| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso  parere  favorevole  al  reinserimento nel relativo registro nazionale  delle varieta' di specie agrarie, della varieta' di loglio perenne  denominata  «Joy»  precedentemente  cancellata  per  mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
 Considerato che il relativo provvedimento era stato temporaneamente sospeso  per  la verifica della documentazione e che tale verifica ha dato esito positivo;
 Ritenuto  che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;
 Decreta:
 
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  la varieta' di loglio perenne denominata «Joy»,  gia' iscritta nel registro delle varieta' di specie di piante agrarie  con decreto ministeriale del 20 marzo 1992 e successivamente cancellata  con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, e' nuovamente iscritta  nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione.
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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