Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 novembre 2006
Individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 che detta norme riguardanti la «compartecipazione regionale all'IVA»;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite annualmente, per ciascuna regione: a) la quota di compartecipazione all'IVA; b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale; c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale; d) le somme da erogare a ciascuna regione;
Visto l'art. 1, comma 319, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, puo' apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 320;
Considerato che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - sui quali e' stata raggiunta l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute del 16 marzo 2006 e del 22 giugno 2006 - sono state determinate per gli anni 2002, 2003 e 2004 e per ciascuna regione, le quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 319 e 320, della legge n. 266 del 2005;
Visto l'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005, che ha previsto che le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che il piano graduale di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005 puo' fare riferimento alle risorse da trasferire per il finanziamento della spesa sanitaria corrente per gli anni 2002, 2003 e 2004 e non anche per l'anno 2005 relativamente al quale non si e' ancora raggiunta l'intesa;
Tenuto conto delle somme ad oggi utilizzate per il recupero delle anticipazioni di tesoreria concesse alle regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000 e successive modificazioni e delle somme gia' erogate per il finanziamento della spesa sanitaria corrente per i medesimi anni;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 19 ottobre 2006;
Ritenuta la necessita' di adottare il decreto previsto dall'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. Le somme da corrispondere alle regioni a statuto ordinario di cui alle allegate tabelle per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al netto delle somme destinate al recupero delle anticipazioni di tesoreria ancora in essere e delle somme gia' erogate per il finanziamento della spesa sanitaria corrente relativa agli anni 2002-2004, sono erogate in due soluzioni di pari importo il 22 novembre 2006 e il 22 dicembre 2006, fermi restando eventuali successivi conguagli.
2. Le somme di cui al comma 1 non tengono conto di quelle dovute, a titolo di fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e di quelle connesse alle manovre fiscali adottate dalle regioni per gli anni 2002-2004.
3. In sede di erogazione delle somme di cui al comma 1 sono accantonate le somme la cui erogazione e' subordinata agli esiti della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 e del 16 dicembre 2004, cosi' come richiamati dall'art. 40 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 e successive integrazioni.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2006
Il Ministro: Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 169
 
----> Vedere Tabella da pag. 11 a pag. 14 della G.U. <----
 
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