| 
| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3552). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista la nota del 22 agosto 2006 del sindaco di Assisi (Perugia);
 Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3546 del   12 ottobre   2006,   recante:   «Ulteriori   disposizioni   per fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  della  regione Campania»;
 Vista  la  nota  n.  2161  in  data  11 agosto  2006  del Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del  soccorso pubblico e della difesa civile;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio  2005,  con  il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270  del  12 marzo  2003,  n.  3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre  2003,  n.  3348  del  2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004,  n.  3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449  del  15 luglio  2005,  n.  3452  del  1° agosto  2005,  n. 3494 dell'11 febbraio  2006,  n.  3508  del  13 aprile  2006 e n. 3529 del 30 giugno 2006;
 Vista la nota del generale Roberto Jucci - commissario delegato del 13 settembre 2006;
 Vista  la  nota  del presidente della giunta della regione Campania del 19 ottobre 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del  13 maggio  2005, recante interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di pericolo determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano nel comune di Spoleto (Perugia);
 Vista la nota del 27 settembre 2006 del commissario delegato per la situazione  di  criticita'  di  cui  alla  sopra  citata ordinanza di protezione civile n. 3433 del 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio  2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006,  gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;
 Visto  l'art.  6,  comma 2,  dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006;
 Visto  l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive    modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   la realizzazione   di  un  programma  di  potenziamento  delle  reti  di monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che,  per  l'attuazione  del  citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze  di  cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto,  inoltre,  l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365,  con  il  quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico,  e' prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 27 dicembre 2002, n. 3260;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la  gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni;
 Ravvisata  la  necessita'  ed urgenza di completare il programma di potenziamento  delle  reti  di  monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante   la   copertura   del   territorio   nazionale   con  radar meteorologici  al  fine  di  assicurare  in  tempi  brevi  un sistema automatico  atto  a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4 agosto  2006  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008,  lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della capitale della Repubblica;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323  del  5 novembre  2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3492 del 30 gennaio  2006,  adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi  atmosferici  verificatisi  il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
 Vista la nota n. 593 del 2005 del presidente della regione Puglia - commissario  delegato  per  gli interventi straordinari ed urgenti di cui  alla  citata  ordinanza  di protezione civile n. 3323 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  note  del 28 settembre 2006 del presidente della regione Puglia  -  Commissario  delegato  e del 28 ottobre 2006 del dirigente della  struttura  commissariale con le quali si chiede la proroga dei termini  stabiliti  dall'ordinanza  di  protezione civile n. 3492 del 30 gennaio 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre  2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del  10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio  2003,  n.  3375  del  20 settembre  2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;
 Viste le note del 27 gennaio, 24 marzo e 16 giugno 2006 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marine;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla   grave   situazione  di  crisi  ambientale  determinatasi  nel territorio   dell'isola   di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti  aree marittime»;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante:   «Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza determinatasi   nel   territorio   dell'isola   di   Linosa  e  nelle prospicienti  aree  marittime  ed  ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare  l'emergenza  determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa»;
 Visto,   in   particolare,  l'art.  1  della  citata  ordinanza  di protezione civile n. 3410 del 2005, disciplinante il compimento delle operazioni   di  messa  in  sicurezza,  di  bonifica  ambientale,  di rimozione   e   di  smaltimento  dei  relitti  e  delle  imbarcazioni utilizzati  dagli  immigrati  clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa,  ponendo  a  carico  dell'Agenzia  delle dogane i relativi oneri  sui fondi all'uopo richiamati dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2003;
 Considerato  che, nell'ambito del contesto emergenziale di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile, e nelle more che vengano trasferite  le  occorrenti risorse finanziare al commissario delegato da  parte  dell'Agenzia delle dogane, occorre procedere con l'urgenza del  caso  alla  rimozione  e  smaltimento  delle  imbarcazioni e dei relitti   utilizzati   dagli   immigrati  clandestini  che  approdano sull'isola di Lampedusa;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Vista  la  nota n. 7198 del 2 ottobre 2006 del commissario delegato per   l'emergenza  bonifiche  e  tutela  delle  acque  nella  regione Campania;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed in particolare l'art. 21 della medesima;
 Vista  la  nota del 27 settembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;
 Vista  la nota n. 1746/VARIE/11799 del 13 ottobre 2006 dell'Ufficio del  coordinamento  legislativo  del  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio  2006  recante la proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di  Cosenza,  interessato  da  gravissimi  dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427  del  29 aprile  2005,  n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre  2005,  recante  la  dichiarazione  di «grande evento» nel territorio  della  provincia  di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;
 Visto,  inoltre,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri    del    29 dicembre   2005,   recante   l'estensione   del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del  4 agosto 2006 recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei "XVI Giochi del Mediterraneo" del 2009»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 1° giugno  2006  recante  la  proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato  di  emergenza  nel territorio della regione Puglia nel settore dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  bonifica e risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti inquinati;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2450  del  27 giugno  1996,  n.  2557 del 30 aprile 1997, n. 2776 del 31 marzo  1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n.  3077  del  4 agosto  2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, n. 3271 del 12 marzo 2003;
 Considerato  che,  a  seguito  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n.  3184/2002, nel territorio della regione Puglia  la  competenza ordinaria per il rilascio delle autorizzazioni per  gli  impianti  di rifiuti speciali e speciali pericolosi e' gia' rientrata in capo alle amministrazioni competenti in via ordinaria;
 Ritenuto  utile  e necessario continuare ad assicurare in capo alla competenza   commissariale   il   mantenimento   delle  attivita'  di pianificazione  in  materia  di  gestione  rifiuti, di rilascio delle autorizzazioni  per  gli  impianti di smaltimento e recupero dei soli rifiuti  urbani,  nonche'  di  bonifica  e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;
 Viste le note del presidente della regione Puglia - commissario del 31 agosto 2006 e n. 6396 dell'11 ottobre 2006;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 marzo  2006  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in  relazione  al  movimento  franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del  1° settembre  2006,  recante  «Disposizioni urgenti in relazione allo  stato  di  emergenza  relativo  al  movimento  franoso  che  ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
 Vista  la  nota  dell'assessore alla protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo del 17 ottobre 2006;
 Vista  la  nota  del  prefetto di Teramo - commissario delegato del 25 ottobre 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile  2006  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organo-clorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori titolari di talune aziende zootecniche;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 giugno  2005,  n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale», la successiva del 14 luglio 2005, n. 3447, nonche' l'ulteriore del 25 gennaio 2006;
 Viste  le  note  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  e  del mare del 1° giugno, del 10 agosto e del 16 ottobre 2006;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002  con  la  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza nel territorio   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  ordine  alla situazione  socio-economico-ambientale  determinatasi nella laguna di Marano-Grado;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004,  con  la  quale,  lo  stato  d'emergenza  sopra citato e' stato prorogato fino al 30 aprile 2005;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 maggio  2005,  con  la quale, lo stato d'emergenza sopra citato e' stato prorogato fino al 30 aprile 2006;
 Visto  l'art.  39-duodecies  del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,  che  dispone  la  proroga  dello  stato  di  emergenza  fino  al 30 novembre 2006;
 Vista  la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, con la quale si rappresenta l'esigenza di nominare in qualita' di commissario delegato il vice presidente della giunta regionale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 aprile  2006,  recante  dichiarazione  dello stato di emergenza nel territorio   circostante   il   Golfo  di  La  Spezia,  in  relazione all'affondamento della nave mercantile Margaret;
 Considerata  la necessita' di effettuare accertamenti relativi allo stato di pericolosita' della motonave Margaret e propedeutici a porre in  essere  gli  eventuali interventi di messa in sicurezza ovvero di rimozione totale del relitto;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999  relativo  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla  situazione  di  crisi  socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il  medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
 Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio  2005  recante  la  proroga  dello  stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;
 Considerato  poi  che  in  ordine  alla  definizione  dei poteri di intervento  del  commissario delegato sono state emanate le ordinanze di  protezione  civile  n.  2986  del  31 maggio  1999,  n.  3012 del 21 ottobre  1999,  n.  3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002,  e  l'art.  5  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002 e n. 3455 del 5 agosto 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Al  fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi di somma  urgenza  finalizzati al ripristino della strada provinciale n. 249  sita  nel  territorio  del  comune  di  Assisi,  in provincia di Perugia,  interrotta  in  conseguenza  della frana che interessa l'ex cava  di Torgiovannetto, e' assegnata alla regione Umbria la somma di euro  2.500.000,00  a  carico  del Fondo della protezione civile, sul quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il  commissario  delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 263   del   2006,  per  garantire  il  necessario  supporto  tecnico, operativo,     organizzativo,     logistico     ed     amministrativo nell'espletamento  delle  attivita' previste dal decreto-legge n. 263 del  2006,  e'  autorizzato  a stipulare, sulla base di una scelta di carattere  fiduciario, quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
 2. In   ragione   dell'enorme  sovraccarico  di  lavoro  a  cui  e' sottoposto  il personale dei Vigili del fuoco dei comandi provinciali della  regione  Campania  impegnato in attivita' di spegnimento degli incendi  causati dal mancato smaltimento dei rifiuti, e' autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di  compensi  per  prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti dell'importo complessivo di euro 210.000,00, a valere sui fondi commissariali.
 3. Ai  fini  del  piu'  proficuo  e  tempestivo  espletamento delle attivita'  finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in   atto  nel  territorio  della  regione  Campania  in  materia  di smaltimento  dei  rifiuti,  il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi  di  un  magistrato ordinario da collocarsi in posizione di fuori ruolo.
 4. Al  predetto  magistrato  e'  corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita' pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento.
 5. Agli  oneri  derivanti dai precedenti commi si provvede a carico delle  risorse  finanziare  presenti  nella contabilita' speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.
 6. L'art.  2,  comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 e' soppresso.
 7. L'art.  2,  comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n. 3529 del 30 giugno 2006 e' cosi' sostituito: «6. Il commissario   delegato   e',   altresi'  autorizzato  a  disporre  il riconoscimento  di  quote  di  ristoro  ambientale anche per i comuni confinanti  con  quelli che ospitano discariche o impianti in fase di esercizio, di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di selezione, autorizzati dal commissario delegato a seguito del  decreto-legge n. 245 del 2005 convertito in legge n. 21 del 2006 ed  a  fronte  di  oggettivi  disagi  subiti  dai  comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri e' posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti».
 8. All'art.  13  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  n.  3508  del  6 aprile 2006 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente   comma:  «2.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  a compensare,  con  cadenza  annuale  ed a seguito di apposita verifica contabile,  i  crediti  vantati  dai  comuni  titolari delle quote di ristoro  ambientale,  ai  sensi  delle ordinanze di protezione civile indicate  al  comma 1,  ed  i  crediti  vantati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre  2005,  n.  3479,  con  i  debiti  maturati  a carico dei predetti  enti  locali  nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005».
 |  |  |  | Art. 3. 1. I  commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508/2006 sono cosi' sostituiti:
 «3.  Le  somme  residue  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile  2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il  periodo  compreso  tra  l'8 aprile  1999  ed  il  13 aprile 2004, riscosse  dai  comuni e versate sulla contabilita' speciale intestata al  commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, gia' decurtate delle spese di gestione sostenute dal Consorzio alto Sarno depurazione e delle somme fino  ad  oggi  versate  ai  soggetti  gestori  del  servizio  idrico integrato,  sono  trasferite  al commissario delegato per l'emergenza bonifiche  e  tutela  delle  acque  nella  regione  Campania  per  la copertura  dei  costi  relativi  all'attivita'  di gestione svolta in esecuzione   dell'ordinanza   di   protezione   civile  n.  3100  del 22 dicembre  2000,  per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003.
 4. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 3, decurtate delle somme da trasferire al soggetto gestore dell'ATO 3 ai sensi del comma 5,  al successivo rimborso delle spese di gestione del servizio di  depurazione,  sulla  base di documentate richieste avanzate dagli enti  competenti  per  il  periodo  precedente all'avvio del servizio idrico  integrato,  fino  alla data del 13 aprile 2004, esonerando il commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino   idrografico   da  qualsiasi  onere  o  incombenza  derivante dall'erogazione delle predette somme ai soggetti beneficiari.
 5. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque  provvede,  altresi',  a  trasferire  al  soggetto  gestore del servizio  idrico  integrato  per  l'ATO  3  i  proventi derivanti dal servizio  di  depurazione  gia' riscossi dai comuni non tributari del sistema  depurativo  Alto  Sarno  fino  alla  concorrenza della somma complessiva pari ad euro 464.263,58, da destinare alla realizzazione, ad  opera  del  commissario  medesimo,  del  programma  di interventi previsti dal piano d'ambito dell'ATO 3».
 2. L'ultimo    periodo    dell'art.    10,   comma 1,   lettera f), dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004 e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 4. 1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle  iniziative  da  porre  in  essere  ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio 2005, e' corrisposto  al  commissario  delegato - generale C.A. (aus.) Carmine Fiore  un compenso mensile pari al 20% della retribuzione complessiva mensile  in  godimento,  a  titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri   a   carico   delle   risorse  finanziarie  disponibili  sulla contabilita' speciale al medesimo intestata.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al  comma 2  dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006, le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2».
 |  |  |  | Art. 6. 1. Al  fine  di  assicurare la necessaria continuita' operativa del Centro  funzionale  del  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e' prorogata, fino al termine degli  stati  di  emergenza  in  premessa  citati,  l'efficacia delle disposizioni  previste  dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388. Per le medesime finalita'  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 2 ottobre  2003,  n.  3315,  le  parole «sette unita» sono sostituite dalle seguenti «nove unita».
 2. Per   le   finalita'   di   cui  ai  commi 1  e  2  dell'art.  4 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre  2002  le  risorse  finanziarie  previste  al comma 3 del medesimo  art.  4  sono integrate con l'importo di euro 8.000.000,00. Tali  risorse sono cosi' destinate: quanto a euro 5.000.000,00 per il cofinanziamento delle reti idro-pluviometriche e radar; quanto a euro 1.500.000,00  per  il  cofinanziamento  del  potenziamento della rete niviometrica;  quanto  a  euro  1.500.000,00  per  il cofinanziamento dell'adeguamento  dei  sistemi  di  trasmissione  dedicata delle reti idro-pluviometriche.
 3. Agli  oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del  Fondo  della  protezione  civile,  sul  quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 7. 1. Il  presidente  della  regione  Puglia  e'  confermato,  fino al 30 giugno  2007,  nell'incarico  di  commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza  di protezione civile n. 3492 del 2006, per provvedere all'attuazione  ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per  il  definitivo  superamento del contesto critico determinatosi a seguito  degli  eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.
 2. Il commissario delegato di cui al comma 1, al fine di consentire il  definitivo  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna, e' autorizzato  ad  erogare  contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che a causa degli eventi medesimi abbiano subito il  decesso  di  un  componente.  Tali  indennizzi  sono determinati, tenendo   conto   delle  particolari  situazioni  afferenti  ad  ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3. Agli  oneri  derivanti  dal  comma 2  si provvede a carico delle risorse   finanziarie   presenti   nella  contabilita'  speciale  del commissario   delegato   appositamente   integrate  dal  Fondo  della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 8. 1. In  considerazione  della  particolare  situazione di criticita' finanziaria   in  atto  nel  comune  di  S.  Giuliano  di  Puglia  in conseguenza  degli  eventi  sismici  che  hanno colpito il territorio della  provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del 14 dicembre 2005 citato in premessa, il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri e' autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al   medesimo   comune   un  contributo  pari  a  euro  126.709,80  a compensazione   delle  minori  entrate.  Le  predette  somme  saranno restituite  al  Dipartimento  della  protezione civile a valere sulle risorse che saranno successivamente assegnate al medesimo comune.
 2. Agli  oneri  di  cui  al  comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 9. 1. Nelle more del trasferimento delle occorrenti risorse finanziare al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile  2004,  n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni da  parte dell'Agenzia delle dogane ed in ragione della necessita' di consentire  l'espletamento,  con  la massima urgenza, delle attivita' finalizzate  alla  rimozione  e  smaltimento delle imbarcazioni e dei relitti   utilizzati   dagli   immigrati  clandestini  che  approdano sull'isola  di Lampedusa, e' assegnato, a titolo di anticipazione, al commissario  delegato l'importo di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 2. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio  dell'isola  di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed  all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato,  ferme  le  deroghe  di  cui  alle  precedenti ordinanze di protezione  civile  gia' emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base  di  specifica  motivazione,  e'  autorizzato  a  derogare,  nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre 2004, all'art. 7, comma 9; all'art. 8, commi 3  e 4; all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10; agli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4; agli articoli 48 e 53, commi 2 e 4; all'art. 54,  commi 1  e  2;  all'art. 57, commi 2 e 5; agli articoli 63 e 65, comma 1;  agli  articoli 66  e 69, comma 3; agli articoli 78, 79, 80, 81,  82  e  86,  commi 1,  2,  4, 7; agli articoli 95, 96, 114 e 118, commi 4,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; agli articoli 121 e 132, commi 1, 4 e  5;  agli  articoli 140,  141,  221  e  224, comma 1; all'art. 225, comma 1;  all'art.  226,  comma 3;  agli  articoli 229 e 234, comma 3 ultimo  periodo;  art.  238,  comma 3;  all'art.  239,  commi 2  e 3; all'art.  253,  comma ter,  ultimo  periodo  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' tutte le disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 554 del 1999 ancora applicabili alle sopra indicate disposizioni.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza  di  adottare  gli  interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania,  ferme  le  deroghe  di  cui  alle  precedenti ordinanze di protezione  civile  gia' emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base  di  specifica  motivazione,  e'  autorizzato  a  derogare,  nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre 2004, agli articoli 3, 11, 15, 28, 33, 34,  37,  40, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75,  76,  77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 154, 155, 156, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
 |  |  |  | Art. 11. 1. Per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in   attuazione  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto  «Lazzaro  Spallanzani»  e  l'Azienda  ospedaliera  «Luigi Sacco»,   destinatarie  delle  risorse  finanziarie  assegnate  dalla delibera  CIPE  n. 35 del 22 marzo 2006, sono autorizzate a contrarre mutui  o  ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, secondo le modalita' e procedure previste dalla legge n. 135 del 1990.
 2.  Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 e' trasferito sulla contabilita'  speciale  n.  3143  aperta  presso  la Banca d'Italia - Tesoreria  provinciale  dello  Stato  - sezione di Roma, intestata al Soggetto  attuatore  ex art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520  del  2006  e art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006.
 3.  Il  soggetto  attuatore  a  chiusura  degli interventi posti in essere  ai  sensi  del  comma 1  provvede  a  trasmettere un'apposita relazione  al  CIPE,  al  Dipartimento  della protezione civile ed al Ministero della salute.
 4.  L'art.  21  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 12. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente  ordinanza di protezione civile  non  e' consentita la cumulabilita' del contributo aggiuntivo da  parte  di  un  unico soggetto, anche se questo dovesse presentare contestualmente  le  caratteristiche  previste  dall'art. 3, comma 1, secondo  periodo,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427.
 |  |  |  | Art. 13. L'art.  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 14. 1. Ferme  le  competenze  e  le  procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente  della  regione  Puglia  -  commissario  delegato ai sensi dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3077 del 4 agosto 2000, e successive   modificazioni,   in  ordine  alla  situazione  di  crisi socio-economico-ambientale  nel settore dei rifiuti e delle bonifiche della  medesima  regione  Puglia,  al  fine di favorire il definitivo superamento  della  situazione  di  emergenza richiamata in premessa, continua ad esple-tare, sino al termine dello stato di emergenza, con i  poteri gia' attribuiti, i compiti di cui all'ordinanza n. 3184 del 22 marzo 2002, con particolare riferimento a quelli relativi:
 al   completamento  ed  alla  integrazione  della  pianificazione regionale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche;
 al  perfezionamento  dell'organizzazione dei servizi territoriali di   gestione  unica  dei  rifiuti  urbani  per  ambito  territoriale ottimale;
 al  rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e  recupero  dei  rifiuti  urbani,  previste  dal decreto legislativo 18 febbraio  2005,  n. 59 e dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 all'adozione,  in  via esclusiva, delle ordinanze contingibili ed urgenti  per  la  gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 alla  realizzazione della bonifica e risanamento ambientale delle aree pubbliche e delle aree marine dei siti di interesse nazionale.
 2. Le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3184  del  22 marzo 2002, sono integrate dalle seguenti disposizioni:
 legge  7 agosto  1990, n. 241, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni;
 decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 9, 12 e 17, commi 1,  2  e  6,  lettera a), cosi' come sostituito con la legge n. 248/2005, art. 11-quaterdecies, comma 9;
 decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 5;
 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 208, 209 e 210.
 |  |  |  | Art. 15. 1. Il  comma 2  dell'art.  1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452  del  2006  e'  cosi' sostituito: «2. Per le finalita' di cui al comma 1  il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e  nei  limiti delle risorse disponibili un apposito programma per la realizzazione dei seguenti interventi:
 paratia di supporto rifiuti ed impermeabilizzazione del fondo;
 sistema di raccolta e convogliamento del percolato;
 riabbancamento e sistemazione morfologica rifiuti sversati;
 piazzale di servizio;
 sistema di stoccaggio percolato;
 realizzazione strada di servizio lato ovest;
 canale di guardia monte discarica;
 realizzazione pozzi duali percolato/biogas;
 realizzazione sistema di copertura provvisorio».
 |  |  |  | Art. 16. 1. All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  10  giugno,  n.  3441 e' aggiunto il seguente comma: «4. Il commissario  delegato  ha  competenza  esclusiva  per le attivita' di messa   in   sicurezza,   caratterizzazione,  bonifica  e  ripristino ambientale,  ivi  compresa  la  predisposizione  e l'approvazione dei relativi  progetti,  del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano  della  provincia  di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino,  Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone di cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe.».
 2. All'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  10  giugno, n. 3441 e' aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente ordinanza si provvede: nel limite  di  complessivi  ulteriori  euro  8.000.000,00 a carico delle risorse   finanziarie   poste   nella  disponibilita'  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 quanto  ad  euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero  dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006 per interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati del bacino del fiume Sacco e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno 2006;
 quanto ad euro 3.000.000,00 concernenti il programma nazionale di bonifica  e  ripristino  ambientale  dei siti inquinati, ai sensi del decreto  ministeriale  n.  468/2001  e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2006.».
 3. Al  fine  di  consentire  al commissario delegato l'espletamento delle  attivita'  previste  dalle  ordinanze di protezione civile del 10 giugno 2005, n. 3441, del 14 luglio 2005, n. 3447 e del 25 gennaio 2006,  adottate  per  fronteggiare l'emergenza in atto nel bacino del fiume  Sacco,  le  deroghe  alle  disposizioni  contenute nella legge 11 febbraio  1994,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nel decreto   legislativo   24 luglio   1992,   n.   358,   e  successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  157,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, nel decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  158,  e successive modificazioni ed integrazioni,  nel  decreto  legislativo  n.  22/1997,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  nel  decreto  legislativo 11 maggio 1999,  n.  152,  e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle  ordinanze  di protezione civile sopra citate devono intendersi cosi' rettificate:
 decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 11, 14, 15, 20, 21, dal 32 al 34, 37, 40, 41, 48, 53, da 55 a 57, da 62 a 68, da  70  a  72, da 75 a 77, da 80 a 84, da 86 a 88, da 90 a 93, 98, da 116 a 118, 122, 123, da 126 a 128, 132, 133, 141, 143, 144, 241, 243, e  comunque  nel  rispetto  delle  direttive comunitarie n. 92/50, n. 93/36  e  93/37;  e della  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004»;
 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, da 103 a 106,  108,  113, da 124 a 126, 191, 208, 214, 216 e da 239 a 253, ivi compresi gli allegati tecnici e le tabelle collegate.».
 |  |  |  | Art. 17. 1. L'art.  1,  comma 1 dell'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002,  n.  3217  e'  abrogato e sostituito dal seguente: «1. Il dott. Giancarlo  Moretton  -  vice  presidente  della  giunta della regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  assessore  all'ambiente,  lavori pubblici  e protezione civile e' nominato, fino alla cessazione dello stato  di  emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento della situazione di emergenza determinatasi  nella  laguna  di  Marano  Lagunare e Grado, nell'area indicata  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002».
 |  |  |  | Art. 18. 1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  ad  effettuare indagini ed accertamenti  sul  relitto  della nave mercantile Margaret, affondata nelle  acque antistanti il golfo di La Spezia, finalizzati alla messa in   sicurezza   ovvero   alla  rimozione  totale  del  relitto.  Per l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 si provvede con oneri  a  carico  del Fondo per la protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 19. 1. All'art.  1,  comma 1, ultimo punto dell'ordinanza di protezione civile  n.  2986,  del  31 maggio 1999 le parole «dell'art. 18, della legge   8 luglio  1986,  n.  349»,  sono  sostituite  dalle  seguenti «dell'art. 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 novembre 2006
 Il Presidente: Prodi
 |  |  |  |  |