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| Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 15 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria,   accordata   a   livello  nazionale,  alla denominazione  «Marrone  della  Valle di Susa», per la quale e' stata inviata  istanza  alla  Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione produttori Marrone della  Valle  di Susa, con sede in Bussoleno (Torino), via Traforo n. 62,  intesa  ad ottenere la registrazione della denominazione Marrone della  Valle  di Susa, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista  la nota protocollo n. 66511 del 6 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione produttori Marrone della  Valle  di  Susa, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)  n.  510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Marrone della Valle  di  Susa,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione produttori  Marrone  della  Valle  di  Susa, assicuri la protezione a titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione Marrone della  Valle  di Susa, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66511 del 6 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Marrone della Valle di Susa.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  Marrone  della  Valle  di  Susa  e' riservata al prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria della denominazione Marrone della Valle  di  Susa,  come  indicazione  geografica  protetta  ricade sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 L'indicazione  geografica  protetta «Marrone della Valle di Susa» e'  riservata  ai  frutti  allo  stato  fresco  ottenuti da alberi di castagno (Castanea sativa Mill), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 La  denominazione «Marrone della Valle di Susa» designa il frutto ottenuto  con  i  seguenti  ecotipi:  Marrone  di San Giorio di Susa, Marrone  di  Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo.
 2.1. Caratteristiche del prodotto
 Il  «Marrone  della  Valle  di Susa» deve, possedere, le seguenti caratteristiche:
 numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;
 forma  elissoidale,  apice  poco  pronunciato  con  presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa);
 pericarpo  di  colore  marrone-avana con tendenza al rossiccio, sottile,  con  striature  fitte  rilevate  e di colore piu' scuro, in numero variabile 25-30, (facilmente distaccabile dall'episperma);
 episperma  di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;
 cicatrice   ilare  (base)  di  forma  ellittica  che  tende  al rettangolare  con  dimensioni  tali  da  non  debordare  sulle  facce laterali,  generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo, con residua pelosita' al contorno;
 raggiatura  stellare  medio-grande,  evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;
 pezzatura   medio-grossa:   non   piu'  di  85  frutti/kg,  con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg.
 Il  seme,  uno  per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante  e  di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere  superiori  al  10%  come  non sono ammessi difetti interni ed esterni  maggiori  del  10%  (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume).
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La zona di produzione del «Marrone della Valle di Susa» comprende l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni  in  provincia di Torino: Almese,   Avigliana,   Borgone   Susa,  Bruzolo,  Bussoleno,  Caprie, Chianocco,   Chiomonte,   Chiusa   San   Michele,  Condove,  Exilles, Giaglione,  Gravere,  Mattie,  Meana  di  Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana,  Salbertrand,  San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di  Torino,  Sant'Antonino  di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
 Art. 4.
 Prova dell'origine (tracciabilita)
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorato documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,   delle   particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la produzione,  dei  produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la  denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
 Tutte  le  persone,  fisiche  o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,  saranno  assoggettate al controllo da parte della struttura di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati in una fascia   prealpina   situata   a  quote  comprese  tra  i  350  ed  i 1.050 m.s.l.m.,   su  terreni  aventi  giacitura  a  franapoggio  con pendenze  dal  5 al 65 %, esposizioni prevalenti di N/E - N/O - S/E e S/O   e   terreni  ricchi  in  scheletro,  sabbia  e  limo  glaciale, generalmente  acidi e subacidi,derivanti in prevalenza da calcescisti con  rocce  verdi,  gneiss  e  micascisti  con  sostanza organica ben incorporata.
 Il numero di piante in produzione per ettaro non puo' superare le 120  unita'  nei vecchi impianti, con un sesto d'impianto di 10\times 10  o  11\times  11  metri e forma di allevamento libera e le 150 nei nuovi  impianti,  con  un  sesto  d'impianto di 8\times 8 o 9\times 9 metri e forme di allevamento a vaso o globo.
 Per garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, ogni anno deve  essere  effettuata  un'accurata pulizia del sottobosco che deve essere  inerbito  e  periodicamente  sfalciato  e  si  deve procedere all'eliminazione  di  cespugli,  felci  e  altre  piante  prima della raccolta.  A  tal  fine  e'  proibito  l'uso  di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.
 La  raccolta  dovra'  essere  effettuata  manualmente o con mezzi meccanici  ( macchine raccoglitrici ), tali comunque da salvaguardare l'integrita'  del  prodotto;  il  periodo di raccolta ha inizio al 20 di settembre per concludersi il 10 novembre.
 E'  vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti  di  sintesi,  ad eccezione di quanto e' consentito per l'agricoltura  biologica  (regolamento CEE n. 2092/91), e' consentita la concimazione organica annuale.
 Nei  castagneti  da frutto dovranno essere realizzate e mantenute efficienti  le  opere  di sistemazione idraulico forestale necessarie alla  regimazione delle acque. Sono previste irrigazioni di soccorso, in  numero  da  2  a  4  per  ogni  annata  agraria negli impianti in produzione.
 La  resa  produttiva e' stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.
 La pezzatura minima ammessa e' pari a un massimo di 85 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.
 La  cernita  viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori e viene svolta manualmente.
 La  calibratura  puo' essere eseguita anche prima della cernita e della  eventuale  curatura;  puo' essere effettuata manualmente o con apposite macchine calibratici.
 La  curatura  dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non e' obbligatoria.
 Qualora   la   stessa  venga  effettuata,  deve  essere  eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente  nell'immersione  dei  frutti  in acqua calda a 48 Co per 50 minuti   e  successivamente  tenuti  in  acqua  fredda  per  altri 50 minuti. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non e' consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici.
 Le operazioni di cernita, di calibratura, di curatura, nonche' il condizionamento,  del  prodotto fresco devono essere effettuate nella zona  delimitata dall'art. 3, al fine di garantirne la tracciabilita' e il controllo.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Le caratteristiche pedologiche, quali la ricchezza in scheletro e sabbia  dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la  pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. Da non sottovalutare e' il ruolo di lento    filtrante   rappresentato   dal   limo   glaciale   presente nell'abbondante  copertura  morenica  e  la tessitura tendenzialmente sabbiosa  dei  suoli  su  calcescisti che permettono un considerevole immagazzinamento di acque, provenienti dallo scioglimento delle nevi, poi  defluenti  nel  fondovalle.  Nel periodo estivo abbondanti acque solcano  le pendici e quasi sempre attive sono le risorgive qua e la' presenti,   la   maggior  parte  di  queste  acque  presenta  decorso sotterraneo.  Nonostante cio' molti suoli denunciano siccita' estiva, ancor  piu'  evidente dove l'erosione ha asportato gli orizzonti piu' superficiali.  Questa situazione, ha portato alla realizzazione di un sistema  di  canalizzazioni  capillari che permette di irrigare vaste superfici  di castagneti, e ottenere in questo modo maggior pezzatura del  prodotto e quindi migliore produzione. Al riguardo e' importante rilevare  che  la  maggior  parte  dei castagneti nella Valle di Susa vegeta  su  suoli  bruni  mesotrofici, acidi con materia organica ben incorporata,  drenaggio libero, scheletro fino al 20% minuto e medio, su pendenze > 50%, poco soggetti ad erosione.
 L'andamento climatico, favorevole alla coltivazione del castagno, e'   caratterizzato  da  precipitazioni  non  molto  elevate  per  la posizione della Valle di Susa, incuneata tra le Valli Sangone e Lanzo e  con  il massiccio dell'Orsiera a Sud che ostacola l'afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea.
 La  durata  media  della  copertura nevosa va da meno di 2 mesi a Chiusa  di San Michele ad una media di 2, 3-5 mesi a Salbertrand e di 4 mesi ad Oulx pur con oscillazioni annuali amplissime, tanto che per quest'ultima  stazione  vi sono dati che registrano solo 40 giorni di copertura.  E' bene anche rilevare l'estrema irregolarita' di tutti i tipi di precipitazioni nei diversi anni.
 Per  quanto  riguarda  le temperature medie annue si va da valori compresi tra 11o e 12oC tra Susa ed Alpignano ed i valori inferiori a 0  oC sui rilievi piu' elevati (quote &62; 2000 m). Nel fondovalle si hanno 4-5 mesi freddi ed i dati indicano in genere valori medi minimi dei mesi invernali che raramente raggiungono sotto lo zero, mentre in corrispondenza  delle  vette  piu'  alte  si arriva a 12 mesi freddi. L'estate e' piuttosto calda, ma senza grandi eccessi termici.
 Le   caratteristiche  geologiche  e  pedologiche  del  territorio segusino  oltre che l'andamento climatico permettono ai castagneti da frutto  di  vegetare  nelle  migliori  condizioni tanto che le piante appaiono   vigorose   (gli  attacchi  del  mal  dell'inchiostro  sono sporadici)   e   conferiscono   alla   produzione   quelle   qualita' organolettiche  tipiche che contraddistinguono il Marrone della Valle di  Susa,  facendolo  apprezzare  a  tutti  i  livelli. La tradizione millenaria del castagno ne e' la conferma.
 La  coltivazione  vera  e  propria dei castagneti da frutto nella Valle di Susa puo' farsi risalire ad epoca Romana, ma e' dal Medioevo in  poi  che  si  hanno  documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza  che la coltura ha assunto, con particolare riferimento al marrone.
 Tra   i   tanti   castagneti   merita   di  essere  ricordato  il «castagneretus  de Templeriis», appartenente all'ordine dei Templari, in  localita'  Boarda  situata  nel comune di San Giorio, ove, ancora oggi,  appaiono  esservi  le  piu'  antiche  ceppaie di marroni della Valle.
 Alla  fine  dell'Ottocento  sono  numerosissime  le testimonianze epistolari di privati che dal territorio della Valle di Susa facevano giungere i marroni in altre regioni d'Italia e in molti Paesi europei come la Francia, ed oltre oceano negli Stati Uniti.
 L'estendersi  delle  reti  ferroviarie  fu  determinante  per  lo sviluppo  dei  commerci  e  la prima vera esportazione dall'Italia in quantita' rilevante di marroni, inizio' nel 1854.
 A  partire dagli anni '40 e fino agli anni '80 si e' assistito ad un   marcato   spopolamento  della  montagna,  al  cambiamento  delle abitudini   alimentari   ed   alla  comparsa  e  diffusione  del  mal dell'inchiostro e del cancro della corteccia, tutti fattori che hanno determinato  la  riduzione delle superfici investite a castagneto, ma dalla meta' degli anni '80 e tuttora, si verifica una diffusa ripresa di  questo  settore,  favorito  non  solo  dalle  buone condizioni di mercato  dei  marroni, ma anche dalla consapevolezza che i castagneti costituiscono  una  fonte di reddito non trascurabile e un patrimonio colturale   estremamente  importante  dal  punto  di  vista  storico, dell'ambiente,  del  paesaggio  e turistico, peculiarita' tipiche dei castagneti della Valle Susa.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.
 Art. 8.
 Etichettatura
 L'immissione  al  consumo  del «Marrone della Valle di Susa» deve avvenire con le seguenti modalita':
 prodotto  confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1 - 2 - 2,5 - 3 - 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5 - 10 e 25 kg. chiusi ermeticamente.
 Il  prodotto  fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.
 Sulle  confezioni  dovra'  essere apposto all'atto della chiusura delle  stesse confezioni l'etichetta recante la dicitura: Indicazione geografica  protetta, «Marrone della Valle di Susa», deve figurare in caratteri  chiari  ed  indelebili  nettamente  distinguibile da altre scritte.
 In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi  «extra»,  «superiore»,  «fine»,  «scelto», «selezionato» e similari.  E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
 E' consentito specificare gli estremi atti ad individuare:
 nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
 annata di produzione dei marroni contenuti;
 peso lordo all'origine.
 Il  logo  della I.G.P. e' costituito dalla rappresentazione di un sacco  pieno  di  frutti,  rovesciato  in  avanti,  aperto  sul  lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni.
 Il  sacco  e  i  frutti sono posti su uno sfondo di colore giallo paglierino;  sul sacco e sullo sfondo si evidenzia la scritta «della» in nero, con carattere calligrafico esclusivo. Completa il marchio un rettangolo  di  colore  rosso  scuro  dove  si  evidenzia  la scritta «Marrone  Valle  Susa»,  in  bianco  e  la scritta «di», in nero, con caratteri calligrafici esclusivi.
 E' possibile stamparlo in:
 quadricromia (base colorimetrica cyan, magenta, giallo, nero);
 monocromatico (stampa nera).
 La  forma  e'  rettangolare (le dimensioni variabili in base alla confezione,  ma sempre proporzionate - Rapporto 1:1,10 «esempio cm 10 per 11 - cm. 3 per 3,30»).
 I  caratteri usati per la scritta Indicazione Geografica Protetta sono:
 Futura  Medium  Bold  7  punti  (pt)  tranne che per le lettere iniziali  delle  3  parole,  per  le quali sono: Futura Bold 14 punti (pt);
 (caratteri maiuscoli e minuscoli di colore bianco).
 
 ----> vedere LOGO a pag. 41 della G.U. <----
 
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. Marrone  della  Valle  di  Susa,  anche  a  seguito  di  processi  di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P. Marrone della Valle di Susa  riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal    M.I.P.A.A.F.    in   quanto   autorita'   nazionale   preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
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