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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 16 novembre 2006 |  | Autorizzazione,  all'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPC)»,  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede periferica di Livorno  un  corso  di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'universita'
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000; con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Visto  il decreto in data 31 dicembre 1993 ed il successivo decreto di  rettifica  in pari data, con il quale l'istituto «Centro studi di psicoterapia  cognitiva»,  e'  stato  abilitato  ad  istituire  e  ad attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
 Visto  il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» e' stata confermata l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia  nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione  in  psicoterapia  nella sede periferica di Livorno, via  della Madonna, 6, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun  anno  di  corso  pari a 15 unita' e per l'intero corso, a 60 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario nella riunione del 12 aprile 2006 trasmessa con nota n. 293 del 18 aprile 2006;
 Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica  espresso  dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con decreto  11 dicembre  1998,  n.  509,  l'Istituto  «Centro  studi  in psicoterapia  cognitiva  (CESIPc)»,  e'  abilitato  ad istituire e ad attivare  nella  sede  periferica di Livorno via della Madonna, 6, ai sensi  delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
 2. Il  numero  massimo  di  allievi  da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 15 unita' e per l'intero corso, a 60 unita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 novembre 2006
 Il direttore generale: Masia
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