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| Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Sfrecola Luca, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  del  sig. Sfrecola Luca, nato a Roma il 22 luglio 1977,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto  con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale  di «Attorney», di cui e' in possesso, conseguito negli USA  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea  in  giurisprudenza»,  conseguito  presso l'Universita' degli studi  di  Bari  il  10 novembre  2000 e il titolo «Master of Laws in American  Laws» conseguito presso la «Boston University school of Law in data 18 maggio 2002;
 Considerato  inoltre  che  e'  iscritto  presso  la «Supreme Court, Appellate  Division  Third  Judicial  Department  of  New York» dal 7 dicembre 2005;
 Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 31 ottobre 2003;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di  avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante si e' ritenuto necessario applicare misure compensative;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Sfrecola  Luca,  nato a Roma il 22 luglio 1977, cittadino italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova orale e' unica e verte su:
 1)  discussioni  su un caso pratico su una materia a scelta tra le  seguenti:  diritto  procedura  civile,  diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);
 2)  elementi  su  una  materia  a  scelta  del candidato tra le seguenti:  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto amministrativo (sostanziale);
 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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