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| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 novembre 2006, n. 286 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti  in  materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 3.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 novembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 1750):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Prodi)  e  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
 (Padoa-Schioppa) il 3 ottobre 2006.
 Assegnato  alle  Commissioni  riunite V (Bilancio) e VI
 (Finanze),  in sede referente, il 3 ottobre 2006 con pareri
 del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II,
 VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
 Esaminato  dalle  Commissioni  riunite  V e VI, in sede
 referente, il 10, 11, 17, 18 e 19 ottobre 2006.
 Esaminato  in  aula  il  10,  19,  20,  24,  25,  26 ed
 approvato il 27 ottobre 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 1132):
 Assegnato  alle  Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª
 (Finanze), in sede referente, il 31 ottobre 2006 con pareri
 delle  Commissioni  1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,
 14ª  e  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 2, 7 e 8 novembre 2006.
 Esaminato  dalle  Commissioni  riunite 5ª e 6ª, in sede
 referente, il 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 novembre 2006.
 Esaminato  in  aula,  sull'esistenza dei presupposti di
 costituzionalita', il 14 novembre 2006.
 Esaminato  in  aula  il 15, 16, 21, 22 novembre 2006 ed
 approvato il 23 novembre 2006.
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262
 
 Prima  dell'articolo  1,  le  parole:  "Capo  I  - Disposizioni in materia  di  accertamento,  riscossione  e contrasto dell'evasione ed elusione   fiscale,  nonche'  di  potenziamento  dell'Amministrazione economico-finanziaria" sono soppresse. All'articolo 1:
 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 "4-bis.  All'articolo  3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.   Al   fine   del  contenimento  dei  costi  necessari  al mantenimento  dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei  tabacchi  lavorati,  decorso  un anno dal momento del sequestro, procede   alla  distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura  da effettuare  secondo  modalita'  definite  con  decreto  del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della giustizia,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"";
 al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per  le  richieste  di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero  7)  del  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"";
 al comma 6:
 all'alinea, le parole: "comma 10 " sono sostituite dalle seguenti: "comma  12"  e  la  parola:  "inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto";
 il capoverso 10-bis e' sostituito dal seguente:
 ""12-bis.  Le  disposizioni  dei  commi 10 e 11 si applicano anche alle  prestazioni  di  servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati  o  territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"";
 il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
 "8.  Il  comma  2  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
 "2.  Qualora  siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso di un quinquennio,  tre  distinte  violazioni  dell'obbligo  di emettere la ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino  fiscale, anche se non sono state irrogate  sanzioni  accessorie in applicazione delle disposizioni del citato   decreto   legislativo  n.  472  del  1997,  e'  disposta  la sospensione   della   licenza   o  dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'  ovvero  dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi".
 8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,  come  sostituito  dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e' disposta dalla direzione   regionale   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per territorio  in  relazione  al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.
 2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni  di  cui  al  comma  2  e'  effettuata dall'Agenzia delle entrate,  ovvero  dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater.  L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al  comma  2 e' assicurata   con   il   sigillo   dell'organo  procedente  e  con  le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".
 8-ter.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  commi da 2 a 2-quater,  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano  alle  violazioni  constatate  a  decorrere  dalla  data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto. Per  le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti";
 al  comma 9, primo periodo, la parola: "nuovi" e' sostituita dalle seguenti:  ",  anche  nuovi,", dopo le parole: "del modello F24" sono inserite  le  seguenti:  "per  il  versamento  unitario  di  imposte, contributi  e  altre  somme,  a  norma  dell'articolo  17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," e la parola: "assolto" e' sostituita dalla seguente: "assolta";
 al  comma  10,  le  parole:  "e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo  del  plafond da parte dell'importatore" sono sostituite dalle   seguenti:   "e   contenente   il   riferimento  all'eventuale utilizzazione,  da  parte  dell'importatore,  della facolta' prevista dall'articolo  8,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti";
 al    comma    14,    secondo    periodo,    dopo    le    parole: "dell'Amministrazione   economico-finanziaria"   sono   inserite   le seguenti:   ",   per   meta'   delle  risorse,"  e  dopo  le  parole: "amministrazioni   statali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "per  la restante meta' delle risorse,";
 al  comma  16,  dopo  le  parole:  "Lo schema di regolamento" sono inserite le seguenti: " previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica   sugli   effetti   finanziari  delle  disposizioni  in  esso contenute,"  e le parole: "delle competenti Commissioni parlamentari" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  Commissioni  parlamentari competenti   per   materia   e   per   le  conseguenze  di  carattere finanziario";
 al  comma  17,  primo  periodo,  le  parole:  "e'  soppressa" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato di coordinamento del Servizio consultivo   ed   ispettivo  tributario,  il  Comitato  di  indirizzo strategico  della  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle finanze nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi".
 L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  2.  -  1.  All'articolo  3,  comma  3, del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.
 2.  All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 "6-bis.  L'attivita'  di  riscossione  a mezzo ruolo delle entrate indicate  dal  comma  6, se esercitata dagli agenti della riscossione con  esclusivo  riferimento  alla riscossione coattiva, e' remunerata con  un  compenso  maggiorato  del  25  per  cento  rispetto a quello ordinariamente  previsto,  per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".
 3.  Al  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 17:
 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
 a)  in  misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1,  e  comunque  non  superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo,  in  caso  di  pagamento  entro  il  sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
 b) integralmente, in caso contrario";
 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 "3-bis.  Nel  caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
 a)   dell'ente   creditore,  se  il  pagamento  avviene  entro  il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
 b) del debitore, in caso contrario";
 3)  al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";
 b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".
 4.  All'articolo  3  del  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
 "7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7,  primo  periodo,  i  privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque  prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del venditore, nonche'  le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto  di  locazione finanziaria compresi nella cessione conservano   la   loro   validita'   e   il   loro   grado  a  favore dell'acquirente,  senza  bisogno  di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale".
 5.  All'articolo  3,  comma  22,  lettera a), del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma 118".
 6.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:
 "Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che  per  i  crediti  pensionistici  e fermo restando quanto previsto dall'articolo  545,  commi  quarto,  quinto  e  sesto,  del codice di procedura  civile,  l'atto  di  pignoramento dei crediti del debitore verso   terzi  puo'  contenere,  in  luogo  della  citazione  di  cui all'articolo  543,  secondo  comma,  numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a)  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  notifica  dell'atto di pignoramento,  per  le  somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
 b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
 2.   Nel  caso  di  inottemperanza  all'ordine  di  pagamento,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2".
 7.  All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
 "25-bis.  In  caso  di  morosita'  nel  pagamento  di  importi  da riscuotere    mediante    ruolo    complessivamente    superiori    a venticinquemila   euro,   gli   agenti   della   riscossione,  previa autorizzazione  del  direttore generale ed al fine di acquisire copia di  tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti  di  cui  i  debitori  morosi  sono titolari nei confronti di soggetti  terzi,  possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli  articoli  33  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
 8.  L'articolo  75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  75-bis.  -  (Dichiarazione  stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  all'articolo 50, comma 1, l'agente  della  riscossione,  prima  di  procedere  ai  sensi  degli articoli  72  e  72-bis  del  presente decreto e degli articoli 543 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto  a  ruolo  o  dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile  in  modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
 2.  Nelle  richieste  formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine  per  l'adempimento  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla ricezione.  In  caso  di  inadempimento, si applicano le disposizioni previste  dall'articolo  10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.   471.   All'irrogazione  della  relativa  sanzione  provvede,  su documentata  segnalazione  dell'agente della riscossione procedente e con  le  modalita'  previste  dall'articolo  16,  commi da 2 a 7, del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  l'ufficio locale dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
 3.  Gli  agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del  presente articolo senza rendere l'informativa  prevista  dall'articolo  13  del  codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
 9.  Nel  titolo  II,  capo  I,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
 "Art.  48-bis.  -  (Disposizioni  sui  pagamenti  delle  pubbliche amministrazioni).   -   1.   Le   amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  societa'  a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via  telematica,  se  il beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento derivante dalla  notifica  di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo  pari  almeno  a tale importo e, in caso affermativo, non procedono  al  pagamento  e segnalano la circostanza all'agente della riscossione   competente   per  territorio,  ai  fini  dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
 2.  Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".
 10.  All'articolo  156  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con  le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  previa  convenzione  con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere  affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".
 11.  All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46,  dopo  la  parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
 12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  dopo  le  parole:  "comma  7,"  sono  inserite le seguenti: "complessivamente  denominate  agenti  della  riscossione,".  13. Nel decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
 "Art.  28-ter.  - (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti  d'imposta).  -  1.  In  sede  di  erogazione  di un rimborso d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate  verifica  se  il  beneficiario risulta  iscritto  a  ruolo  e, in caso affermativo, trasmette in via telematica  apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in  carico  il  ruolo,  mettendo  a  disposizione dello stesso, sulla contabilita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
 2.  Ricevuta  la  segnalazione  di  cui al comma 1, l'agente della riscossione  notifica  all'interessato  una proposta di compensazione tra  il  credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione  di  recupero  ed  invitando  il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
 3.   In  caso  di  accettazione  della  proposta,  l'agente  della riscossione  movimenta  le  somme  di  cui al comma 1 e le riversa ai sensi  dell'articolo  22,  comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
 4.  In  caso  di  rifiuto  della  predetta  proposta  o di mancato tempestivo   riscontro   alla   stessa,  cessano  gli  effetti  della sospensione  di  cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
 5.  All'agente  della  riscossione  spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre  1993,  n.  567,  maggiorato  del  cinquanta  per  cento,  a copertura  degli  oneri  sostenuti  per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate   le   specifiche   tecniche  di  trasmissione  dei  flussi informativi  previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite le modalita'  di  movimentazione  e  di  rendicontazione delle somme che transitano  sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita'  di  richiesta  e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5".
 14.  Nel  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
 "Art.  20-bis.  - (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo  28-ter  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo   dall'Agenzia   delle   entrate.   Tuttavia,   l'agente  della riscossione,  una  volta  ricevuta  la segnalazione di cui al comma 1 dello  stesso  articolo  28-ter, formula la proposta di compensazione con  riferimento  a  tutte  le  somme  iscritte  a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
 2.  Le  altre  Agenzie  fiscali  e  gli enti previdenziali possono stipulare   una   convenzione   con   l'Agenzia   delle  entrate  per disciplinare   la  trasmissione,  da  parte  di  quest'ultima,  della segnalazione  di  cui  al  citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso  in  cui  il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo  da  uno  dei  predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata  anche  la  suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione".
 15.  Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
 "2.  L'agente  della  riscossione  puo'  essere  rappresentato dai dipendenti  delegati  ai  sensi  del  comma  1,  che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
 a)  alla  dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 b)  al  ricorso  di  cui  all'articolo 499 del codice di procedura civile;
 c)  alla  citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile".
 16.  L'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si  interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
 17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto  all'Agenzia  delle  entrate il rimborso degli oneri sostenuti per   garantire   il   servizio   di  riscossione.  Le  modalita'  di trasmissione  dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi   alle  operazioni  di  riscossione  sono  disciplinati  con convenzione   stipulata  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli  enti interessati.
 18.  All'articolo  36  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo  complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne costituiscono  pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove  non  autonomamente  acquistate in precedenza, e' quantificato in misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio nell'anno  di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i  fabbricati  industriali,  al  30  per  cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni";
 b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
 "7-bis.  Le  disposizioni  del  comma 7 si applicano, con riguardo alla  quota  capitale  dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione  finanziaria.  Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi  del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente";
 c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 "8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,  le  norme  di  cui  ai  precedenti  commi 7 e 7-bis si applicano  a  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  anche  per  le  quote di ammortamento  e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o  acquisiti  a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai  fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si  tiene  conto  del  valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del  valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo  complessivo  del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto  al  netto  dei  costi  incrementativi  capitalizzati e delle rivalutazioni  effettuate.  Per  ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile  e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto  delle  quote  di  ammortamento  dedotte  nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".
 19.  All'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  le  parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno  diritto  al  credito  d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto  sarebbe  spettato,  anche  su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario  a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale  regime  sarebbe  stato  applicabile  al mutuante o al cedente a pronti".
 20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 21.  All'articolo  1,  comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
 22.  Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
 "13.  Le  disposizioni  della lettera a) del comma 12 si applicano alle  perdite  relative  ai  primi  tre periodi d'imposta formatesi a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per le perdite relative ai primi tre periodi  d'imposta  formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  37-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
 23.  Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
 "11.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento  ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  i  redditi  delle  societa' partecipate relativi  a  periodi  d'imposta  precedenti  alla predetta data resta ferma  l'applicazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
 24.  Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
 25.  Nel  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:
 "Art.  188-bis.  -  (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte  nei  registri  anagrafici  del  comune di Campione d'Italia prodotti  in  franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
 2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
 3.  Ai  fini  del  presente  articolo  si considerano iscritte nei registri  anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche  aventi  domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti   nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono  iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".
 26.  Le  disposizioni  dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente  articolo,  si  applicano  a  decorrere  dall'anno 2007. Per l'anno  2006,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 188 del medesimo   testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
 27.  Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
 28.  Per  l'anno  2007,  il  tasso  convenzionale di cambio di cui all'articolo  188-bis  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  introdotto  dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
 29.   I   periodi   secondo,   terzo  e  quarto  del  comma  2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  introdotti  dal  comma  25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si  rende  applicabile esclusivamente    quando   ricorrano   congiuntamente   le   seguenti condizioni:
 a)  che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
 b)  che,  al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
 c)   che  il  beneficiario  mantenga  per  almeno  i  cinque  anni successivi  all'esercizio  dell'opzione  un  investimento  nei titoli oggetto  di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni  al  momento  dell'assegnazione  e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o  dati  in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,  l'importo  che non ha concorso a formare il reddito di lavoro  dipendente  al  momento  dell'assegnazione  e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".
 30.   L'ultimo   periodo   del   comma  34  dell'articolo  37  del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e' sostituito dal seguente: "Restano   fermi   gli   obblighi   di   certificazione  fiscale  dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e  dal  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  21  dicembre  1996,  n.  696,  nonche' di emissione della fattura  su  richiesta  del  cliente,  fatta eccezione per i soggetti indicati  all'articolo  1,  commi  da  429  a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
 31.  Il  comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 "6.  I  produttori  agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un  volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli obblighi documentali e contabili,   compresa   la   dichiarazione  annuale,  fermo  restando l'obbligo  di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i  beni  o  utilizzano  i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le aliquote    corrispondenti   alle   percentuali   di   compensazione, consegnarne  copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a  norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque  di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a  quello  in  cui  e'  stato  superato  il  limite  di  7.000 euro a condizione  che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle  disposizioni  del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca  si  esercitano  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
 32.  All'articolo  3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,   n.   446,   recante   individuazione   dei  soggetti  passivi dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d)  i  produttori  agricoli  titolari  di  reddito agrario di cui all'articolo  32  del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari  annuo  non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche'  non  abbiano  rinunciato  all'esonero  a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34".
 33.  Al  fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico   del   cittadino  ed  al  contempo  conseguire  una  maggiore rispondenza   del   contenuto  delle  banche  dati  dell'Agenzia  del territorio  all'attualita'  territoriale,  a decorrere dal 1° gennaio 2007  le  dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle singole particelle  catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti   dichiarativi   presentati   agli   organismi  pagatori, riconosciuti   ai   fini  dell'erogazione  dei  contributi  agricoli, previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  1782/03  del  Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del  21  aprile  2004,  esonerano  i  soggetti tenuti all'adempimento previsto  dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la  dichiarazione  di cui al periodo precedente relativamente all'uso del   suolo,   deve  contenere  anche  gli  elementi  per  consentire l'aggiornamento   del   catasto,  ivi  compresi  quelli  relativi  ai fabbricati   inclusi   nell'azienda  agricola,  e,  conseguentemente, risulta   sostitutiva   per   il  cittadino  della  dichiarazione  di variazione  colturale  da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della  accettazione  della  suddetta  dichiarazione  l'Agenzia per le erogazioni   in   agricoltura   (AGEA)  predispone  una  proposta  di aggiornamento  della  banca  dati  catastale, attraverso le procedure informatizzate  rilasciate  dall'Agenzia  del territorio ai sensi del regolamento  di  cui  al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,   n.   701,   e   la   trasmette   alla  medesima  Agenzia  per l'aggiornamento   della  banca  dati.  L'AGEA  rilascia  ai  soggetti dichiaranti  la  ricevuta  contenente  la  proposta dei nuovi redditi attribuiti  alle  particelle  interessate, che ha valore di notifica. Qualora  il  soggetto  dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa  dai  titolari  di  diritti  reali sugli immobili interessati dalle   variazioni   colturali,   i  nuovi  redditi  dovranno  essere notificati  a  questi  ultimi,  utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
 34.  In  sede  di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della  banca  dati  catastale  avviene  sulla base dei dati contenuti nelle  dichiarazioni  di  cui  al  medesimo  comma 33, presentate dai soggetti  interessati  nell'anno  2006  e  messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare  i  nuovi  redditi  ai  titolari  dei  diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni  contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi'  attribuiti  producono  effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni,  dal  1°  gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 35.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita  l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure  di  interscambio  dati  e  cooperazione  applicativa  resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
 36.  L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite    dall'AGEA    e   delle   verifiche,   amministrative,   da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che  non  risultano  dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti  reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati,  tra  i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata  presentazione  della dichiarazione al catasto, e' notificata ai  soggetti  interessati.  Se  questi  ultimi  non  ottemperano alla richiesta  entro  novanta  giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in catasto attraverso la predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate  o  attribuite  producono  effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della denuncia catastale,  ovvero,  in  assenza  di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno  di  notifica  della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,   sono   stabilite   modalita'  tecniche  ed  operative  per l'attuazione  del  presente  comma.  Si  applicano le sanzioni per le violazioni  previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
 37.  All'articolo  9,  comma  3,  lettera a), del decreto-legge 30 dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite  le  seguenti:  ",  sempreche'  tali  soggetti  rivestano la qualifica  di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".
 38.  I  fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere  dichiarati  al  catasto  entro la data del 30 giugno 2007. In tale  caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio   decreto-legge   13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1939, n. 1249, e successive modificazioni.  In  caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
 39.  I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili,  dalle  disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
 40.  Nelle  unita'  immobiliari  censite nelle categorie catastali E/1,  E/2,  E/3,  E/4,  E/5,  E/6  ed E/9 non possono essere compresi immobili  o  porzioni  di  immobili  destinati  ad  uso  commerciale, industriale,  ad  ufficio  privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
 41.  Le  unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel  comma  40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della  rendita  devono  essere  dichiarate  in  catasto  da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del   presente   decreto.  In  caso  di  inottemperanza,  gli  uffici provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui  al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale  caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n.  652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 42.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel  rispetto  delle  disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste  dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e successive modificazioni, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, sono stabilite  le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.
 43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi  40,  41  e  42  producono  effetto  fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41,  si  rende  comunque  applicabile  l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
 45.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,  il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
 46.  I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura  pari  al  maggior  gettito derivante in relazione all'imposta comunale  sugli  immobili  dalle  disposizioni  dei commi da 40 a 45, secondo  criteri  e  modalita'  da stabilire con decreto del Ministro dell'economia   e   delle   finanze.  Con  il  predetto  decreto,  in particolare,  si  prevede  che  non  siano  ridotti  i  trasferimenti erariali  in  relazione  alla  eventuale  quota  di  maggior  gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
 47.  E'  istituita  l'imposta  sulle  successioni  e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo  gratuito  e  sulla  costituzione  di vincoli di destinazione, secondo   le   disposizioni   del   testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui al decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
 48.  I  trasferimenti  di  beni  e diritti per causa di morte sono soggetti  all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
 a)  devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore   complessivo   netto  eccedente,  per  ciascun  beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
 b)  devoluti  a  favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli   affini   in  linea  retta,  nonche'  degli  affini  in  linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
 49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di  beni  e  diritti  e la costituzione di vincoli di destinazione di beni   l'imposta  e'  determinata  dall'applicazione  delle  seguenti aliquote  al  valore  globale  dei  beni e dei diritti al netto degli oneri  da  cui  e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo  58,  comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi  piu'  atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
 a)  a  favore  del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo  netto  eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
 b)  a  favore  degli  altri  parenti  fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
 50.  Per  quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo  unico  di  cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
 51.   Con   cadenza   quadriennale,   con   decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  si  procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
 52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a)  articolo  7,  commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto   legislativo   31   ottobre   1990,  n.  346,  e  successive modificazioni;
 b)  articolo  12,  commi  1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 c)  articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
 d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
 53.  Le  disposizioni  dei  commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti  pubblici  formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture   private  autenticate  e  per  le  scritture  private  non autenticate  presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, nonche' per le  successioni  apertesi  dal  3  ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono  per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le   dichiarazioni  relativi  alle  successioni  di  cui  al  periodo precedente.
 54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52,  per  un  importo  pari  a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e'  destinata  ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il  livello  di  sicurezza  nei  trasporti  pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
 55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi  sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  inferiore  a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur  immatricolati  o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti  e  una  portata  inferiore  a  chilogrammi 700, per i quali la tassazione  continua  ad  essere  effettuata  in  base  alla  potenza effettiva dei motori".
 56.  L'aliquota  di  accisa  sui  gas di petrolio liquefatti (GPL) usati  come  carburante,  di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive modificazioni,  e'  ridotta  a  euro  227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
 57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I  citato  nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
 58.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi 1 e 2, del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche mediante   la  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e successive modificazioni, a seguito  della  presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  secondo  le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale  a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali  effetti  rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
 59.  Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e  metano  per  autotrazione,  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto-legge   25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 60.  In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse  automobilistiche,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  dal  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,  comma  5,  lettera  a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni  possono  esentare  dal pagamento della tassa automobilistica regionale  i  veicoli  nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,  appartenenti  alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del  presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2  del  regolamento  di  cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre  1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le medesime  categorie  di  veicoli,  dotate  di  doppia  alimentazione, restano   ferme   le   agevolazioni   gia'   disposte  da  precedenti provvedimenti regionali.
 61.   Le  regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della  tassa automobilistica  regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati  prima  della  data  di  entrata in vigore del presente decreto,  conformi  alla  direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,  appartenenti  alle  categorie internazionali  M1  ed  N1  su  cui  viene  installato  un sistema di alimentazione  a  GPL  o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 62.  Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta  seguente  a  quello  durante  il quale avviene il collaudo dell'installazione  del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale periodo,  ovvero  dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione   del  sistema  GPL  o  metano  se  l'obbligo  del pagamento   della  tassa  automobilistica  e'  stato  precedentemente interrotto ai sensi di legge.
 63.  A  decorrere  dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa  automobilistica  di  possesso  sui  motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
 64.  I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
 65.  Alla  tabella  delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle  disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "55,00";
 b)  al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo  e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara' fornito progressivamente  su  base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla  riutilizzazione  commerciale.  La  tariffa  e'  raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata";
 c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:
 7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il  servizio  sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli  soggetti  autorizzati  alla  riutilizzazione  commerciale. Fino all'attivazione  del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti  continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di  chiunque,  previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".
 66.  A  valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma  67,  al  netto  di  12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni  di  euro  per  l'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  un apposito fondo per finanziare le attivita'   connesse   al   conferimento  ai  comuni  delle  funzioni catastali.   Il   fondo   di   cui  al  presente  comma  e'  comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
 67.  Il  titolo  III  della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio  1954,  n.  533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1954,  n.  869,  come  da  ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies  alla  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
 68.  Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite   con   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia  del territorio.
 69.  All'articolo  14-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto  2005,  n.  168,  e  successive  modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
 70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
 71.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nell'articolo  51,  comma  4,  lettera  a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
 b) nell'articolo 164, comma 1:
 1)  all'alinea,  le  parole:  "secondo  i  seguenti  criteri" sono sostituite   dalle   seguenti:  "solo  se  rientranti  in  una  delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)";
 2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai  dipendenti  per  la  maggior  parte  del  periodo d'imposta" sono soppresse;
 3)  alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia  o  di  rappresentanza  di  commercio"  sono sostituite dalle seguenti:   "nella   misura  dell'80  per  cento  relativamente  alle autovetture   ed   autocaravan,   di   cui   alle   predette  lettere dell'articolo  54  del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia  o  di  rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato  alla  lettera  a),  numero  1)";  nella  stessa lettera, le parole:  "nella  suddetta  misura  del  50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento";
 4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
 "b-bis)  per  i  veicoli  dati  in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di lavoro".
 72.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante   disposizioni   in   materia  di  statuto  dei  diritti  del contribuente,  le  norme  del  comma  71  del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in  acconto  delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il   contribuente   puo'   continuare   ad  applicare  le  previgenti disposizioni.  Con  regolamento  ministeriale  da  adottare  ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede  alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo,  tenuto  conto  degli  effetti  finanziari  derivanti dalla concessione  all'Italia  da  parte  del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione,   ai  sensi  dell'articolo  27  della  direttiva 77/388/CEE  del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta  della  percentuale  di  detrazione  dell'imposta  sul valore aggiunto  assolta  per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e' effettuata,  in  particolare,  tenuto  conto  degli effetti economici derivanti  da  ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.
 73.  Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  nel  secondo  periodo  della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo  le  parole:  "Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi  del  gas  metano"  sono  aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".
 74.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 75.  Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai  sensi  dell'articolo  8  del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del  decreto  di  disciplina  dei  criteri,  delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo  articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo  economico  per  l'eventuale  concessione delle agevolazioni sulla  base  della  deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
 76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  ai  citati  commi  1  e  2 dell'articolo  8  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con   modificazioni,   dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono prioritariamente  utilizzate  dal  Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia'  disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al  comma  77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con   proprio  decreto,  provvede  a  determinare,  diminuendole,  le intensita' massime degli aiuti concedibili.
 77.  In  relazione  alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma  354  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni  di  spesa  di  cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007  e  2008,  rispettivamente,  in  5,  15 e 50 milioni di euro. Le restanti   risorse  gia'  poste  a  carico  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate  e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente  pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno  2006,  a  135  milioni  per  l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno  2008,  affluiscono  al  Fondo  unico  per  gli incentivi alle imprese per le finalita' di cui al comma 76.
 78.   Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  del  limite  di  cui all'articolo  1,  comma  33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza  della  deroga  di  cui  al  comma 74, il Ministero dello sviluppo  economico  riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
 79.  Allo  scopo  di  assicurare il tempestivo completamento delle iniziative  imprenditoriali  gia' avviate e che, alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere  raggiunto  almeno  il  55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni  a  valere  sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria   la  notifica  alla  Comunita'  europea  ai  sensi  della disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato, il termine di cui  alla  lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione  economica  31  luglio  2000,  n. 320, deve intendersi decorrere  dall'ultima  autorizzazione  amministrativa necessaria per l'esecuzione     dell'opera,    se    posteriore    alla    ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.
 80.  All'articolo  1,  comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";
 b)  al  secondo  periodo,  le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";
 c)  l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "L'anticipazione e'   regolata   con  prelevamento  dall'apposito  conto  corrente  di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti".
 81.  All'articolo  1,  comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  primo  periodo, dopo le parole: "di proprieta' di Ferrovie dello  Stato  spa" sono inserite le seguenti: "o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate";
 b) il terzo periodo e' soppresso.
 82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce   parte  della  convenzione  accessiva  alle  concessioni autostradali,   ovvero   della   prima  revisione  della  convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario   ovvero  delle  successive  revisioni  periodiche  della convenzione,  il  Ministro  delle  infrastrutture, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le clausole   convenzionali   in   vigore,  nonche'  quelle  conseguenti all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una convenzione  unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle   derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.  La convenzione  unica,  che  sostituisce  ad ogni effetto la convenzione originaria,   nonche'   tutti   i   relativi  atti  aggiuntivi,  deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico  ovvero  da  quella  in  cui si creano i presupposti per la revisione  della  convenzione;  in  fase  di  prima  applicazione, la convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
 a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e  il  riallineamento  in sede di revisione periodica delle stesse in ragione  dell'evoluzione  del  traffico,  della  dinamica  dei  costi nonche'   del   tasso  di  efficienza  e  qualita'  conseguibile  dai concessionari;
 b)  la  destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;
 c)  il  recupero  della  parte degli introiti tariffari relativi a impegni  di  investimento  programmati  nei  piani  finanziari  e non realizzati nel periodo precedente;
 d)  il  riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari  dovuti  per investimenti  programmati  del  piano  finanziario  esclusivamente  a fronte  della  effettiva  realizzazione  degli  stessi  investimenti, accertata dal concedente;
 e)  la  specificazione  del  quadro  informativo  minimo  dei dati economici,   finanziari,   tecnici   e  gestionali  che  le  societa' concessionarie  trasmettono  annualmente,  anche  telematicamente, ad ANAS  S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei  riguardi  dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende  analogamente  disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo,  controllo  nonche' vigilanza  tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita'  di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
 f)   la   individuazione  del  momento  successivamente  al  quale l'eventuale  variazione  degli  oneri  di  realizzazione  dei  lavori rientra  nel  rischio  d'impresa  del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
 g)  il  riequilibrio  dei  rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei  sedimi  destinati  a  scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
 h)  l'introduzione  di  sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle  clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a  titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;
 i)  l'introduzione  di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del  principio  di  effettivita'  della  clausola  di decadenza dalla concessione,   nonche'   di   maggiore   efficienza,   efficacia   ed economicita'  del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
 84.  Gli  schemi  di  convenzione  unica,  redatti conformemente a quanto  stabilito  dal  comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle  linee  guida  sulla  regolazione  dei servizi di pubblica  utilita'  (NARS),  le  associazioni  rappresentative  delle societa'  concessionarie, nonche' le associazioni di consumatori e di utenti,  che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti   all'esame   del   Comitato   interministeriale   per  la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in  caso  di  mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta   di  iscrizione  all'ordine  del  giorno.  Gli  schemi  di convenzione,  unitamente  alle  eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.   Il   parere   e'   reso   entro  trenta  giorni  dalla trasmissione.  Decorso  il  predetto termine senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
 85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
 "5.  Le  societa'  concessionarie  autostradali  sono  soggette ai seguenti obblighi:
 a)  certificare  il  bilancio,  anche  se non quotate in borsa, ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
 b)  mantenere  adeguati  requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
 c)  agire  a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli  affidamenti  di  lavori,  forniture  e servizi e in tale veste attuare  gli  affidamenti  nel  rispetto  del  codice  dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
 d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di  gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle  gare  per  l'aggiudicazione  dei  contratti nei confronti delle societa', comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la   relativa   progettazione.   Di   conseguenza,   cessa  di  avere applicazione,  a  decorrere  dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione   all'azionariato  stabile  di  Autostrade  S.p.a.  di soggetti  che  operano  in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';
 e)  prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore  sia  subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita',    professionalita'    ed    indipendenza,   ai   sensi dell'articolo  2387  del  codice  civile  e  dell'articolo  10  della direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
 f)  nei  casi  di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per  l'aggiudicazione  dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e' aumentata  di  due  membri  con  oneri  a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.
 5-bis.   Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  sono stabiliti  i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da  parte  di  ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte  al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".
 86.  ANAS  S.p.a.,  nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
 a)  richiede  informazioni  ed  effettua  controlli, con poteri di ispezione,  di  accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie  utili  in  ordine  al  rispetto  degli  obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre  1992,  n.  498,  come  sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti;
 b)  emana  direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei  concessionari,  definendo  in  particolare i livelli generali di qualita'   riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli specifici  di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
 c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica  i  costi  delle  singole  prestazioni  per  assicurare, tra l'altro,  la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta,  provvedendo  quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
 d)  irroga,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, in caso di inosservanza  degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di  cui  all'articolo  11,  comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri  provvedimenti  o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari  alle  richieste  di  informazioni  o a quelle connesse all'effettuazione   dei   controlli,   ovvero  nel  caso  in  cui  le informazioni  e  i  documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative  pecuniarie  non  inferiori nel minimo a euro 25.000 e non  superiori  nel  massimo  a euro 150 milioni, per le quali non e' ammesso  quanto  previsto  dall'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di  proporre  al  Ministro  competente  la sospensione o la decadenza della concessione;
 e)  segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al   proprio  controllo,  nonche'  di  quelle  che  partecipano  agli affidamenti  di  lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza  di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 87.  Nel  caso  in  cui  il concessionario, in occasione del primo aggiornamento  del  piano  finanziario  ovvero  della prima revisione della  convenzione  di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler  aderire  alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto  dal  comma  83,  il  rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del concessionario  per  il  tempo  necessario  a consentirne la messa in gara.  Nel  conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie  di  stabilita'  presso il concessionario subentrante per il personale  del  concessionario  cessato,  dipendente  dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture,  di  concerto  con il Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono stabiliti i termini e le  modalita'  per  l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
 88.   Nel   caso   in   cui  la  convenzione  unica,  da  redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo   decade,   previa  contestazione  dell'addebito  e  nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione  ed  ANAS  S.p.a.  provvede  ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attivita'. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.
 89.  All'articolo  21  del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.   Il  concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il  30 settembre  di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi  quarantacinque  giorni, previa verifica della correttezza delle  variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua  proposta,  ai  Ministri  delle  infrastrutture e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto, approvano le variazioni nei trenta  giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale  termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo,  in  presenza  di  un  nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante  rilevanti  investimenti,  il  concessionario comunica al concedente,  entro  il  15  novembre  di  ogni  anno,  la  componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi,  che  va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal   concessionario  entro  il  30  settembre.  Il  concedente,  nei successivi  quarantacinque  giorni, previa verifica della correttezza delle  integrazioni  tariffarie,  trasmette la comunicazione, nonche' una  sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,  approvano  le integrazioni tariffarie   nei   trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  della comunicazione;   decorso   tale   termine  senza  una  determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione";
 b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
 90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 91.  All'articolo  1  della  legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nel primo comma, le parole: "ad una societa' per azioni al cui capitale  sociale  partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per  la  ricostruzione  industriale  con almeno il 51 per cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "ad  una  societa'  per  azioni  al cui capitale  sociale  partecipano  ANAS  S.p.a.,  le  regioni  Sicilia e Calabria,   nonche'   altre   societa'   controllate  dallo  Stato  e amministrazioni  ed  enti  pubblici.  Tale  societa'  per  azioni  e' altresi'  autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune   ed  anche  attraverso  societa'  partecipate,  attivita'  di individuazione,  progettazione,  promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";
 b) il secondo comma e' abrogato.
 92.  Le  risorse  finanziarie  inerenti  agli  impegni  assunti da Fintecna  S.p.a.  nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la  Sicilia  ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata  dallo  Stato  le  azioni  di  Stretto  di Messina S.p.a. possedute   da   Fintecna   S.p.a.,   sono  attribuite  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ed  iscritte,  previo versamento in entrata,  in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  "Interventi per la realizzazione di opere  infrastrutturali  e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".
 93.  Le  risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di  opere  infrastrutturali  e  per  il  10 per cento ad interventi a tutela  dell'ambiente  e  della difesa del suolo. Le suddette risorse sono  destinate,  per  il  70  per cento, ad interventi nella regione Sicilia  e,  per  la  restante  parte,  ad  interventi  nella regione Calabria.  Le  modalita'  di  utilizzo  sono  stabilite, per la parte relativa  agli  interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle  infrastrutture,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa  intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per  la  parte  relativa  agli  interventi in materia ambientale, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
 94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  54.  -  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu'  di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici  dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale,  nonche'  in  due  uffici  dirigenziali  generali presso il Gabinetto   del   Ministro.   Sono   inoltre   conferiti,   ai  sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   e   successive   modificazioni,   due  incarichi  di  funzioni dirigenziali  di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
 2.  L'individuazione  e  l'ordinamento  degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".
 95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300, come modificato dal comma 94 del presente articolo,  entra  in  vigore  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in  vigore  le  disposizioni  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  10  giugno  2004,  n.  173,  in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
 96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";
 b)  all'articolo  7,  comma  2, le parole: "del dipartimento per i beni  culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";
 c)  all'articolo  7,  comma  3,  le  parole:  "sentito il capo del dipartimento  per  i  beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".
 97.  All'articolo  6,  comma  4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  le  parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
 98.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  maggio 2006, n. 181, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per  l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello  generale,  che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,  subentra  nelle  funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";
 b)  al  comma  19-quater,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal seguente:  "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  lo  sviluppo  e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse   finanziarie   corrispondenti  alla  riduzione  della  spesa derivante   dall'attuazione   del   comma  1,  nonche'  le  dotazioni strumentali  e  di  personale  della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive";
 c)  al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a provvedere,  per  l'anno  2006,  con propri decreti, al trasferimento alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della  soppressa  Direzione generale del turismo iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse   corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante dall'attuazione   del  comma  1,  da  destinare  all'istituzione  del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo".
 99.  Le  modalita'  di  attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni  caso,  essere  tali  da  garantire  l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici   di  livello  dirigenziale  generale  e  non  generale  delle amministrazioni interessate.
 100.  Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema  museale  statale  ed  al  fine  di  assicurare  il  corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al  personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo  1,  comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e' autorizzato ad avviare   appositi  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  un contingente  di  quaranta  unita'  nella  qualifica  di  dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
 101.  Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di  1  milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
 102.  Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 103.  La  localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il   controllo  e  la  vigilanza  sulla  realizzazione  dei  medesimi interventi   sono   effettuati   di   concerto   dai  Ministri  delle infrastrutture  e  per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che  saranno  definite  con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante.  Al  fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa  di  7,9  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 104.  All'articolo  1  della  legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  5,  al  primo  periodo,  le parole: "tre anni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010";
 b) il comma 6 e' abrogato.
 105.  Al  fine  di  garantire  la  celere  ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune  di  Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto  Teatro,  ivi  incluse  tutte  le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
 106.  Con  uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo   spettante   ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente normativa  in  materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate  dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del  Teatro  Petruzzelli  di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione  del  comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.
 107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un   contributo  di  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  per  il completamento  dei  lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
 108.  All'articolo  9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
 "12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei  conti  degli  Enti  parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo  35,  spetta  un'indennita'  di carica articolata in un compenso  annuo  fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle  riunioni  del  Consiglio  direttivo  e  della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con il Ministro dell'economia   e   delle  finanze,  secondo  quanto  disposto  dalla direttiva  del  Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la  procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".
 109.  Al  fine  di  garantire  la  razionalizzazione dei controlli ambientali  e  l'efficienza  dei  relativi  interventi  attraverso il rafforzamento  delle  misure  di  coordinamento  tra  le  istituzioni operanti  a  livello  nazionale  e  quelle regionali e delle province autonome,  l'assetto  organizzativo  dell'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente  e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9,  38  e  39  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:
 a)  l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,  dotata  di  autonomia  tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
 b) sono organi dell'Agenzia:
 1)  il  presidente,  con  funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato,  con  incarico  quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza   e  professionalita',  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 2)  il  consiglio  di  amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle   regioni   e   delle   province   autonome.  Il  consiglio  di amministrazione  dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente,  il  direttore  generale. Gli emolumenti del presidente e dei  membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 3)  il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  costituito  ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 c)  il  direttore  generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile  dell'attuazione  delle  deliberazioni  del consiglio di amministrazione;  e'  scelto  tra persone di comprovata competenza ed esperienza  professionale  e  resta  in carica sino alla scadenza del mandato  del  consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
 d)  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  con  il  regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, e' emanato il nuovo statuto  dell'APAT,  che  tiene  conto  delle modifiche organizzative sopra  stabilite.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore di detto regolamento  valgono  le  norme  statutarie del regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
 e)  all'attuazione  delle  lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 110.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  La  Commissione  centrale  di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,  costituita  ai sensi delle successive disposizioni, opera quale  sede  permanente  di  elaborazione  di  orientamenti,  linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza";
 b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati  entro  il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma  2, anche al fine di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza  effettuata,  propone  indirizzi  ed obiettivi strategici e priorita'  degli  interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da   apportare   al   fine   di   assicurare  la  maggiore  efficacia dell'attivita'  di  vigilanza.  Per  gli adempimenti di cui sopra, la Commissione  si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal  Casellario  centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";
 c)  al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di  finanza;"  sono  inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale  entrate  della  Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;";
 d)  al  comma  3,  dopo  le  parole: "invitati a partecipare" sono inserite  le  seguenti:  "i  Direttori generali delle altre direzioni generali  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Alle  sedute della Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita' di vigilanza puo',  su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".
 111.  All'articolo  4  del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di  finanza;"  sono  inserite  le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;";
 b)  al  comma  4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.
 112.  All'articolo  5,  comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia  di  finanza,"  sono  inserite  le  seguenti:  "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";
 b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES   puo',  su  questioni  di  carattere  generale  attinenti  alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".
 113.  L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
 "Art. 9. - (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a  rilevanza  nazionale  degli  enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,  nonche',  di  propria  iniziativa  o  su segnalazione dei propri  iscritti,  le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i  consigli nazionali   degli   ordini   professionali,  possono  inoltrare  alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di  ordine  generale  sull'applicazione delle normative di competenza del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale. La Direzione generale  fornisce  i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni  generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale   e,  qualora  interessati  dal  quesito,  sentiti  gli  enti previdenziali.
 2.  L'adeguamento  alle  indicazioni  fornite  nelle  risposte  ai quesiti  di  cui  al  comma  1  esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".
 114.   All'articolo  11,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro  del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su  delibera  del  consiglio  di amministrazione  dell'INAIL,  con  decreto  del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  previa  conferenza  di  servizi  con  il Ministero  dell'economia  e  delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".
 115.  All'articolo  1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  "50  milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si  provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnata,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle  finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del   decreto-legge   1°   ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro  rate  mensili  anticipate all'interesse di differimento e di dilazione  pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
 117.  Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione  delle  disposizioni normative relative ai contributi ed   alle  provvidenze  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e periodici,  radiofoniche  e televisive, introducendo nella disciplina vigente  le  norme  necessarie  per  il  conseguimento  dei  seguenti obiettivi:
 a)   razionalizzazione   e   riordino   dei   contributi  e  delle provvidenze,  anche  tenuto  conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
 b)  rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo  dei  contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo  dei  contributi, dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
 c)   particolare  attenzione  al  perseguimento,  da  parte  delle imprese,   di   obiettivi   di  maggiore  efficienza,  occupazione  e qualificazione,  utilizzo  delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  effettiva  diffusione  del  prodotto  editoriale  sul territorio, con particolare riguardo a:
 1) occupazione;
 2) tutela del prodotto editoriale primario;
 3)  livelli  ottimali  di  costi  di  produzione  e  di diffusione riferiti al mercato editoriale;
 d)  coordinamento  formale  del  testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
 118.  Gli  schemi  dei  regolamenti  previsti  dal  comma 117 sono trasmessi  alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni  parlamentari,  le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.   Decorso   il   predetto  termine  senza  che  le Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
 119.  Tra  le  indicazioni  obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo  comma,  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione  che  la testata fruisce dei contributi statali diretti di   cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  ove  ricorra  tale fattispecie.
 120.  All'articolo  11,  comma  1, alinea, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  le  parole:  "a  decorrere  dal 1° gennaio 1991" sono sostituite  dalle  seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
 121.  All'articolo  8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n.  250, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1991" sono sostituite dalle  seguenti:  "a decorrere dal 1° gennaio 2007" e alla lettera b) le  parole:  "al  rimborso  dell'80  per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
 122.  Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
 "Sono  considerate  a  diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui  notiziari  siano  distribuiti  in  abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate   quotidiane   in  cinque  regioni,  che  abbiano  alle  loro dipendenze  a  norma  del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti  professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed  esclusivo,  ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".
 123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di   radiodiffusione   sonora  e  televisiva  ed  i  canali  tematici satellitari  possono  richiedere  le  riduzioni  tariffarie, ai sensi dell'articolo  11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  per  un  solo  abbonamento  sui  canoni  di  noleggio  e  di abbonamento  ai  servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente  al  costo  del  segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.
 124.   A   decorrere   dai   contributi  relativi  all'anno  2006, all'articolo  3  della  legge  7  agosto  1990,  n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  8,  lettera  a),  le parole: "della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";
 b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;
 c)  al  comma  10,  lettera  a), le parole: "della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".
 125.  All'articolo  3,  comma  2, lettera c), della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.
 126.  All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  le  parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  a 30.000 copie di tiratura media".
 127.  Qualora  nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004  sia  stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita'  di  calcolo,  il  recupero di contributi relativi all'anno 2003,  non  si  procede  all'ulteriore  recupero  e  si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
 128.  Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
 129.  All'articolo  1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   le  parole:  "dei  costi  complessivamente  ammissibili"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "degli  altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo".
 130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  si  interpreta  nel  senso  che  la composizione prevista dalla citata   disposizione   per   l'accesso   alle   provvidenze  di  cui all'articolo  3,  commi  2  e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi  all'anno  2006,  qualora  realizzata nel corso del medesimo anno.
 131.  Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono  approvate  con  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei  servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca  di  cui  all'articolo  24,  comma 2, del contratto di servizio  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003,  la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione  a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della  Repubblica,  assicura  il  supporto  tecnico  necessario  alla conservazione  e  alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
 132.  In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito  dalle  biblioteche  e  discoteche  dello Stato e degli enti pubblici,  e'  autorizzata  la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni  e  le  attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.  Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed  editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali,  sentite  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni   di   categoria   interessate.   Per   l'attivita'   di ripartizione  spetta  alla  SIAE  una provvigione, da determinare con decreto  del  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, a valere sulle  risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano  ai  prestiti  presso  tutte le biblioteche e discoteche di Stato  e  degli  enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche  universitarie  e  da  istituti e scuole di ogni ordine e grado,   che   sono   esentati   dalla  remunerazione  dei  prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e  successive  modificazioni,  le  parole:  ", al quale non e' dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.
 133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006,  a  2,2  milioni  di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui  a  decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere  dall'anno  2008  mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate  derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno   2006,   utilizzando  per  l'anno  2007  la  proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 134.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 135.  Le  somme  ancora  dovute  a  Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono  rimborsate,  previa  determinazione effettuata dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
 136.  All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono   sostituite   dalle   seguenti:  "da  euro  15.000,00  ad  euro 2.500.000,00"  e  le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";
 b)  al  comma  5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";
 c)  al  comma  8,  le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono   sostituite   dalle   seguenti:  "da  euro  30.000,00  ad  euro 580.000,00";
 d)  al  comma  9,  dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti:  "ai  soggetti  che commettono violazioni gravi o reiterate piu'   di   due   volte   nel   quinquennio  delle  condizioni  poste dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole:  "da  euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";
 e)  al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono   sostituite   dalle  seguenti:  "da  euro  120.000,00  ad  euro 2.500.000,00";
 f)  al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono   sostituite   dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00  ad  euro 2.500.000,00";
 g)  al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono   sostituite   dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00  ad  euro 2.500.000,00";
 h)  al  comma  16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono   sostituite   dalle   seguenti:  "da  euro  58.000,00  ad  euro 580.000,00";
 i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
 "17-bis.  Alle  sanzioni  amministrative irrogabili dall'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
 137.  Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Il Ministero si articola  in  un  Segretariato  generale  ed in sei uffici di livello dirigenziale  generale,  nonche'  un  incarico  dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni".  Al  comma  8-bis  del  medesimo articolo  1  del  decreto-legge  n.  181  del  2006,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  233  del  2006,  le  parole:  ", il Ministero dell'universita' e della ricerca" sono soppresse.
 138.  Al  fine  di  razionalizzare il sistema di valutazione della qualita'  delle  attivita'  delle universita' e degli enti di ricerca pubblici  e  privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di  incentivazione  delle  attivita'  di ricerca e di innovazione, e' costituita   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema universitario  e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
 a)  valutazione  esterna  della  qualita'  delle  attivita'  delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti  pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
 b)   indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza  delle  attivita'  di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
 c)  valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione  delle attivita' di ricerca e di innovazione.
 139.   I  risultati  delle  attivita'  di  valutazione  dell'ANVUR costituiscono   criterio   di   riferimento   per  l'allocazione  dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
 140.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
 a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita',  professionalita',  trasparenza  e  pubblicita'  degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
 b)  la  nomina  e  la  durata in carica dei componenti dell'organo direttivo,  scelti  anche  tra  qualificati  esperti  stranieri, e le relative indennita'.
 141.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  comma  140,  contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR,   sono   soppressi   il  Comitato  di  indirizzo  per  la valutazione  della  ricerca  (CIVR),  istituito  dall'articolo  5 del decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la   valutazione   del   sistema   universitario  (CNVSU),  istituito dall'articolo  2  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
 142.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel  limite  di  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui,  si provvede utilizzando  le  risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso   CNVSU   nonche',   per   la   quota  rimanente,  mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 143.  Allo  scopo di razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca,  contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare, su proposta del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine  di  provvedere  alla  ricognizione  e  al  riordino  degli enti pubblici  nazionali  di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal  Ministero  dell'universita' e della ricerca, disponendo anche lo scorporo  di  strutture  e  l'attribuzione di personalita' giuridica, l'accorpamento,  la  fusione  e  la  soppressione,  tenuto  conto dei principi  e  criteri  direttivi  indicati negli articoli 11, comma 1, lettera  d),  14,  18  e  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni.
 144.  I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari  da rendere entro trenta giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine  i  decreti  possono  comunque  essere emanati. Dalla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti,  sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
 145.  Dall'attuazione  dei  regolamenti  di  cui  al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 146.  Il  comma  2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
 "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro  che  conseguono  la  laurea  specialistica  o  magistrale  in giurisprudenza  sulla  base  degli  ordinamenti didattici adottati in esecuzione   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  e  successive  modificazioni.  Per  tali soggetti, a decorrere   dall'anno   accademico  2007-2008,  con  regolamento  del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro  della  giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole  di  cui  al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno".
 147.  All'articolo  22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono sostituite dalle   seguenti:   "puo'   essere   riconosciuto".   Le  universita' disciplinano  nel  proprio  regolamento  didattico le conoscenze e le abilita'  professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in  materia,  nonche'  le  altre  conoscenze  e  abilita' maturate in attivita'  formative  di livello post-secondario da riconoscere quali crediti  formativi.  In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.
 148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27  dicembre  2002,  n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi  restando  i  principi  e  i  criteri  enunciati nella medesima disposizione  e  prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da  parte  del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione del sistema universitario  (CNVSU)  sull'attivita'  svolta,  anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento,  non  puo'  essere  autorizzata  l'istituzione  di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
 149.   Ai   fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica  e  di razionalizzazione   dell'uso  delle  risorse  energetiche,  gli  enti pubblici  sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel   rispetto  della  legislazione  comunitaria  e  nazionale  sulla concorrenza,  per  l'individuazione  di  societa' alle quali affidare servizi  di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento  di  riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
 150.  Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato  esclusivamente  dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.
 151.  Nell'ambito  delle  autorita' nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001  del  Consiglio,  del  28  giugno  2001, l'Ufficio centrale antifrode  dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze  raccoglie  i  dati tecnici e statistici, nonche' le relative informazioni,  in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
 152.  I  soggetti  obbligati  al  ritiro  dalla circolazione delle banconote  e delle monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione  dell'articolo  8,  comma 2, del citato decreto-legge n. 350  del  2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001,  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Ufficio   centrale   antifrode   dei  mezzi  di  pagamento,  per  via telematica,    i    dati   tecnici   e   le   informazioni   inerenti all'identificazione  dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite   nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  dalla  Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 153.  Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti   obbligati   al  ritiro  delle  banconote  e  delle  monete metalliche  in  euro  sospette  di  falsita'  provvedono  all'inoltro all'Ufficio  centrale  antifrode  dei  mezzi  di pagamento dei dati e delle   informazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui  alle  vigenti disposizioni.
 154.   Per  tener  conto  delle  ulteriori  esigenze  poste  dalla applicazione  dell'articolo  8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito   alle   spese   per   la  realizzazione,  la  gestione  e  il potenziamento  di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle  falsificazioni  sui  mezzi  di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione  del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000  per  l'anno  2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
 155.  Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
 "4.   Per   lo   svolgimento   di   particolari   compiti  per  il raggiungimento  di  risultati  determinati  o per la realizzazione di specifici  programmi,  il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite  strutture  di  missione, la cui durata temporanea, comunque non   superiore  a  quella  del  Governo  che  le  ha  istituite,  e' specificata  dall'atto  istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale  caso  si  applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni.  Sentiti  il  Comitato nazionale  per  la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso   la   Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne disciplina le strutture di supporto.
 4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti  o  uffici  a  questi  equiparabili,  il Presidente puo' istituire  con  proprio  decreto  apposite  unita'  di  coordinamento interdipartimentale,   il  cui  responsabile  e'  nominato  ai  sensi dell'articolo  18,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione  del  presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
 156.  Al  comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  dopo  il  secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unita'  per  la  semplificazione  e  la qualita' della regolazione opera  in  posizione  di  autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale   per  l'indirizzo  e  la  guida  strategica  delle politiche  di  semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo  1  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80. Non trova conseguentemente  applicazione  l'articolo  24,  comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
 157.  Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e    contenimento   degli   oneri   connessi   all'applicazione   del decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233, e del presente decreto, con apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si provvede,  a  valere  sulle  disponibilita'  per l'anno 2006 previste dall'articolo  1,  comma  261,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla  costituzione,  presso  il  Dipartimento  per  l'attuazione  del programma  di  Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione   professionale,  giuridica,  economico-finanziaria  e amministrativa,  di  non  piu'  di  dieci  componenti,  per curare la transizione  fino  al  pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente  ai  predetti  provvedimenti normativi. L'attivita' della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti,  deve  svolgersi  compatibilmente  con  tali  prioritarie funzioni.
 158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.  48,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione".
 159.  All'articolo  19,  comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al  comma  3"  sono inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente   al   personale  non  appartenente  ai  ruoli  di  cui all'articolo 23, e al comma 6,".
 160.  Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente  articolo,  si  applicano  anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
 161.  In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato ed integrato  dai  commi  159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi  previsti,  conferiti  prima  del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non  dipendenti  da  pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si  applicano  anche  ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie,  incluse  le  Agenzie  fiscali.  L'eventuale  maggiore spesa derivante  dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le  disponibilita'  del  fondo  di  cui all'articolo 24, comma 8, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove  necessario,  un  numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul  piano  finanziario.  In  ogni  caso  deve  essere realizzata una riduzione  dei  nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti  di  prima  fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
 162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  abrogato.  In  via  transitoria,  le  nomine  degli  organi dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  e  successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 163.  In  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006,  un  piano per il miglioramento della qualita' dei servizi resi dalla  pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano   reca  anche  linee  guida  per  l'adozione,  da  parte  delle amministrazioni  interessate  da  processi  di riorganizzazione delle strutture,  di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.
 164.  Al  comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione deve  essere  effettuata  a  carico del conducente quale responsabile della  violazione;  nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario  del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo  196,  deve  fornire all'organo di polizia che procede, entro   sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  del  verbale  di contestazione,  i  dati  personali  e della patente del conducente al momento della commessa violazione";
 b)  il  sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il proprietario del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,   sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,  senza giustificato  e  documentato  motivo,  di  fornirli  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".
 165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente  di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato   il   conducente   responsabile  della  violazione,  e' riattribuito  d'ufficio  dall'organo  di  polizia alle cui dipendenze opera   l'agente   accertatore,  che  ne  da'  comunicazione  in  via telematica   al   Centro   elaborazione   dati   motorizzazione   del Dipartimento  per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti  salvi  gli  effetti  degli  esami di revisione gia' sostenuti, perdono  efficacia  i  provvedimenti  di  cui al comma 6 dello stesso articolo,  adottati  a  seguito  di  perdita totale del punteggio cui abbia  contribuito  la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.
 166.  All'articolo  97  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";
 b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
 "14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa  accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme  di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal  comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la  facolta'  degli  enti  da  cui  dipende  il  personale di polizia stradale  che  ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che  sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche   costruttive,   per   lo   svolgimento  dei  compiti istituzionali  e  fatto  salvo  l'eventuale risarcimento del danno in caso  di  accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione  prevista  dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo  amministrativo  del veicolo per un periodo di sessanta  giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di  un  biennio,  il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta  giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo per un periodo  di  un  mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio,  la  sanzione  accessoria  della confisca amministrativa del veicolo,  secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".
 167.  All'articolo  170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  il  comma  7  e'  sostituito dal seguente:
 "7.  Alle  violazioni  previste  dal  comma  1  e,  se commesse da conducente   minorenne,   dal   comma  2,  alla  sanzione  pecuniaria amministrativa  consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo per sessanta  giorni,  ai  sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI; quando,  nel  corso  di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia  stata  commessa,  per  almeno  due  volte,  una delle violazioni previste  dai  commi  1  e  2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni".
 168.  All'articolo  171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  il  comma  3  e'  sostituito dal seguente:
 "3.  Alla  sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue  il  fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi  del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio,  con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del  veicolo  e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso".
 169.  All'articolo  213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
 "2-sexies.  E'  sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere  un  reato,  sia  che  il  reato  sia stato commesso da un conducente  maggiorenne,  sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".
 170.   Il  Registro  italiano  dighe  (RID),  istituito  ai  sensi dell'articolo  91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
 171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe,  ai  sensi  del  citato  articolo  91,  comma  1,  del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136,  sono  trasferiti  al  Ministero  delle  infrastrutture,  e sono esercitati  dalle  articolazioni  amministrative  individuate  con il regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,  adottato  ai  sensi dell'articolo  1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino  all'adozione  del  citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo  11  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
 172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe  sono  finanziate  dalla contribuzione   a   carico   degli   utenti  dei  servizi,  ai  sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi  previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a  carico  dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di  base  inserita  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture.   Nella   medesima   unita'   previsionale   di  base confluiscono  gli  stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato  di  previsione  della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
 173.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono stabiliti i criteri  e  i  parametri  per la quantificazione degli oneri connessi alle  attivita'  gia'  facenti  capo  al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 174.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei   commi   170,  171,  172  e  173,  e'  nominato  un  Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati  all'ente  e  la  prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza  di  cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
 175.  Il  personale  attualmente  in  servizio  presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
 176.  La  Consulta  degli  iscritti,  di  cui  all'articolo  8 del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 marzo  2003,  n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del  citato  regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Alle  esigenze  di  segreteria  della stessa provvedono le strutture  organizzative  individuate  ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9  del  citato  articolo  8  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
 177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  le  parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
 178.  Agli  oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58,  59,  100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del  presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a  390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno  2008,  a  391,3  milioni  di  euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
 179.  Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per  un  importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 180.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 181.  Le  disposizioni  del presente decreto sono applicabili alle regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".
 Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.
 L'allegato e' sostituito dalle seguenti tabelle:
 "Tabella 1
 (prevista dall'articolo 2, comma 63)
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 50   <----
 
 Tabella 2
 (prevista dall'articolo 2, comma 67)
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 51   <----
 
 L'esenzione  dal  pagamento  dei  tributi  speciali  di  cui  alla presente  tabella  viene  applicata  nei  soli  casi  in  cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
 Per  unita'  immobiliare  e'  da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unita' immobiliare urbana".
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