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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 2 ottobre 2006 |  | Concessione   dell'indennita'   pari   al   trattamento   massimo  di integrazione   salariale   straordinaria,  previsto  dall'articolo 1, comma 410,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  in favore dei lavoratori del settore portuale. (Decreto n. 39332). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;
 Visto  il  decreto n. 37739 datato 3 gennaio 2006, del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo  2006,  reg.  1, foglio 133, con il quale e' stata autorizzata, per l'anno 2005, la concessione della proroga dell'indennita' pari al trattamento   massimo   di  integrazione  salariale,  in  favore  dei lavoratori portuali;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto il verbale di accordo stipulato, in data 10 febbraio 2006, ai sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali  e le OO.SS. dei lavoratori del settore portuale, nel quale e'  stata  concordata  la  necessita' di proseguire, anche per l'anno 2006,  nell'utilizzo  dell'indennita'  pari al trattamento massimo di integrazione  salariale  straordinaria,  in favore dei lavoratori del settore  portuale appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di  lavoro  temporaneo  nei  porti  ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, purche' i predetti soggetti:
 se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5  della  legge  n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004  e  2005  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali   e   marittime,  salvo  che  tali  assunzioni  non  abbiano riguardato  lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994;
 se  societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle ex compagnie portuali  ai  sensi  dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994,  non  abbiano  effettuato,  negli  anni  2003,  2004 e 2005, assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare, per l'anno 2006, la concessione   dell'indennita'   pari   al   trattamento   massimo  di integrazione  salariale  straordinaria,  in favore dei lavoratori del settore portuale, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale medesimo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1°  gennaio 2006 al 31 dicembre  2006,  la  concessione  dell'indennita' pari al trattamento massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  in  favore  dei lavoratori  del  settore  portuale,individuati nel verbale di accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Il  diritto  all'indennita'  decade,  nel corso dell'anno 2006, dal giorno in cui:
 a) l'impresa  o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5 legge n. 84/1994) assume  personale  a  tempo  indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni  organiche  stabilite dalle autorita' portuali o marittime, salvo   che   tali   assunzioni  non  abbiano  riguardato  lavoratori provenienti  dalle  societa'  di  cui all'art. 21, comma 1 lettera b) della legge n. 84/1994;
 b) se  societa'  derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali  ai  sensi  dell'art.  21, comma 1 lettera b) della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato.
 |  |  |  | Art. 3. Tenuto  conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, l'indennita'  di  cui  trattasi  potra'  essere  concessa,  per  ogni giornata   di   effettivo  non  impiego,  sempre  in  presenza  della disponibilita' da parte del lavoratore.
 |  |  |  | Art. 4. La  concessione  dei  trattamenti  di  cui  all'art. 1 del presente decreto  puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di  8.000.000  di  euro,  che  graveranno  sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146  del  15 marzo  2006,  registrato  al  conto  impegni  n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.
 |  |  |  | Art. 5. Le modalita' di erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'I.N.P.S.  verranno  determinate  mediante  decreto del direttore generale   per  le  infrastrutture  della  navigazione  marittima  ed interna.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'I.N.P.S.  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di spesa afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 120
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