Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 novembre 2006 |
Riconoscimento, al sig. Milaj Enklid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Milaj Enklid, nato a Fier (Albania) il 31 agosto 1975, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi di Padova il 13 luglio 2001 e un Master in Economia e diritto dell'impresa conseguito presso l'Universita' Carlo Cattaneo in data 7 marzo 2003; Considerato inoltre che e' iscritto presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve Keshilli Drejtues» di Tirana, dal 16 luglio 2005; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del 13 novembre 2003; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 15 giugno 2006, 7 settembre 2006 del 28 settembre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categorie nelle Conferenze dei servizi sopra citata; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma. Del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari. Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 3 aprile 2006, con scadenza il 25 aprile 2008 per lavoro autonomo; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Milaj Enklid, nato a Fier (Albania) il 31 agosto 1975, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 7 novembre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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