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| Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 2 ottobre 2006 |  | Concessione  della  proroga  del  trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco. (Decreto n. 39329). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il  protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data  2 febbraio  2006  per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga  in  favore delle imprese del settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco;
 Visto  il  verbale di accordo stipulato, in data 27 giugno 2006, ai sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. ammortizzatori  e  I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro  e  dalla direzione regionale del lavoro della Lombardia), del dirigente settore lavoro della regione Lombardia e della provincia di Lecco,  con  il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare  lo  stato  di  crisi del settore tessile e metalmeccanico della   provincia   di   Lecco  e  le  conseguenti  pesanti  ricadute occupazionali da essa derivanti;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di mobilita',   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende appartenenti  al  settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco,  secondo  le  modalita' e le condizioni concordate nel verbale ministeriale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266,  e  sulla  base  di  quanto  concordato  nel  verbale di accordo ministeriale  stipulato  in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto,   puo'   essere  concesso,  fino  al  31 dicembre  2007,  il trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori dipendenti  (operai,  impiegati,  intermedi  e  quadri) delle imprese artigiane,  che  non  rientrano  nella  disciplina di cui all'art. 12 commi 1  e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a  quindici dipendenti, operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266,  e  sulla  base  di  quanto  concordato  nel  verbale di accordo ministeriale  stipulato  in data 27 giugno 2006, allegato al presente decreto,   puo'   essere  concesso,  fino  al  31 dicembre  2007,  il trattamento  di mobilita' ai lavoratori (operai, impiegati, intermedi e quadri) licenziati dalle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o dalle  imprese  industriali  fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile e metalmeccanico della provincia di Lecco.
 |  |  |  | Art. 3. Le parti concorderanno presso la provincia di Lecco la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilita', i criteri e  le  modalita'  di  erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori,  nonche'  i  codici  ATECO  identificativi  delle aziende aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 4. La  concessione  dei  trattamenti  di  cui  agli articoli 1 e 2 del presente  decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di  spesa  di  1,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo  2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  al  Ministro  dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121
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