis  dell'art.  1  del gia'
 citato decreto-legge n. 181 del 2006, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui
 all'art.  3,  commi da  6-duodecies  a  6-quaterdecies, del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e
 successive   modificazioni,   sono   soppresse.  Presso  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita, con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio, una Unita' per la
 semplificazione   e  la  qualita'  della  regolazione,  con
 relativa    segreteria    tecnica.    L'Unita'    per    la
 semplificazione  e  la  qualita' della regolazione opera in
 posizione  di  autonomia  funzionale  e svolge, tra l'atro,
 compiti  di  supporto tecnico di elevata qualificazione per
 il  Comitato  interministeriale  per l'indirizzo e la guida
 strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
 della  regolazione  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge
 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova conseguentemente
 applicazione  l'art.  24,  comma 3, del decreto legislativo
 30 marzo  2001, n. 165. Della Unita' per la semplificazione
 e  la  qualita'  della  regolazione  fa  parte  il capo del
 dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi della
 Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e i componenti sono
 scelti     tra    professori    universitari,    magistrati
 amministrativi,   contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello
 Stato,  funzionari  parlamentari,  avvocati del libero foro
 con   almeno   quindici   anni   di   iscrizione   all'albo
 professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
 esperti  di  elevata  professionalita'.  Se appartenenti ai
 ruoli  delle  pubbliche  amministrazioni,  gli  esperti e i
 componenti   della   segreteria   tecnica   possono  essere
 collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e
 i  criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento
 dell'Unita'  si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3,
 comma 6-quaterdecies,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n.
 35,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio
 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto
 del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri si provvede,
 altresi',  al  riordino  delle  funzioni  e delle strutture
 della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  relative
 all'esercizio  delle  funzioni  di  cui al presente comma e
 alla  riallocazione  delle  relative  risorse.  A decorrere
 dalla  data  di  entrata in vigore del suddetto decreto del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'art.
 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 Riferimenti normativi al comma 157:
 - Si  riporta  il testo del comma 261 dell'art. 1 della
 gia' citata legge n. 311 del 2004:
 «261.  Per le attivita' di monitoraggio delle politiche
 pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto
 sul   Sistema-Paese,   di   informazione   e  comunicazione
 istituzionale  sulle  riforme  attuate,  il  Presidente del
 Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato,
 puo'  avvalersi  di  enti o istituti di ricerca, pubblici o
 privati,  di  istituti  demoscopici  nonche'  di consulenti
 dotati   di  specifica  professionalita'.  A  tal  fine  e'
 autorizzata  la  spesa  di  3  milioni di euro per ciascuno
 degli anni 2005 e 2006.».
 Riferimenti normativi al comma 158:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
 27 febbraio  1967,  n.  48  (Attribuzioni e ordinamento del
 Ministero  del  bilancio e della programmazione economica e
 istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione
 economica), cosi' come modificato dalla presente legge:
 «Art.  16. (Costituzione  ed  attribuzioni del Comitato
 interministeriale  per  la  programmazione economica). - E'
 costituito    il   «Comitato   interministeriale   per   la
 programmazione economica».
 Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
 Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
 che  ne  e'  Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari
 esteri,  per  il  tesoro, per le finanze, per l'industria e
 commercio,  per  l'agricoltura  e foreste, per il commercio
 con  l'estero,  per le partecipazioni statali, per i lavori
 pubblici,  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, per i
 trasporti  e l'aviazione civile, per la marina mercantile e
 per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli
 interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  nelle  zone
 depresse  del Centro-Nord e dai Ministri dell'universita' e
 della ricerca e della pubblica istruzione.
 Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri
 e  subordinatamente  ad esse, il Comitato interministeriale
 per  la  programmazione  economica predispone gli indirizzi
 della  politica  economica  nazionale; indica, su relazione
 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
 le   linee  generali  per  la  elaborazione  del  programma
 economico  nazionale,  su  relazione  del  Ministro  per il
 tesoro,  le linee generali per la impostazione dei progetti
 di  bilancio  annuali  e  pluriennali  di  previsione dello
 Stato,  nonche' le direttive generali intese all'attuazione
 del   programma  economico  nazionale  ed  a  promuovere  e
 coordinare   a   tale   scopo  l'attivita'  della  pubblica
 amministrazione   e   degli   enti   pubblici;  esamina  la
 situazione  economica  generale  ai  fini  dell'adozione di
 provvedimenti congiunturali.
 Entro  il  mese  di luglio  il  Ministro del tesoro, di
 concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
 programmazione  economica, presenta al CIPE lo schema delle
 linee  di  impostazione  dei progetti di bilancio annuale e
 pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
 settore,  riunite  e  coordinate  in un unico documento e i
 relativi  allegati.  [Entro  lo  stesso  termine gli schemi
 anzidetti  devono essere trasmessi alle regioni; su di essi
 la  commissione  interregionale prevista dall'art. 13 della
 legge  16 marzo  1970,  n.  281,  esprime il proprio parere
 entro il mese di agosto].
 Entro  il  15 settembre  il  CIPE  approva la relazione
 previsionale  e  programmatica, le relazioni programmatiche
 di  settore  e  le  linee  di  impostazione dei progetti di
 bilancio annuale e pluriennale.
 Le   regioni,   con   il  concorso  degli  enti  locali
 territoriali,  determinano  gli obiettivi programmatici dei
 propri  bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai programmi
 regionali  di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli obiettivi
 programmatici  risultanti  dal  bilancio  pluriennale dello
 Stato.
 Qualora  il  Governo  riscontri  la  mancata attuazione
 della  armonizzazione  prevista  dal precedente comma, puo'
 promuovere   la   questione  di  merito  per  contrasto  di
 interessi  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 127 della
 Costituzione.
 Promuove,    altresi',    l'azione    necessaria    per
 l'armonizzazione  della politica economica nazionale con le
 politiche  economiche  degli  altri  Paesi  della Comunita'
 europea   del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),  della
 Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della Comunita'
 europea   della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo  le
 disposizioni  degli  Accordi  di Parigi del 18 aprile 1951,
 ratificati  con  legge  25 giugno  1952,  n.  766,  e degli
 Accordi  di  Roma  del  25 marzo  1957 ratificati con legge
 14 ottobre 1957, n. 1203.
 Sono  chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato
 altri   Ministri,   quando   vengano   trattate   questioni
 riguardanti   i  settori  di  rispettiva  competenza.  Sono
 altresi'  chiamati  i  Presidenti delle Giunte regionali, i
 Presidenti  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano,
 quando   vengano   trattati   problemi  che  interessino  i
 rispettivi Enti.
 Partecipa  alle  riunioni del Comitato, con funzioni di
 segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
 Alle  sedute  del  Comitato  interministeriale  per  la
 programmazione   economica   possono   essere  invitati  ad
 intervenire   il   Governatore  della  banca  d'Italia,  il
 Presidente   dell'Istituto   centrale   di  statistica,  il
 segretario della programmazione.
 Per  l'esame  dei  problemi  specifici il Comitato puo'
 costituire nel suo seno Sottocomitati.
 I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla
 Direzione  generale  per  l'attuazione della programmazione
 economica del Ministero del bilancio e della programmazione
 economica.  Per  tali servizi possono essere addetti presso
 il   Ministero   funzionari   di  altra  Amministrazione  a
 richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
 Riferimenti normativi al comma 159:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 8 dell'art. 19 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni  pubbliche),  cosi'  come  modificato dalla
 presente legge:
 «8.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di cui al
 comma 3,  al  comma 5-bis,  limitatamente  al personale non
 appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
 cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
 Governo.».
 Riferimenti normativi al comma 161:
 - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 24 del gia'
 citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
 «8.   Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento
 economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
 ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
 istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
 altri compensi previsti dal presente articolo.».
 Riferimenti normativi al comma 162:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo    31 marzo   1998,   n.   115   e   successive
 modificazioni  (Completamento del riordino dell'Agenzia per
 i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
 comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art.  2 (Organi).  -  1.  Sono  organi dell'Agenzia il
 presidente  del  consiglio di amministrazione, il consiglio
 di   amministrazione,  il  direttore  ed  il  collegio  dei
 revisori  dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia
 durano  in  carica  cinque anni e sono rinnovabili una sola
 volta.
 2.  Il presidente del consiglio di amministrazione, che
 assume  la  rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede
 il consiglio di amministrazione.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal
 presidente  e  da quattro membri. Il presidente e' nominato
 con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
 proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome. I membri del consiglio di
 amministrazione  sono  nominati  con decreto del Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro della
 sanita';  due  di  essi  sono  designati  dalla  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta'
 ed  autonomie  locali.  Tutti i componenti del consiglio di
 amministrazione  sono  scelti  tra  esperti di riconosciuta
 competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
 dei   servizi   sanitari,   anche  estranei  alla  pubblica
 amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
 modalita', una sola volta.
 4.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
 sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
 tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di
 organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche
 estranei  all'amministrazione.  Il  rapporto  di lavoro del
 direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non
 e'  immediatamente  rinnovabile; alla scadenza del triennio
 la  nomina  puo'  essere  rinnovata  per una sola volta, su
 proposta  del  consiglio  di  amministrazione dell'Agenzia,
 motivata   con  riferimento  all'eccellenza  dei  risultati
 raggiunti.
 5.  Il  direttore  esercita  tutti i poteri di gestione
 dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della
 medesima.».
 Riferimenti normativi al comma 163:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 11 del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286 (Riordino e
 potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
 valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
 dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
 norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «3.  Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
 alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
 sull'attuazione   del   presente  art.  sono  adottate  dal
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
 apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
 scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
 base di criteri oggettivi e trasparenti.».
 Riferimenti normativi al comma 164:
 - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 126-bis del
 decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive
 modificazioni  (Nuovo  codice  della  strada),  cosi'  come
 modificato dalla presente legge:
 «2.  L'organo  da cui dipende l'agente che ha accertato
 la  violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
 notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
 contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
 abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
 quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
 amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
 dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
 siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
 Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
 conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
 pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
 proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
 dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
 essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
 responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
 identificazione  di  questi,  il  proprietario del veicolo,
 ovvero  altro  obbligato  in solido ai sensi dell'art. 196,
 deve  fornire  all'organo  di  polizia  che  procede, entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  del verbale di
 contestazione,   i  dati  personali  e  della  patente  del
 conducente  al  momento  della  commessa  violazione. Se il
 proprietario  del veicolo risulta una persona giuridica, il
 suo  legale  rappresentante  o  un suo delegato e' tenuto a
 fornire   gli   stessi   dati,  entro  lo  stesso  termine,
 all'organo  di  polizia  che  procede.  Il proprietario del
 veicolo,   ovvero   altro  obbligato  in  solido  ai  sensi
 dell'art.  196,  sia  esso  persona fisica o giuridica, che
 omette,   senza   giustificato  e  documentato  motivo,  di
 fornirli  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di  una  somma  da  euro  250  a  euro 1.000. La
 comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
 avviene per via telematica.».
 Riferimenti normativi al comma 166:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  97 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   97 (Circolazione   dei  ciclomotori).  -  1.  I
 ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
 a) un  certificato di circolazione, contenente i dati
 di  identificazione  e  costruttivi  del  veicolo,  nonche'
 quelli  della  targa  e  dell'intestatario,  rilasciato dal
 Dipartimento  per  i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
 soggetti  di  cui  alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
 modalita'  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
 delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  a  seguito  di
 aggiornamento  dell'Archivio  nazionale  dei veicoli di cui
 agli articoli 225 e 226;
 b) una   targa,  che  identifica  l'intestatario  del
 certificato di circolazione.
 2.  La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
 Il   titolare   la   trattiene   in  caso  di  vendita.  La
 fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
 Stato,  che  puo'  affidarle  con le modalita' previste dal
 regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
 264.
 3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato nell'Archivio
 nazionale  dei  veicoli  di cui agli articoli 225 e 226, da
 una  scheda  elettronica, contenente il numero di targa, il
 nominativo  del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e di
 identificazione  di  tutti  i veicoli di cui, nel tempo, il
 titolare   della  targa  sia  risultato  intestatario,  con
 l'indicazione  della data e dell'ora di ciascuna variazione
 d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
 sono  inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
 i   trasporti   terrestri  a  fini  di  sola  notizia,  per
 l'individuazione del responsabile della circolazione.
 4.  Le  procedure e la documentazione occorrente per il
 rilascio   del   certificato   di  circolazione  e  per  la
 produzione   delle   targhe   sono  stabilite  con  decreto
 dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  secondo  criteri  di  economicita' e di massima
 semplificazione.
 5.  Chiunque  fabbrica,  produce,  pone  in commercio o
 vende  ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
 quella  prevista  dall'art.  52  e'  soggetto alla sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
 286.   Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi  effettua  sui
 ciclomotori  modifiche  idonee  ad  aumentarne la velocita'
 oltre i limiti previsti dall'art. 52.
 6.  Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente
 ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
 nell'art.  52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
 sviluppi  una  velocita'  superiore a quella prevista dallo
 stesso  art.  52,  e' soggetto alla sanzione amministrativa
 del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
 e'  stato rilasciato il certificato di circolazione, quando
 previsto,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
 pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
 8.  Chiunque  circola  con un ciclomotore sprovvisto di
 targa   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
 pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
 9.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
 non  propria  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
 pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
 10.  Chiunque  circola con un ciclomotore munito di una
 targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
 alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
 euro 21 a euro 85.
 11.    Chiunque    fabbrica    o   vende   targhe   con
 caratteristiche    difformi    da   quelle   indicate   dal
 regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
 suddette  targhe  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
 del  pagamento  di  una  somma  da  euro  1.626,45  a  euro
 6.506,85.
 12.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale
 non  e'  stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
 circolazione  per trasferimento della proprieta' secondo le
 modalita'   previste  dal  regolamento,  e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 343,35   a   euro   1.376,55.  Alla  medesima  sanzione  e'
 sottoposto   chi   non   comunica   la   cessazione   della
 circolazione.  Il  certificato  di circolazione e' ritirato
 immediatamente  da  chi accerta la violazione ed e' inviato
 al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i trasporti
 terrestri,  che  provvede  agli aggiornamenti previsti dopo
 l'adempimento delle prescrizioni omesse.
 13.   L'intestatario   che   in  caso  di  smarrimento,
 sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
 della  targa  non  provvede, entro quarantotto ore, a farne
 denuncia  agli  organi di polizia e' soggetto alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 68,25 a
 euro  275,10.  Alla  medesima  sanzione e' soggetto chi non
 provvede   a  chiedere  il  duplicato  del  certificato  di
 circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
 14.  Alle  violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue
 la  sanzione  amministrativa  accessoria della confisca del
 ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
 del  titolo  VI;  nei  casi previsti dal comma 5 si procede
 alla  distruzione  del ciclomotore, fatta salva la facolta'
 degli  enti da cui dipende il personale di polizia stradale
 che  ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
 che   sia   assegnato  il  ciclomotore  confiscato,  previo
 ripristino   delle   caratteristiche  costruttive,  per  lo
 svolgimento   dei   compiti  istituzionali  e  fatto  salvo
 l'eventuale  risarcimento  del  danno  in caso di accertata
 illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
 violazione   prevista  dal  comma 6  consegue  la  sanzione
 amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
 veicolo  per  un  periodo  di  sessanta  giorni; in caso di
 reiterazione  della violazione, nel corso di un biennio, il
 fermo  amministrativo  del  veicolo e' disposto per novanta
 giorni.  Alla  violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
 la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
 per  un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
 violazioni   nel  biennio,  la  sanzione  accessoria  della
 confisca  amministrativa  del  veicolo, secondo le norme di
 cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
 Riferimenti normativi al comma 167.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 170 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  170 (Trasporto  di  persone  e  di  oggetti  sui
 veicoli  a  motore  a  due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
 ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
 delle  braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
 in  posizione  corretta  e  deve  reggere  il  manubrio con
 ambedue  le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
 per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
 sollevando la ruota anteriore.
 2.  Sui  ciclomotori  e'  vietato il trasporto di altre
 persone  oltre  al  conducente,  salvo  che il posto per il
 passeggero  sia  espressamente  indicato nel certificato di
 circolazione  e che il conducente abbia un'eta' superiore a
 diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato  con decreto del
 Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  sono
 stabiliti  le  modalita'  e i tempi per l'aggiornamento, ai
 fini  del  presente  comma, della carta di circolazione dei
 ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
 vigore   della   legge  di  conversione  del  decreto-legge
 27 giugno 2003, n. 151.
 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
 deve  essere  seduto  in modo stabile ed equilibrato, nella
 posizione   determinata  dalle  apposite  attrezzature  del
 veicolo.
 4.  E'  vietato  ai  conducenti  dei  veicoli di cui al
 comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
 5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
 oggetti  che non siano solidamente assicurati, che sporgano
 lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
 longitudinalmente  rispetto  alla  sagoma  di  esso oltre i
 cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino la
 visibilita'  al  conducente.  Entro  i  predetti limiti, e'
 consentito  il  trasporto  di  animali purche' custoditi in
 apposita gabbia o contenitore.
 6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente
 art. e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
 7.  Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
 da   conducente   minorenne,  dal  comma 2,  alla  sanzione
 pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo
 del  veicolo  per  sessanta  giorni,  ai  sensi del capo I,
 sezione  II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,
 con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
 almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1
 e  2,  il  fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
 novanta giorni.»
 Riferimenti normativi al comma 168:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 171 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  171 (Uso  del casco protettivo per gli utenti di
 veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai conducenti
 e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
 fatto   obbligo  di  indossare  e  di  tenere  regolarmente
 allacciato  un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
 secondo   la   normativa   stabilita  dal  Ministero  delle
 infrastrutture e dei trasporti.
 1-bis.  Sono  esenti  dall'obbligo  di cui al comma 1 i
 conducenti e i passeggeri:
 a) di  ciclomotori  e  motoveicoli  a tre o a quattro
 ruote dotati di carrozzeria chiusa;
 b) di  ciclomotori  e  motocicli  a due o a tre ruote
 dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di
 sistemi  di  ritenuta  e  di  dispositivi  atti a garantire
 l'utilizzo  del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
 le disposizioni del regolamento.
 2.  Chiunque  viola  le presenti norme e' soggetto alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 68,25  a  euro  275,10.  Quando  il  mancato  uso del casco
 riguarda  un  minore trasportato, della violazione risponde
 il conducente.
 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
 comma 2  consegue  il  fermo amministrativo del veicolo per
 sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
 VI.  Quando,  nel corso di un biennio, con un ciclomotore o
 un  motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una
 delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo
 e'  disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e'
 affidata al proprietario dello stesso.
 4.     Chiunque    importa    o    produce    per    la
 commercializzazione   sul   territorio   nazionale   e  chi
 commercializza    caschi    protettivi    per    motocicli,
 motocarrozzette  o  ciclomotori  di  tipo  non omologato e'
 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da euro 716 a euro 2.867.
 5.  I  caschi  di cui al comma 4, ancorche' utilizzati,
 sono  soggetti  al  sequestro ed alla relativa confisca, ai
 sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
 VI.».
 Riferimenti normativi al comma 169:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 213 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  213  (Misura  cautelare del sequestro e sanzione
 accessoria    della    confisca   amministrativa).   -   1.
 Nell'ipotesi  in cui il presente codice prevede la sanzione
 accessoria   della  confisca  amministrativa,  l'organo  di
 polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
 veicolo   o  delle  altre  cose  oggetto  della  violazione
 facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
 violazione.
 2.  Salvo  quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
 ipotesi  di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
 di  sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
 obbligato  in  solido, e' nominato custode con l'obbligo di
 depositare   il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la
 disponibilita'  o  di  custodirlo,  a  proprie spese, in un
 luogo  non  sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
 trasporto  in  condizioni  di sicurezza per la circolazione
 stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
 l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di polizia che ha
 accertato   la   violazione.   Il   veicolo   deve   recare
 segnalazione  visibile  dello  stato  di  sequestro  con le
 modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Di  cio'  e' fatta
 menzione nel verbale di contestazione della violazione.
 2-bis.  Entro  i  trenta giorni successivi alla data in
 cui,  esauriti  i  ricorsi  anche  giurisdizionali proposti
 dall'interessato  o  decorsi  inutilmente  i termini per la
 loro  proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
 di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
 proprie   spese   e  in  condizioni  di  sicurezza  per  la
 circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato dal
 prefetto  ai  sensi  delle  disposizioni dell'art. 214-bis.
 Decorso  inutilmente  il suddetto termine, il trasferimento
 del  veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
 a  spese  del  custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
 quest'ultimo    all'autorita'    giudiziaria   qualora   si
 configurino   a  suo  carico  estremi  di  reato.  Le  cose
 confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
 appartiene  il  pubblico  ufficiale  che  ha  proceduto  al
 sequestro.  Con  decreto  dirigenziale,  di concerto fra il
 Ministero   dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,  sono
 stabilite  le  modalita'  di  comunicazione, tra gli uffici
 interessati,  dei  dati  necessari  all'espletamento  delle
 procedure di cui al presente articolo.
 2-ter.   All'autore  della  violazione  o  ad  uno  dei
 soggetti   con   il  medesimo  solidalmente  obbligati  che
 rifiutino  di  trasportare o custodire, a proprie spese, il
 veicolo,  secondo  le  prescrizioni  fornite dall'organo di
 polizia,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di  una  somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
 nonche'   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
 sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi. In
 questo  caso  l'organo  di  polizia  indica  nel verbale di
 sequestro  i  motivi che non hanno consentito l'affidamento
 in  custodia  del  veicolo  e ne dispone la rimozione ed il
 trasporto  in  un apposito luogo di custodia individuato ai
 sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione
 delle  somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
 -  ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
 provvedimento  di  confisca,  la liquidazione degli importi
 spetta  all'Agenzia  del demanio, a decorrere dalla data di
 trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
 di  polizia  provvede  con  il  verbale di sequestro a dare
 avviso  scritto  che,  decorsi  dieci  giorni,  la  mancata
 assunzione   della   custodia  del  veicolo  da  parte  del
 proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
 nell'art.  196 o dell'autore della violazione, determinera'
 l'immediato  trasferimento  in proprieta' al custode, anche
 ai   soli   fini  della  rottamazione  nel  caso  di  grave
 danneggiamento  o  deterioramento.  L'avviso  e' notificato
 dall'organo   di   polizia   che   procede   al   sequestro
 contestualmente  al  verbale  di  sequestro.  Il termine di
 dieci  giorni  decorre  dalla  data della notificazione del
 verbale  di  sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
 dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
 predetto  termine,  l'organo accertatore trasmette gli atti
 al  prefetto,  il  quale  entro  i  successivi  10  giorni,
 verificata   la   correttezza   degli   atti,  dichiara  il
 trasferimento  in  proprieta',  senza oneri, del veicolo al
 custode,  con  conseguente  cessazione di qualunque onere e
 spesa  di  custodia  a carico dello Stato. L'individuazione
 del  custode-acquirente  avviene  secondo  le  disposizioni
 dell'art.  214-bis.  La  somma ricavata dall'alienazione e'
 depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
 relazione  al  quale  e' stato disposto il sequestro, in un
 autonomo  conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
 In  caso  di  confisca,  questa  ha  ad  oggetto  la  somma
 depositata;  in  ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'
 restituita  all'avente  diritto.  Per le altre cose oggetto
 del  sequestro  in  luogo  della  vendita  e'  disposta  la
 distruzione.   Per   le   modalita'   ed   il  luogo  della
 notificazione  si applicano le disposizioni di cui all'art.
 201,  comma 3.  Ove  risulti  impossibile,  per  comprovate
 difficolta'  oggettive, procedere alla notifica del verbale
 di  sequestro  integrato  dall'avviso  scritto  di  cui  al
 presente   comma,  la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel
 ventesimo   giorno   successivo   a  quello  di  affissione
 dell'atto   nell'albo   del   comune   dov'e'   situata  la
 depositeria.
 2-quinquies.  Quando  oggetto della sanzione accessoria
 del  sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
 o  un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
 rimozione  del  veicolo  ed  il  suo  trasporto, secondo le
 modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di
 custodia,  individuato  ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
 custodito  per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
 verbale  di  contestazione della violazione. Decorsi trenta
 giorni  dal  momento in cui il veicolo e' fatto trasportare
 nel  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi  dell'art.
 214-bis,   il   proprietario  del  veicolo  puo'  chiederne
 l'affidamento  in  custodia  secondo  le  disposizioni  del
 comma 2.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le
 disposizioni   del   comma 2-bis.   Le   disposizioni   del
 comma 2-quater  si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dal
 momento  in  cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro
 amministrativo.
 2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in
 tutti  i  casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
 stato  adoperato  per commettere un reato, sia che il reato
 sia  stato  commesso  da un conducente maggiorenne, sia che
 sia stato commesso da un conducente minorenne.
 3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso
 ricorso  al  prefetto  ai  sensi dell'art. 203. Nel caso di
 rigetto   del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.  La
 declaratoria  di  infondatezza dell'accertamento si estende
 alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
 veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il prefetto
 dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
 all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
 ogni   caso,   le  necessarie  prescrizioni  relative  alla
 sanzione  accessoria.  Il  prefetto dispone la confisca del
 veicolo  ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
 della  somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
 confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
 delle  spese  di  trasporto  e di custodia del veicolo. Nel
 caso  in  cui  nei  confronti del verbale di accertamento o
 dell'ordinanza-ingiunzione  o dell'ordinanza che dispone la
 sola    confisca    sia    proposta   opposizione   innanzi
 all'autorita'   giudiziaria,  la  cancelleria  del  giudice
 competente  da'  comunicazione  al  prefetto,  entro  dieci
 giorni,  della  proposizione  dell'opposizione e dell'esito
 del relativo giudizio.
 4.  Chiunque,  durante  il periodo in cui il veicolo e'
 sottoposto   al  sequestro,  circola  abusivamente  con  il
 veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
 pagamento  di  una  somma  da  euro  1.693 a euro 6.774. Si
 applica   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
 sospensione della patente da uno a tre mesi.
 5.
 6.  La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
 il  veicolo  appartiene  a persone estranee alla violazione
 amministrativa  e  l'uso  puo'  essere  consentito mediante
 autorizzazione amministrativa.
 7.  Il  provvedimento con il quale e' stata disposta la
 confisca  del  veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
 per l'annotazione nei propri registri.».
 Riferimenti normativi al comma 171:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   24 marzo   2003,  n.  136
 (Regolamento  concernente l'organizzazione, i compiti ed il
 funzionamento  del  Registro  italiano dighe - RID, a norma
 dell'art.  91  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n.
 112):
 «Art.  10  (Compiti  ed  attribuzioni del RID). - 1. Il
 RID,   ai   sensi   dell'art.   91,  comma 1,  del  decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  assolve  a  tutti i
 compiti  attribuiti  dalle disposizioni vigenti al Servizio
 nazionale dighe;
 2. Con   il   regolamento   per   la  disciplina  del
 procedimento  di  approvazione dei progetti e del controllo
 sulla  costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe,  previsto
 dall'art.  2  del  decreto-legge  8 agosto  1994,  n.  507,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
 n.  584,  saranno definite, ai sensi dell'art. 91, comma 3,
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita'
 di  espletamento  dei  compiti  del  RID,  concernenti, fra
 l'altro,  gli  aspetti  ambientali e di sicurezza idraulica
 derivanti    dalla    gestione   del   sistema   costituito
 dall'invaso,  dal  relativo sbarramento e da tutte le opere
 complementari  e  accessorie,  nonche'  la  vigilanza sulle
 condotte  forzate  con  dighe  a  monte  di cui all'art. 6,
 comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per
 l'emanazione  della  normativa tecnica in materia di dighe,
 nonche' dati e assistenza tecnica agli organi competenti in
 materia  di  protezione  civile, per situazioni nelle quali
 siano coinvolte dighe.
 4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni:
 a) organizza  corsi di formazione ed aggiornamento su
 argomenti interessanti il campo delle dighe;
 b) svolge,  per  opere  non  soggette alla successiva
 approvazione   da   parte   del  RID,  e  su  richiesta  di
 amministrazioni,  enti  pubblici,  o  privati,  funzioni di
 assistenza  tecnica,  consulenza  o  di  perizia tecnica in
 materia,  valutazioni  di congruita' economica, avanzamento
 qualitativo  e  quantitativo  ai  fini di certificazione di
 spesa,  nonche'  compiti  di  certificazione di qualita' ed
 accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per
 quanto    attiene   alla   progettazione,   costruzione   e
 all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente
 affini;
 c) partecipa  con  propri rappresentanti ad organismi
 associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo
 l'avanzamento  delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
 nelle discipline correlate alle dighe;
 d) promuove  studi  e conferenze di esperti e stipula
 accordi  con  organismi,  anche  esteri,  nelle  materie di
 proprio interesse.
 5.  Il RID emana direttive nelle materie di competenza,
 nel  rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale,
 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 a) suddivisione  delle dighe in classi di rischio, al
 fine di una diversificazione delle modalita' di redazione e
 presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle
 fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
 b) individuazione dei codici di calcolo automatico di
 verificata  affidabilita'  per la definizione e lo sviluppo
 dei    progetti    e   indicazione   delle   modalita'   di
 rappresentazione dei relativi risultati;
 c) determinazione  e  standardizzazione  dei metodi e
 delle   prove   necessarie   per   garantire   i  controlli
 qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
 d) definizione  dei  requisiti tecnici, costruttivi e
 funzionali  per  l'omologazione della strumentazione per il
 controllo delle dighe;
 e) individuazione  delle  modalita'  di trattamento e
 archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro
 teletrasmissione alla banca dati del RID.».
 - Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 1 del gia'
 citato decreto-legge n. 181 del 2006:
 «23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste dal
 presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
 interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
 delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
 al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
 superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
 previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
 entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
 data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
 totalita' delle strutture di cui al presente comma.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
 decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003:
 «Art.    11    (Organizzazione    del    RID).   -   1.
 L'organizzazione   del   RID   e',   in  fase  transitoria,
 strutturata  sulla  base  del  soppresso Servizio nazionale
 dighe   in   funzione   degli  ulteriori  compiti  e  della
 personalita'  giuridica  attribuiti dal decreto legislativo
 31 marzo   1998,   n.   112.  Territorialmente  il  RID  e'
 articolato  in  una  sede centrale ed in uffici periferici.
 L'organico  del  servizio e' determinato secondo l'allegata
 tabella A).
 2.  Gli  uffici  periferici in prima applicazione hanno
 sede  in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli,
 Catanzaro,  Cagliari e Palermo. In successiva applicazione,
 sentite  le  regioni  interessate, gli uffici possono avere
 ubicazione  diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di
 dighe  presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni
 di   rischio,   ovvero   a   sopravvenute   esigenze,   con
 determinazione del consiglio di amministrazione.».
 Riferimenti normativi al comma 172:
 - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del gia'
 citato  decreto  del presidente della repubblica n. 136 del
 2003:
 «Art.  12 (Entrate del RID). - 1. Costituiscono entrate
 del RID:
 a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo
 dello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
 infrastrutture  e  dei trasporti, in misura pari alle somme
 destinate    nel    corrente   esercizio   finanziario   al
 funzionamento   del  soppresso  Servizio  nazionale  dighe,
 comprese  nelle  risorse  iscritte nell'ambito delle unita'
 previsionali  di base di parte corrente e di conto capitale
 di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «servizi
 tecnici  nazionali» nello stato di previsione del Ministero
 dell'economia e delle finanze;
 b) le   entrate   derivanti   dalle   prestazioni   o
 convenzioni di cui all'art. 10;
 c) le  quote  annue di iscrizione per le dighe di cui
 all'art.  13,  comma 1, dovute quale compartecipazione alle
 spese  da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti
 dalla  legge,  fermo  restando quanto previsto dall'art. 6,
 commi 2  e  3,  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, nel
 rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi
 conseguiti;   per  le  dighe  in  costruzione  l'iscrizione
 avviene  all'atto  dell'autorizzazione  al  primo  invaso e
 prima dell'inizio dello stesso.»
 Riferimenti normativi al comma 173:
 - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 6 della
 legge  1° agosto  2002,  n. 166 (Disposizioni in materia di
 infrastrutture e trasporti):
 «Art.  6   (Disposizioni  relative al Registro italiano
 dighe).  -  1.  Nei  trenta  giorni successivi alla data di
 entrata  in vigore del provvedimento attuativo del Registro
 italiano  dighe  (RID)  di  cui  all'art.  91  del  decreto
 legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
 modificazioni,  i concessionari delle dighe di cui all'art.
 1  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono
 tenuti  ad  iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
 un  contributo  annuo  per  le  attivita'  di  vigilanza  e
 controllo  svolte  dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
 concessionari  di  cui al primo periodo non ottemperino nei
 termini  prescritti  all'obbligo  d'iscrizione  al RID e al
 versamento  del contributo, nei loro confronti e' applicata
 una   sanzione   amministrativa  pari  a  cinque  volte  il
 contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
 e  contestualmente  al  versamento  del  contributo e della
 sanzione,   decadono   dalla   concessione.  Per  le  altre
 attivita'  che  il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
 progettazione   e  costruzione  delle  predette  dighe,  e'
 stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
 istruttoria.».
 Riferimenti normativi al comma 174:
 - Il  decreto-legge  29 marzo  2004, n. 79, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n. 139
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza di grandi
 dighe  e  di  edifici  istituzionali),  e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75.
 Riferimenti normativi al comma 176:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
 decreto del presidente della repubblica n. 136 del 2003:
 «Art.  8  (Consulta degli iscritti). - «1. E' istituita
 la  consulta  degli  iscritti  con  funzioni  consultive  e
 propositive   relativamente   a  questioni  di  prioritario
 interesse  per  gli  iscritti  di cui all'art. 13, comma 1;
 dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del
 RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
 2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti
 nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
 3.  La consulta viene convocata almeno una volta l'anno
 dal  direttore  generale  del  RID, nonche' su richiesta di
 almeno  la  meta' dei componenti la consulta medesima nella
 quale  sono  specificati  gli argomenti da porre all'ordine
 del  giorno.  I  pareri  della  consulta sono trasmessi dal
 direttore  generale  al consiglio di amministrazione, anche
 per  le  determinazioni  di sua competenza, da adottarsi ai
 sensi del comma 8.
 4. La consulta e' costituita da:
 a) cinque    rappresentanti    degli   iscritti   che
 eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
 b) tre  rappresentanti degli iscritti che eserciscono
 serbatoi ad uso irriguo;
 c) tre  rappresentanti degli iscritti che eserciscono
 serbatoi ad uso potabile;
 d) un  rappresentante  degli iscritti che eserciscono
 serbatoi  adibiti  ad  altro  uso.  Ai  fini della predetta
 costituzione,  per  i  serbatoi  ad  uso  promiscuo  si  fa
 riferimento all'uso prevalente.
 5.  Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di
 prioritario interesse le questioni relative alle materie di
 cui all'art. 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g).
 L'acquisizione  del  parere della consulta avviene altresi'
 sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art.
 12, comma 1, lettera c).
 6.   La   consulta   elegge  tra  i  propri  membri  il
 coordinatore.
 7.  Alle  riunioni partecipa, senza diritto di voto, il
 direttore  generale  del  RID,  o  un  suo  delegato;  puo'
 altresi'  parteciparvi  un membro del collegio dei revisori
 dei conti.
 8.  La  consulta  esprime  i pareri entro il termine di
 trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  relativa
 documentazione  trasmessa a cura del direttore generale del
 RID.  In  caso  di  mancata espressione dei pareri entro il
 predetto  termine,  il  consiglio di amministrazione adotta
 comunque le relative determinazioni.
 9.  Le  spese  per  la partecipazione alle sedute della
 consulta non possono far carico al bilancio del RID».
 Riferimenti normativi al comma 177:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 29 del
 decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «4.  Gli  organismi  non  individuati dai provvedimenti
 previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
 data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
 soppressi».
 Riferimenti normativi al comma 179:
 - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 10, del
 decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
 (disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
 pubblica).
 «Art.  10 (Proroga di termini in materia di definizione
 di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 24 novembre  2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
 apportate le seguenti ulteriori modifiche:
 a) nell'allegato  1,  le parole: «20 dicembre 2004» e
 «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
 e:  «terza  rata»,  sono sostituite, rispettivamente, dalle
 seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
 b) nell'allegato   1,   ultimo  periodo,  le  parole:
 «30 giugno  2005»,  inserite  dopo  le parole: «deve essere
 integrata   entro  il»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
 «31 ottobre 2005»;
 c) al  comma 37  dell'art.  32  le parole: «30 giugno
 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
 dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
 della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
 oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
 della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
 abbiano dettato una diversa disciplina.
 3.  Il  comma 2-quater  dell'art.  5  del decreto-legge
 12 luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   30 luglio   2004,   n.  191,  e  successive
 modificazioni, e' abrogato.
 4.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
 per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
 quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
 disposizioni contenute nel presente decreto.
 5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
 obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
 volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
 di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
 e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
 di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
 maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
 l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 |  |  |  | Art. 3 - 47 (soppressi). |  |  |  | Art. 48. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | «Tabella 1 (prevista dall'art. 2, comma 63)
 
 ===================================================================== Motocicli con cilindrata maggiore |
 ai 50 cc, con le seguenti     |
 caratteristiche:         |             Tariffe: ===================================================================== a) Euro 0                         |fino a 11 kw euro 26; ---------------------------------------------------------------------
 |per i motocicli con potenza
 |superiore a 11 kw, oltre
 |all'importo anzidetto, sono dovuti
 |euro 1,70 per ogni kw di potenza; --------------------------------------------------------------------- b) Euro 1                         |fino a 11 kw euro 23; ---------------------------------------------------------------------
 |per i motocicli con potenza
 |superiore a 11 kw, oltre
 |all'importo anzidetto, sono dovuti
 |euro 1,30 per ogni kw di potenza; --------------------------------------------------------------------- c) Euro 2                         |fino a 11 kw euro 21; ---------------------------------------------------------------------
 |per i motocicli con potenza
 |superiore a 11 kw, oltre
 |all'importo anzidetto, sono dovuti
 |euro 1,00 per ogni kw di potenza; --------------------------------------------------------------------- d) Euro 3                         |fino a 11 kw euro 19,11; ---------------------------------------------------------------------
 |per i motocicli con potenza
 |superiore a 11 kw, oltre
 |all'importo anzidetto, sono dovuti
 |euro 0,88 per ogni kw di potenza.
 |  |  |  | Tabella 2 (prevista dall'art. 2, comma 67)
 TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
 
 ===================================================================== N. d'ordine|      OGGETTO       |Tariffa in Euro|        Note =====================================================================
 |Certificati, copie  |               |
 |ed estratti delle   |               |
 |risultanze degli    |               |
 |atti e degli        |               |
 |elaborati catastali |               |
 |conservati presso   |               | 1          |gli uffici:         |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                    |               |Per i certificati
 |                    |               |richiesti dai
 |                    |               |privati per
 |                    |               |comprovare la
 |                    |               |situazione generale
 |                    |               |reddituale e
 |                    |               |patrimoniale ai fini
 |                    |               |della legislazione
 |                    |               |sul lavoro, di
 |                    |               |quella previdenziale
 |                    |               |e di quella sulla
 |per ogni            |               |pubblica istruzione,
 |certificato, copia o|               |e' dovuto il diritto 1.1        |estratto.           |16,00          |fisso di euro 4. ---------------------------------------------------------------------
 |Oltre all'importo   |               |
 |dovuto ai sensi del |               |
 |precedente          |               |
 |punto 1.1, per ogni |               |
 |quattro elementi    |               |
 |unitari richiesti, o|               |
 |frazioni di quattro,|               |
 |presenti nei        |               |
 |rispettivi          |               |
 |elaborati:          |               |
 |- particella, per   |               |
 |gli estratti e le   |               |
 |copie autentiche    |               |
 |dalle mappe e dagli |               |
 |abbozzi; - foglio di|               |
 |mappa, per la copia |               |
 |dei quadri di       |               |
 |unione; - vertice o |               |
 |caposaldo, per le   |               |
 |copie di monografia;|               |
 |- punto, per il     |               |
 |quale si determinano|               |
 |le coordinate;      |               |
 |- unita'            |               |
 |immobiliare, per gli|               |
 |estratti storici e  |               |
 |per soggetto;       |               |
 |- unita' immobiliare|               |Il tributo non si
 |urbana per il       |               |applica ai primi
 |rilascio di copia di|               |quattro elementi ed
 |planimetrie ed      |               |alle fattispecie
 |elaborati           |               |diverse da quelle 1.1.1      |planimetrici.       | 4,00          |elencate. ---------------------------------------------------------------------
 |                    |               |L'estratto e'
 |                    |               |utilizzabile
 |                    |               |esclusivamente per
 |Per ogni estratto di|               |la redazione di tipi
 |mappa rilasciato in |               |di aggiornamento 1.2        |formato digitale.   |16,00          |geometrico. ---------------------------------------------------------------------
 |Oltre all'importo   |               |
 |dovuto ai sensi del |               |
 |precedente          |               |
 |punto 1.2, per ogni |               |
 |quattro particelle  |               |Il tributo non si
 |richieste, o        |               |applica alle prime 1.2.1      |frazioni di quattro.| 4,00          |quattro particelle. ---------------------------------------------------------------------
 |Definizione ed      |               |
 |introduzione delle  |               |
 |volture, delle      |               |
 |dichiarazioni di    |               |
 |nuova costruzione e |               |
 |di variazione, dei  |               |
 |tipi mappali,       |               |
 |particellari e di   |               |
 |frazionamento, ai   |               |
 |fini                |               |
 |dell'aggiornamento  |               |
 |delle iscrizioni nei|               |
 |catasti e           |               |
 |all'anagrafe        |               | 2          |tributaria:         |               | ---------------------------------------------------------------------
 |                    |               |Nei territori ove
 |                    |               |vige il sistema del
 |                    |               |libro fondiario, il
 |                    |               |tributo e' dovuto
 |                    |               |per ogni comune cui
 |                    |               |si riferiscono le
 |                    |               |particelle rurali,
 |per ogni domanda di |               |menzionate nel 2.1        |voltura;            |55,00          |decreto tavolare. ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni unita' di  |               |
 |nuova costruzione   |               |
 |ovvero derivata da  |               |
 |dichiarazione di    |               | 2.2        |variazione;         |50,00          | ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni tipo, fino |               |
 |ad un massimo di 10 |               |
 |particelle edificate|               | 2.3        |o derivate;         |65,00          | ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni particella |               | 2.3.1      |eccedente.          | 3,00          | ---------------------------------------------------------------------
 |Attestazione di     |               |
 |conformita' degli   |               |
 |estratti di mappa   |               |
 |per tipi di         |               |
 |aggiornamento       |               | 3          |geometrico:         |               | ---------------------------------------------------------------------
 |per ogni estratto di|               | 3.1        |mappa.              |10,00          | ---------------------------------------------------------------------
 |Oltre all'importo   |               |
 |dovuto ai sensi del |               |
 |precedente punto    |               |
 |3.1, per ogni       |               |
 |quattro particelle  |               |Il tributo non si
 |richieste, o        |               |applica alle prime 3.1.1      |frazioni di quattro.| 4,00          |quattro particelle.
 
 L'esenzione  dal  pagamento  dei  tributi  speciali  di  cui alla presente  tabella  viene  applicata  nei  soli  casi  in  cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
 Per  unita'  immobiliare  e' da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unita' immobiliare urbana».
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