| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971,  nelle riunioni del 20 dicembre 2005 ha espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro, delle varieta' di mais indicate nel dispositivo;
 Vista  la  ricevuta  attestante  l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varieta' vegetali;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 
 MAIS
 
 |             |          |              |Responsabile della
 |             |          |              |conservazione in Codice|Denominazione|Classe FAO|Tipo di ibrido|purezza ---------------------------------------------------------------------
 |             |          |              |Miatello sementi - San
 |             |          |              |Martino di Lupari
 |             |          |              |(Padova) e Trisler 9904  |Giordana     |500       |HS            |Seed Farms Inc. - USA ---------------------------------------------------------------------
 |             |          |              |Miatello sementi - San
 |             |          |              |Martino di Lupari
 |             |          |              |(Padova) e Trisler 9901  |Molar        |600       |HS            |Seed Farms Inc. - USA ---------------------------------------------------------------------
 |             |          |              |Miatello Sementi - San
 |             |          |              |Martino di Lupari
 |             |          |              |(Padova) e Trisler 9902  |Bigger       |600       |HS            |Seed Farms Inc. - USA ---------------------------------------------------------------------
 |             |          |              |Miatello sementi - San
 |             |          |              |Martino di Lupari
 |             |          |              |(Padova) e Trisler 9903  |Saturno      |700       |HS            |Seed Farms Inc. - USA
 
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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