Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10973-XV.J(4063) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3219-5 (d.f.: LH3219-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10974-XV.J(4064) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3220-5 (d.f.: LH3220-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10971-XV.J(4061) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1346-5 (d.f.: LH1346-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10972-XV.J(4062) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3218-5 (d.f.: LH3218-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7597-XV.J(3787) del 27 luglio 2006, la cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «P/N 13083-5» e' provvisoriamente riconosciuta, su istanza della Agusta S.p.A. con sede legale in Samarate (Varese), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico e classificata nella V categoria - gruppo «A» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.
Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
La presente annulla e sostituisce quella relativa al decreto pari numero e data pubblicato bella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 25 agosto 2006.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10975-XV.J(4065) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH3221-5 (d.f.: LH3221-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10976-XV.J(4066) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1130-6 (d.f.: LH1130-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10977-XV.J(4067) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1049-6 (d.f.: LH1049-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10978-XV.J(4068) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1339-6 (d.f.: LH1339-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10979-XV.J(4069) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1343-6 (d.f.: LH1343-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10980-XV.J(4070) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1344-6 (d.f.: LH1344-6 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 1131,0) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11554-XV.J(4072) del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
FLASH DE BLASIO 50 (massa netta g 50);
FLASH DE BLASIO 80 (massa netta g 120);
FLASH DE BLASIO 130 (massa netta g 700);
SFERA DE BLASIO 21 (massa netta g 2100);
SFERA DE BLASIO 25 (massa netta g 3000);
SFERA DE BLASIO 30 (massa netta g 6800), sono riconosciuti, su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Ceppaloni (Benevento) - localita' Matazzilo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12823-XV.J(4077) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «NAP BATTERIA TONANTE PG» (massa netta g 545) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12824-XV.J(4078) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «NAP BATTERIA TONANTE MG» (massa netta g 490) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale a. 557/P.A.S.12825-XV.J(4079) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «NAP BATTERIA GIORNO» (massa netta g 402) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, a. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11529-XV.J(3787) del 3 agosto 2006, le componenti del «sistema di uscite di emergenza per elicottero A 129» P/N 129-0700-12-101, su istanza della ditta Agusta S.p.A., con sede legale in Somarate (Varese), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, sono riconosciute e classificate come segue:
il detonatore P/N 51465-1 e' riconosciuto e classificato in III categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0173, classe 1.4S;
le guaine di trasferimento P/N 51255-11, P/N 51255-12, P/N 51255-15, P/N 51255-17, P/N 51255-18, P/N 51255-19, P/N 51255-20, P/N 51255-21 sono riconosciute e classificate nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, classe 1.4S;
il cordone esplosivo P/N 51256/8 e' riconosciuto e classificato in II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, classe 1.4S.
I sopra citati manufatti possono essere impiegati esclusivamente su aeromobili militari.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10949-XV.J(4039) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4232-4 (d.f.: LH4232-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10950-XV.J(4040) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4246-4 (d.f.: LH4246-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10951-XV.J(4041) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4247-4 (d.f.: LH4247-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10952-XV.(4042) del 31.10.2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5124-4 (d.f.: LH5124-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, conuna 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10953-XV.J(4043) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5183-4 (d.f.: LH5183-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10954-XV.J(4044) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5184-4 (d.f.: LH5184-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10955-XV.J(4045) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH5185-4 (d.f.: LH5185-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10956-XV.J(4046) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7301-4 (d.f.; LH7301-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10970-XV.J(4060) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1345-5 (d.f.: LH1345-5 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 
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