Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2006
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Marrone della Valle di Susa», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Marrone della Valle di Susa, con sede in Bussoleno (Torino), via Traforo n. 62, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Marrone della Valle di Susa, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 66511 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori Marrone della Valle di Susa, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Marrone della Valle di Susa, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori Marrone della Valle di Susa, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Marrone della Valle di Susa, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66511 del 6 novembre 2006, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Marrone della Valle di Susa.
 
Art. 2.
La denominazione Marrone della Valle di Susa e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Marrone della Valle di Susa, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»

Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Marrone della Valle di Susa» e' riservata ai frutti allo stato fresco ottenuti da alberi di castagno (Castanea sativa Mill), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La denominazione «Marrone della Valle di Susa» designa il frutto ottenuto con i seguenti ecotipi: Marrone di San Giorio di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo.
2.1. Caratteristiche del prodotto
Il «Marrone della Valle di Susa» deve, possedere, le seguenti caratteristiche:
numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;
forma elissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa);
pericarpo di colore marrone-avana con tendenza al rossiccio, sottile, con striature fitte rilevate e di colore piu' scuro, in numero variabile 25-30, (facilmente distaccabile dall'episperma);
episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;
cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo, con residua pelosita' al contorno;
raggiatura stellare medio-grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;
pezzatura medio-grossa: non piu' di 85 frutti/kg, con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg.
Il seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere superiori al 10% come non sono ammessi difetti interni ed esterni maggiori del 10% (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume).
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Marrone della Valle di Susa» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
Art. 4.
Prova dell'origine (tracciabilita)
Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati in una fascia prealpina situata a quote comprese tra i 350 ed i 1.050 m.s.l.m., su terreni aventi giacitura a franapoggio con pendenze dal 5 al 65 %, esposizioni prevalenti di N/E - N/O - S/E e S/O e terreni ricchi in scheletro, sabbia e limo glaciale, generalmente acidi e subacidi,derivanti in prevalenza da calcescisti con rocce verdi, gneiss e micascisti con sostanza organica ben incorporata.
Il numero di piante in produzione per ettaro non puo' superare le 120 unita' nei vecchi impianti, con un sesto d'impianto di 10\times 10 o 11\times 11 metri e forma di allevamento libera e le 150 nei nuovi impianti, con un sesto d'impianto di 8\times 8 o 9\times 9 metri e forme di allevamento a vaso o globo.
Per garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, ogni anno deve essere effettuata un'accurata pulizia del sottobosco che deve essere inerbito e periodicamente sfalciato e si deve procedere all'eliminazione di cespugli, felci e altre piante prima della raccolta. A tal fine e' proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.
La raccolta dovra' essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici ( macchine raccoglitrici ), tali comunque da salvaguardare l'integrita' del prodotto; il periodo di raccolta ha inizio al 20 di settembre per concludersi il 10 novembre.
E' vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi, ad eccezione di quanto e' consentito per l'agricoltura biologica (regolamento CEE n. 2092/91), e' consentita la concimazione organica annuale.
Nei castagneti da frutto dovranno essere realizzate e mantenute efficienti le opere di sistemazione idraulico forestale necessarie alla regimazione delle acque. Sono previste irrigazioni di soccorso, in numero da 2 a 4 per ogni annata agraria negli impianti in produzione.
La resa produttiva e' stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.
La pezzatura minima ammessa e' pari a un massimo di 85 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.
La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori e viene svolta manualmente.
La calibratura puo' essere eseguita anche prima della cernita e della eventuale curatura; puo' essere effettuata manualmente o con apposite macchine calibratici.
La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non e' obbligatoria.
Qualora la stessa venga effettuata, deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 Co per 50 minuti e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50 minuti. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non e' consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di curatura, nonche' il condizionamento, del prodotto fresco devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art. 3, al fine di garantirne la tracciabilita' e il controllo.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
Le caratteristiche pedologiche, quali la ricchezza in scheletro e sabbia dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. Da non sottovalutare e' il ruolo di lento filtrante rappresentato dal limo glaciale presente nell'abbondante copertura morenica e la tessitura tendenzialmente sabbiosa dei suoli su calcescisti che permettono un considerevole immagazzinamento di acque, provenienti dallo scioglimento delle nevi, poi defluenti nel fondovalle. Nel periodo estivo abbondanti acque solcano le pendici e quasi sempre attive sono le risorgive qua e la' presenti, la maggior parte di queste acque presenta decorso sotterraneo. Nonostante cio' molti suoli denunciano siccita' estiva, ancor piu' evidente dove l'erosione ha asportato gli orizzonti piu' superficiali. Questa situazione, ha portato alla realizzazione di un sistema di canalizzazioni capillari che permette di irrigare vaste superfici di castagneti, e ottenere in questo modo maggior pezzatura del prodotto e quindi migliore produzione. Al riguardo e' importante rilevare che la maggior parte dei castagneti nella Valle di Susa vegeta su suoli bruni mesotrofici, acidi con materia organica ben incorporata, drenaggio libero, scheletro fino al 20% minuto e medio, su pendenze > 50%, poco soggetti ad erosione.
L'andamento climatico, favorevole alla coltivazione del castagno, e' caratterizzato da precipitazioni non molto elevate per la posizione della Valle di Susa, incuneata tra le Valli Sangone e Lanzo e con il massiccio dell'Orsiera a Sud che ostacola l'afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea.
La durata media della copertura nevosa va da meno di 2 mesi a Chiusa di San Michele ad una media di 2, 3-5 mesi a Salbertrand e di 4 mesi ad Oulx pur con oscillazioni annuali amplissime, tanto che per quest'ultima stazione vi sono dati che registrano solo 40 giorni di copertura. E' bene anche rilevare l'estrema irregolarita' di tutti i tipi di precipitazioni nei diversi anni.
Per quanto riguarda le temperature medie annue si va da valori compresi tra 11o e 12oC tra Susa ed Alpignano ed i valori inferiori a 0 oC sui rilievi piu' elevati (quote &62; 2000 m). Nel fondovalle si hanno 4-5 mesi freddi ed i dati indicano in genere valori medi minimi dei mesi invernali che raramente raggiungono sotto lo zero, mentre in corrispondenza delle vette piu' alte si arriva a 12 mesi freddi. L'estate e' piuttosto calda, ma senza grandi eccessi termici.
Le caratteristiche geologiche e pedologiche del territorio segusino oltre che l'andamento climatico permettono ai castagneti da frutto di vegetare nelle migliori condizioni tanto che le piante appaiono vigorose (gli attacchi del mal dell'inchiostro sono sporadici) e conferiscono alla produzione quelle qualita' organolettiche tipiche che contraddistinguono il Marrone della Valle di Susa, facendolo apprezzare a tutti i livelli. La tradizione millenaria del castagno ne e' la conferma.
La coltivazione vera e propria dei castagneti da frutto nella Valle di Susa puo' farsi risalire ad epoca Romana, ma e' dal Medioevo in poi che si hanno documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza che la coltura ha assunto, con particolare riferimento al marrone.
Tra i tanti castagneti merita di essere ricordato il «castagneretus de Templeriis», appartenente all'ordine dei Templari, in localita' Boarda situata nel comune di San Giorio, ove, ancora oggi, appaiono esservi le piu' antiche ceppaie di marroni della Valle.
Alla fine dell'Ottocento sono numerosissime le testimonianze epistolari di privati che dal territorio della Valle di Susa facevano giungere i marroni in altre regioni d'Italia e in molti Paesi europei come la Francia, ed oltre oceano negli Stati Uniti.
L'estendersi delle reti ferroviarie fu determinante per lo sviluppo dei commerci e la prima vera esportazione dall'Italia in quantita' rilevante di marroni, inizio' nel 1854.
A partire dagli anni '40 e fino agli anni '80 si e' assistito ad un marcato spopolamento della montagna, al cambiamento delle abitudini alimentari ed alla comparsa e diffusione del mal dell'inchiostro e del cancro della corteccia, tutti fattori che hanno determinato la riduzione delle superfici investite a castagneto, ma dalla meta' degli anni '80 e tuttora, si verifica una diffusa ripresa di questo settore, favorito non solo dalle buone condizioni di mercato dei marroni, ma anche dalla consapevolezza che i castagneti costituiscono una fonte di reddito non trascurabile e un patrimonio colturale estremamente importante dal punto di vista storico, dell'ambiente, del paesaggio e turistico, peculiarita' tipiche dei castagneti della Valle Susa.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.
Art. 8.
Etichettatura
L'immissione al consumo del «Marrone della Valle di Susa» deve avvenire con le seguenti modalita':
prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1 - 2 - 2,5 - 3 - 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5 - 10 e 25 kg. chiusi ermeticamente.
Il prodotto fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.
Sulle confezioni dovra' essere apposto all'atto della chiusura delle stesse confezioni l'etichetta recante la dicitura: Indicazione geografica protetta, «Marrone della Valle di Susa», deve figurare in caratteri chiari ed indelebili nettamente distinguibile da altre scritte.
In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito specificare gli estremi atti ad individuare:
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
annata di produzione dei marroni contenuti;
peso lordo all'origine.
Il logo della I.G.P. e' costituito dalla rappresentazione di un sacco pieno di frutti, rovesciato in avanti, aperto sul lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni.
Il sacco e i frutti sono posti su uno sfondo di colore giallo paglierino; sul sacco e sullo sfondo si evidenzia la scritta «della» in nero, con carattere calligrafico esclusivo. Completa il marchio un rettangolo di colore rosso scuro dove si evidenzia la scritta «Marrone Valle Susa», in bianco e la scritta «di», in nero, con caratteri calligrafici esclusivi.
E' possibile stamparlo in:
quadricromia (base colorimetrica cyan, magenta, giallo, nero);
monocromatico (stampa nera).
La forma e' rettangolare (le dimensioni variabili in base alla confezione, ma sempre proporzionate - Rapporto 1:1,10 «esempio cm 10 per 11 - cm. 3 per 3,30»).
I caratteri usati per la scritta Indicazione Geografica Protetta sono:
Futura Medium Bold 7 punti (pt) tranne che per le lettere iniziali delle 3 parole, per le quali sono: Futura Bold 14 punti (pt);
(caratteri maiuscoli e minuscoli di colore bianco).

----> vedere LOGO a pag. 41 della G.U. <----

Art. 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. Marrone della Valle di Susa, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. Marrone della Valle di Susa riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal M.I.P.A.A.F. in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
 
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