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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accessibilita'  Malpensa:  collegamento  tra  la  S.S.  n. 11 «Padana superiore»  a  Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di  Abbiategrasso  e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da  Abbiategrasso  fino  al nuovo ponte sul Ticino. (Deliberazione n. 127/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola regione o provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare  i  commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri  atti aggiuntivi deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche  ed  integrazioni  al  citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002,  suppemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 2 include,  nella parte relativa alla regione Lombardia, tra i «sistemi stradali   e   autostradali   la   voce»   Accessibilita'   Malpensa: Milano-Abbiategrasso-Malpensa» ai soli fini procedurali;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in essere  non  vincola  la  regione  fino  a  quando l'intesa non venga raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
 Vista  la  nota  28 marzo  2006,  n. 235, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione  istruttoria  sul  progetto  preliminare  «Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la s.s. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e  la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al   nuovo   ponte  sul  Ticino»,  proponendone  l'approvazione,  con prescrizioni, ai soli fini procedurali;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  l'opera  e'  inserita nell'intesa generale quadro sottoscritta  in  data  11 aprile  2003  tra  il Governo e la regione Lombardia  sotto  la  voce  «Accessibilita'  viaria  Malpensa:  nuovo collegamento Milano-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa (V/08)»;
 Considerato  che  la  legge  2 ottobre  1997,  n.  345, all'art. 1, comma 3,  ha  autorizzato limiti di impegno ventennali di 53 miliardi di  lire (27,372 Meuro) a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire  (3,615  Meuro) a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa;
 Considerato  che dette risorse sono confluite nel fondo concernente apporti  al  capitale  sociale  di  ANAS  -  costituito in attuazione dell'art.  7  della  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha sancito la trasformazione   dell'ANAS   stessa   in  S.p.A.  limitatamente  alle annualita' 2003-2005;
 Ritenuto  necessario  acquisire  ulteriori elementi sulla copertura finanziaria dell'opera;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si  inquadra  nel  complesso  di opere di adeguamento e potenziamento della  viabilita'  di connessione con l'aeroporto di Malpensa al fine di  migliorare, in continuita' con il costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa,   l'accessibilita'  veloce  all'aerostazione  dal bacino  territoriale  sud-ovest  milanese, con contestuali effetti di riequilibrio  dei  carichi  di traffico e di decongestionamento della rete esistente;
 che  in  particolare il predetto intervento presenta uno sviluppo complessivo di Km 34,3 ed e' articolato in tre parti:
 allargamento  della  sede  stradale da due a quattro corsie dal casello di Boffalora Ticino alla s.s. 11 «Padana superiore», relativo alla  seconda  fase  funzionale  del tratto terminale del costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, per una lunghezza di 1,8 km;
 collegamento,  per  una  lunghezza complessiva di 22 km, tra la s.s.  11  a  Magenta  e  la  tangenziale ovest di Milano, secondo una tipologia  a  doppia carreggiata riconducibile alla categoria «A» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001,   con  tracciato  in  sede  nuova  nel  tratto  da  Magenta  ad Abbiategrasso e in riqualificazione della attuale s.p. 114 nel tratto da  Abbiategrasso  a  Milano  e  con raccordo terminale alle opere di adeguamento  nella  tratta  Cusago-tangenziale  ovest  realizzate dal comune di Milano;
 variante  di  Abbiategrasso,  in  nuova  sede  sulla s.s. 494 e riqualifica in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano, con esclusione del  nuovo  ponte  sul  Ticino  (con cui l'intervento si raccorda, ma oggetto  di  altro progetto) e con tipologia a carreggiata semplice e per  una lunghezza di 8,9 km, e con connessione, tra la s.s. 494 e il tratto  a doppia carreggiata Magenta-Milano, mediante raccordo di 1,6 km a semplice carreggiata del tipo «C1»;
 che  il progetto prevede un totale di 14 svincoli oltre a rami di viabilita'  minore  che  garantiscono  il  ripristino  degli  accessi esistenti nonche' il collegamento con il resto della rete;
 che  l'ANAS  S.p.A.,  quale  soggetto aggiudicatore, con nota del 5 maggio  2003,  ha  inviato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  alla  regione  e  agli  altri  Ministeri  interessati  il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA);
 che  la  regione  Lombardia  con  delibera  30 settembre 2003, n. VII/14403,  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;
 che   a   seguito   di   chiarimenti   richiesti   dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'istanza ex capo II del decreto  legislativo  n.  190/2002  e'  stata  riformulata in termini maggiormente  esaustivi e il progetto preliminare e' stato nuovamente trasmesso  a tutte le Amministrazioni interessate con nota 4 dicembre 2003,  n.  DPP/Segr.Prot.04081,  dall'ANAS  S.p.A.,  che  ha altresi' provveduto  a  comunicare,  in  data  10 dicembre  2003,  l'avvio del procedimento   mediante  la  pubblicazione  di  apposito  avviso  sui quotidiani «Il Giornale» e «Il Sole 24 Ore»;
 che  la  Commissione  speciale VIA, con nota 24 dicembre 2004, n. CSVIA72005701681,   ha  richiesto  alcune  integrazioni  al  progetto preliminare,  alla  quale  l'ANAS  ha  dato  riscontro  con  note del 18 marzo  2005  e  del  30 maggio  2005  in  forma  di «aggiornamento progettuale febbraio 2005»;
 che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota   30 novembre  2005,  n.  GAB/2005/101223/B05,  ad  esito  della valutazione  della  Commissione  speciale  VIA,  ha  espresso  parere favorevole  sul  progetto,  comprensivo  delle  suddette integrazioni prodotte  dall'ANAS,  condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare in sede di progetto definitivo;
 che  il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali con nota 7 febbraio  2006,  n. BAP80234.19.04/2490 ha espresso parere positivo per  quanto  riguarda i tratti che si configurano come adeguamento di strade  esistenti,  e  parere  negativo  per  le tratte in variante e richiedendo,  in  alternativa,  interventi  di riqualifica e messa in sicurezza della rete viaria esistente;
 che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, come esposto   in   premessa,   chiede  l'approvazione  del  progetto  con prescrizioni,  ma non da' puntuale conto delle osservazioni formulate dalle  Amministrazioni  ed Enti interessati i cui pareri non figurano allegati  alla  relazione istruttoria, ne' propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione; sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore, come esposto, e' ANAS S.p.A.; sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  complessivo  dell'intervento,  quale  risulta dal progetto   preliminare,   e'  pari  a  215.805.550,00  euro,  di  cui 146.155.000,00  euro  per  lavori,  38.829.300,00  euro  per  somme a disposizione e 30.821.250,00 euro per IVA;
 che,  pur  in  assenza  di richiesta di contributi a carico delle risorse  destinate  all'attuazione del Programma, e' stato redatto il piano  economico-finanziario  sintetico,  secondo lo schema approvato con  delibera  n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale  ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi  solo  marginali  derivanti  da concessioni per la pubblicita' stradale e per vendita di carburante;
 che,  secondo  la relazione istruttoria, la copertura finanziaria dell'intervento  sarebbe  assicurata  - come indicato nell'Accordo di programma   quadro   «realizzazione   di   un  sistema  integrato  di accessibilita'  ferroviaria e stradale a Malpensa 2000», sottoscritto il  3 marzo  1999 ai sensi dell'Intesa istituzionale di programma tra Stato  e  regione  Lombardia,  e  confermato nel relativo rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2005 (ratificato dal Comitato paritetico di attuazione in data 15 novembre 2005) - a valere sulle risorse ex art. 1,  comma 3,  della  legge  n.  345/1997,  per le cui disposizioni si rinvia  a  quanto  esposto  in  premessa, nonche' a valere su risorse regionali di cui alla legge 4 ottobre 2004, n. 41;
 Delibera:
 1.  E'  formulata  valutazione  positiva  sul  progetto preliminare relativo  all'«Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la s.s. 11 "Padana  superiore"  a  Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino».
 2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta  Ufficiale,  ripresentera'  a  questo  Comitato  -  ai sensi dell'art.  3  del  decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato  dal  decreto  legislativo  n.  189/2005  -  la proposta di approvazione  del  suddetto  progetto,  corredata  da un documento di disamina   dei   pareri  resi  dalle  Amministrazioni  e  dagli  Enti interessati, specificando in particolare come si sia tenuto conto del parere  parzialmente negativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali,   e   indicando,  alla  stregua  del  suddetto  esame,  le prescrizioni  e  le  eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione  nonche'  quantificando  gli eventuali costi conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni.
 3.  Entro  lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore  provvedera'  a richiedere il CUP del progetto che - ai sensi  della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004)  -  dovra'  essere  evidenziato  in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6 Economia e finanze, foglio n. 146
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