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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 17 novembre 2006 |  | Diniego   dell'abilitazione,  all'Istituto  «Scuola  di  psicoterapia psicodinamico  -- relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'universita'
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'istanza  con  la  quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia psicodinamico  -- Relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e  ad  attivare  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia in Bologna,  via Scipione dal Ferro, 4, per un numero massimo di allievi ammissibili  a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
 Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione  del  27 ottobre  2006,  ha  espresso  parere  contrario  al riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare che  la revisione della documentazione presentata evidenzia la natura eterogenea,   e  quindi  aspecifica,  del  modello  psicodinamico  di riferimento.  Analogamente,  la  documentazione presentata a sostegno della  validita'  scientifica  dell'indirizzo  prescelto si riferisce genericamente alla letteratura sulle psicoterapie psicodinamiche. Non e'   quindi   possibile   evincere  evidenze  relative  all'indirizzo teorico-pratico  della  scuola  nella sua specificita'. Appare infine evidente  una  ambiguita' riguardante l'oggetto della formazione, che fonde  in  maniera  confusiva  la  formazione  psicoterapica e quella sessuologica;
 Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
 Decreta:
 Art 1.
 L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di psicoterapia  psicodinamico  -- relazionale» con sede in Bologna, via Scipione  dal  Ferro, 4, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 novembre 2006
 Il direttore generale: Masia
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