| Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10973-XV.J(4063)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH3219-5 (d.f.: LH3219-5  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 639,5)  e'  riconosciuto,  su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10974-XV.J(4064)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH3220-5 (d.f.: LH3220-5  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 639,5)  e'  riconosciuto,  su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10971-XV.J(4061)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH1346-5 (d.f.: LH1346-5  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 639,5)  e'  riconosciuto,  su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10972-XV.J(4062)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH3218-5 (d.f.: LH3218-5  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 639,5)  e'  riconosciuto,  su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.7597-XV.J(3787)  del 27 luglio  2006,  la  cartuccia esplosiva per impianto antincendio di aeromobili denominata «P/N 13083-5» e' provvisoriamente riconosciuta, su  istanza della Agusta S.p.A. con sede legale in Samarate (Varese), ai  sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo unico  delle  leggi di Pubblica sicurezza, tra i prodotti pirotecnici per  uso  tecnico  e  classificata  nella  V  categoria  - gruppo «A» dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo unico, con numero ONU 0323, 1.4S.
 Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 La presente annulla e sostituisce quella relativa al decreto pari numero  e  data  pubblicato bella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 25 agosto 2006.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10975-XV.J(4065)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH3221-5 (d.f.: LH3221-5  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 639,5)  e'  riconosciuto,  su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10976-XV.J(4066)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH1130-6 (d.f.: LH1130-6  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 1131,0)  e'  riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10977-XV.J(4067)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH1049-6 (d.f.: LH1049-6  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 1131,0)  e'  riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10978-XV.J(4068)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH1339-6 (d.f.: LH1339-6  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 1131,0)  e'  riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10979-XV.J(4069)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH1343-6 (d.f.: LH1343-6  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 1131,0)  e'  riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10980-XV.J(4070)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH1344-6 (d.f.: LH1344-6  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 1131,0)  e'  riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11554-XV.J(4072)  del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 FLASH DE BLASIO 50 (massa netta g 50);
 FLASH DE BLASIO 80 (massa netta g 120);
 FLASH DE BLASIO 130 (massa netta g 700);
 SFERA DE BLASIO 21 (massa netta g 2100);
 SFERA DE BLASIO 25 (massa netta g 3000);
 SFERA DE BLASIO 30 (massa netta g 6800), sono  riconosciuti,  su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Ceppaloni (Benevento) -  localita'  Matazzilo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12823-XV.J(4077)  del 31 ottobre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato «NAP BATTERIA TONANTE  PG» (massa netta g 545) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente  Giuseppe,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali in Torremaggiore  (Foggia)  -  contrada  Pagliara  Vecchia, ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi  di  Pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12824-XV.J(4078)  del 31 ottobre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato «NAP BATTERIA TONANTE  MG» (massa netta g 490) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente  Giuseppe,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali in Torremaggiore  (Foggia)  -  contrada  Pagliara  Vecchia, ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi  di  Pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  a.  557/P.A.S.12825-XV.J(4079)  del 31 ottobre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato «NAP BATTERIA GIORNO»  (massa  netta  g 402)  e'  riconosciuto, su istanza del sig. Parente  Giuseppe,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali in Torremaggiore  (Foggia)  -  contrada  Pagliara  Vecchia, ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, a. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi  di  Pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11529-XV.J(3787)  del 3 agosto  2006, le componenti del «sistema di uscite di emergenza per elicottero  A 129» P/N 129-0700-12-101, su istanza della ditta Agusta S.p.A.,  con sede legale in Somarate (Varese), ai sensi del combinato disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.  7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, sono riconosciute e classificate come segue:
 il  detonatore  P/N  51465-1  e' riconosciuto e classificato in III categoria  dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0173, classe 1.4S;
 le   guaine   di  trasferimento  P/N  51255-11,  P/N  51255-12, P/N 51255-15, P/N 51255-17, P/N 51255-18, P/N 51255-19, P/N 51255-20, P/N  51255-21  sono  riconosciute  e  classificate  nella V categoria gruppo  «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, classe 1.4S;
 il cordone esplosivo P/N 51256/8 e' riconosciuto e classificato in  II  categoria  dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, classe 1.4S.
 I  sopra citati manufatti possono essere impiegati esclusivamente su aeromobili militari.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10949-XV.J(4039)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH4232-4 (d.f.: LH4232-4  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40)  e'  riconosciuto,  su  istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10950-XV.J(4040)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «LH4246-4 (d.f.: LH4246-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10951-XV.J(4041)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH4247-4 (d.f.: LH4247-4  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40)  e'  riconosciuto,  su  istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.10952-XV.(4042)  del 31.10.2006,    il    manufatto    esplosivo    denominato   «LH5124-4 (d.f.: LH5124-4  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40)  e'  riconosciuto,  su  istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  conuna 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10953-XV.J(4043)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «LH5183-4 (d.f.: LH5183-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10954-XV.J(4044)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «LH5184-4 (d.f.: LH5184-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10955-XV.J(4045)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «LH5185-4 (d.f.: LH5185-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10956-XV.J(4046)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «LH7301-4 (d.f.; LH7301-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10970-XV.J(4060)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «LH1345-5 (d.f.: LH1345-5  PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 639,5) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
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