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| Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 7 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al sig. Sawatzki Holger, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante    disposizioni    l'adempimento    di   obblighi   derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale  di  riconoscimento  di  diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  modifica  le  direttive del consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista l'istanza del sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2  febbraio  1976,  cittadino  tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt», conseguito in Germania ai fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di avvocato;
 Considerato  che  il  richiedente ha superato il «Erste Juristische Staatsprufung»   (primo  esame)  il  22 gennaio  2003  e  il  «Zweite Juristische   Staatsprufung»   (secondo   esame)  il  15 aprile  2005 conseguito  presso l'«Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg» in data 22 gennaio 2003;
 Considerato   che  e'  in  possesso  dell'autorizzazione  «Urkunde» all'esercizio  della  professione rilasciato dal «Rechtsanwaltskammer come attestato in data 2 febbraio 2006;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richieste  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino  tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  ali  albo  degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile  3)  diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,    5) diritto    del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9) diritto   internazionale   privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 7 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;
 b) la  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto  civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra  le  restanti  materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
 c) la  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta;
 d) la   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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