Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 2 ottobre 2006 |
Concessione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori del settore portuale. (Decreto n. 39332). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali; Visto il decreto n. 37739 datato 3 gennaio 2006, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2006, reg. 1, foglio 133, con il quale e' stata autorizzata, per l'anno 2005, la concessione della proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori portuali; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il verbale di accordo stipulato, in data 10 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le OO.SS. dei lavoratori del settore portuale, nel quale e' stata concordata la necessita' di proseguire, anche per l'anno 2006, nell'utilizzo dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, purche' i predetti soggetti: se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali e marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994; se societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004 e 2005, assunzioni di personale a tempo indeterminato; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare, per l'anno 2006, la concessione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale medesimo; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale,individuati nel verbale di accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2006. |
| Art. 2. Il diritto all'indennita' decade, nel corso dell'anno 2006, dal giorno in cui: a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5 legge n. 84/1994) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1 lettera b) della legge n. 84/1994; b) se societa' derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera b) della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato. |
| Art. 3. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, l'indennita' di cui trattasi potra' essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilita' da parte del lavoratore. |
| Art. 4. La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 8.000.000 di euro, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione. |
| Art. 5. Le modalita' di erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'I.N.P.S. verranno determinate mediante decreto del direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna. |
| Art. 6. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2006 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 120 |
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