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| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Herrero Beneitez Jose' Emilio, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Herrero  Beneitez Jose' Emilio nato il 25 febbraio  1961 a Guadalajara (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento  del  proprio  titolo  professionale  di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna - come attestato dal «Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos»  cui  il richiedente  risulta  iscritto  al  n. 8031 dal 24 novembre 1983 - ai fini  dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A settore civile-ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che il sig. Herrero Beneitez e' in possesso del titolo accademico  di  «Ingeniero  de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso  la  «Escuela  Tecnica  Superior  de  Ingenieros  de  Caminos, Canailes  y  Puertos»  di  Madrid nel settembre 1983 e rilasciato dal «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo in data 9 gennaio 1984;
 Considerata  l'esperienza  professionale  maturata  dal richiedente presso  la  «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1987 al 2006, come documentata in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Herrero Beneitez Jose' Emilio, nato il 25 febbraio 1961 a Guadalajara  (Spagna),  cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno  su  architettura  tecnica;  le modalita' di svolgimento dell'una  o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera'  sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta ed orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 L'esame  scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.
 L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente  art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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