Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006
Scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate ai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di San Gennaro Vesuviano;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Gennaro Vesuviano, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Francescopaolo Di Menna - prefetto;
dott. Gaetano Cupello - viceprefetto aggiunto;
dott. Luigi Colucci - dirigente II fascia.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 152
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2004, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
Il territorio di San Gennaro Vesuviano e' caratterizzato dalla presenza di pericolosi sodalizi criminali che hanno espresso, nel tempo, la propria capacita' di ingerirsi nelle attivita' economiche e di creare condizioni di assoggettamento della societa' civile, come accertato anche in atti giudiziari.
L'emergenza del fenomeno eversivo ha gia' reso necessario, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici locali, l'intervento straordinario dello Stato che, con provvedimento in data 6 novembre 2001, ha disposto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose della rappresentanza al tempo in carica a causa delle rilevate interferenze nella vita politica dell'ente, di una nota consorteria camorristica, fortemente radicata nella zona.
Ha fatto seguito una costante attivita' di monitoraggio espletata dalle forze dell'ordine nel territorio del comune, dalla quale e' emerso un possibile rapporto di continuita' tra l'amministrazione destinataria del provvedimento dissolutorio e quella eletta nelle consultazioni del 26 maggio 2004; pertanto, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 4 marzo 2006, l'accesso nell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli accertamenti svolti, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato un forte interesse della criminalita' locale al governo dell'ente, concretizzatosi in interferenze nella fase elettorale; ne e' riprova la circostanza che la lista del candidato a sindaco, risultato poi vincente, e' stata presentata dal figlio di una persona ritenuta contigua ad un noto clan che annovera precedenti di polizia, risalenti nel tempo, per associazione di stampo mafioso.
La persistente convergenza delle attenzioni degli ambienti malavitosi nei confronti dell'ente e' attestata da un duplice ordine di considerazioni: da una parte, risulta che alcuni amministratori appartenenti alla disciolta compagine sono stati riconfermati nella nuova consiliatura; dall'altra, risultano aperti due procedimenti penali, a seguito delle indagini avviate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti dell'attivita' della disciolta compagine, che vedono coinvolti alcuni amministratori ora in carica e alcuni dipendenti. In particolare, nel primo procedimento, con le imputazioni di concorso in abuso d'ufficio continuato ed aggravato dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sono stati rinviati a giudizio l'ex sindaco, l'ex vicesindaco, due ex amministratori ora rieletti alla carica consiliare ed il comandante dei vigili urbani. Nel secondo, per concorso in falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aggravato dall'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, un ex amministratore, attualmente consigliere, ed un dipendente.
La condizione di precarieta' istituzionale di quell'ente si evince anche dalla circostanza che, dopo l'insediamento della commissione di accesso, si sono dimessi due assessori e, in diversi momenti, dodici consiglieri, quasi tutti surrogati.
Concorre a delineare l'esposizione al rischio inquinante la fitta rete di parentele, di amicizie e frequentazioni di alcuni componenti del consiglio comunale e di alcuni dipendenti con esponenti della consorteria criminale; cosi' come il quadro delle imputazioni a carico di taluni, anche per reati contro la pubblica amministrazione, evidenzia atteggiamenti in palese contraddizione con il ruolo istituzionale rivestito. La valenza di tali intrecci si riscontra nelle figure dell'organo di vertice, del vice sindaco che riveste pure la carica di assessore al bilancio e che e' stato presidente dei revisori dei conti nella disciolta amministrazione ed, altresi', depositario delle scritture contabili di una ditta di cui era socio un soggetto contiguo ad un noto clan, nonche' di altri componenti della giunta.
Il profilo indiziario dell'ingerenza negli affari del comune e della strumentalizzazione delle scelte amministrative viene delineato dalla commissione d'accesso attraverso gli accertamenti svolti sugli strumenti di pianificazione urbanistica, che avevano costituito una pregnante concausa del provvedimento di rigore adottato il 6 novembre 2001. A tal riguardo, la commissione osserva che l'approvazione, in data 21 novembre 2005, della variante al Piano di edilizia economica e popolare lascia intravedere l'interesse della compagine di governo a sanare pregresse illegittimita' amministrative a vantaggio di soggetti gravitanti nell'ambito della criminalita' organizzata.
Secondo lo schema progettuale, la variante sarebbe stata necessaria per adeguare le previsioni urbanistiche allo stato dei luoghi, compromessi dall'attivita' edilizia posta in essere da soggetti privati in difformita' allo strumento urbanistico vigente, ma non avrebbe comportato modifiche al dimensionamento globale, al perimetro del Piano, ai parametri di fabbricabilita', alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico ed alle norme di attuazione.
Invece, le indagini ispettive condotte sui relativi elaborati tecnici hanno evidenziato, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate al Piano, il mancato rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 26, comma 3, e 27, comma 3, della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16. Tra le diverse irregolarita' rileva, inoltre, una riduzione dell'area totale del Piano e l'esclusione da questo di una particella; ciononostante nell'elaborato grafico il perimetro complessivo del Piano stesso e' rimasto incongruamente invariato. E' emblematico che alcuni proprietari dei terreni contraddistinti dalle particelle catastali interessate dalla variante sono riconducibili, per legami di parentela o per frequentazioni, a soggetti appartenenti alla locale cosca.
Per altro aspetto, la sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze emerge dalle numerose illegittimita' riscontrate in sede di esame dei permessi edilizi rilasciati in sanatoria, consistenti in dichiarazioni sostitutive carenti della indicazione, prescritta dalla legge, della data dell'abuso e dell'assenza dei carichi pendenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter c.p.; altre irregolarita' attengono al maggior volume del fabbricato condonato rispetto a quello massimo assentito. Danno conto del rilievo le posizioni di alcuni beneficiari di detti permessi: un soggetto legato da vincoli di parentela ad un amministratore, nonche' nipote di un ex amministratore, il cui figlio e' stato condannato con sentenza definitiva nel 2004 per avere fatto da prestanome ad un capo clan; un personaggio gravitante in una organizzazione criminale, con pregiudizi penali per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., per traffico di stupefacenti e tentato omicidio; un parente di un soggetto contiguo alla medesima organizzazione criminale con pregiudizi penali per l'art. 416-bis, estorsione ed usura; un congiunto di un pregiudicato che in passato ha fatto parte di consorterie camorristiche.
Sintomatica di anomale ingerenze e' la vicenda relativa alla richiesta di frazionamento di una particella di terreno. Gli accertamenti, a tal riguardo condotti, hanno indotto la commissione a ritenere che, dietro alla richiesta di frazionamento della citata particella di terreno in due parti distinte, comunque non assentita a causa della particolare destinazione urbanistica dell'area, si sia celato in realta' un tentativo di aggirare il sequestro preventivo antimafia cui e' stata sottoposta una particella attigua, in attesa della irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
Depone in favore di tale prospettazione la parentela che sussiste tra i soci della societa' richiedente il frazionamento ed il proprietario del fondo confinante sequestrato, che e' stato condannato definitivamente nel 2004 a sedici mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, a. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, con l'aggravante dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n 203, per avere assunto fittiziamente la titolarita' di un terreno in realta' nella disponibilita' del capo clan, al fine di consentirgli di eludere le misure patrimoniali connesse ad eventuali misure di prevenzione.
Anche la circostanza che la richiesta di frazionamento sia stata presentata da un consigliere comunale per conto della societa' proprietaria del fondo, in qualita' di tecnico di fiducia, lascia presumere l'intento della criminalita' organizzata di creare canali privilegiati all'interno dell'amministrazione comunale per il perseguimento dei propri interessi. Peraltro, il predetto consigliere si e' dimesso dopo l'avvio dell'accesso.
Relativamente al settore degli appalti di lavori pubblici, sul quale e' nota la convergenza di ambienti malavitosi, l'organo ispettivo ha evidenziato che controlli svolti dagli organi investigativi presso il cantiere per la costruzione del nuovo cimitero hanno accertato che la titolare della ditta subappaltatrice, incaricata di fornire in via esclusiva il calcestruzzo, e' la vedova di un personaggio di spicco di una organizzazione criminosa, nonche' socia in affari di un imprenditore ritenuto dalle forze dell'ordine contiguo agli ambienti camorristici locali. Il sostanziale controllo del capo clan sulla predetta impresa e', altresi', attestato in un recente provvedimento giudiziario.
Numerose sono le illegittimita' riscontrate nelle procedure di affidamento di lavori di somma urgenza, assegnati in gran parte alla stessa impresa di costruzioni, il cui titolare e' legato da vincoli di parentela ad un affiliato di una organizzazione criminale attiva nell'area vesuviana, ucciso nel 2004 in un regolamento di conti di matrice camorristica.
Denotano il grado di pregiudizio arrecato al regolare funzionamento dell'ente il mancato adeguamento del regolamento comunale sul commercio alle statuizioni del protocollo di legalita' sottoscritto dal sindaco il 20 giugno 2005 e la carente attivita' di controllo sui titoli autorizzatori degli opifici della zona, tanto piu' necessaria ove si consideri l'alta incidenza della gestione irregolare di manodopera extracomunitaria ed i sequestri cui sono stati sottoposti numerosi opifici abusivi.
Altro settore fondamentale per la vita dell'ente che ha risentito di una diffusa situazione di disfunzione e' quello economico-finanziario, per la riscontrata scarsa incisivita' nell'attivita' di recupero delle somme dovute a titolo di tributi, che si e' risolta in danno della qualita' dei servizi alla collettivita' amministrata, il cui malcontento e' stato espresso in numerosi esposti.
Gli elementi emersi e le analitiche rappresentazioni della situazione ambientale riportate nella relazione di accesso, nonche' gli sviluppi dei procedimenti giudiziari in corso appaiono idonei a fondare un giudizio di contiguita' tra l'amministrazione e la criminalita' organizzata, che ha alterato il ruolo del comune di ente esponenziale della comunita' dei cittadini, determinando un concreto pericolo di sviamento della sua azione di governo dal perseguimento degli interessi collettivi.
Il delineato clima di' grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di San Gennaro Vesuviano, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.
Pertanto, il prefetto di Napoli, su conforme avviso espresso dal Comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica, ha proposto, con relazione del 18 luglio 2006, che si intende integralmente richiamata, l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi finalizzati alla salvaguardia degli interessi della comunita' locale ed al recupero della struttura pubblica ai propri compiti istituzionali.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, legittimanti lo scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
Roma, 8 novembre 2006
Il Ministro dell'interno: Amato
 
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