Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 novembre 2006 |
Riconoscimento, al sig. Sfrecola Luca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Sfrecola Luca, nato a Roma il 22 luglio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale di «Attorney», di cui e' in possesso, conseguito negli USA ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'Universita' degli studi di Bari il 10 novembre 2000 e il titolo «Master of Laws in American Laws» conseguito presso la «Boston University school of Law in data 18 maggio 2002; Considerato inoltre che e' iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department of New York» dal 7 dicembre 2005; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 31 ottobre 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante si e' ritenuto necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Sfrecola Luca, nato a Roma il 22 luglio 1977, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 14 novembre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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