Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2006
Riconoscimento, al sig. Sawatzki Holger, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente ha superato il «Erste Juristische Staatsprufung» (primo esame) il 22 gennaio 2003 e il «Zweite Juristische Staatsprufung» (secondo esame) il 15 aprile 2005 conseguito presso l'«Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg» in data 22 gennaio 2003;
Considerato che e' in possesso dell'autorizzazione «Urkunde» all'esercizio della professione rilasciato dal «Rechtsanwaltskammer come attestato in data 2 febbraio 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richieste in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione ali albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;
b) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) la prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone