Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2006, n. 283 |
Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la XIV disposizione transitoria della Costituzione, che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero; Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ed, in particolare, l'articolo 2 che istituisce la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino; Considerato il grave dissesto finanziario della predetta Fondazione, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 277 del 2004; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare che la scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 277 del 2004 impedisca, in ragione delle eventuali azioni promosse dai creditori, il completamento dell'opera di risanamento finanziario gia' avviata, nonche' di fornire un corretto canone ermeneutico dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, relativo al trasferimento alla menzionata Fondazione della proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori. 3. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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