Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 novembre 2006 |
Modalita' di apposizione del contrassegno per la costituzione di pegno sui prosciutti di Modena D.O.P. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 117 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata le denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena»; Visto l'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, relativo alle funzioni con cui i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. ricevono, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio del Prosciutto di Modena ed e' stato attribuito allo stesso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di Modena»; Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dall'art. 6-bis del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, con il quale e' stata attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali, la competenza in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Considerato pertanto che, ai sensi della su citata normativa, la competenza sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata gia' attribuito all'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401, deve intendersi attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena in data 26 luglio 2006, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401; Ritenuto di dover accogliere la suddetta istanza; Decreta: Art. 1. 1. Possono essere sottoposti a pegno tutti i prosciutti di Modena a denominazione di origine protetta in un momento qualsiasi della lavorazione purche' successivo all'applicazione del sigillo imposto dal disciplinare di produzione. 2. Lo speciale contrassegno previsto all'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401 consiste nel numero di lotto di produzione aziendale, mese ed anno di sigillatura applicato sulla cotenna delle cosce avviate alla produzione tutelata. |
| Art. 2. 1. Il creditore, contestualmente all'apposizione del contrassegno per la costituzione in pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, tutte le indicazioni ivi previste; nell'apposito spazio possono essere annotate le altre eventuali indicazioni concordate tra le parti. 2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio avra' cura di individuare i prosciutti sottoposti a pegno e di verificare che sugli stessi sia stato apposto il sigillo di cui al precedente art. 1, comma 1, ed il contrassegno di cui all'art. 1, comma 2. |
| Art. 3. 1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale della operazione sui prosciutti costituiti in pegno avviene, secondo le modalita' dell'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 401, mediante annotazione sul registro di cui all'art. 1 della citata legge. |
| Art. 4. 1. I registri di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1985 n. 401, sono conservati a cura del debitore, presso il laboratorio dove sono conservati i prosciutti in corso di lavorazione e sottoposti a pegno. 2. Tali registri devono essere, inoltre, annualmente vidimati da un notaio. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 16 novembre 2006 Il Ministro: De Castro |
| Allegato 1
----> Vedere allegato a pag. 29 <---- |
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