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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 16 novembre 2006 |  | Modalita'  di  apposizione  del  contrassegno  per la costituzione di pegno sui prosciutti di Modena D.O.P. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 117 della Commissione del 12 giugno 1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 148   del  21 giugno  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  le denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena»;
 Visto  l'art.  14,  comma 15  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, relativo  alle  funzioni  con  cui i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle  I.G.P.  e  delle  S.T.G.  ricevono,  mediante provvedimento di riconoscimento,   l'incarico   corrispondente   dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 gennaio  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del  17 gennaio 2006, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio del   Prosciutto  di  Modena  ed  e'  stato  attribuito  allo  stesso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge  21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di Modena»;
 Vista  la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  in  particolare  l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300 come modificato dall'art. 6-bis del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, con il quale e' stata attribuita al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali, la competenza in materia di trasformazione   e   commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  e agroalimentari   come  definiti  dal  paragrafo 1  dell'art.  32  del trattato che istituisce la Comunita' europea;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio  2006,  n.  233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri;
 Considerato  pertanto  che,  ai sensi della su citata normativa, la competenza sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione d'origine    tutelata    gia'    attribuito    all'allora   Ministero dell'industria  del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401, deve intendersi attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena in data 26 luglio 2006, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401;
 Ritenuto di dover accogliere la suddetta istanza;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Possono essere sottoposti a pegno tutti i prosciutti di Modena a denominazione  di  origine  protetta  in  un  momento qualsiasi della lavorazione  purche'  successivo all'applicazione del sigillo imposto dal disciplinare di produzione.
 2.  Lo  speciale  contrassegno  previsto  all'art.  1  della  legge 24 luglio  1985,  n.  401  consiste nel numero di lotto di produzione aziendale,  mese ed anno di sigillatura applicato sulla cotenna delle cosce avviate alla produzione tutelata.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  creditore, contestualmente all'apposizione del contrassegno per   la  costituzione  in  pegno,  provvede  ad  annotare  per  ogni operazione  di  pegno,  su apposito registro conforme al facsimile di cui  all'allegato  1,  diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, tutte le indicazioni ivi previste; nell'apposito spazio possono essere annotate le altre eventuali indicazioni concordate tra le parti.
 2.  Contestualmente  alle  operazioni  di costituzione in pegno e prima   di  procedere  all'annotazione  sul  registro,  il  creditore pignoratizio  avra'  cura  di  individuare  i prosciutti sottoposti a pegno  e  di verificare che sugli stessi sia stato apposto il sigillo di  cui  al  precedente  art.  1,  comma 1, ed il contrassegno di cui all'art. 1, comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  constatazione  dell'estinzione  totale  o  parziale della operazione  sui  prosciutti  costituiti  in pegno avviene, secondo le modalita'  dell'art.  4  della legge 24 luglio 1985, n. 401, mediante annotazione sul registro di cui all'art. 1 della citata legge.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  registri  di  cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1985 n. 401,  sono conservati a cura del debitore, presso il laboratorio dove sono  conservati  i prosciutti in corso di lavorazione e sottoposti a pegno.
 2.  Tali registri devono essere, inoltre, annualmente vidimati da un notaio.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 16 novembre 2006
 Il Ministro: De Castro
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato a pag. 29  <----
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