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| Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 7 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Milaj  Enklid, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina  dell'immigrazione norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza del sig. Milaj Enklid, nato a Fier (Albania) il 31 agosto  1975,  cittadino  albanese,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Avokat», di cui e' in possesso,  conseguito  in  Albania,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi di  Padova  il  13 luglio  2001  e  un  Master  in Economia e diritto dell'impresa conseguito presso l'Universita' Carlo Cattaneo in data 7 marzo 2003;
 Considerato  inoltre  che  e' iscritto presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve Keshilli Drejtues» di Tirana, dal 16 luglio 2005;
 Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato dal  consiglio  dell'ordine  degli avvocati di Milano del 13 novembre 2003;
 Viste  le  conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 15 giugno 2006, 7 settembre 2006 del 28 settembre 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del consiglio nazionale di categorie nelle Conferenze dei servizi sopra citata;
 Visti  gli  articoli  6  del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come  modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma. Del decreto del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive  integrazioni,  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla questura di Milano rinnovato in data 3 aprile 2006, con scadenza il 25 aprile 2008 per lavoro autonomo;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Milaj  Enklid,  nato  a Fier (Albania) il 31 agosto 1975, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 7 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico  su  una  materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile,    diritto    procedura    penale,   diritto   amministrativo (processuale);  2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);    3)    elementi   di   deontologia   e   ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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