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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Interpretazione  autentica  dell'articolo 63 del Contratto collettivo nazionale  del  lavoro  del  9  agosto 2000 del comparto universita', richiesta dal giudice del lavoro di Roma. |  | 
 |  |  |  | In   attuazione  della  richiesta  di  interpretazione  autentica formulata  dal  giudice  del  lavoro  di  Roma,  dott.ssa  Alessandra Trementozzi,  concernente  l'art.  63  del  CCNL  9  agosto  2000 del comparto universita' sottoscritta in via di ipotesi il 27 aprile 2006 e  vista  la  certificazione  prodotta  dalla  Corte  dei  conti il 9 novembre  u.s.,  in  data  15  novembre  2006  alle  ore  10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo. L'Agenzia   per   la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni  nella  persona del presidente cons. Raffaele Perna e le confederazioni sindacali:
 CGIL    (firmato);
 CISL    (firmato);
 UIL    (firmato);
 CONFSAL    (firmato);
 CISAL    (firmato);
 e le organizzazioni sindacali:
 CGIL/SNUR    (firmato);
 CISL/Universita    (firmato)
 UIL/P.A.    (firmato);
 FED.CONFSAL/SNALS Univ. - CISAPUNI    (firmato);
 C.S.A. di CISAL Universita    (firmato).
 Premesso  che  il  Tribunale civile di Roma - sezione lavoro - in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 203622/2005, con ordinanza del 23  marzo  2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui  al  giudizio  le parti firmatarie del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto   universita'   debbano   esprimersi  su  «la  cumulabilita' dell'indennita'  speciale di cui al comma 3 dell'art. 63 del CCNL del comparto universita' del 9 agosto 2000 con qualsiasi altra indennita' di  funzione  o  posizione,  ed  in  particolare  con l'indennita' di responsabilita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  del medesimo articolo». Considerato   che   quanto   sopra   sostanzia   una   richiesta   di interpretazione  autentica  da  rendere  ai  sensi  dell'art.  64 del decreto legislativo n. 165/2001.
 Le  parti  firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo  di  interpretazione autentica nel testo che segue: l'art. 63 in questione non sembra porre problemi d'interpretazione sia in senso letterale  che  per  quanto  attiene  alla  volonta'  delle parti. Il comma 2,  infatti,  definisce,  per  tutto il personale del comparto, un'indennita'  accessoria  da  erogare  alle  condizioni  chiaramente indicate   nel   comma medesimo,   mentre   il   successivo  comma 3, limitatamente  al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un'ulteriore e diversa indennita' collegata all'affido di particolari responsabilita'.
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