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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2006 |  | Modifiche   all'organizzazione   interna   del   Dipartimento   della protezione civile. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione dal Servizio nazionale della protezione civile»;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,   che   rinvia,  per  l'organizzazione  del  Dipartimento  della protezione  civile,  ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 12 dicembre  2001,  recante:  «Organizzione  del  Dipartimento  della protezione civile»;
 Considerato  che  le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile   sono   venute   progressivamente  ad  arricchirsi  di  nuove competenze  che  non  trovano compiuta corrispondenza nella struttura organizzativa  delineata  con  il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001;
 Ravvisata  pertanto,  l'esigenza  di  una  razionalizzazione  dalla predetta   struttura   organizzativa,  attraverso  l'introduzione  di opportune  modifiche  ai  citati decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  anche  tenuto conto dell'esperienza applicativa medio tempore intervenuta;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
 «Art.   34   (Dipartimento   della   protezione  civile).  -  1. Il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite  dalla  legge  24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.  401,  dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.
 2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
 a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
 b) garantire   il   supporto  alle  attivita'  della  Commissione nazionale  per  la  previsione  e  prevenzione dei grandi rischi, del comitato  operativo  della  protezione  civile,  nonche' del Comitato paritetico  Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 c) curare  le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
 d) sviluppare  e  mantenere  relazioni  con  tutti  gli organismi istituzionali  e  scientifici internazionali operanti nel campo della protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di collaborazione internazionale.
 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non piu' di quarantatre servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere  giuridico  e  di  un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti  di  prima fascia e di un consulente - dirigente generale - che opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento».
 |  |  |  | Art. 2. Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento
 1.  Il  capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il  controllo  delle  attivita'  del  Dipartimento  della  protezione civile.
 2.  Il  vice  capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento  delle  sue  funzioni  e puo' sostituirlo in tutti i suoi compiti  e responsabilita' in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata.
 |  |  |  | Art. 3. Uffici e servizi
 1.   Il  Dipartimento  comprende  i  seguenti  uffici,  di  livello dirigenziale generale:
 
 |previsione, valutazione, prevenzione e
 a) Ufficio I   |mitigazione dei rischi naturali; ---------------------------------------------------------------------
 |previsione, valutazione, prevenzione e
 b) Ufficio II  |mitigazione dei rischi antropici; ---------------------------------------------------------------------
 |valutazione, prevenzione e mitigazione del
 |rischio sismico e attivita' ed opere
 c) Ufficio III |post-emergenza; ---------------------------------------------------------------------
 d) Ufficio IV  |gestione delle emergenze; ---------------------------------------------------------------------
 e) Ufficio V   |risorse tecnologiche, ricerca e innovazione; ---------------------------------------------------------------------
 |volontariato relazioni istituzionali e
 f) Ufficio VI  |internazionali; ---------------------------------------------------------------------
 |grandi eventi, formazione e cultura di protezione
 g) Ufficio VII |civile; ---------------------------------------------------------------------
 h) Ufficio VIII|bilancio e risorse umane; ---------------------------------------------------------------------
 i) Ufficio IX  |attivita' aeronautica.
 
 2. L'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei  rischi  naturali,  si  articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio  per  la  rete  dei centri funzionali e per i presidi territoriali;
 b) servizio rischio vulcanico;
 c) servizio  rischio idro-geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;
 d) servizio rischio incendi boschivi;
 e) servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica.
 3.   L'Ufficio   II   -   Previsione,  valutazione,  prevenzione  e mitigazione  dei  rischi antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio rischio sanitario;
 b) servizio rischio ambientale;
 c) servizio salvaguardia dei beni culturali;
 d) servizio  rischio  industriale,  energetico,  nucleare  e  dei trasporti;
 e) servizio  tecnico  logistico  e  gestione  dei materiali e dei mezzi.
 4.  L'Ufficio  III  -  Valutazione,  prevenzione  e mitigazione del rischio  sismico e attivita' ed opere post-emergenza, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio  valutazione  del  rischio  sismico,  sviluppo  della conoscenza e della ricerca sismica;
 b) servizio valutazione della vulnerabilita' e normativa tecnica;
 c) servizio   gestione   degli   eventi,   formazione  tecnica  e divulgazione della conoscenza;
 d) servizio  monitoraggio  del  territorio  e  la  gestione delle banche dati;
 e) servizio  attivita' ed opere post-emergenza, coordinamento dei comitati di rientro, sicurezza.
 5.  L'Ufficio  IV  -  Gestione  delle  emergenze,  si  articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio metodologie, procedure e pianificazione di emergenza;
 b) servizio gestione delle emergenze e unita' di crisi;
 c) servizio   coordinamento   della   sala  situazioni  Italia  e monitoraggio  del  territorio  (Si.Ste.Ma.)  ed  emergenze  marittime (COEMM).
 6.  L'Ufficio  V  - Risorse tecnologiche, ricerca e innovazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio sviluppo dei sistemi informativi e cartografia;
 b) servizio telecomunicazioni;
 c) servizio studi, ricerche e analisi statistiche;
 d) servizio   monitoraggio   degli   interventi   e   innovazione organizzativa.
 7.   L'Ufficio   VI   -  Volontariato,  relazioni  istituzionali  e internazionali,   si   articola  nei  seguenti  servizi,  di  livello dirigenziale:
 a) servizio volontariato;
 b) servizio relazioni internazionali;
 c) servizio rapporti con le autonomie e gli enti locali.
 8. L'Ufficio  VII  -  Grandi  eventi,  formazione  e  cultura  di protezione  civile,  si  articola  nei  seguenti  servizi  di livello dirigenziale:
 a) servizio pianificazione e gestione grandi eventi;
 b) servizio  comunicazione,  sviluppo delle conoscenze e gestione dei rapporti con il servizio civile;
 c) servizio  formazione  del personale e dei livelli territoriali competenti;
 d) servizio gestione dalla Rete radio nazionale.
 9.  L'Ufficio  VIII  -  Bilancio  e  risorse umane, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio gestione ed organizzazione del personale;
 b) servizio politiche contrattuali;
 c) servizio   affari   amministrativi,   benemerenze  e  speciali elargizioni;
 d) servizio affari finanziari;
 e) servizio   relazioni  con  il  pubblico  e  segreteria  organi collegiali.
 10.  L'Ufficio IX - Attivita' aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
 a) servizio coordinamento aereo unificato;
 b) servizio  sicurezza  del  volo,  addestramento  del  personale navigante e vigilanza delle attivita' aeree dipartimentali;
 c) servizio   tecnico-amministrativo-contrattuale   della  flotta aerea.
 11. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
 1) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;
 2)   il   consigliere   giuridico,  prescelto  tra  i  magistrali amministrativi,  anche  collocati  in posizione di fuori ruolo, o tra gli  avvocati  dello  Stato,  e'  preposto  al settore per gli affari giuridici,  parlamentari  e  delle  ordinanze  di  protezione civile. Nell'ambito  di  detto  settore  opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;
 3)   il   nucleo  operativo  di  cui  all'art.  1,  comma 8,  del decreto-legge    30 novembre    2005,   n.   245,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 4) i seguenti servizi di livello dirigenziale:
 servizio di segreteria particolare;
 servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali;
 servizio ispettivo;
 servizio controllo interno;
 servizio stampa ed informazione.
 |  |  |  | Art. 4. Abrogazioni
 1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre  2001,  recante:  «Organizzazione  del Dipartimento della protezione civile».
 Roma, 23 ottobre 2006
 Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006 Ministeri   istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri registro n. 12, foglio n. 88
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