Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 2 ottobre 2006 |
Concessione della proroga del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca. (Decreto n. 39330). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 16 febbraio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca; Visto il verbale di accordo stipulato, in data 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. Ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro); Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca; secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale ministeriale; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 28 giugno 2006, allegato al presente decreto, puo' essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca. |
| Art. 2. Le parti concorderanno presso la direzione provinciale del lavoro di Lucca la ripartizione delle risorse da destinare ai trattamenti CIGS e mobilita', i criteri e le modalita' di erogazione, la durata massima per azienda e per lavoratori, nonche' i codici ATECO identificativi delle aziende aventi diritto. |
| Art. 3. La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 3,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. - 3.2.3.1. - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2006 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 118 |
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