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| Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 285 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/38/CE,  che  modifica la direttiva 78/660/CEE,  relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  direttiva  2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che  modifica  la  direttiva  78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni  tipi  di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
 Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e degli affari esteri;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 2435-bis del codice civile
 1.  All'articolo 2435-bis,  primo  comma,  del  codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al numero 1) le parole: «3.125.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.650.000 euro»;
 b) al numero 2) le parole: «6.250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.300.000 euro».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva 2003/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L 120 del 15 maggio 2003.
 - La  direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L 222 del 14 agosto 1978.
 - Il  testo degli articoli 1 e 2 dell'allegato A, della
 legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
 di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle
 Comunita' europee. Legge comunitaria 2004) e pubblica nella
 Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005,  n.  96,  supplemento
 ordinario), e' il seguente:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
 direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
 direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
 tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
 5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
 essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
 parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
 Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
 formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
 finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  del  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  Il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza dei
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il  Governo quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di  cui al comma 3 relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese negli allegati A e B
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
 delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
 criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
 capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
 da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 generali:
 a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
 provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
 ordinarie strutture amministrative;
 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
 discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
 normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
 modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
 materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
 oggetto di semplificazione amministrativa;
 c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
 ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
 disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
 previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
 alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
 nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
 euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
 alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
 ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
 protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
 alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
 pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
 dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
 infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
 inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
 prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
 pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
 Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
 sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
 entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
 dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
 astratto,  di  specifiche  qualita' personali del colpevole
 comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
 prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
 patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
 alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
 ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
 eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
 violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
 infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
 che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
 amministrazioni statali o regionali possono essere previste
 nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
 dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
 per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
 direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
 copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
 dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
 possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
 competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
 di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
 n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
 milioni di euro;
 e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
 precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
 legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
 ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
 corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
 legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
 nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
 disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
 direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
 modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
 dell'esercizio della delega;
 g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
 competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
 coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
 decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
 opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
 sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
 competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
 le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
 decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
 l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
 individuazione dei soggetti responsabili;
 h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
 una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
 rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
 europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
 di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
 vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
 discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
 in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
 riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
 attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
 restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
 Stati membri.».
 Allegato  A  (Art.  1,  commi 1  e  3)      2001/83/CE  del
 Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 novembre 2001,
 recante  un  codice  comunitario relativo ai medicinali per
 uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 2435-bis del
 codice civile, come modificato dal presente decreto:
 «Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). - Le
 societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
 mercati  regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio in
 forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
 successivamente,  per due esercizi consecutivi, non abbiano
 superato due dei seguenti limiti:
 1)   totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
 3.650.000 euro;
 2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
 7.300.000 euro;
 3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
 50 unita'.
 Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
 comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con
 lettere  maiuscole  e  con  numeri  romani;  le  voci A e D
 dell'attivo  possono  essere comprese nella voce CII; dalle
 voci  BI  e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
 esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E dei
 passivo  puo'  essere compresa nella voce D; nelle voci CII
 dell'attivo  e  D  del  passivo devono essere separatamente
 indicati  i  crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
 successivo.
 Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
 seguenti  voci  previste  dall'art. 2425 possono essere tra
 loro raggruppate:
 voci A2 e A3;
 voci B9(c), B9(d), B9(e);
 voci B10(a), B10(b), B10(c);
 voci C16(b) e C16(c);
 voci D18(a), D18(b), D18(c);
 voci D19(a), D19(b), D19(c).
 Nel  conto  economico  del bilancio in forma abbreviata
 nella  voce  E20  non  e' richiesta la separata indicazione
 delle  plusvalenze  e  nella  voce  E21 non e' richiesta la
 separata  indicazione  delle  minusvalenze  e delle imposte
 relative a esercizi precedenti.
 Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni
 richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e
 dal   numero   1)   del   comma 1  dell'art.  2427-bis;  le
 indicazioni  richieste  dal  numero  6) dell'art. 2427 sono
 riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
 bilancio.
 Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
 nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
 della relazione sulla gestione.
 Le  societa' che a norma del presente articolo redigono
 il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma
 ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
 abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche  all'articolo 27  del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla  lettera a)  le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»;
 b) alla  lettera b)  le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Bonino,   Ministro   per  le  politiche
 europee
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Mastella, Ministro della giustizia
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si riporta il testo vigente dell'art. 27, del decreto
 legislativo   9 aprile  1991,  n.  127,  (Attuazione  delle
 direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
 relative  ai  conti annuali e consolidati ai seni dell'art.
 1, comma 1, della L 26 marzo 1990, n. 69 - pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale  17 aprile  1991,  n.  90  supplemento
 ordinario), come modificato dal presente decreto:
 «Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del
 bilancio  consolidato).  - 1. Non sono soggette all'obbligo
 indicato   nell'art.   25   le  imprese  controllanti  che,
 unitamente  alle imprese controllate, non abbiano superato,
 per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 a) 14.600.000  euro  nel  totale  degli  attivi degli
 stati patrimoniali;
 b) 29.200.000   euro  nel  totale  dei  ricavi  delle
 vendite e delle prestazioni:
 c) 250   dipendenti   occupati   in   media   durante
 l'esercizio.
 2.  L'esonero  previsto  dal  comma precedente  non  si
 applica  se  l'impresa  controllante  o  una  delle imprese
 controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
 3.  Non  sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato
 nell'art.  25 le imprese a loro volta controllate quando la
 controllante  sia  titolare  di  oltre il novantacinque per
 cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,
 in  difetto  di  tale  condizione,  quando la redazione del
 bilancio  consolidato  non  sia  richiesta  almeno sei mesi
 prima   della   fine   dell'esercizio  da  tanti  soci  che
 rappresentino almeno il 5% del capitale.
 4.   L'esonero   previsto   dal   comma precedente   e'
 subordinato alle seguenti condizioni:
 a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di
 uno   Stato   membro  delle  Comunita'  europee,  rediga  e
 sottoponga  a  controllo il bilancio consolidato secondo il
 presente  decreto  ovvero secondo il diritto di altro Stato
 membro delle Comunita' europee;
 b) che  l'impresa controllata non abbia emesso titoli
 quotati in borsa.
 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
 nota   integrativa  al  bilancio  di  esercizio.  Nel  caso
 previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
 indicare   la   denominazione  e  la  sede  della  societa'
 controllante  che  redige  il  bilancio  consolidato; copia
 dello  stesso,  della  relazione sulla gestione e di quella
 dell'organo  di  controllo,  redatti  in  lingua  italiana,
 devono  essere  depositati  presso  l'ufficio  del registro
 delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede  dell'impresa
 controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel
 Bollettino   ufficiale   delle  societa'  per  azioni  e  a
 responsabilita' limitata.».
 
 
 
 
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