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| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 23 novembre 2006, n. 283 |  | Interventi  per  completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  XIV  disposizione  transitoria  della  Costituzione, che prevede   la   conservazione   dell'Ordine   Mauriziano   come   ente ospedaliero;
 Visto  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare, l'articolo  2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino;
 Considerato   il   grave   dissesto   finanziario   della  predetta Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004;
 Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di evitare che la scadenza  del  termine  previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge  n.  277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali azioni   promosse  dai  creditori,  il  completamento  dell'opera  di risanamento  finanziario gia' avviata, nonche' di fornire un corretto canone   ermeneutico   dell'articolo   2,   comma   2,  dello  stesso decreto-legge,  relativo  al trasferimento alla menzionata Fondazione della  proprieta'  dei  beni  mobili  ed  immobili  gia' appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 1.  Al  fine  di  consentire  il  definitivo  perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli  interventi  di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano  e  nelle  more della nomina dei relativi organi ordinari, all'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole:   "ventiquattro   mesi"   sono   sostituite  dalle  seguenti: "trentasei mesi".
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine  Mauriziano  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, dello stesso decreto-legge  si  intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori.
 3.  La  proprieta'  dei  beni  mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente  Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi  dell'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n.  277,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.  4,  alla  Fondazione  Ordine  Mauriziano  con sede in Torino, con esclusione  dei  beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino  e  Istituto  per  la  ricerca  e la cura del cancro - IRCC di Candiolo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 novembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno
 Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella
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