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| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006 |  | Scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano e nomina del commissario straordinario. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nel comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), i cui organi    elettivi   sono   stati   rinnovati   nelle   consultazioni amministrative  del  26 maggio  2004,  sussistono  forme di ingerenza della   criminalita'   organizzata,  rilevate  ai  competenti  organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il buon andamento della gestione del comune di San Gennaro Vesuviano;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Gennaro  Vesuviano,  per  il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di  San  Gennaro  Vesuviano  (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Francescopaolo Di Menna - prefetto;
 dott. Gaetano Cupello - viceprefetto aggiunto;
 dott. Luigi Colucci - dirigente II fascia.
 |  |  |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 Dato a Roma, addi' 15 novembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 152
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il  comune  di  San  Gennaro  Vesuviano  (Napoli),  i  cui organi elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio   2004,   presenta   forme  di  ingerenza  da  parte  della criminalita'  organizzata  che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione  e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 Il  territorio  di  San Gennaro Vesuviano e' caratterizzato dalla presenza  di  pericolosi  sodalizi  criminali che hanno espresso, nel tempo, la propria capacita' di ingerirsi nelle attivita' economiche e di  creare  condizioni di assoggettamento della societa' civile, come accertato anche in atti giudiziari.
 L'emergenza  del  fenomeno  eversivo  ha gia' reso necessario, al fine  di  salvaguardare  gli  interessi pubblici locali, l'intervento straordinario  dello  Stato che, con provvedimento in data 6 novembre 2001,  ha  disposto  lo  scioglimento per infiltrazioni mafiose della rappresentanza al tempo in carica a causa delle rilevate interferenze nella  vita politica dell'ente, di una nota consorteria camorristica, fortemente radicata nella zona.
 Ha fatto seguito una costante attivita' di monitoraggio espletata dalle  forze  dell'ordine  nel  territorio del comune, dalla quale e' emerso  un  possibile  rapporto  di continuita' tra l'amministrazione destinataria  del  provvedimento  dissolutorio  e quella eletta nelle consultazioni  del 26 maggio 2004; pertanto, il prefetto di Napoli ha disposto,  con provvedimento del 4 marzo 2006, l'accesso nell'ente ai sensi  dell'art.  1,  comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,  convertito  dalla  legge  12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
 Gli  accertamenti svolti, confluiti nella relazione commissariale conclusiva   dell'accesso,   cui   si   rinvia  integralmente,  hanno evidenziato  un  forte interesse della criminalita' locale al governo dell'ente,  concretizzatosi in interferenze nella fase elettorale; ne e'  riprova  la  circostanza  che  la  lista del candidato a sindaco, risultato poi vincente, e' stata presentata dal figlio di una persona ritenuta contigua ad un noto clan che annovera precedenti di polizia, risalenti nel tempo, per associazione di stampo mafioso.
 La   persistente  convergenza  delle  attenzioni  degli  ambienti malavitosi  nei confronti dell'ente e' attestata da un duplice ordine di  considerazioni:  da  una parte, risulta che alcuni amministratori appartenenti  alla  disciolta compagine sono stati riconfermati nella nuova  consiliatura;  dall'altra,  risultano  aperti due procedimenti penali, a seguito delle indagini avviate dalla Direzione distrettuale antimafia  di  Napoli  nei  confronti  dell'attivita' della disciolta compagine, che vedono coinvolti alcuni amministratori ora in carica e alcuni  dipendenti.  In  particolare,  nel primo procedimento, con le imputazioni  di  concorso  in abuso d'ufficio continuato ed aggravato dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sono stati rinviati a giudizio  l'ex  sindaco,  l'ex vicesindaco, due ex amministratori ora rieletti  alla  carica consiliare ed il comandante dei vigili urbani. Nel secondo, per concorso in falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale  e  truffa  aggravata  per  il  conseguimento di erogazioni pubbliche,  aggravato dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, un ex amministratore, attualmente consigliere, ed un dipendente.
 La  condizione  di  precarieta'  istituzionale  di  quell'ente si evince   anche  dalla  circostanza  che,  dopo  l'insediamento  della commissione  di  accesso, si sono dimessi due assessori e, in diversi momenti, dodici consiglieri, quasi tutti surrogati.
 Concorre a delineare l'esposizione al rischio inquinante la fitta rete  di parentele, di amicizie e frequentazioni di alcuni componenti del  consiglio  comunale  e  di alcuni dipendenti con esponenti della consorteria  criminale;  cosi'  come  il  quadro  delle imputazioni a carico di taluni, anche per reati contro la pubblica amministrazione, evidenzia   atteggiamenti  in  palese  contraddizione  con  il  ruolo istituzionale  rivestito.  La  valenza  di tali intrecci si riscontra nelle  figure  dell'organo  di  vertice, del vice sindaco che riveste pure la carica di assessore al bilancio e che e' stato presidente dei revisori  dei  conti  nella  disciolta  amministrazione ed, altresi', depositario  delle  scritture contabili di una ditta di cui era socio un  soggetto  contiguo  ad  un noto clan, nonche' di altri componenti della giunta.
 Il  profilo  indiziario  dell'ingerenza negli affari del comune e della strumentalizzazione delle scelte amministrative viene delineato dalla  commissione d'accesso attraverso gli accertamenti svolti sugli strumenti  di  pianificazione urbanistica, che avevano costituito una pregnante concausa del provvedimento di rigore adottato il 6 novembre 2001.  A  tal riguardo, la commissione osserva che l'approvazione, in data  21 novembre 2005, della variante al Piano di edilizia economica e  popolare lascia intravedere l'interesse della compagine di governo a  sanare  pregresse  illegittimita'  amministrative  a  vantaggio di soggetti gravitanti nell'ambito della criminalita' organizzata.
 Secondo   lo   schema  progettuale,  la  variante  sarebbe  stata necessaria  per  adeguare  le  previsioni urbanistiche allo stato dei luoghi,  compromessi  dall'attivita'  edilizia  posta  in  essere  da soggetti  privati  in difformita' allo strumento urbanistico vigente, ma  non  avrebbe  comportato modifiche al dimensionamento globale, al perimetro  del Piano, ai parametri di fabbricabilita', alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico ed alle norme di attuazione.
 Invece,  le  indagini  ispettive  condotte sui relativi elaborati tecnici hanno evidenziato, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate  al  Piano,  il  mancato rispetto delle disposizioni recate dagli  articoli 26, comma 3, e 27, comma 3, della legge della Regione Campania  22 dicembre  2004,  n.  16.  Tra  le  diverse irregolarita' rileva,   inoltre,   una  riduzione  dell'area  totale  del  Piano  e l'esclusione    da    questo   di   una   particella;   ciononostante nell'elaborato  grafico  il perimetro complessivo del Piano stesso e' rimasto   incongruamente   invariato.   E'   emblematico  che  alcuni proprietari  dei  terreni  contraddistinti dalle particelle catastali interessate   dalla   variante  sono  riconducibili,  per  legami  di parentela  o  per frequentazioni, a soggetti appartenenti alla locale cosca.
 Per    altro   aspetto,   la   sussistenza   di   pregiudizievoli cointeressenze  emerge  dalle  numerose illegittimita' riscontrate in sede   di   esame  dei  permessi  edilizi  rilasciati  in  sanatoria, consistenti  in  dichiarazioni sostitutive carenti della indicazione, prescritta  dalla  legge,  della  data  dell'abuso e dell'assenza dei carichi  pendenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e  648-ter  c.p.; altre irregolarita' attengono al maggior volume del fabbricato condonato rispetto a quello massimo assentito. Danno conto del  rilievo le posizioni di alcuni beneficiari di detti permessi: un soggetto legato da vincoli di parentela ad un amministratore, nonche' nipote di un ex amministratore, il cui figlio e' stato condannato con sentenza definitiva nel 2004 per avere fatto da prestanome ad un capo clan;  un personaggio gravitante in una organizzazione criminale, con pregiudizi  penali  per  il  reato  di cui all'art. 416-bis c.p., per traffico  di  stupefacenti  e  tentato  omicidio;  un  parente  di un soggetto   contiguo   alla   medesima  organizzazione  criminale  con pregiudizi  penali  per  l'art.  416-bis,  estorsione  ed  usura;  un congiunto  di  un  pregiudicato  che  in  passato  ha  fatto parte di consorterie camorristiche.
 Sintomatica  di  anomale  ingerenze  e'  la vicenda relativa alla richiesta   di  frazionamento  di  una  particella  di  terreno.  Gli accertamenti, a tal riguardo condotti, hanno indotto la commissione a ritenere  che,  dietro  alla  richiesta di frazionamento della citata particella di terreno in due parti distinte, comunque non assentita a causa  della  particolare  destinazione urbanistica dell'area, si sia celato  in  realta'  un tentativo di aggirare il sequestro preventivo antimafia  cui  e' stata sottoposta una particella attigua, in attesa della irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
 Depone in favore di tale prospettazione la parentela che sussiste tra  i  soci  della  societa'  richiedente  il  frazionamento  ed  il proprietario   del   fondo   confinante  sequestrato,  che  e'  stato condannato  definitivamente  nel 2004 a sedici mesi di reclusione per il  reato  di  cui  all'art.  12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,  a.  306,  convertito,  con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,  n.  356,  con  l'aggravante  dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991,  n  203,  per  avere assunto fittiziamente la titolarita' di un terreno  in  realta'  nella  disponibilita' del capo clan, al fine di consentirgli  di eludere le misure patrimoniali connesse ad eventuali misure di prevenzione.
 Anche  la circostanza che la richiesta di frazionamento sia stata presentata  da  un  consigliere  comunale  per  conto  della societa' proprietaria  del  fondo,  in  qualita' di tecnico di fiducia, lascia presumere  l'intento  della criminalita' organizzata di creare canali privilegiati   all'interno   dell'amministrazione   comunale  per  il perseguimento dei propri interessi. Peraltro, il predetto consigliere si e' dimesso dopo l'avvio dell'accesso.
 Relativamente  al  settore  degli appalti di lavori pubblici, sul quale  e'  nota  la  convergenza  di  ambienti  malavitosi,  l'organo ispettivo   ha   evidenziato   che   controlli  svolti  dagli  organi investigativi  presso  il  cantiere  per  la  costruzione  del  nuovo cimitero hanno accertato che la titolare della ditta subappaltatrice, incaricata  di fornire in via esclusiva il calcestruzzo, e' la vedova di  un personaggio di spicco di una organizzazione criminosa, nonche' socia  in  affari di un imprenditore ritenuto dalle forze dell'ordine contiguo  agli ambienti camorristici locali. Il sostanziale controllo del  capo  clan  sulla predetta impresa e', altresi', attestato in un recente provvedimento giudiziario.
 Numerose  sono  le  illegittimita' riscontrate nelle procedure di affidamento  di lavori di somma urgenza, assegnati in gran parte alla stessa  impresa  di costruzioni, il cui titolare e' legato da vincoli di  parentela  ad un affiliato di una organizzazione criminale attiva nell'area  vesuviana,  ucciso  nel 2004 in un regolamento di conti di matrice camorristica.
 Denotano   il   grado   di   pregiudizio   arrecato  al  regolare funzionamento   dell'ente  il  mancato  adeguamento  del  regolamento comunale  sul  commercio alle statuizioni del protocollo di legalita' sottoscritto  dal sindaco il 20 giugno 2005 e la carente attivita' di controllo  sui  titoli  autorizzatori degli opifici della zona, tanto piu'  necessaria  ove  si  consideri  l'alta incidenza della gestione irregolare  di  manodopera  extracomunitaria  ed i sequestri cui sono stati sottoposti numerosi opifici abusivi.
 Altro settore fondamentale per la vita dell'ente che ha risentito di    una    diffusa    situazione    di    disfunzione   e'   quello economico-finanziario,   per   la   riscontrata   scarsa  incisivita' nell'attivita'  di  recupero  delle somme dovute a titolo di tributi, che   si  e'  risolta  in  danno  della  qualita'  dei  servizi  alla collettivita'  amministrata,  il cui malcontento e' stato espresso in numerosi esposti.
 Gli  elementi  emersi  e  le  analitiche  rappresentazioni  della situazione  ambientale  riportate nella relazione di accesso, nonche' gli  sviluppi  dei procedimenti giudiziari in corso appaiono idonei a fondare  un  giudizio  di  contiguita'  tra  l'amministrazione  e  la criminalita' organizzata, che ha alterato il ruolo del comune di ente esponenziale  della comunita' dei cittadini, determinando un concreto pericolo  di  sviamento della sua azione di governo dal perseguimento degli interessi collettivi.
 Il  delineato  clima  di'  grave condizionamento e degrado in cui versa   il  comune  di  San  Gennaro  Vesuviano,  l'inosservanza  del principio  di  legalita'  nella  gestione  dell'ente e l'uso distorto delle  pubbliche  funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della  popolazione  ad  essere  garantita nella fruizione dei diritti fondamentali,  minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.
 Pertanto,  il prefetto di Napoli, su conforme avviso espresso dal Comitato  provinciale  dell'ordine e sicurezza pubblica, ha proposto, con  relazione  del  18 luglio  2006,  che  si  intende integralmente richiamata,  l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti  incisivi finalizzati alla salvaguardia degli interessi  della  comunita'  locale  ed  al  recupero della struttura pubblica ai propri compiti istituzionali.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  legittimanti  lo scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro   Vesuviano   (Napoli),   si  formula  rituale  proposta  per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 8 novembre 2006
 Il Ministro dell'interno: Amato
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