Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 novembre 2006
Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR);
Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie;
Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;
Visto l'Accordo di programmazione negoziata (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Veneto;
Visti, altresi', i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalita' di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno e 15 milioni di euro per il secondo e il terzo anno;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2005, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzo, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle risorse per il primo anno del richiamato accordo, pari a 11 milioni di euro;
Vista la delibera della giunta regionale del Veneto n. 3339 del 24 ottobre 2006, trasmessa con nota in data 13 novembre 2006, relativa alle modalita' di attivazione delle risorse del secondo e terzo anno del richiamato Accordo;
Viste le disponibilita' del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
Ritenuta la opportunita' di procedere all'adozione del decreto di cui al richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 15 milioni di euro e finalizzato all'attuazione dei contenuti del richiamato Accordo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Obiettivi generali
1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie.
3. In tale ambito il MUR attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
4. Il territorio della regione Veneto presenta elementi di notevole rilevanza, quali:
l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito delle nanotecnologie;
l'esistenza di punti di forza nelle universita', nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha gia' dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;
la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto delle nanotecnologie che operano nei comparti delle macchine e attrezzature, componenti, materiali e manufatti con caratteristiche nanotecnologiche;
la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati;
5. In tale quadro il MUR e la Regione Veneto hanno concordato sulla necessita' di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attivita' di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le universita' ed i centri di ricerca.
6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la Regione Veneto con il predetto accordo hanno, tra l'altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).
7. In particolare, i progetti dovranno riguardare tecnologie, metodologie e processi produttivi di componenti, tecnologie per la fabbricazione e l'utilizzo innovativo di materiali basati sulle nanotecnologie.
8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, cio' al fine di contribuire al potenziamento del settore delle nanotecnologie e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio veneto.
9. I progetti dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attivita' formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attivita' di ricerca.
 
Art. 2.
Tematiche dei progetti
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto Accordo di programmazione negoziata, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e con connesse attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.
2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, particolarmente mirate all'applicazione di nanotecnologie nel settore dei materiali, proponendo soluzioni che comportino «nuovi materiali», «nuove applicazioni» e «nuove tecnologie» ad alta efficienza, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi:
Tema 1
Metodi innovativi di nanofabbricazione e patterning su scala nanometrica e relativa modellizzazione.
Tema 2
Nanostrutture per sensori chimici e biochimici.
Tema 3
Metodi e tecniche per la realizzazione e la caratterizzazione di ricoprimenti nanostrutturati con specifiche proprieta' funzionali.
Tema 4
Sviluppo di particolari meccanici con leghe di metallo amorfo o attraverso sinterizzazione di polveri nanostrutturate.
Tema 5
Sviluppo di materiali nanocompositi con funzionalita' mirate o con combinazioni di proprieta' funzionali richieste per applicazioni specifiche.
Tema 6
Nanotecnologie applicate al settore tessile e al settore della concia.
 
Art. 3.
Requisiti dei progetti
1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita', per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita' industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita', sicurezza e bilancio energetico;
valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;
valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.
2. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie.
3. Le attivita' di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
4. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi.
5. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programmazione negoziata, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilita', essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Veneto, ad eccezione di una quota massima del 10% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilita', da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.
6. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sara' subordinata la concessione dell'agevolazione.
7. Con riferimento ai temi indicati al precedente art. 2, ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attivita', la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attivita' progettuali, di soggetti di cui al precedente comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siamo oggetto di altri finanziamenti pubblici.
 
Art. 4.
Forme e misura del finanziamento
1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 3 milioni di euro per i progetti afferenti il Tema n. 1, e a 1 milione di euro per i progetti afferenti tutte le altre tematiche, e che prevedano, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.
2. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non puo' superare i 5 milioni di euro per il Tema n. 1 e di 3 milioni di euro per le restanti tematiche.
3. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.
4. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 15 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR.
 
Art. 5.
Criteri di valutazione dei progetti
1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse.
3. La preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MUR, sentita la Regione Veneto, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
a) entita', qualita' e coerenza dei risultati conseguibili con il progetto rispetto allo specifico tema di riferimento (max 20 punti);
b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);
c) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);
d) idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Veneto, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attivita' e funzioni e le modalita' di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti);
e) idoneita' del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Veneto (max 10 punti);
f) potenzialita' dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 10 punti);
g) ampiezza e rilevanza delle ricadute delle attivita' di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalita' di trasferimento (max 10 punti);
h) rilevanza dei risultati acquisibili in relazione all'impatto ambientale e alla tutela della salute umana (max 10 punti).
4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita' di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 100 punti e almeno 60 punti nei criteri da a) a d) e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sara' data priorita' all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.
 
Art. 6.
Modalita' di presentazione dei progetti
1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 1° marzo 2007, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sara' attivato a partire dal 19 dicembre 2006.
2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione e' gia' attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione persona fisica»). Le modalita' di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
3. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) Dipartimento per l'Universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
4. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
Roma, 21 novembre 2006
Il direttore generale: Criscuoli
 
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