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| Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Jones Lauren Sandy, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 e successive integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Jones  Lauren Sandy, nata a Santos (Brasile)  il  23  maggio  1978,  cittadina  brasiliana,  diretta  ad ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale brasi1iano di «Advogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso la «Universidade Catolica de Santos» il 23 gennaio 2001;
 Considerato  inoltre  che e' iscritta presso 1'«Ordem dos Advogados do Brasil seccao de Sao Paulo» dal 10 aprile 2001;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006 in cui si esprimeva parere favorevole;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio  nazionale  di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Trieste, rinnovato in data 26 maggio 2006, con scadenza il 4 giugno 2008, per motivi familiari;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Jones  Lauren  Sandy,  nata  a Santos (Brasile) il 23 maggio   1978,   cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
 1) diritto penale;
 2) diritto civile;
 3) diritto costituzionale;
 4) diritto commerciale;
 5) diritto del lavoro;
 6) diritto amministrativo;
 7) diritto processuale civile;
 8) diritto processuale penale;
 9) diritto internazionale privato;
 10) deontologia e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti   materie   ad   esclusione  di  deontologia  e  ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate,  oltre  che  su deontologia e ordinamento professionale. La candidata  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   del!'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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