Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 novembre 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Galatanu Carmen-Felicia nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale rumeno di «Inginer in profilul chimic - Specializarea tehnologia chimica a produselor textile, pielii si inlocuitorior» conseguito presso l'«Istitutul Politehnic Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1988 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in data 15 ottobre 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest risulta che il titolo di cui e' in possesso l'istante conferisce alla stessa la facolta' di esercitare la professione di ingegnere chimico in Romania; Vista l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Galatanu in Romania dal 1988 al 1991, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine; 2) impianti elettrici. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante dei presente decreto. Roma, 14 novembre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale. |
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